Ordinanza cautelare 8 luglio 2025
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00424/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01578/2025 REG.RIC.
N. 01581/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1578 del 2025, proposto da
ZI LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Flora Braschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
sul ricorso numero di registro generale 1581 del 2025, proposto da
OU OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Flora Braschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1578 del 2025:
- del provvedimento di revoca del nullaosta al lavoro stagionale- già rilasciato in favore del sig. LA ZI, pratica P-FI/L/Q/2023/101421- adottato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze in data 8.4.2025 - e del quale il ricorrente ha avuto conoscenza in pari data, a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, conosciuto e non, con riserva di introdurre motivi aggiunti.
quanto al ricorso n. 1581 del 2025:
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nullaosta al lavoro stagionale pratica P-FI/L/Q/2023/101420, già rilasciato in favore del sig. OU OU, adottato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Firenze in data 8.4.2025 e del quale il ricorrente ha avuto conoscenza in pari data, a seguito di comunicazione da parte del datore di lavoro;
- nonché per l’annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, conosciuto e non, con riserva di introdurre motivi aggiunti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. MA RE;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I sigg. LA ZI ed OU OU, cittadini marocchini, sono destinatari di due nulla osta al lavoro stagionale rilasciati dalla Prefettura di Firenze su richiesta della società agricola F.lli SI S.S.. I due lavoratori hanno fatto regolare ingresso in Italia dopo il rilascio dei visti: il sig. LA il 19.04.2024, il sig. OU il 07.05.2024.
Una volta giunti sul territorio nazionale, entrambi si sono presentati alla Prefettura per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza tuttavia riuscire a definire la procedura.
Successivamente, entrambi hanno ottenuto un contratto di lavoro presso la citata società agricola, con assunzioni formalizzate nel corso del 2024.
Con due comunicazioni identiche, entrambe datate 27.05.2024, la Prefettura di Firenze ha notificato ai lavoratori l’avvio del procedimento di revoca dei nulla osta già rilasciati. Tale avvio era motivato dall’asserita carenza, in capo alla società datrice di lavoro, del requisito di consistenza economica, sul presupposto che il fatturato non avesse mai raggiunto la soglia dei 30.000 euro e che non emergesse alcuna prospettiva di crescita idonea a giustificare le assunzioni programmate.
Ulteriore rilievo veniva attribuito all’utilizzo del fatturato societario da parte di un socio in una parallela procedura di ricongiungimento familiare.
Con provvedimenti del 08.04.2025, la Prefettura disponeva la revoca dei nulla osta, reiterando integralmente le motivazioni già contenute nel preavviso del 27.05.2024 e affermando l’assenza di integrazioni “caricate a sistema”.
2. Con distinti ricorsi notificati il 4.6.2025 e ritualmente depositati avanti questo Tribunale (iscritti ai nn. 1578/2025 e 1581/2025 R.G.), gli interessati hanno impugnato i provvedimenti di revoca, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili e articolando le doglianze in due motivi.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 30.06.2025), con atto di mero stile.
Questo Tribunale, previa riunione dei due ricorsi, respingeva le relative istanze cautelari con ordinanza n. 383/2025. In sede di appello, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3127/2025 del 29.08.2025, accoglieva la domanda cautelare, rilevando la mancata valutazione, da parte della Prefettura, della documentazione trasmessa con PEC del 12.12.2024, e ordinando all’Amministrazione di procedere al riesame delle due posizioni “alla luce della documentazione economico-contabile, anche in prospettiva dinamica”.
La Prefettura, per quanto consta, non ha ottemperato a tale ordinanza.
Ha fatto seguito il deposito di memorie dei ricorrenti (il 5.7.2025 e il 12.01.2026).
Alla udienza pubblica del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene di confermare la riunione dei due ricorsi epigrafati per ragioni di connessione oggettiva.
4. I due ricorsi, ad un più attento esame rispetto alla sommaria delibazione propria della sede cautelare, sono fondati nella misura in seguito indicata.
