Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 31/03/2025, innanzi al Giudice dott. Enrico Catanzaro, viene chiamata la causa R.G. n. 7450 dell'anno 2021 promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ,
[...] Parte_4 Parte_5
(avv. MARTORANA GABRIELLA );
CONTRO
[...]
Controparte_1
(avv.
[...] Controparte_1
SIGILLO' MASSARA ALFREDO );
Si da atto che sono presenti l'avv. MARTORANA GABRIELLA per parte attrice, l'avv. SIGILLO'
MASSARA ALFREDO per
[...]
Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti.
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., che viene depositata in Cancelleria stante l'assenza delle parti
Il Giudice
dr. Enrico Catanzaro
1
Catanzaro, all'udienza del 31/03/2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7450 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, tutti Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dall'avv. GABRIELLA MARTORANA
– attori –
CONTRO
[...]
Controparte_1
elettivamente domiciliata presso l'Avv.
[...]
SIGILLO' MASSARA ALFREDO che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuta –
–
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato gli attori rappresentavano che:
- in data 18.12.2018 il sig. , coniuge della attrice CP_2 [...]
e padre degli altri attori, giungeva al P.S. dell' Parte_1 [...]
di Palermo trasportato dall'ambulanza Controparte_1
del Servizio 118 e, dopo alcuni esami, veniva dimesso in pari data con diagnosi “modica insufficienza renale”;
- in data 25.12.2018 per il perdurare e l'aggravarsi della sintomatologia già manifestata, il sig. veniva nuovamente Pt_2
accompagnato presso l' dove veniva Controparte_1
diagnosticata una stenosi aortica di grado severo e disposto il ricovero presso il reparto di Cardiologia per “evidenza ECgrafica di BAV totale (...)
con contestuale riscontro anamnestico di vertigini (note da tempo)”;
- in data 08.01.2019 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per impianto ICD;
- in data 15.01.2019 veniva dimesso con rinvio a visita per il controllo della ferita chirurgica della tasca d'impianto cui lo stesso si sottoponeva periodicamente;
- in data 26.01.2019 a seguito dell'aggravarsi della sintomatologia dispnoica e nella persistenza dell'ematoma, il sig. giungeva al Pt_2
Policlinico Paolo Giaccone di Palermo dove veniva ricoverato con diagnosi di “scompenso cardiaco in paziente portatore di ICD”;
- in data 30.01.2019, nonostante le cure profuse, il paziente decedeva per arresto cardiaco.
3 Ritenendo la responsabilità dei sanitari che ebbero in cura il sig.
gli attori convenivano in giudizio l' Pt_2 Controparte_1
perché venisse condannato al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti e subendi in conseguenza del decesso,
anche sotto il profilo della c.d. perdita di chance di sopravvivenza. In
particolare, chiedevano la condanna del pagamento degli importi così
indicati:
“- in favore della sig.ra , coniuge superstite ed erede Parte_1
del sig. , complessivi € 738.455,16 (€ 213.899,50 per danno CP_2
patrimoniale iure proprio nonché € 274.588,00 per danno non patrimoniale
iure proprio dipendenti dalla perdita del congiunto, € 249.967,67 per
danno iure successionis) ovvero quel differente importo che verrà
dimostrato in corso di causa o liquidato dal Giudice in tutto o in parte
equitativamente;
- in favore di ciascuno dei sigg.ri , Pt_2 Parte_3 [...]
e figli ed eredi del sig. , Pt_6 Parte_5 CP_2
complessivi € 350.527,83 (€ 225.544,00 per danno non patrimoniale iure
proprio ed € 124.983,83 per danno iure successionis), ovvero quel
differente importo che verrà dimostrato in corso di causa o che il Giudice
riterrà di liquidare in tutto o in parte equitativamente.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge”.
Nello specifico, gli attori lamentano l'errata valutazione del quadro clinico serio e gravemente compromesso del sig. al momento del Pt_2
primo accesso in P.S. ove, pure in presenza di chiari indici, non veniva disposta una consulenza cardiologica che – a dire degli attori – sarebbe
4 stata determinante per l'evidenza della “patologia stenosante della valvola
aortica e la depressa funzione ventricolare sinistra” poi effettivamente riscontrate e per la predisposizione delle cure necessarie.
