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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/03/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3520 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter CPC del 17.3.25, e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Parte_1 C.F._1
Pavone, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Grottaminarda al Corso Vittorio Veneto n. 128.
ATTORE
E
già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Sabina Rossi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Telese Terme al Viale Minieri, n. 67.
CONVENUTA
E
residente a[...]. Controparte_3
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento del danno da circolazione stradale.
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate in vista dell'udienza a trattazione scritta del 12.3.24.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la già , rispettivamente Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
conducente proprietario e compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Fiat Punto
targata FG142ZP, deducendo che: il 5.9.2019, alle ore 21.40 circa, tra Benevento e San Giorgio
del Sannio (SS Appia KM 269, direzione Benevento, in corrispondenza della intersezione con la SP 57 in località Contrada Iannassi), mentre era alla guida del motociclo Yamaha 530, targato
DT42780, veniva urtato violentemente dall'autovettura del convenuto, che con manovra imprevedibile aveva invaso la corsia opposta riservata alla moto;
a seguito dell'impatto, avendo riportato lesioni gravi, veniva trasportato con autoambulanza all'ospedale G. Rummo di
Benevento, e ricoverato nel reparto di neuroanestesia rianimativa ove, a seguito di intubazione,
restava per circa venti giorni;
successivamente veniva trasferito presso la struttura riabilitativa
Villa Margherita, con sede in Contrada Piano Cappelle di Benevento;
a causa dell'illecito riportava lesioni gravissime, ed in particolare focolai contusivi cerebrali (lobi temporale destro,
frontobasale sinistro e parietale sinistro), infrazione di entrambi i seni mascellari, frattura pluriframmentaria diafisaria della clavicola destra e frattura pruriframmentaria del femore sinistro, lesioni che hanno comportato l'insorgenza di un pericolo di vita e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
aveva accettato da
, a titolo di acconto, la somma di Euro 52.426,61, riservandosi di agire per Controparte_1
il risarcimento del maggior danno subito.
Il ha perciò chiesto: accertarsi la responsabilità di nella causazione Pt_1 Controparte_3
dell'evento e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento del complessivo danno di Euro 140.862.39 (detratto l'acconto già ricevuto), oltre interessi e rivalutazione.
È rimasto contumace il mentre si è costituita la la quale ha CP_3 Controparte_1
dedotto: la infondatezza della domanda;
in subordine, il concorso di colpa del danneggiato;
in
2 via ancor più gradata, la riduzione del danno nella misura di quanto effettivamente provato,
detratto l'acconto ricevuto.
Dichiarata la contumacia di con provvedimento del 10.4.24, all'udienza del Controparte_3
18.6.24 è stata formulata proposta conciliativa prevedente il riconoscimento in capo all'attore di un concorso di colpa almeno del 20% nella causazione del sinistro, con invito alle parti di trovare un'intesa sulla percentuale di invalidità.
All'udienza del 19.11.24, rilevato che non era stata raggiunta un'intesa sull'entità del danno risarcibile, le parti hanno chiesto che sia il giudice adito a decidere sul punto, dando atto,
comunque, dell'accordo per il riconoscimento del 23% di invalidità e del 20% di concorso di colpa del danneggiato.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 CPC, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 12.3.25, svoltasi nella forme della trattazione scritta ex art. 127 ter CPC.
Con provvedimento del 17.3.25 la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente rimarcato che la contumacia del convenuto è stata Controparte_3
dichiarata con decreto ex art. 171 bis CPC del 10.4.24.
È stata inoltre assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 D.L. n. 132/2014
convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, avendo l'attore esperito la procedura di negoziazione assistita (cfr. allegati S e T dell'atto di citazione).
In punto di fatto la dinamica del sinistro per cui è causa è compiutamente descritta nel capo di imputazione della sentenza n. 1695/23 di questo Tribunale, versata in atti, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato ascritto Controparte_3
perché estinto per positivo superamento della prova ex art. 464 septies CPP.
Tale dinamica lascia emergere un concorso di colpa nella causazione del sinistro del Pt_1
conducente del motociclo, il quale viaggiava a velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada, pur essendo prevalente la responsabilità ascrivibile al conducente CP_3
3 l'autovettura che ha invaso l'opposta corsia di marcia senza dare a precedenza al veicolo antagonista.
Va dato atto che le parti hanno convenuto sul riconoscimento del concorso colposo dell'attore in misura pari al 20%; hanno alteresì convenuto sul riconoscimento al danneggiato di una percentuale di invalidità pari al 23% (cfr. verbale dell'udienza del 19.11.24).
