Articolo 1377 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1377. Inchiesta formale 1. L'inchiesta formale e' il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare puo' essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357.
2. Le autorita' che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:
a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell' articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;
b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.
3. Il Ministro della difesa puo', in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.
4. Il Ministro della difesa puo' sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.
(( 5. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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