Secondo la ricostruzione fornita dai CC.TT.PP. di parte attrice, “se
fosse stato disposto il ricovero con elevata probabilità, stante che i dati del
laboratorio mostravano normali valori degli globuli rossi, dell'HB, si
sarebbe potuto, migliorato lo scompenso cardiaco, proporre l'intervento di
sostituzione valvolare trans catetere (TAVI), procedura improponibile
successivamente, (....) e forse probabilmente, non sarebbe stato necessario
impiantare un ICD” (cfr. pag. 7 della Relazione medico-legale dei dottori e , doc. 5 di parte attrice). Per_1 Per_2
Si costituiva l' convenuto contestando l'esistenza del nesso CP_1
causale tra la condotta dei sanitari e i danni lamentati. Secondo la difesa,
infatti, le circostanze che avevano preceduto la morte del Pt_2
avrebbero comportato non già la responsabilità per il decesso ma al più
per la perdita delle chance di sopravvivenza del pz già gravemente compromesse. Pertanto, chiedeva che le domande proposte dagli eredi del con l'atto di citazione notificato il 14.05.2021 venissero dichiarate Pt_2
infondate, con condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita attraverso una CTU medico-legale, quindi,
veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c.
previa assegnazione alle parti dei termini per note conclusive ed eventuali repliche.
La domanda è fondata.
Per valutare la sussistenza della responsabilità in capo alla struttura
5 convenuta in ordine ai danni lamentati dagli attori, occorre subito prendere le mosse dalla CTU medico-legale affidata ai dottori e Per_3 [...]
la quale ha sufficientemente chiarito l'incidenza nel determinismo Per_4
del decesso del sig. della condotta dei sanitari che lo ebbero in Pt_2
cura in occasione del primo accesso al P.S. I CCTTUU hanno infatti censurato la parziale valutazione del quadro clinico svolta dai medici che portò alle dimissioni del pz senza una consulenza cardiologica, la cui esecuzione sarebbe invece stata necessaria sulla base delle evidenze strumentali acquisite nel corso degli accertamenti svolti.
Procedendo con ordine, dall'esame della documentazione medica, i
CCTTUU hanno rilevato che al momento del decesso il risultava Pt_2
affetto dalle seguenti patologie: 1) Cardiopatia ipertensiva ad evoluzione dilatativa-iposistolica di grado severo (EF 35%); 2) Stenosi aortica di grado severo e dilatazione della aorta ascendente (41mm); 3) Aritmie
ipocinetiche con recente (08.01.2019) impianto di defibrillatore;
4)
Broncopatia cronica ostruttiva in ex forte fumatore;
5) Cirrosi epatica post-NASH di classe B 9 di Child Pugh con anemia e piastrinopenia;
6)
Insufficienza renale cronica con clearance della creatinina stimata di 30
ml/min; 7) Storia di epilessia post-traumatica e deficit del visus a sx;
8)
Diabete mellito di tipo 2; 9) Pregressa resezione segmentaria del colon sinistro e successiva ricanalizzazione, con residuo laparocele.
Di tali patologie, al momento del primo accesso in PS in data
18.12.2018, solo il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa e la BPCO
erano note (al paziente ed ai familiari) e conseguentemente riferite ai sanitari di PS. Al contrario, il blocco atrio ventricolare e la stenosi aortica
6 non erano conosciuti al paziente né sono stati rilevati dai sanitari prima del secondo accesso al P.S. avvenuto in data 25.12.2018.
A ciò hanno aggiunto che il quadro clinico del era Pt_2
compromesso anche dalla cirrosi epatica allo stadio B9 “con significativa
compromissione funzionale, che da sola avrebbe condizionato una
sopravvivenza ad 1 anno dell'80% e del 60% a due anni;
ovviamente,
inserita nel contesto delle polipatologie severe di cui risultava affetto il
paziente, le possibilità di sopravvivenza a breve termine risultavano
piuttosto limitate” (cfr. pag. 52 CTU in atti).
