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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/03/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Rizzuto Presidente
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPIOTTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. GIULIA CAPPIOTTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona, Via Giardino Giusti n. 11,
RICORRENTE
contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO/RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 11 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
“a- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
b- Per tutte le ragioni esposte, pronunciarsi la separazione con addebito esclusivo in capo al
marito.
c- Per tutte le ragioni esposte, affidarsi i figli e in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre con domicilio presso la stessa, disponendo che il padre possa vederli e
tenerli con sé anche senza la presenza della madre, ma concordando di volta in volta
direttamente con la sig.ra l'organizzazione delle visite e ciò nel rispetto delle Pt_1
esigenze della madre e degli impegni scolastici ed educativi dei figli e comunque senza
pernottamento e senza facoltà del padre di portarli presso la sua abitazione sino a quando il
sig. non avrà dato adeguata prova di essersi sottoposto, con successo, ad un CP_1
percorso riabilitativo duraturo e di aver reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli
minori anche solo temporaneamente e senza pernottamento.
d- Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Citella n. 24, con tutti gli arredi
e corredi, alla sig.ra che la abiterà con i figli, con ordine al sig. di Pt_1 CP_1
trasferire immediatamente la residenza anagrafica presso la nuova abitazione, autorizzandosi
la sig.ra ad effettuare al Comune di Bussolengo le necessarie comunicazioni in caso Pt_1
di inottemperanza da parte del marito.
e- In ossequio al provvedimento del Presidente dott. A. Guerra 25.4.23, disporsi che il marito
corrisponda alla moglie assegno mensile, quale adeguato contributo al mantenimento dei
pagina 2 di 11 figli, la somma di Euro 500,00, con rivalutazione annuale ISTAT massima di Legge e
decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in data
4.4.2023, oltre al rimborso del 50% delle spese come precisato nel Protocollo del Tribunale
di Verona secondo, le modalità previste alla Sezione III art. 2, di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche
specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche
presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per
medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure
dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari
specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse
scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
mensa; libri di
testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite
scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonchè la retta dell'asilo
nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per face di reddito dalle tabelle
degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di
specializzazione; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi
per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di
strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento
pagina 3 di 11 sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di
studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo
prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e
attrezzatura; spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Tutte le spese dovranno essere rimborsate mensilmente a mezzo bonifico bancario al genitore
che le avrà anticipate previa esibizione delle relative pezze giustificative, che potranno essere
inviate anche via e-mail.
Quando dovrà essere concordata una delle “spese con accordo” il genitore che la ritenga
necessaria od utile comunicherà la propria proposta all'altro, anche via whastapp e/o e-mail.
Questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni
dalla richiesta il suo motivato dissenso. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà essere
comunque divisa secondo la quota del 50%.
Si precisa che in caso di spese mediche urgenti che, quindi, non possono essere
preventivamente concordate, permane l'obbligo della tempestiva informazione.
f- Disporsi che il marito, anche in virtù del richiesto addebito, corrisponda alla moglie, quale
adeguato contributo al suo mantenimento, assegno di Euro 200,00 mensili, con rivalutazione
annuale ISTAT massima di Legge e decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale in data 4.4.2023.
g- Attribuirsi l'Assegno Unico per i figli in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
h- Spese di giudizio rifuse.
Conclusioni del PM: “Esprime parere favorevole”
pagina 4 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 2077/2023, pubblicata in data 31.10.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del Pt_1 CP_1
giudizio per la decisione su istanza di addebito, sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Il convenuto/resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza presidenziale depositata il 25 aprile 2023, qui richiamata per relationem
quanto a sussistenza della giurisdizione italiana ed applicabilità della legge italiana a tutte le domande, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...]_1 Per_2
esclusiva alla madre;
3) Assegna la casa coniugale sita a Bussolengo (VR) in via Citella n. 24 con i suoi
arredi alla moglie sig. affinché ci abiti con i figli;
il marito la rilascerà Parte_1
entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i
propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo mensilmente alla moglie sig. entro il 5° giorno di Parte_1
ciascun mese, l'importo complessivo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
pagina 5 di 11 l'assegno unico universale per i figli sarà riscosso interamente dalla madre quale affidataria
in via esclusiva.”
