Articolo 1379 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1378Articolo 1380
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9 ottobre 2010
Art. 1379. Applicazione della sospensione disciplinare 1. La sospensione disciplinare e' adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare e' computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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