Quanto alla condotta dei sanitari, in particolare, i CCTTUU hanno rilevato che: “Al primo accesso al Pronto Soccorso della struttura
odierna Resistente, avvenuto in data 18.12.2019, il paziente
lamentava dispnea ed edemi declivi, che associati al quadro
radiologico appaiono compatibili con lo scompenso cardiaco e la
insufficienza renale, condizioni fino ad allora verosimilmente
misconosciute. In tale accesso è stata eseguita una curva
enzimatica giudicata dai sanitari ad andamento atipico, pertanto
non si è proceduto oltre nella valutazione specialistica cardiologica
che avrebbe invece obiettivato e rilevato in modo strumentale
(ecocardiografia) la stenosi della valvola aortica” concludendo che
“risulta censurabile la condotta del sanitario di PS che non ha
proceduto a richiedere quanto meno una consulenza cardiologica
alla luce delle condizioni cliniche (di nuova insorgenza) del
paziente, che presentava altresì una piastrinopenia modesta. […]
sarebbe stato opportuno inviare il paziente in consulenza
7 cardiologica ed approfondire le cause che risultavano essere alla
base dello scompenso cardiaco (cfr. CTU in atti).
Ebbene, considerato che nell'ambito della responsabilità civile vada adottato il criterio della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”, può affermarsi che – tenuto conto delle particolari circostanze del fatto e delle condizioni peculiari del paziente – l'evento morte si sia avverato per una causa imputabile alla struttura convenuta riferibile alla sottovalutazione delle condizioni cliniche del che avrebbero Pt_2
richiesto un approfondimento specialistico cardiologico già al primo accesso in P.S..
Le valutazioni svolte dai consulenti nel procedimento ante causam
appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, di talché le risultanze cui pervengono gli ausiliari vengono fatte proprie da questo decidente.
I CCTTUU hanno poi risposto alle osservazioni dei CCTT di parte attrice parti rispetto la scelta (ritenuta corretta) di sottoporre il pz ad una valvuloplastica aortica con palloncino percutaneo piuttosto che a quello di impianto valvolare aortico transcatetere (TAVI) per l'elevato rischio sia di peggioramento del compenso emodinamico (idratazione propedeutica all'esame) sia emorragico (nella sede di puntura femorale) che di insufficienza renale (uso del mezzo di contrasto) - alla luce delle comorbidità presentate dal paziente (cfr. CTU in atti). In particolare, non concordando con le osservazioni dei CCTT di parte attrice secondo cui
“qualora il paziente fosse stato diligentemente ricoverato in ambiente
8 cardiologico egli sarebbe stato sottoposto a risolvendo la CP_3
problematica di stenosi alla base del quadro di scompenso cardiaco”, gli ausiliari hanno escluso di poter asserire che – secondo il criterio del “più
probabile che non” - il paziente sarebbe stato sottoposto a tale intervento in occasione del primo accesso al P.S. o nei giorni successivi se fosse stata disposta tempestivamente la consulenza cardiologica, posto che questa procedura era da considerarsi ad alto rischio, alla luce delle condizioni generali del sig. che già allora risultavano gravi, con Pt_2
coinvolgimento multiorgano, inevitabilmente progressive e mutuamente peggiorative.
I CCTTUU, dunque, hanno pienamente motivato le proprie conclusioni (che questo giudice ritiene condivisibili in toto) e hanno,
altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dai
CCTTPP. In proposito mette conto osservare che “il giudice del merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione
abbia tenuto conto, replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce
l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo
convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie
deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente
confutate, restano implicita-mente disattese perché incompatibili con le
argomentazioni accolte” (Cass. civ. n. 10123/2009, n. 8355/2007 e n.
12080/2000).
Ciò detto, occorre soffermarsi brevemente sul rilievo della struttura convenuta circa la non risarcibilità del danno richiesto dagli attori stante l'incertezza espressa dai CCTTUU rispetto “all'eventuale maggior durata
9 della vita (neppure quantificabile tenuto conto della preesistenza di gravi
patologie e dello scompenso sistemico in cui il Paziente si trovava), ritenuta
soltanto possibile per un breve periodo anche in caso di trattamenti
consoni”. Sostiene infatti la struttura ospedaliera che “Non può dunque
pervenirsi al diritto al risarcimento dei danni lamentati, in mancanza di
una stima di chance di sopravvivenza perdute, anche tenuto conto della
mancata incidenza delle omissioni sulla prognosi quoad vitam del
Paziente, le cui condizioni compromesse hanno deprivato la chance dei
requisiti di apprezzabilità, serietà e consistenza.” (cfr. comparsa conclusionale dell . CP_4
Le superiori osservazioni non possono essere accolte.