Tes_ Nella stessa ordinanza è stato dato incarico al ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare sulla situazione del nucleo e, in particolare, sull'idoneità genitoriale del padre e sull'opportunità di avviare incontri protetti tra padre e figli. È stata altresì disposta l'acquisizione di documentazione previdenziale e reddituale, ex art. 213 c.p.c., presso l'Inps e presso l'Agenzia delle Entrate in relazione alle risorse del resistente/convenuto.
Esaurita la fase istruttoria la parte costituita ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di addebito della separazione,
affidamento dei figli, mdalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e mantenimento della moglie, oltre alle ulteriori domande formulate.
1) Addebito della separazione.
La domanda di riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto
è fondata.
La ricorrente, infatti, ha documentato come il coniuge, nel corso della convivenza matrimoniale, sia stato incarcerato per reati attinenti allo spaccio di stupefacenti, tanto da trascorrere due mesi in carcere e due anni agli arresti domiciliari (si veda il doc. 5). Tali fatti risalgono al periodo compreso tra il 2012 ed il 2014, e non possono essere posti in immediata correlazione causale con la separazione, posto che il matrimonio e la convivenza tra i due è
comunque proseguito, tanto che nel settembre 2018 è nata la secondogenita della coppia.
Tuttavia le allegazioni della ricorrente, secondo cui proprio dal 2018 si è manifestata, per stessa confessione del resistente/convenuto alla moglie, una sua dipendenza sia da pagina 6 di 11 stupefacenti che da gioco, oltre che l'incapacità palese di farsi carico dell'assistenza morale e materiale sia della coniuge (unica, in famiglia, a prestare attività lavorativa e ad occuparsi della famiglia) sia dei figli, tanto da allontanarsi da casa per alcuni periodi, salvo rientrarvi quando cconsumava il denaro a sua disposizione. Tale situazione è divenuta intollerabile per la ricorrente sul finire del 2022, quando si è determinata nel senso di presentare il ricorso per la separazione.
Lo stato di dipendenza del resistente per il periodo precedente alla separazione ha trovato
Tes_ conferma nella relazioni del ed in quelle dei Servizi incaricati (si veda, ad esempio, la relazione depositata il 17.10.2023, da cui risulta come il resistente fosse noto sin dal 2020 al
Tes_
perproblematiche di dipendenza da alcol, cocaina e ludopatia).
Deve quindi ritenersi che le promesse – rimaste inevase – di liberarsi dai problemi di dipendenza abbiano determinato la crisi familiare, sì da rendere accoglibile l'istanza di addebito della separazione.
2) Affido, residenza prevalente e frequentazioni padre/figli.
Malgrado la contumacia del resistente/convenuto i Servizi incaricati hanno continuato a monitorare il nucleo familiare e la stessa situazione del resistente, che si è dimostrato collaborativo.
In particolare, sin dalla prima relazione, i Servizi hanno evidenziato il desiderio delle parti (inclusa la ricorrente, come confermato in udienza) di ampliare la possibilità di visita padre-figli. Si è così disposto, a modifica dei provvedimenti presidenziali sul punto, che “il
padre possa visitare i figli, previ accordi con la madre, in orario diurno, senza pernotti, alla
presenza della stessa ricorrente o di persona di sua fiducia”.
pagina 7 di 11 Anche le relazioni successive danno conto di relazioni positive tra padre e figli e dell'assenza di conflittualità tra i genitori. In tal senso la relazione depositata il 20.03.2024,
contenente l'indicazione di prosecuzione nelle visite libera padre-figli alla presenza della madre, ed in cui si dà conto delle frequenti occasioni di incontro dei minori con i genitori e,
altresì, con la zia ed i cuginetti del ramo paterno. Si dà però atto delle difficoltà manifestate
Tes_ dal resistente nel proseguire gli incontri presso il in ragione del nuovo lavoro di manutentore iniziato, che comporta frequenti trasferte fuori Verona. Invero, come confermato
Tes_ successivamente dal nell'aggiornamento del 18.11.2024, depositato il 19.11.2024, il resistente si è sempre presentato dal giugno 2023 per il monitoraggio a cadenza bisettimanale e gli esiti hanno sempre dato esito negativo quanto ad assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, tanto che lo stesso Servizio precisa di valutare la chiusura del percorso.