Restano allora da esaminare le questioni concernenti la sussistenza ed entità del danno morale soggettivo e del danno esistenziale.
A tal fine occorre preliminarmente riassumere i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale (art. 2059 CC), in particolare per lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost).
La Suprema Corte ha chiarito che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio, ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno biologico, danno esistenziale, danno morale soggettivo (Cass.
Sezioni Unite n. 26972/2008).
Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione.
Il D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, definisce il danno biologico come la "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Il danno dinamico-relazionale o esistenziale, invece, nell'elaborazione giurisprudenziale viene qualificato come il pregiudizio alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale;
tale danno non è meritevole di autonoma liquidazione, in quanto già compreso – secondo l'id quod plerumque accidit – nel danno
4 biologico, salvo che, per le particolarità della vicenda e delle caratteristiche personali del danneggiato, possa assumere valore ulteriore da valutarsi in sede di personalizzazione (cfr. Cass.
sez. III, n. 25164/2020).
Il danno morale soggettivo, infine, attiene alla sofferenza soggettiva patita in occasione dell'illecito, collocandosi nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso, ed estrinsecantesi nella sofferenza interiore (quale, ad esempio, dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Va precisato che quest'ultimo tipo di pregiudizio è, da ultimo, tenuto distinto dal danno biologico, non potendo essere oggetto di valutazione medico legale in ragione del suo carattere strettamente personale (anche il legislatore in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a. -
modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - impone al giudice di distinguere,
su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno biologico dal danno morale;
cfr. Cass. sez. III, n. 19922/2023; Cass. sez. III, n. 26140/2023).
Come noto, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni alla salute che generano un'invalidità macro-permanente, in assenza di criteri stabiliti dalla legge - l'art. 5 del
D.p.r. 12/2025, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni biologici e morali superiori al 10% derivanti da circolazione stradale e da attività sanitaria,
stabilisce che la disciplina ivi prevista si applica esclusivamente ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore - l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 CC impone l'utilizzo di criteri omogeenei, valevoli su tutto il territorio nazionale,
ed individuati negli strumenti tabellari predisposti da alcuni Tribunali (cfr. Cass. sez. III, n.
19506/2024).
Possono dunque essere utilizzate a tal fine le tabelle approntate dall'Osservatorio della Giustizia
civile di Milano, edizione 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019).
In applicazione di tali Tabelle, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno biologico e dinamico-relazionale, ai fini della liquidazione occorre: 1) accertare l'esistenza, nel
5 caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
(cfr. Cass. sez. III, n. 7892/2024; Cass. sez. III, n. 21062/2024).
Nel caso di specie, come già ricordato, le parti concordano sul riconoscimento al danneggiato di una percentuale di invalidità pari al 23% e sul concorso colposo del medesimo danneggiato nella causazione dell'evento dannoso pari al 20%.
Con riferimento al danno morale e all'ulteriore danno dinamico-relazionale o esistenziale, il ha allegato che a causa delle lesioni subite - focolai contusivi cerebrali (lobi temporale Pt_1
destro, frontobasale sinistro e parietale sinistro), infrazione di entrambi i seni mascellari, frattura pluriframmentaria diafisaria della clavicola destra e frattura pruriframmentaria del femore sinistro - ha patito una rilevante sofferenza interiore ed un peggioramento delle sue abitudini di vita, non potendo più guidare alcun motoveicolo e praticare attività ludica e sportiva (cfr. atto di citazione).
La compagnia di assicurazione convenuta ha contestato tali danni, sull'assunto che non sarebbe stata fornita alcuna prova al riguardo, e segnatamente una “puntuale allegazione dei fatti in cui si esplica il danno lamentato, supportato da idonea perizia anche di professionista specialista”,
mentre le conseguenze pregiudizievoli lamentate dal danneggiato in ordine al cambiamento delle sue abitudini di vita sarebbero già “incluse nella liquidazione tabellare standard del danno”
(cfr. memoria di replica ex art. 189 CPC).
6 In ordine al danno dinamico-relazionale, deve rammentarsi che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai fini della c.d. "personalizzazione" del pregiudizio è necessario, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, che risultino specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 2788/2019).
In altri termini, il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività
quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari”
(ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata
(anche con il notorio, con le massime di comune esperienza e con le presunzioni semplici), deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, l'attore ha solamente allegato, peraltro genericamente, peggioramenti delle sue abitudini di vita - non potendo più guidare alcun motoveicolo e praticare attività ludica e sportiva - pertanto ordinarie compromissioni della vita quotidiana che trovano già ristoro nel danno biologico.