Sotto il profilo del nesso causale va detto che, per il principio dell'equivalenza causale, una volta che venga accertato che la condotta umana censurata (mancata richiesta della consulenza cardiologica) non si è inserita in un processo irreversibile che avrebbe comunque portato al decesso, allora la prova del nesso causale sussiste. Ed infatti, a parere del decidente, se fosse stata tenuta la condotta alternativa corretta, ossia un approccio più approfondito del caso, il decesso non si sarebbe verificato secondo il criterio del “più probabile che non” in quelle circostanze di tempo, bensì “in un tempo verosimilmente breve, ma che non è
scientificamente possibile quantificare con precisione” (cfr. CTU in atti).
Le deduzioni della struttura convenuta hanno rilievo in punto di danno iure successionis poiché, come spiegato dalla Suprema Corte, <in
ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita
anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pur in
10 epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è
concepibile, né logicamente né giuridicamente, un danno da “perdita
anticipata della vita” trasmissibile “iure successionis”, non essendo
predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità
del danno tanatologico (Cass., 19/09/2023, n. 26851)>> (Cass. n.
35998/2023).
La condotta del personale sanitario nel caso di specie costituisce una concausa che ha condotto all'evento morte insieme con le condizioni patologiche preesistenti;
è, però, una concausa di rilievo determinante alla luce delle condivisibili valutazioni degli ausiliari sopra richiamate.
Come affermato di recente dalla Cassazione a tal proposito “tali condizioni
preesistenti, da riguardare quali concause dell'evento secondo
insegnamento da tempo acquisito (v. Cass. Cass. n. 15991 del 2011), sono
irrilevanti agli effetti della determinazione e commisurazione della
responsabilità” (si veda Cass., ord. 8 novembre 2023, n. 31058). Quando
la misura dell'apporto causale dell'errore del medico (accertato) sia rimasta ignota rispetto a quella riferibile alle condizioni pregresse del paziente, significa che non si conosce se la concausa esterna che si affianca a quella consistente nella condotta (colposa) del convenuto sia stata o meno da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo interrompendo il nesso eziologico imputabile e superando il principio di equivalenza delle concause sotteso all'affermazione dell'eziologia materiale
(si veda Cass. 5632/2023 e in motivazione Cass. 26851/2023).
Ne consegue che la struttura – sulla quale gravava l'onere della prova del caso fortuito – non avendo comprovato che le concause naturali
11 hanno del tutto assorbito la condotta colpevole del personale medico ne risponderà per intero non essendo ipotizzabile, sul piano logico, una parcellizzazione del nesso causale.
Un eventuale pregresso stato patologico della paziente può rilevare ai fini della quantificazione del danno risarcibile, quale concausa incidente sull'importo liquidato sul piano della equitativa valutazione del danno ex
art. 1226 c.c. Per usare le parole della Cassazione, anziché sotto il profilo dell'accertamento in via equitativa della frazione di nesso di causalità ad esso ascrivibile (c.d. criterio equitativo proporzionale del nesso di causalità), uno stato patologico pregresso può assumere rilievo, solo sul
“diverso (e successivo) piano della delimitazione dell'ambito del danno
risarcibile e di determinazione dell'ammontare del quantum risarcitorio
dovuto mediante valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.” (Si veda Cass.
civ., sez. III, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3893).
Nel caso di specie, risulta accertato che, senza la colposa omissione del sanitario, la vittima, deceduta per infarto sei settimane dopo rispetto al primo accesso in P.S., avrebbe “più probabilmente che non” vissuto un periodo di vita più lungo anche se non scientificamente quantificabile.
Sicché deve ritenersi certo l'efficienza causale della condotta illecita quoad
morte.
Il decesso del va quindi imputato, secondo il criterio della Pt_2
“probabilità prevalente”, alla colpa della struttura.
Ritenuta dunque la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del personale della struttura e il decesso del vanno ora esaminate Pt_2
le poste di danno risarcibile richieste dai congiunti.
12 I ricorrenti chiedono il risarcimento (i) del danno non patrimoniale
iure hereditatis per la perdita della vita patito dal proprio congiunto o per la perdita della c.d. chance di sopravvivenza (cfr. memoria ex art. 183, co.
6, n. 1, c.p.c.), (ii) del danno non patrimoniale iure hereditatis per la lesione del consenso informato, (iii) del danno non patrimoniale iure
proprio per perdita del rapporto parentale, oltre (iv) al danno patrimoniale da perdita del guadagno in capo alla moglie, . Parte_1
Si passa dunque ad esaminare la sussistenza della prima tra le voci di danno richieste.