Anche la relazione dei Servizi sociali da ultimo depositata (il 20.11.2024) è positiva quanto alla situazione dei minori ed al rapporto tra le parti, tanto da dare atto che oramai le visite padre-figli si svolgono anche in forma libera e da indicare che possano essere organizzate liberamente dalle parti sia con la presenza della madre, sia senza di lei.
Pur alla luce della positiva evoluzione della situazione e della condizione di attuale serenità dei minori anche riguardo al loro rapporto con il padre, si ritiene preferibile mantenere il regime di affido esclusivo alla madre, che, fino ad oggi, si è mostrato funzionale e rispondente alle esigenze dei figli. Né, di contro, è riportato dai Servizi, che pure mantengono frequenti contatti con il resistente, che egli si dolga dell'affido esclusivo alla madre. Nemmeno al riguardo si reputa opportuno procedere all'ascolto dei minori, in particolare del primogenito, nato nel 2011, già sentito dai Servizi, per evitarne il coinvolgimento nella vicenda separativa – comunque difficile, visti i pregressi vissuti paterni pagina 8 di 11 e in senso lato familiari – e per non rischiare di compromettere l'attuale e – a quanto consta –
consolidata situazione di serenità.
Vanno quindi confermati anche la residenza prevalente dei minori presso la madre e l'assegnazione a lei dell'abitazione familiare.
Quanto alle visite padre-figli, vanno rimesse a liberi accordi tra le parti anche circa la presenza o meno della madre in occasione degli incontri, come da ultima indicazione dei
Servizi Sociali e da conclusioni della stessa ricorrente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha fatto presente, pur essendo positive le ultime due relazioni dei Servizi Sociali,
rispettivamente depositate in data 19 e 20 novembre 2024, anche quanto al Serd, il timore che l'interruzione del monitoraggio al Serd possa essere foriero di ricadute del resistente nelle dipendenze.
Tes_ Ritiene il Collegio che dalla lettura della più recente relazione del sia evincibile l'intendimento anche del Servizio specialistico di ritenere concluso il monitoraggio. D'altro canto è necessario che da parte del resistente vi sia un'assunzione di responsabilità – laddove voglia mantenere il legame con i figli e, se del caso, recuperare l'affido condiviso – a prescindere da percorsi di monitoraggio dei Servizi, che non possono essere approntati per un tempo indefinito. La tutela dei figli e della stessa ricorrente è comunque data dalla regolamentazione delle visite e dalla possibilità per le parti di accedere liberamente ai Servizi
Sociali per un supporto in regime di liberalità, anche al di fuori di un incarico di monitoraggio da parte dell'Autorità giudiziaria.
3) Determinazioni di tipo economico.
pagina 9 di 11 La documentazione acquisita dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, oltre che le stesse dichiarazioni del resistente per come riportate nelle relazioni dei Servizi, dà conto di come egli abbia svolto attività di lavoro con una certa continuità e con buoni guadagni per l'anno
2023 (i dati sono aggiornati al gennaio 2024).
Considerato che il resistente/convenuto deve sostenere spese di alloggio si ritiene congruo confermare i provvedimenti provvisori già adottati, ossia prevedere che egli debba alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei due figli l'importo complessivo di euro
500,00 (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Verona già in uso tra le parti.
Assegno unico ed universale per i figli integralmente percepito dalla madre, presso cui i minoro vivono stabilmente, e che ne è altresì affidataria in via esclusiva.
Non si ritiene, invece, di riconoscere alcun contributo al mantenimento in favore della coniuge, posto che ne risulta la piena autosufficienza sul piano economico.
4) Spese di lite.