Con riferimento al danno morale soggettivo, invece, se da un lato è vero che la sua liquidazione necessita della prova del relativo pregiudizio, è altrettanto vero che a tal fine il giudice può
ricorrere alla prova presuntiva, la quale sarà tanto più pregrante quanto maggiore è l'invalidità
accertata.
Infatti, la Suprema Corte ha sul punto precisato che in tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a
7 questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr.
Cass. sez. III, n. 25164/2020).
Nel caso di specie l'attore, ventenne all'epoca dell'illecito, ha riportato una rilevante invalidità
a causa del sinistro.
È ragionevole pertanto dedurre che le sofferenze soggettive da lui allegate abbiano trovato riscontro nella realtà, essendo fatto notorio, specie per le abitudini di vita di un ventenne, la sofferenza soggettiva legata ad un evento così traumatico come quello di cui si discorre, anche per il tipo di lesioni subite.
Ciò posto, quantificando il danno biologico stimato di comune accordo dalle parti (23% di invalidità) in base alle Tabelle di Milano 2024 in relazione all'età dell'attore all'epoca del fatto
(20 anni al 5.9.19), si giunge all'importo di Euro 134.699,57:
- Euro 86.786,00 a titolo di invalidità permanente;
- Euro 33.846 a titolo di danno morale soggettivo (39% del danno biologico);
- Euro 8.050,00 a titolo di invalidità temporanea totale;
- Euro 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
- Euro 842,57 per spese mediche documentate.
8 Su tale importo occorre detrarre il 20% per il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo e l'ulteriore somma di Euro 52.426,61 già versata dal danneggiante e incassata dal a titolo di acconto. Pt_1
Di conseguenza, i convenuti vanno condannati in solido a corrispondere all'attore ancora la somma di Euro 55.333,05.
Vanno inoltre aggiunti, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, gli interessi da calcolarsi dalla data del sinistro (5.9.19) fino al saldo, al tasso che si reputa congruo determinare
- avuto riguardo ai criteri enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1712
del 17.2.95 - nella misura dell'1,1% annuo, pari a circa due terzi della media del tasso degli interessi legali nel periodo considerato.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, dal momento che l'accoglimento in misura inferiore della domanda non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, quindi di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m.
n.147/2022 (scaglione Euro 52.001 - Euro 260.000) ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
1. dichiara la responsabilità nella misura dell'80% di e del 20% di Controparte_3
nella causazione dell'incidente avvenuto il 5.9.19 Benevento, meglio Parte_1
decritto in parte motiva;
2. condanna e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido Controparte_2
tra loro e in favore di della somma di Euro 55.333,05 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato e dell'acconto già
versato, oltre interessi nella misura dell'1,1% annuo dal 5.9.19 al saldo;
9 3. condanna e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido Controparte_2
tra loro e in favore di delle spese di lite, che liquida in Euro 759,00 Parte_1
per esborsi ed Euro 7.052,00 per compensi (Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 814,00
per la fase introduttiva, Euro 2.835 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 2.127 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Benevento il 27.3.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ennio Ricci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3520 R.G.A.C. per l'anno 2023, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter CPC del 17.3.25, e vertente
T R A
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Pasqualino Parte_1 C.F._1
Pavone, giusta procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Grottaminarda al Corso Vittorio Veneto n. 128.
ATTORE
E
già (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Sabina Rossi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Telese Terme al Viale Minieri, n. 67.
CONVENUTA
E
residente a[...]. Controparte_3
CONVENUTO - CONTUMACE
OGGETTO: Risarcimento del danno da circolazione stradale.