A tal riguardo preme rilevare che la Corte di cassazione (Sez. Un. n.
15350/2015) ha escluso la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita, in ragione dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. Secondo la giurisprudenza poco sopra citata: “Quando
la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte
degli eredi <<non concepibile n logicamente giuridicamente un>
“danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis
(Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. n. 5641 del 2018, e Cass., Sez. U., n.
15350 del 2015, …), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della
responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico” (Cass. n.
35998/2023). È possibile discorrere (risarcendolo) di danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi rappresentato dal pregiudizio da minor tempo vissuto dal congiunto
(Cass. n. 35998/2023 e Cass. n. 26851/2023).
Tale impostazione a parere del decidente va condivisa. Al contrario,
13 non può condividersi la tesi degli attori per cui esiste un danno autonomo da perdita della vita trasmissibile iure hereditatis dovendo distinguersi tra bene “vita” e bene “salute” (cfr. atto di citazione pagg. 17 ss.). Tale
impostazione omette di considerare che la morte è un evento assorbente rispetto sia alla perdita della salute (che si concretizza nel danno biologico inteso quale pregiudizio stabilizzato che accompagnerà il soggetto fino alla fine dei suoi giorni) sia alla perdita del bene vita (inteso come lesione alla possibilità di relazione di sé stessi con il mondo).
Utilizzando le parole della Cassazione, ciò che è risarcibile iure
hereditario sono i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta),
considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel
quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
In nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente.
Nel caso di specie, in ordine al tipo di danno che si è configurato,
nell'impossibilità di quantificazione del lasso di tempo sottratto alla vita
14 del pz dall'errore medico, deve ritenersi che la condotta dei sanitari abbia provocato la morte anticipata del con conseguente assorbimento Pt_2
di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future (il danno da perdita di chance di sopravvivenza, infatti, prevede l'incertezza sull'efficienza causale della condotta illecita quoad mortem).
Da ciò discende che quando – come nella fattispecie - la condotta dei sanitari abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente, ad essere risarcibile è il danno non patrimoniale (sub a) nelle due componenti di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, configurabile in capo alla vittima nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo e di danno morale “terminale o catastrofale o
catastrofico”, ossia del danno consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita, quando vi sia la prova della sussistenza di un suo stato di coscienza nell'intervallo tra l'evento lesivo e la morte, con conseguente acquisizione di una pretesa risarcitoria trasmissibile agli eredi (Cass. 6503/2022).
Come noto, in caso di morte cagionata da un illecito, pur se contrattuale, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente;
sicché,
ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere
15 acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore del danneggiato,
del cosiddetto “danno biologico terminale”, cioè il danno biologico stricto
sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell'unitarietà del genus del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare improntato alla fattispecie (danno morale terminale), ovvero il danno da percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall'avvertita imminenza dell'exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione e il decesso la persona si trovi in una condizione di lucidità agonica, in quanto in grado di percepire la sua situazione e in particolare l'imminenza della morte, essendo quindi irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta manifestamente lucida (così Cass. Civile, sez.
III, 11/11/2019, n. 28989).
Orbene, nel caso di specie – esclusa la sussistenza di un danno biologico autonomo (danno da perdita della vita) configurabile in capo al
- è pacifico che il pz abbia effettuato tre accessi al P.S. e che il Pt_2
progressivo aggravamento che ha caratterizzato l'ultimo periodo della sua vita si è protratto dal 18.12.2018 per oltre un mese. Ciò detto, deve tuttavia ritenersi che solo in seguito al terzo accesso al P.S. il pz abbia potuto percepire l'imminenza della propria fine. In assenza di specifici elementi da cui ritenere altrimenti, è infatti possibile presumere che, dopo
16 l'intervento per l'impianto di ICD eseguito nella struttura convenuta, il pz abbia confidato nel miglioramento delle proprie condizioni di salute e ciò
quantomeno fino al 26.01.2019 quando veniva ricoverato per “dispnea in
pz con versamento pleurico bilaterale” presso la U.O. di Chirurgia Toracica
del Policlinico dove decedeva il 30.01.2019.
