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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 1379. Applicazione della sospensione disciplinare 1. La sospensione disciplinare e' adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare e' computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare e' computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Giurisprudenza • 116
- 1. TAR Palermo, sez. III, sentenza 11/12/2024, n. 3434Provvedimento: […] Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego per mesi 1 ai sensi dell'art. 1357, comma 1, lett. a) e dell'art.1379, del d.lgs. n. 66/2010 (“Codice dell'ordinamento militare”) - a seguito di avvio dell'inchiesta formale disciplinare, con la partecipazione del ricorrente e conclusione senza deferimento al giudizio della Commissione di disciplina, per la -OMISSIS-presso la propria abitazione.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
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