5. Con il primo motivo dei ricorsi riuniti si lamenta violazione degli artt. 3, 6, 7, 8 e10-bis della L. 241/1990.
I ricorrenti sostengono che il provvedimento di revoca dei nulla osta al lavoro stagionale sarebbe stato adottato senza che la Prefettura abbia in alcun modo valutato le osservazioni e le integrazioni documentali trasmesse in data 12.12.2024, nonostante la loro pertinenza rispetto alle contestazioni formulate nel preavviso ex art. 10‑bis L. 241/1990. L’Amministrazione si sarebbe limitata a riprodurre pedissequamente le motivazioni del preavviso del 27.05.2024, omettendo di dar conto dell’istruttoria partecipata successivamente intervenuta, con conseguente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e doverosa valutazione degli apporti collaborativi del privato.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione in atti emerge che l’interessato ha tempestivamente esercitato la facoltà partecipativa riconosciuta dagli artt. 7, 8 e 10-bis della L. 241/1990, trasmettendo in data 12.12.2024 articolate osservazioni corredate da un corposo apparato documentale, regolarmente ricevuto dallo Sportello Unico, come risulta dalla ricevuta PEC acquisita agli atti (doc. allegato 12a al ricorso).
Le osservazioni, formulate in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca del 27.05.2024, contengono elementi di natura sia fattuale sia giuridica pertinenti alle contestazioni sollevate dall’Amministrazione, e avrebbero quindi imposto un puntuale e circostanziato esame da parte della Prefettura.
Tale dovere non risulta assolto, atteso che il provvedimento finale non reca traccia né della loro ricezione, né della loro valutazione critica, integrando così un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dei principi partecipativi posti a presidio del corretto esercizio del potere amministrativo.
Le osservazioni difensive evidenziavano un significativo mutamento del quadro economico della società datrice F.lli SI S.S. nell’anno 2024, documentato mediante: un conto economico al 31.10.2024 recante utile pari a € 32.695,49; numerose fatture emesse tra novembre e dicembre 2024 per importi complessivi superiori a € 20.000; un contratto di appalto in corso di esecuzione con corrispettivo previsto fino a € 20.000; nonché la prospettiva di ulteriori incassi per prestazioni già eseguite.
Tali produzioni, tutte ritualmente depositate, risultano oggettivamente rilevanti ai fini della verifica della “congruità della capacità economica” del datore di lavoro, secondo i criteri previsti dall’art. 30‑bis del d.P.R. 394/1999 e dalle circolari INL n. 3/2022 e 2066/2023, richiamate dallo stesso interessato.
Nonostante ciò, il provvedimento di revoca non dedica alcun passaggio alla loro disamina, né confuta in alcun modo la documentazione inviata, limitandosi ad affermare, in maniera stereotipata, la mancata dimostrazione del requisito economico.
Il provvedimento impugnato afferma che “non è stata caricata a sistema alcuna integrazione utile ad una valutazione positiva dell’istanza”. Tale dichiarazione contrasta con la realtà documentale del procedimento giacché, come visto, le osservazioni difensive contenenti, si ripete, elementi pertinenti al fine del decidere, sono state debitamente inviate e acquisite via PEC dallo Sportello Unico in data 12.12.2024. La Prefettura non spiega né se né perché le integrazioni non siano state prese in considerazione; né tantomeno indica eventuali ragioni tecnico‑procedimentali che ne avrebbero impedito l’esame.
Il testo del provvedimento del 08.04.2025 riproduce integralmente in maniera apodittica le medesime argomentazioni contenute nel preavviso del 27.05.2024, reiterando l’affermazione secondo cui la società non avrebbe mai raggiunto la soglia minima di € 30.000 e non disporrebbe di elementi idonei a dimostrare una concreta prospettiva di crescita. Tale dato risulta ancorato al momento di inoltro della domanda di nulla osta e il provvedimento non contiene alcuna riformulazione critica, né un aggiornamento della valutazione rispetto agli elementi sopravvenuti, ignorando del tutto l’impianto documentale successivamente prodotto.
La valutazione della capacità economica del datore di lavoro, specie in materia di nulla osta al lavoro subordinato o stagionale, non può arrestarsi a un dato meramente statico o riferito all’anno precedente, ma deve estendersi agli elementi sopravvenuti che dimostrino un incremento significativo dell’attività e un miglioramento dei dati economici.
Le osservazioni fanno espressamente riferimento a tali criteri, ampiamente recepiti dalla prassi.
La Circolare INL n. 3/2022 chiarisce che i criteri di valutazione – capacità patrimoniale, equilibrio economico‑finanziario, fatturato, numero dei dipendenti e tipo di attività – devono essere considerati in correlazione tra loro, costituendo un patrimonio informativo minimo da integrare con ulteriori elementi documentali che consentano una valutazione sostanziale della posizione dell’impresa.