Sul punto, a supporto della configurabilità nella fattispecie del danno morale terminale milita altresì la relazione dei CCTTUU i quali hanno potuto riferire che “Benchè in condizioni cliniche scadenti, sino al giorno
del decesso il paziente risultava vigile, orientato e collaborante” (cfr. CTU
in atti).
Considerato quindi che il risultava vigile, orientato e Pt_2
collaborante sino a poco prima del decesso deve ritenersi che lo stesso abbia avuto la percezione dell'approssimarsi della propria fine e che le vicende che hanno caratterizzato il periodo subito precedente l'exitus, col progressivo aggravamento delle condizioni, senz'altro integrino i presupposti per il riconoscimento del danno non patrimoniale c.d.
terminale, comprensivo della componente biologica temporanea, che può
complessivamente quantificarsi in euro 35.247,00 – sulla base dei tre giorni di ricovero presso il Policlinico (calcolato secondo le Tabelle di
Milano nella versione più recente).
Tale importo va ricalcolato tenuto conto di rivalutazione e interessi a partire dalla data dell'evento.
Può ora passarsi all'esame dell'ulteriore voce di danno non patrimoniale chiesta iure successionis dai ricorrenti conseguente alla lesione del diritto di autodeterminazione, ovvero alla lesione del consenso
17 informato.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato deve ritenersi che l'inadempimento da parte del sanitario dell'obbligo di richiedere al paziente l'espressione del consenso informato costituisce – in ogni caso – violazione del diritto inviolabile alla autodeterminazione e discende dal solo fatto della sua condotta omissiva, a prescindere dalla circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno;
sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che, a causa del “deficit” di informazione, il paziente non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni,
consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica
(così Cass. n. 14642/2015 e Cass. n. 8756/2019).
L'omessa o inesatta informazione del paziente circa il trattamento sanitario che gli si prospetti, prima che vi sia sottoposto, viola il dovere informativo oggetto della obbligazione assunta dal medico verso il paziente con il rapporto di assistenza sanitaria e configura una lesione del diritto all'autodeterminazione proprio della persona fisica (cfr. tra le prime decisioni in merito: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3906 del
06/12/1968).
Riprendendo le parole della Corte di cassazione in tema di consenso informato, può “ritenersi ormai definitivamente acquisito nella
giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18513 del
03/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; id. Sez. 3,
Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 25764 del
18 15/11/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 14642 del 14/07/2015) che la
manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria,
costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo
all'autodeterminazione proprio della persona fisica (la quale in piena libertà
e consapevolezza sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami
clinici e strumentali, o ad interventi o trattamenti anche invasivi, laddove
comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica,
in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico
preesistente o per prevenire una prevedibile patologia od un aggravamento
della patologia futuri), che - se pure connesso - deve essere tuttavia tenuto
nettamente distinto - sul piano del contenuto sostanziale - dal diritto alla
salute, ossia dal diritto del soggetto alla propria integrità psico-fisica […]”
(Cass. Civ., Sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n. 28985).
La consolidata applicazione giurisprudenziale delle suddette norme ha portato la Corte di legittimità a riconoscere che “Al diritto
indicato corrisponde l'obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque
correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto
sociale": cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010) di
fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente
strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell'intervento
medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei
risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative (cfr. Corte cass.
Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 27751
del 11/12/2013). Il medico è tenuto, in ogni caso, a rendere edotto il
paziente, indipendentemente dalla riconducibilità o meno di tale attività
19 informativa ad un vincolo contrattuale o ad un obbligo legale, trovando
titolo il dovere in questione nella qualificazione "illecita" della condotta
omissiva o reticente, in quanto violativa di un diritto fondamentale della
persona, e dunque da ritenere "contra jus", indipendentemente dalla
sussunzione del rapporto medico-paziente nello schema contrattuale o del
contatto sociale, ovvero dell'illecito extracontrattuale” (Cass. n.
28985/2019 ut supra).
Ciò detto, nel caso di specie, tale voce di danno non sussiste.
Circa la prova che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento chirurgico o il trattamento sanitario in generale qualora fosse stato adeguatamente informato dei rischi prevedibili connessi allo stesso va detto che – in conformità con la pronuncia di legittimità che ha fornito il quadro della disciplina del danno da lesione del c.d. consenso informato –
tale prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di necessarietà dell'operazione (vd. Cass. n.
28985/2019).