Il riconoscimento dell'addebito a carico del resistente fa sì che egli sia tenuto a rifondere integralmente le spese di lite alla ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità della vertenza, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Affida i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva Per_1 Per_2
alla madre;
pagina 10 di 11 2) Assegna la casa coniugale sita a Bussolengo (VR) in via Citella n. 24 con i suoi arredi alla moglie sig. affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
3) Conferma la residenza prevalente dei figli presso la madre;
il padre potrà vedere ed incontrare i figli, previ accordi con la madre, sia in presenza di quest'ultima, sia in sua assenza, secondo le determinazioni di volta in volta assunte;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo mensilmente alla moglie sig. entro il 5° giorno Parte_1
di ciascun mese, l'importo complessivo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (rivalutazione a far data dal 25 aprile 2023) e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà riscosso interamente dalla madre quale affidataria in via esclusiva;
6) Rigetta l'istanza della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento per sé;
7) Riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto;
8) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.056,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Silvia Rizzuto
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Rizzuto Presidente
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPIOTTI Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE e dell'avv. GIULIA CAPPIOTTI, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Verona, Via Giardino Giusti n. 11,
RICORRENTE
contro
(C.F. , CP_1 C.F._2
CONVENUTO/RESISTENTE-CONTUMACE
pagina 1 di 11 con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
Le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente:
“a- Autorizzarsi i coniugi a vivere separati.
b- Per tutte le ragioni esposte, pronunciarsi la separazione con addebito esclusivo in capo al
marito.
c- Per tutte le ragioni esposte, affidarsi i figli e in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre con domicilio presso la stessa, disponendo che il padre possa vederli e
tenerli con sé anche senza la presenza della madre, ma concordando di volta in volta
direttamente con la sig.ra l'organizzazione delle visite e ciò nel rispetto delle Pt_1
esigenze della madre e degli impegni scolastici ed educativi dei figli e comunque senza
pernottamento e senza facoltà del padre di portarli presso la sua abitazione sino a quando il
sig. non avrà dato adeguata prova di essersi sottoposto, con successo, ad un CP_1
percorso riabilitativo duraturo e di aver reperito un'abitazione idonea ad ospitare i figli
minori anche solo temporaneamente e senza pernottamento.
d- Assegnarsi la casa coniugale sita in Bussolengo (VR), Via Citella n. 24, con tutti gli arredi
e corredi, alla sig.ra che la abiterà con i figli, con ordine al sig. di Pt_1 CP_1
trasferire immediatamente la residenza anagrafica presso la nuova abitazione, autorizzandosi
la sig.ra ad effettuare al Comune di Bussolengo le necessarie comunicazioni in caso Pt_1
di inottemperanza da parte del marito.
e- In ossequio al provvedimento del Presidente dott. A. Guerra 25.4.23, disporsi che il marito
corrisponda alla moglie assegno mensile, quale adeguato contributo al mantenimento dei
pagina 2 di 11 figli, la somma di Euro 500,00, con rivalutazione annuale ISTAT massima di Legge e
decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale in data
4.4.2023, oltre al rimborso del 50% delle spese come precisato nel Protocollo del Tribunale
di Verona secondo, le modalità previste alla Sezione III art. 2, di seguito riportate:
I) spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche
specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche
presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal S.S.N. e per
medicinali prescritti dal medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
II) spese mediche da documentare che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure
dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari
specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
III) spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse
scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
mensa; libri di
testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite
scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonchè la retta dell'asilo
nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per face di reddito dalle tabelle
degli asili e delle scuole materne comunali;
IV) spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo:
tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di
specializzazione; gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
V) spese extrascolastiche da documentare che non richiedono un preventivo accordo: costi
per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00; l'acquisto di
strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento
pagina 3 di 11 sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di
studio differenziato (BES);
VI) spese extrascolastiche da documentare che richiedono un preventivo accordo: tempo
prolungato; centro ricreativo estivo;
attività sportive e pertinenti ad abbigliamento e
attrezzatura; spese per babysitting;
viaggi e vacanze senza i genitori.
