Versione
24 ottobre 1989
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28 febbraio 2003
28 febbraio 2003
Art. 732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario (( locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma )) . ((134)) ------------ AGGIORNAMENTO (134)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55, comma 1) che la modifica al presente articolo ha effetto dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Commentari • 23
- 1. Cassazione penale n. 14041/2015https://www.brocardi.it/ · 48.999214
(massima n. 1) In tema di riconoscimento di sentenze penali straniere ad istanza del soggetto interessato a conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno derivanti dal reato, mentre l'art. 732 cod. proc. pen. regola l'ipotesi in cui tale soggetto intenda far valere il giudicato penale di condanna per conseguire le proprie pretese attraverso un nuovo ed autonomo giudizio (dovendo in tal caso presentare la relativa domanda alla Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui si riferisce la sentenza straniera), […]
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Giurisprudenza • 194
- 1. Trib. Udine, sentenza 08/10/2024, n. 315Provvedimento: […] Il convenuto, poi, negava che la sentenza straniera avesse efficacia vincolante nel corrente giudizio, non avendo Parte_1 dato impulso al procedimento di riconoscimento degli effetti civili delle sentenze penali straniere disciplinato dall'art. 732 c.p.p., ed affermava che era irrilevante che la sentenza fosse stata pronunciata in uno Stato dell'UE, […] 741 cod. proc. pen.) sia i casi in cui sia richiesta soltanto la utilizzazione della sentenza in un autonomo giudizio civile in Italia al fine di ottenere la condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero "altri effetti civili" (ipotesi per le quali è dettata la procedura di cui all'art. 732 cod. proc. pen.). È evidente che, […]Leggi di più...
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