Nel caso di specie, ritenute le numerose e irreversibili comorbidità
da cui il pz era affetto in vita, anche considerato il rischio stimato sovrapponibile sia per la che per l'intervento di sostituzione CP_3
valvolare per via chirurgica tradizionale (effettivamente eseguito),
contrariamente alle allegazioni attoree (cfr. note conclusive di parte attrice), questo decidente ritiene che, anche se informato dei rischi delle procedure e seppure tenuto conto delle possibili complicanze che queste
20 comportavano (come il caso verificatosi di ematoma della tasca dovuto alle preesistenti condizioni di piastrinopenia e scompenso epatico), il avrebbe senz'altro accettato di sottoporsi all'intervento. È infatti Pt_2
possibile ritenere, alla luce delle circostanze che attengono al caso concreto, che il paziente avrebbe prestato il proprio consenso sulla base della comprensibile speranza di potere migliorare la qualità residua della propria vita e/o allungarla. Le delicate condizioni cliniche del pz avrebbero infatti con ogni probabilità indotto lo stesso a sottoporsi all'operazione né, d'altra parte, vi sono elementi - nemmeno presuntivi -
per ritenere che, qualora esaustivamente informato, il “certamente Pt_2
si sarebbe rifiutato” di sottoporsi ad un ICD – anche se ormai tardivo.
Ora, se è vero come già detto sopra che la mancata acquisizione del consenso informato lede il diritto del paziente alla autodeterminazione delle scelte ed all'integrità psicofisica configurando categoria di danno autonomo rispetto a quella derivante dalla inesatta prestazione nell'adempimento dell'ars medica, è anche vero che, “…il danno da lesione
del diritto costituzionalmente tutelato all'autodeterminazione sarà
risarcibile qualora il paziente alleghi che dalla omessa informazione siano
comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, in
termini di sofferenza soggettiva e di contrazione della libertà di disporre di
sé, in termini psichici e fisici”. Si veda Cassazione civile sez. III,
07/10/2021, n. 27268.
Senonché nulla di tutto ciò è stato provato e anche in presenza della violazione del diritto all'autodeterminazione del i danni Pt_2
specificamente derivanti da questo vulnus non possono essere risarciti.
21 Né la carenza di consenso informato ha, come detto, comportato l'esecuzione di un'operazione che altrimenti non si sarebbe effettuata apparendo – al contrario - che con ogni probabilità il avrebbe Pt_2
optato ugualmente per eseguire l'operazione proprio in ragione della serietà delle condizioni di salute e della necessità, se del caso, di poterle migliorare.
Ancora va esaminata la sussistenza del danno iure proprio per perdita del rapporto parentale.
A parere del decidente tale danno è sussistente.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in mancanza di parametri legislativi, questo Tribunale applica gli indici equitativi contenuti nelle cd. Tabelle di Milano nella versione del giugno 2024, che, seguendo un “sistema a punto variabile”, prevedono: (i)
la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti per il caso di specie, tra cui: l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela, la convivenza e la presenza di altri familiari all'interno del nucleo familiare, nonché l'intensità della relazione affettiva;
(ii) la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione;
ed infine (iii) la possibilità di abbattimento del risarcimento fino alla metà in relazione alla situazione concreta correlata alla effettiva esistenza di un serio rapporto affettivo o il suo annullamento in caso di prova di assenza di un vincolo effettivo.