Tutte le spese dovranno essere rimborsate mensilmente a mezzo bonifico bancario al genitore
che le avrà anticipate previa esibizione delle relative pezze giustificative, che potranno essere
inviate anche via e-mail.
Quando dovrà essere concordata una delle “spese con accordo” il genitore che la ritenga
necessaria od utile comunicherà la propria proposta all'altro, anche via whastapp e/o e-mail.
Questi nel caso in cui non sia d'accordo dovrà esprimere in forma scritta entro 10 giorni
dalla richiesta il suo motivato dissenso. Il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
In caso di rifiuto immotivato e/o contrario all'interesse dei figli, la spesa dovrà essere
comunque divisa secondo la quota del 50%.
Si precisa che in caso di spese mediche urgenti che, quindi, non possono essere
preventivamente concordate, permane l'obbligo della tempestiva informazione.
f- Disporsi che il marito, anche in virtù del richiesto addebito, corrisponda alla moglie, quale
adeguato contributo al suo mantenimento, assegno di Euro 200,00 mensili, con rivalutazione
annuale ISTAT massima di Legge e decorrenza dal mese di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale in data 4.4.2023.
g- Attribuirsi l'Assegno Unico per i figli in via esclusiva alla sig.ra Pt_1
h- Spese di giudizio rifuse.
Conclusioni del PM: “Esprime parere favorevole”
pagina 4 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza del Tribunale di Verona n. 2077/2023, pubblicata in data 31.10.2023 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
e disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del Pt_1 CP_1
giudizio per la decisione su istanza di addebito, sulle condizioni economiche e sull'affidamento e mantenimento dei figli.
Il convenuto/resistente non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza presidenziale depositata il 25 aprile 2023, qui richiamata per relationem
quanto a sussistenza della giurisdizione italiana ed applicabilità della legge italiana a tutte le domande, sono stati adottati i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...]_1 Per_2
esclusiva alla madre;
3) Assegna la casa coniugale sita a Bussolengo (VR) in via Citella n. 24 con i suoi
arredi alla moglie sig. affinché ci abiti con i figli;
il marito la rilascerà Parte_1
entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con facoltà di asportare i
propri oggetti personali;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo mensilmente alla moglie sig. entro il 5° giorno di Parte_1
ciascun mese, l'importo complessivo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
pagina 5 di 11 l'assegno unico universale per i figli sarà riscosso interamente dalla madre quale affidataria
in via esclusiva.”
Tes_ Nella stessa ordinanza è stato dato incarico al ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti di relazionare sulla situazione del nucleo e, in particolare, sull'idoneità genitoriale del padre e sull'opportunità di avviare incontri protetti tra padre e figli. È stata altresì disposta l'acquisizione di documentazione previdenziale e reddituale, ex art. 213 c.p.c., presso l'Inps e presso l'Agenzia delle Entrate in relazione alle risorse del resistente/convenuto.
Esaurita la fase istruttoria la parte costituita ha precisato le conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che residuano da decidere le domande di addebito della separazione,
affidamento dei figli, mdalità di visita, contribuzione al mantenimento dei figli e mantenimento della moglie, oltre alle ulteriori domande formulate.
1) Addebito della separazione.
La domanda di riconoscimento dell'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto
è fondata.
La ricorrente, infatti, ha documentato come il coniuge, nel corso della convivenza matrimoniale, sia stato incarcerato per reati attinenti allo spaccio di stupefacenti, tanto da trascorrere due mesi in carcere e due anni agli arresti domiciliari (si veda il doc. 5). Tali fatti risalgono al periodo compreso tra il 2012 ed il 2014, e non possono essere posti in immediata correlazione causale con la separazione, posto che il matrimonio e la convivenza tra i due è
comunque proseguito, tanto che nel settembre 2018 è nata la secondogenita della coppia.
