Decreto decisorio 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 20/03/2023, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 01215/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1215 del 2017, proposto da
Società Bagno Annetta di MP AN & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Alberto Morbidelli, Andrea Pontenani, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Righi in Firenze, via La Marmora n. 14;
contro
Comune di Forte dei Marmi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Turri, con domicilio eletto presso lo studio Natale Giallongo in Firenze, via Vittorio Alfieri, 19;
Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
degli artt. 1, 3, 13 e 16 della concessione demaniale marittima n. 3 del 28.02.2017 per la ristrutturazione edilizia dello stabilimento balneare “Bagno Annetta”, posto in Forte dei Marmi, Viale A. Franceschi n. 23, per la durata di anni 19 dal 01.01.2017 al 31.12.2035, nella parte in cui rispettivamente prevedono la risoluzione anticipata delle precedenti concessioni demaniali marittime di cui è titolare la ricorrente; nonché limitano il subingresso e l’applicazione dell’art. 45 bis del codice della navigazione (art. 3); prevedono l’incameramento senza indennizzo di tutte le opere eseguite dal concessionario nel caso di scadenza, decadenza o revoca della concessione, escludendo altresì qualsivoglia ipotesi di indennizzo nel caso di revoca (art. 13) ed obbligano il concessionario al rispetto degli artt. 46, 47 e 49 cod. nav. nell’interpretazione datane dal Comune di Forte dei Marmi (art. 16).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 4 ottobre 2017;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 c.p.a. e dal suo difensore.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Firenze il giorno 20 marzo 2023.
| Il Presidente |
| Eleonora Di Santo |
IL SEGRETARIO