1 CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate in vista dell'udienza a trattazione scritta del 12.3.24.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
e la già , rispettivamente Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2
conducente proprietario e compagnia assicuratrice per la r.c.a. dell'autovettura Fiat Punto
targata FG142ZP, deducendo che: il 5.9.2019, alle ore 21.40 circa, tra Benevento e San Giorgio
del Sannio (SS Appia KM 269, direzione Benevento, in corrispondenza della intersezione con la SP 57 in località Contrada Iannassi), mentre era alla guida del motociclo Yamaha 530, targato
DT42780, veniva urtato violentemente dall'autovettura del convenuto, che con manovra imprevedibile aveva invaso la corsia opposta riservata alla moto;
a seguito dell'impatto, avendo riportato lesioni gravi, veniva trasportato con autoambulanza all'ospedale G. Rummo di
Benevento, e ricoverato nel reparto di neuroanestesia rianimativa ove, a seguito di intubazione,
restava per circa venti giorni;
successivamente veniva trasferito presso la struttura riabilitativa
Villa Margherita, con sede in Contrada Piano Cappelle di Benevento;
a causa dell'illecito riportava lesioni gravissime, ed in particolare focolai contusivi cerebrali (lobi temporale destro,
frontobasale sinistro e parietale sinistro), infrazione di entrambi i seni mascellari, frattura pluriframmentaria diafisaria della clavicola destra e frattura pruriframmentaria del femore sinistro, lesioni che hanno comportato l'insorgenza di un pericolo di vita e un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
aveva accettato da
, a titolo di acconto, la somma di Euro 52.426,61, riservandosi di agire per Controparte_1
il risarcimento del maggior danno subito.
Il ha perciò chiesto: accertarsi la responsabilità di nella causazione Pt_1 Controparte_3
dell'evento e, per l'effetto, condannarsi i convenuti in solido al risarcimento del complessivo danno di Euro 140.862.39 (detratto l'acconto già ricevuto), oltre interessi e rivalutazione.
È rimasto contumace il mentre si è costituita la la quale ha CP_3 Controparte_1
dedotto: la infondatezza della domanda;
in subordine, il concorso di colpa del danneggiato;
in
2 via ancor più gradata, la riduzione del danno nella misura di quanto effettivamente provato,
detratto l'acconto ricevuto.
Dichiarata la contumacia di con provvedimento del 10.4.24, all'udienza del Controparte_3
18.6.24 è stata formulata proposta conciliativa prevedente il riconoscimento in capo all'attore di un concorso di colpa almeno del 20% nella causazione del sinistro, con invito alle parti di trovare un'intesa sulla percentuale di invalidità.
All'udienza del 19.11.24, rilevato che non era stata raggiunta un'intesa sull'entità del danno risarcibile, le parti hanno chiesto che sia il giudice adito a decidere sul punto, dando atto,
comunque, dell'accordo per il riconoscimento del 23% di invalidità e del 20% di concorso di colpa del danneggiato.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 CPC, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 12.3.25, svoltasi nella forme della trattazione scritta ex art. 127 ter CPC.
Con provvedimento del 17.3.25 la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente rimarcato che la contumacia del convenuto è stata Controparte_3
dichiarata con decreto ex art. 171 bis CPC del 10.4.24.
È stata inoltre assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 D.L. n. 132/2014
convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, avendo l'attore esperito la procedura di negoziazione assistita (cfr. allegati S e T dell'atto di citazione).
In punto di fatto la dinamica del sinistro per cui è causa è compiutamente descritta nel capo di imputazione della sentenza n. 1695/23 di questo Tribunale, versata in atti, con cui è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato ascritto Controparte_3
perché estinto per positivo superamento della prova ex art. 464 septies CPP.
Tale dinamica lascia emergere un concorso di colpa nella causazione del sinistro del Pt_1
conducente del motociclo, il quale viaggiava a velocità superiore al limite previsto per quel tratto di strada, pur essendo prevalente la responsabilità ascrivibile al conducente CP_3
3 l'autovettura che ha invaso l'opposta corsia di marcia senza dare a precedenza al veicolo antagonista.
Va dato atto che le parti hanno convenuto sul riconoscimento del concorso colposo dell'attore in misura pari al 20%; hanno alteresì convenuto sul riconoscimento al danneggiato di una percentuale di invalidità pari al 23% (cfr. verbale dell'udienza del 19.11.24).
Restano allora da esaminare le questioni concernenti la sussistenza ed entità del danno morale soggettivo e del danno esistenziale.
A tal fine occorre preliminarmente riassumere i principi in tema di liquidazione del danno non patrimoniale (art. 2059 CC), in particolare per lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost).
La Suprema Corte ha chiarito che la categoria del danno non patrimoniale attiene alle ipotesi di lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da una rilevanza economica o da valore scambio, ed aventi natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci con funzione meramente descrittiva: danno biologico, danno esistenziale, danno morale soggettivo (Cass.
Sezioni Unite n. 26972/2008).
Pertanto, laddove essi ricorrano cumulativamente occorre tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in modo unitario, per evitare duplicazioni risarcitorie, fermo restando l'obbligo per il giudice di considerare tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso tramite la personalizzazione della liquidazione.