Tuttavia le allegazioni della ricorrente, secondo cui proprio dal 2018 si è manifestata, per stessa confessione del resistente/convenuto alla moglie, una sua dipendenza sia da pagina 6 di 11 stupefacenti che da gioco, oltre che l'incapacità palese di farsi carico dell'assistenza morale e materiale sia della coniuge (unica, in famiglia, a prestare attività lavorativa e ad occuparsi della famiglia) sia dei figli, tanto da allontanarsi da casa per alcuni periodi, salvo rientrarvi quando cconsumava il denaro a sua disposizione. Tale situazione è divenuta intollerabile per la ricorrente sul finire del 2022, quando si è determinata nel senso di presentare il ricorso per la separazione.
Lo stato di dipendenza del resistente per il periodo precedente alla separazione ha trovato
Tes_ conferma nella relazioni del ed in quelle dei Servizi incaricati (si veda, ad esempio, la relazione depositata il 17.10.2023, da cui risulta come il resistente fosse noto sin dal 2020 al
Tes_
perproblematiche di dipendenza da alcol, cocaina e ludopatia).
Deve quindi ritenersi che le promesse – rimaste inevase – di liberarsi dai problemi di dipendenza abbiano determinato la crisi familiare, sì da rendere accoglibile l'istanza di addebito della separazione.
2) Affido, residenza prevalente e frequentazioni padre/figli.
Malgrado la contumacia del resistente/convenuto i Servizi incaricati hanno continuato a monitorare il nucleo familiare e la stessa situazione del resistente, che si è dimostrato collaborativo.
In particolare, sin dalla prima relazione, i Servizi hanno evidenziato il desiderio delle parti (inclusa la ricorrente, come confermato in udienza) di ampliare la possibilità di visita padre-figli. Si è così disposto, a modifica dei provvedimenti presidenziali sul punto, che “il
padre possa visitare i figli, previ accordi con la madre, in orario diurno, senza pernotti, alla
presenza della stessa ricorrente o di persona di sua fiducia”.
pagina 7 di 11 Anche le relazioni successive danno conto di relazioni positive tra padre e figli e dell'assenza di conflittualità tra i genitori. In tal senso la relazione depositata il 20.03.2024,
contenente l'indicazione di prosecuzione nelle visite libera padre-figli alla presenza della madre, ed in cui si dà conto delle frequenti occasioni di incontro dei minori con i genitori e,
altresì, con la zia ed i cuginetti del ramo paterno. Si dà però atto delle difficoltà manifestate
Tes_ dal resistente nel proseguire gli incontri presso il in ragione del nuovo lavoro di manutentore iniziato, che comporta frequenti trasferte fuori Verona. Invero, come confermato
Tes_ successivamente dal nell'aggiornamento del 18.11.2024, depositato il 19.11.2024, il resistente si è sempre presentato dal giugno 2023 per il monitoraggio a cadenza bisettimanale e gli esiti hanno sempre dato esito negativo quanto ad assunzione di sostanze stupefacenti ed alcol, tanto che lo stesso Servizio precisa di valutare la chiusura del percorso.
Anche la relazione dei Servizi sociali da ultimo depositata (il 20.11.2024) è positiva quanto alla situazione dei minori ed al rapporto tra le parti, tanto da dare atto che oramai le visite padre-figli si svolgono anche in forma libera e da indicare che possano essere organizzate liberamente dalle parti sia con la presenza della madre, sia senza di lei.
Pur alla luce della positiva evoluzione della situazione e della condizione di attuale serenità dei minori anche riguardo al loro rapporto con il padre, si ritiene preferibile mantenere il regime di affido esclusivo alla madre, che, fino ad oggi, si è mostrato funzionale e rispondente alle esigenze dei figli. Né, di contro, è riportato dai Servizi, che pure mantengono frequenti contatti con il resistente, che egli si dolga dell'affido esclusivo alla madre. Nemmeno al riguardo si reputa opportuno procedere all'ascolto dei minori, in particolare del primogenito, nato nel 2011, già sentito dai Servizi, per evitarne il coinvolgimento nella vicenda separativa – comunque difficile, visti i pregressi vissuti paterni pagina 8 di 11 e in senso lato familiari – e per non rischiare di compromettere l'attuale e – a quanto consta –
consolidata situazione di serenità.