La successiva Circolare 2066/2023 ribadisce tale impostazione, affermando che la verifica deve fondarsi su un’analisi concreta dell’andamento economico-finanziario dell’azienda nel tempo, degli inquadramenti contrattuali, delle ore lavorate, del costo del lavoro e degli oneri contributivi, escludendo espressamente ogni automatismo fondato su soglie aritmetiche predeterminate.
La soglia dei 30.000 euro di reddito imponibile o di fatturato, richiamata dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 e recepita dalle circolari citate (riportato nella motivazione del provvedimento impugnato), non opera quale limite rigido né quale parametro automaticamente moltiplicabile per ciascun lavoratore richiesto. La Circolare 2066/2023 afferma infatti che, in presenza di richieste plurime di assunzione, deve “confermarsi l’esclusione di meccanismi di sommatoria del fatturato/reddito imponibile di 30.000 euro annui” e che la disciplina “non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per il numero dei lavoratori da assumere”, essendo invece necessario un giudizio sulla congruità della capacità economica del datore in rapporto al numero delle istanze presentate, che nella fattispecie presente è mancato.
Ne deriva che la soglia dei 30.000 euro ha natura meramente indicativa, utile quale primo indice della solidità economica, ma priva di automatismi e subordinata ad un esame complessivo delle condizioni dell’impresa e del fabbisogno occupazionale rappresentato.
La verifica di congruità impone un esame individualizzato che tenga conto dell’intero quadro aziendale, come confermato dalla Circolare INL n. 3/2022 laddove richiede che l’asseverazione sia “dettagliatamente argomentata” e che il professionista acquisisca ulteriori dichiarazioni e documentazione idonee a descrivere le effettive esigenze aziendali, comprese nuove commesse o ampliamenti delle attività che giustificano l’aumento del personale.
La Circolare 2066/2023 ribadisce che la congruità “non è riconducibile a quote reddituali prefissate o ad altri automatismi”, ma richiede valutazioni tecniche basate su documentazione concreta e motivazione puntuale, anche mediante relazione integrativa nell’asseverazione.
In tema di richieste plurime, le circolari chiariscono che il parametro del “numero delle richieste presentate” deve essere inteso in senso sostanziale, cioè correlato non al mero numero formale delle domande, ma alla capacità effettiva dell’impresa di sostenere gli impegni retributivi e contributivi relativi ai lavoratori già in forza e a quelli che si intendono assumere.
La Circolare INL n. 3/2022 stabilisce infatti che la capacità economica “deve essere valutata in riferimento al numero di domande presentate […] sulla base dei contratti collettivi e delle tabelle del costo del lavoro” mentre la Circolare 2066/2023 precisa che il datore deve possedere un fatturato o reddito “comunque sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze”.
Ne consegue che il riferimento numerico ha natura funzionale: esso deve essere parametrato alle assunzioni concretamente sostenibili e poi sostenute e non alle mere richieste astratte, il cui numero deve essere oggetto di un rigoroso giudizio di congruità.
Dagli atti di causa emerge che il giudizio prefettizio circa l’asserita sproporzione tra il numero delle richieste presentate dal datore di lavoro e la capacità economica della società F.lli SI S.S. risulta fondato su una rappresentazione incompleta e non aderente alla realtà fattuale.
Parte ricorrente deduce, in modo non contestato dall’amministrazione, che a fronte delle dieci istanze presentate dal socio SI LO nei diversi decreti flussi 2022–2024, e pur tutte ammesse a quota, soltanto due sono state seguite da un’effettiva assunzione, vale a dire quelle relative ai sigg. LA ed OU, unici lavoratori concretamente impiegati dalla società nel 2024 (cfr. doc. 6, 7, 8; memoria ex art. 73, p. 12–13).
La Prefettura, nell’imputare al datore di lavoro una pretesa richiesta di personale numericamente incoerente con la capacità economica societaria, non ha differenziato tra richieste astratte e assunzioni effettive, trascurando di valutare la congruità effettiva della capacità economica in relazione ai soli due rapporti di lavoro realmente instaurati alla fine del triennio preso in considerazione, secondo quanto imposto dall’art. 30‑bis, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999 e ribadito dalla circolare INL n. 3/2022 e dalla nota INL n. 2066/2023, che richiedono una verifica caso‑concreto in termini di sostenibilità dei costi del personale realmente impiegato.