Il D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle assicurazioni private, definisce il danno biologico come la "lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato,
indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di reddito”.
Il danno dinamico-relazionale o esistenziale, invece, nell'elaborazione giurisprudenziale viene qualificato come il pregiudizio alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale;
tale danno non è meritevole di autonoma liquidazione, in quanto già compreso – secondo l'id quod plerumque accidit – nel danno
4 biologico, salvo che, per le particolarità della vicenda e delle caratteristiche personali del danneggiato, possa assumere valore ulteriore da valutarsi in sede di personalizzazione (cfr. Cass.
sez. III, n. 25164/2020).
Il danno morale soggettivo, infine, attiene alla sofferenza soggettiva patita in occasione dell'illecito, collocandosi nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso, ed estrinsecantesi nella sofferenza interiore (quale, ad esempio, dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).
Va precisato che quest'ultimo tipo di pregiudizio è, da ultimo, tenuto distinto dal danno biologico, non potendo essere oggetto di valutazione medico legale in ragione del suo carattere strettamente personale (anche il legislatore in sede di riforma degli artt. 138 e 139 c.d.a. -
modificati dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17 - impone al giudice di distinguere,
su di un piano generale ed al di là della specifica sedes materiae, il danno biologico dal danno morale;
cfr. Cass. sez. III, n. 19922/2023; Cass. sez. III, n. 26140/2023).
Come noto, per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesioni alla salute che generano un'invalidità macro-permanente, in assenza di criteri stabiliti dalla legge - l'art. 5 del
D.p.r. 12/2025, che ha introdotto la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni biologici e morali superiori al 10% derivanti da circolazione stradale e da attività sanitaria,
stabilisce che la disciplina ivi prevista si applica esclusivamente ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore - l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 CC impone l'utilizzo di criteri omogeenei, valevoli su tutto il territorio nazionale,
ed individuati negli strumenti tabellari predisposti da alcuni Tribunali (cfr. Cass. sez. III, n.
19506/2024).
Possono dunque essere utilizzate a tal fine le tabelle approntate dall'Osservatorio della Giustizia
civile di Milano, edizione 2024 (per l'applicazione delle tabelle vigenti al momento della liquidazione cfr. Cass. n. 33770/2019).
In applicazione di tali Tabelle, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno biologico e dinamico-relazionale, ai fini della liquidazione occorre: 1) accertare l'esistenza, nel
5 caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto
3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.
(cfr. Cass. sez. III, n. 7892/2024; Cass. sez. III, n. 21062/2024).
Nel caso di specie, come già ricordato, le parti concordano sul riconoscimento al danneggiato di una percentuale di invalidità pari al 23% e sul concorso colposo del medesimo danneggiato nella causazione dell'evento dannoso pari al 20%.
Con riferimento al danno morale e all'ulteriore danno dinamico-relazionale o esistenziale, il ha allegato che a causa delle lesioni subite - focolai contusivi cerebrali (lobi temporale Pt_1
destro, frontobasale sinistro e parietale sinistro), infrazione di entrambi i seni mascellari, frattura pluriframmentaria diafisaria della clavicola destra e frattura pruriframmentaria del femore sinistro - ha patito una rilevante sofferenza interiore ed un peggioramento delle sue abitudini di vita, non potendo più guidare alcun motoveicolo e praticare attività ludica e sportiva (cfr. atto di citazione).
La compagnia di assicurazione convenuta ha contestato tali danni, sull'assunto che non sarebbe stata fornita alcuna prova al riguardo, e segnatamente una “puntuale allegazione dei fatti in cui si esplica il danno lamentato, supportato da idonea perizia anche di professionista specialista”,
mentre le conseguenze pregiudizievoli lamentate dal danneggiato in ordine al cambiamento delle sue abitudini di vita sarebbero già “incluse nella liquidazione tabellare standard del danno”
(cfr. memoria di replica ex art. 189 CPC).
6 In ordine al danno dinamico-relazionale, deve rammentarsi che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, ai fini della c.d. "personalizzazione" del pregiudizio è necessario, in coerenza con le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, che risultino specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento. (Cass. n. 21939/2017; Cass. n. 2788/2019).
In altri termini, il danno biologico consiste già in una “ordinaria” compromissione delle attività
quotidiane (gli “aspetti dinamico-relazionali”) e solamente quando, a causa della specificità del caso, sono compromesse non già attività quotidiane comuni a tutti, ma attività “particolari”
(ovvero i “particolari aspetti dinamico-relazionali”), di questa perdita, se allegata e provata
(anche con il notorio, con le massime di comune esperienza e con le presunzioni semplici), deve tenersene conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, aumentando la stima con la personalizzazione (cfr. Cass. n. 25164/2020).