Vanno quindi confermati anche la residenza prevalente dei minori presso la madre e l'assegnazione a lei dell'abitazione familiare.
Quanto alle visite padre-figli, vanno rimesse a liberi accordi tra le parti anche circa la presenza o meno della madre in occasione degli incontri, come da ultima indicazione dei
Servizi Sociali e da conclusioni della stessa ricorrente.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 novembre 2024 il difensore della ricorrente ha fatto presente, pur essendo positive le ultime due relazioni dei Servizi Sociali,
rispettivamente depositate in data 19 e 20 novembre 2024, anche quanto al Serd, il timore che l'interruzione del monitoraggio al Serd possa essere foriero di ricadute del resistente nelle dipendenze.
Tes_ Ritiene il Collegio che dalla lettura della più recente relazione del sia evincibile l'intendimento anche del Servizio specialistico di ritenere concluso il monitoraggio. D'altro canto è necessario che da parte del resistente vi sia un'assunzione di responsabilità – laddove voglia mantenere il legame con i figli e, se del caso, recuperare l'affido condiviso – a prescindere da percorsi di monitoraggio dei Servizi, che non possono essere approntati per un tempo indefinito. La tutela dei figli e della stessa ricorrente è comunque data dalla regolamentazione delle visite e dalla possibilità per le parti di accedere liberamente ai Servizi
Sociali per un supporto in regime di liberalità, anche al di fuori di un incarico di monitoraggio da parte dell'Autorità giudiziaria.
3) Determinazioni di tipo economico.
pagina 9 di 11 La documentazione acquisita dall'Inps e dall'Agenzia delle Entrate, oltre che le stesse dichiarazioni del resistente per come riportate nelle relazioni dei Servizi, dà conto di come egli abbia svolto attività di lavoro con una certa continuità e con buoni guadagni per l'anno
2023 (i dati sono aggiornati al gennaio 2024).
Considerato che il resistente/convenuto deve sostenere spese di alloggio si ritiene congruo confermare i provvedimenti provvisori già adottati, ossia prevedere che egli debba alla ricorrente quale contributo al mantenimento dei due figli l'importo complessivo di euro
500,00 (euro 250,00 per figlio), oltre al 50% delle spese accessorie/straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Verona già in uso tra le parti.
Assegno unico ed universale per i figli integralmente percepito dalla madre, presso cui i minoro vivono stabilmente, e che ne è altresì affidataria in via esclusiva.
Non si ritiene, invece, di riconoscere alcun contributo al mantenimento in favore della coniuge, posto che ne risulta la piena autosufficienza sul piano economico.
4) Spese di lite.
Il riconoscimento dell'addebito a carico del resistente fa sì che egli sia tenuto a rifondere integralmente le spese di lite alla ricorrente, che vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della limitata complessità della vertenza, secondo i parametri vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto della sentenza con cui è stata pronunciato la separazione dei coniugi, così dispone:
1) Affida i figli minori nato il [...] e nata il [...] in [...] esclusiva Per_1 Per_2
alla madre;
pagina 10 di 11 2) Assegna la casa coniugale sita a Bussolengo (VR) in via Citella n. 24 con i suoi arredi alla moglie sig. affinché ci abiti con i figli;
Parte_1
3) Conferma la residenza prevalente dei figli presso la madre;
il padre potrà vedere ed incontrare i figli, previ accordi con la madre, sia in presenza di quest'ultima, sia in sua assenza, secondo le determinazioni di volta in volta assunte;
4) Dispone che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
corrispondendo mensilmente alla moglie sig. entro il 5° giorno Parte_1
di ciascun mese, l'importo complessivo di € 500, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (rivalutazione a far data dal 25 aprile 2023) e il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
5) L'assegno unico universale per i figli sarà riscosso interamente dalla madre quale affidataria in via esclusiva;
6) Rigetta l'istanza della ricorrente di porre a carico del resistente un contributo al mantenimento per sé;
7) Riconosce l'addebito della separazione in capo al resistente/convenuto;
8) Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che liquida in euro 4.056,00 per competenze professionali, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Silvia Rizzuto
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