Parimenti, non risulta pertinente, né sorretto da un idoneo approfondimento istruttorio il richiamo operato dall’Amministrazione al precedente utilizzo del fatturato societario nell’ambito di una procedura di ricongiungimento familiare avviata nel novembre 2023. Gli stessi ricorrenti hanno infatti chiarito, senza smentita da parte dell’Amministrazione, che tale procedura non ha mai avuto seguito, non essendo i familiari stati ricongiunti e avendo il richiedente di fatto rinunciato (cfr. PEC 12.12.2024, doc. 12a–12b). Ne consegue che la capacità reddituale allegata in quell’occasione non è mai stata utilizzata per generare obblighi giuridici o economici in capo alla società, sicché essa non può essere richiamata quale elemento ostativo o quale indice di saturazione della capacità economica.
Come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede di ordinanza cautelare il progressivo miglioramento dei parametri economici – sopravvenuto in pendenza del procedimento – non è stato scrutinato dall’Amministrazione, benché l’ordinamento imponga una valutazione dinamica e aggiornata degli elementi economici rilevanti, specie quando l’oggetto del procedimento incide sul diritto dello straniero alla permanenza (e non all’ingresso) nel territorio nazionale e sul rapporto di lavoro già costituito.
Ne deriva che la motivazione prefettizia, ancorata a una fotografia parziale della situazione economica e non calibrata sul numero reale delle assunzioni, risulta viziata per travisamento dei presupposti di fatto, carenza istruttoria e difetto di proporzionalità, in quanto non considera né l’effettivo e limitato fabbisogno occupazionale dell’impresa né gli elementi sopravvenuti che depongono per la sostenibilità delle due assunzioni in essere.
L’Amministrazione, omettendo istruttoria e motivazione su tali aspetti e non confrontandosi con i dati di crescita effettivamente documentati, ha esercitato il potere in violazione del corretto canone di proporzionalità e adeguatezza, sacrificando irragionevolmente l’interesse del lavoratore e del datore a fronte di una situazione economica in realtà mutata e documentata.
L’insieme dei vizi sin qui rilevati - difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, mancata valutazione delle osservazioni, motivazione apparente e violazione dei principi di proporzionalità e corretto esercizio del potere - conduce all’illegittimità dei provvedimenti impugnati, i quali devono essere annullati, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione del ricorrente alla luce dell’intera documentazione acquisita in sede procedimentale, secondo i principi conformativi sopra richiamati.
Per quanto precede il primo motivo dei ricorsi riuniti è fondato.
5. In considerazione della fondatezza del primo motivo dei ricorsi riuniti che presenta carattere assorbente, risulta priva di concreto interesse la disamina del secondo motivo recato nei medesimi ricorsi, da intendersi pertanto assorbiti.
6. In conclusione i due ricorsi riuniti sono fondati e i provvedimenti impugnati sono annullati.
7. In considerazione dei fatti di causa le spese di lite possono essere compensate.
I ricorrenti hanno formulato istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Con decreti nn. 74 e 75/2025 la Commissione istituita presso questo Tribunale ha rigettato le istanze per manifesta infondatezza.
I ricorrenti hanno presentato nuova istanza, a valere quale reclamo avverso l’esclusione, depositandola il 5.07.2025 e confermandola con memoria del 12.01.2026.
Considerati gli esiti del presente giudizio, oltre alla succitata ordinanza del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene di dover revocare i menzionati decreti della Commissione e di ammettere i ricorrenti al beneficio del gratuito patrocinio.
Appurato che l’avv. Flora Braschi risulta abilitata al gratuito patrocinio, e iscritta nella lista predisposta dall’Ordine forense di Firenze per il processo amministrativo, in applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si ritiene di liquidare il compenso professionale, considerato il basso grado di complessità della lite e identicità dei due ricorsi, secondo i valori minimi (fase di studio 1.027,00 euro, introduttiva 851,00 euro, cautelare 956,00 euro, decisionale 1.735,00 euro), con dimezzamento al 50% ai sensi dell’art. 130 D.P.R. n. 115/2002, e quindi di quantificare l’onorario nella metà di 4.569,00 euro, cioè in complessivi euro 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro/50) a titolo di compenso professionale per la difesa svolta, cui devono essere aggiunte le somme per le spese generali e gli altri oneri accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
a) riunisce i ricorsi nn. 1578/2025 e 1581/2025;
b) li accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ammette i ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.
Liquida a favore dell’avv. Flora Braschi, a titolo di onorario, la somma di 2.284,50 (duemiladuecentottantaquattro /50) oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
MA RE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA RE | RO RI |
IL SEGRETARIO