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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 13/08/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1390/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1390/2025 promosso da:
) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
IC (AN), rappresentato e difeso dall'avv. Alejandra Patricia Arena;
e
( ) nata il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alejandra Patricia Arena.
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento, dandosi atto reciprocamente che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati già compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi. In
- 1 - effetti, le parti dichiarano espressamente di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto.
3) nulla disporre in merito all'affidamento, collocamento e contributo al mantenimento dei figli e , in quanto entrambi oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_1 Per_2
e per l'effetto, revocare ogni precedente statuizione;
4) spese legali del presente procedimento a carico del Sig. ”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA IC (AN) il 27/09/1992.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 13/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1054 del 16/05/2018, diventata irrevocabile per la parte relativa allo status (per mancata impugnazione sul punto), il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 04/07/2016. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA IC (AN) il 27/09/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie A dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, le quali hanno dichiarato di aver regolato ogni questione tra loro pendente e di rinunciare all'assegno divorzile avendo entrambe adeguati redditi propri.
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 2 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono regolate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a SE SA IC (AN) il 27/09/1992 e trascritto
[...] Parte_2 nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie A dell'anno 1992; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE SA IC (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1390/2025 promosso da:
) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
IC (AN), rappresentato e difeso dall'avv. Alejandra Patricia Arena;
e
( ) nata il [...] ad [...], Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Alejandra Patricia Arena.
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO;
CONCLUSIONI:
“1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi, economicamente autosufficienti, rinunciano, reciprocamente, a qualsiasi assegno di mantenimento, dandosi atto reciprocamente che i rapporti economici tra di essi intercorrenti sono stati già compiutamente definiti con piena soddisfazione per entrambi. In
- 1 - effetti, le parti dichiarano espressamente di aver regolato ogni altro rapporto patrimoniale e di non aver altro a pretendere l'uno dall'altro per ogni e qualsivoglia titolo e/o ragione e/o rapporto.
3) nulla disporre in merito all'affidamento, collocamento e contributo al mantenimento dei figli e , in quanto entrambi oramai maggiorenni ed economicamente indipendenti, Per_1 Per_2
e per l'effetto, revocare ogni precedente statuizione;
4) spese legali del presente procedimento a carico del Sig. ”. Parte_1
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA IC (AN) il 27/09/1992.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 13/04/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1054 del 16/05/2018, diventata irrevocabile per la parte relativa allo status (per mancata impugnazione sul punto), il Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 04/07/2016. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di dodici mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a SE SA IC (AN) il 27/09/1992 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie A dell'anno 1992.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, le quali hanno dichiarato di aver regolato ogni questione tra loro pendente e di rinunciare all'assegno divorzile avendo entrambe adeguati redditi propri.
Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
- 2 - Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Le spese del procedimento sono regolate come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
a SE SA IC (AN) il 27/09/1992 e trascritto
[...] Parte_2 nel Registro dello Stato Civile di detto Comune al n. 30, parte II, serie A dell'anno 1992; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SE SA IC (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 17/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 3 -