Nel caso di specie, l'attore ha solamente allegato, peraltro genericamente, peggioramenti delle sue abitudini di vita - non potendo più guidare alcun motoveicolo e praticare attività ludica e sportiva - pertanto ordinarie compromissioni della vita quotidiana che trovano già ristoro nel danno biologico.
Con riferimento al danno morale soggettivo, invece, se da un lato è vero che la sua liquidazione necessita della prova del relativo pregiudizio, è altrettanto vero che a tal fine il giudice può
ricorrere alla prova presuntiva, la quale sarà tanto più pregrante quanto maggiore è l'invalidità
accertata.
Infatti, la Suprema Corte ha sul punto precisato che in tema di danno alla persona, premessa la diversa e non più discutibile ontologia del danno morale rispetto al danno biologico, in relazione al primo, attenendo esso ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, a
7 questo fine rilevando pure le massime di esperienza che possono da sole essere sufficienti a fondare tale determinazione dell'organo giudicante. Pertanto, costituisce un corretto criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute quello fondato della massima di esperienza della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: infatti, tanto più grave è la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consente di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr.
Cass. sez. III, n. 25164/2020).
Nel caso di specie l'attore, ventenne all'epoca dell'illecito, ha riportato una rilevante invalidità
a causa del sinistro.
È ragionevole pertanto dedurre che le sofferenze soggettive da lui allegate abbiano trovato riscontro nella realtà, essendo fatto notorio, specie per le abitudini di vita di un ventenne, la sofferenza soggettiva legata ad un evento così traumatico come quello di cui si discorre, anche per il tipo di lesioni subite.
Ciò posto, quantificando il danno biologico stimato di comune accordo dalle parti (23% di invalidità) in base alle Tabelle di Milano 2024 in relazione all'età dell'attore all'epoca del fatto
(20 anni al 5.9.19), si giunge all'importo di Euro 134.699,57:
- Euro 86.786,00 a titolo di invalidità permanente;
- Euro 33.846 a titolo di danno morale soggettivo (39% del danno biologico);
- Euro 8.050,00 a titolo di invalidità temporanea totale;
- Euro 3.450,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
- Euro 1.725,00 a titolo di invalidità temporanea parziale al 25%;
- Euro 842,57 per spese mediche documentate.
8 Su tale importo occorre detrarre il 20% per il concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento lesivo e l'ulteriore somma di Euro 52.426,61 già versata dal danneggiante e incassata dal a titolo di acconto. Pt_1
Di conseguenza, i convenuti vanno condannati in solido a corrispondere all'attore ancora la somma di Euro 55.333,05.
Vanno inoltre aggiunti, vertendosi in materia di responsabilità extracontrattuale, gli interessi da calcolarsi dalla data del sinistro (5.9.19) fino al saldo, al tasso che si reputa congruo determinare
- avuto riguardo ai criteri enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 1712
del 17.2.95 - nella misura dell'1,1% annuo, pari a circa due terzi della media del tasso degli interessi legali nel periodo considerato.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza, dal momento che l'accoglimento in misura inferiore della domanda non costituisce ipotesi di soccombenza reciproca, quindi di compensazione (S.U. n. 32061/2022), e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m.
n.147/2022 (scaglione Euro 52.001 - Euro 260.000) ai valori minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
nei confronti di e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: Controparte_2
1. dichiara la responsabilità nella misura dell'80% di e del 20% di Controparte_3
nella causazione dell'incidente avvenuto il 5.9.19 Benevento, meglio Parte_1
decritto in parte motiva;
2. condanna e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido Controparte_2
tra loro e in favore di della somma di Euro 55.333,05 a titolo di Parte_1
risarcimento danni, tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato e dell'acconto già
versato, oltre interessi nella misura dell'1,1% annuo dal 5.9.19 al saldo;
9 3. condanna e già Controparte_3 Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in solido Controparte_2
tra loro e in favore di delle spese di lite, che liquida in Euro 759,00 Parte_1
per esborsi ed Euro 7.052,00 per compensi (Euro 1.276,00 per la fase di studio, Euro 814,00
per la fase introduttiva, Euro 2.835 per la fase istruttoria e/o di trattazione, Euro 2.127 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Benevento il 27.3.25 Il Giudice
dott. Ennio Ricci
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