Alla luce di tali indici, tenuto conto del valore del punto base di euro 3.911,00 previsto dalle citate Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del coniuge/genitore nonché delle
22 circostanze relative a qualità ed intensità della relazione affettiva presumibile (sulla base delle circostanze allegate e non contestate), della presenza del numero dei congiunti del nucleo familiare primario, e della convivenza (nella stessa abitazione e/o stabile, ad eccezione che per il figlio , si perviene ad una quantificazione del danno non Pt_2
patrimoniale così composta:
- euro 156.440,00 per , somma che stante il Parte_1
decesso della stessa, andrà suddivisa tra i di lei eredi;
- euro 117.330,00 per Parte_2
- euro 179.906,00 per Parte_3
- euro 156.440,00 per Parte_4
- euro 156.440,00 per Parte_5
Orbene, secondo l'insegnamento ormai consolidato della Corte di cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale comprende in sé
una componente di danno morale (inteso come sofferenza soggettiva) ed una di danno esistenziale (implicante il netto stravolgimento dello stile di vita e delle abitudini familiari). Lo stretto vincolo di parentela tra i componenti della famiglia nucleare può costituire – salvo che risultino circostanze contrarie – prova del danno da perdita del rapporto parentale,
sulla base del presunto legame affettivo esistente tra di essi. Sul punto gli attori hanno in particolare dedotto che “Il de cuius sig. inoltre, Pt_2
aveva uno legame affettivo molto forte con ciascuno dei figli che
frequentavano assiduamente la casa del padre e due dei quali ( Parte_4
e ) vivevano (e vivono) nello stesso edificio
[...] Parte_5
dove si trova l'abitazione del padre con il quale quindi passavano
23 moltissimo tempo ogni giorno” (cfr. atto di citazione). Ciò detto, nel caso in esame non vi sono elementi capaci di elidere la presunzione di sofferenza soggettiva patita dagli attori, al contempo, però, non vi sono nemmeno elementi idonei a giustificare un punteggio superiore al minimo tabellare -
essendo mancate sul punto allegazioni o richieste di prova di circostanze che andassero oltre la normale relazione affettiva fatta di frequentazioni e condivisione delle festività (cfr. memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n.
2, c.p.c. degli attori e prove per testi ivi articolate).
Tale punteggio minimo viene attribuito anche alla moglie convivente nonostante la stessa abbia presuntivamente patito la maggiore sofferenza dalla perdita del tenuto conto del lungo periodo di Pt_2
matrimonio dagli stessi vissuto e del fatto che, dopo la perdita del marito,
la stessa è rimasta sola. Tuttavia, non può non considerarsi che la sig.ra
è morta per cause naturali nel 2022 e cioè appena 3 anni Parte_1
dopo la morte del marito. Tale circostanza – a parere del decidente – può
giustificare in via equitativa la limitazione del risarcimento dovendosi differenziare l'odierna fattispecie da quella in cui la sofferenza psicologica del congiunto che rimane in vita continua a consumarsi anche oltre la data della decisione. Ragionando diversamente, dovrebbe infatti ammettersi il risarcimento di un danno che nelle sue componenti ontologiche (di sofferenza soggettiva e di stravolgimento di vita) al momento della decisione non esiste più.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi c.d. da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
A riguardo va osservato che l'importo finora liquidato è espresso in
24 valori attuali e, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito,
vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì,
conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema
Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712, sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno.
Ebbene il risarcimento alla luce dei suesposti principi cui la struttura responsabile è tenuta al pagamento ammonta a:
- euro 171.086,94 per gli eredi di;
Parte_1
- euro 128.315,20 per Parte_2
- euro 196.749,97 per Parte_3
- euro 171.086,94 ciascuno per e Parte_4 [...]
Parte_5
il tutto oltre interessi dal giorno della decisione sino al saldo.
Infine, deve analizzarsi la sussistenza del danno patrimoniale patito dalla limitatamente al periodo in cui la stessa è Parte_1
25 rimasta in vita dopo la morte del merito (3 anni). Si tratta delle elargizioni e delle contribuzioni di cui la moglie avrebbe fruito in costanza di matrimonio e che la stessa ha definitivamente perso in conseguenza della morte del marito.
In generale, per giungersi alla corretta liquidazione, all'interno di tale voce di danno deve distinguersi il danno patrimoniale che si è già
prodotto ad oggi, cioè al momento della sentenza, da quello che si proietterà ancora futuro, ossia quello che si produrrà nel periodo successivo alla sua liquidazione - la cui determinazione segue il c.d.
metodo della capitalizzazione – ma che nel caso di specie non si liquiderà
essendo la sig.ra scomparsa nelle more del procedimento. Parte_1
Per la determinazione del danno già prodottosi fino ad oggi occorre procedere nel seguente modo:
(a) determinando il reddito della vittima al momento della morte;
(b)
detraendo la quota presumibilmente destinata ai bisogni personali della vittima o al risparmio (c.d. quota sibi);
(b) moltiplicando per gli anni trascorsi tra il decesso del e quello Pt_2
della ; e infine Parte_1
(c) rivalutando il risultato secondo gli indici ISTAT.
Orbene, dalla documentazione allegata da parte attrice (all.ti di parte attrice) emerge che il percepiva emolumenti pensionistici Pt_2
29.566,50.
La quota sibi, in considerazione dell'età del al momento del Pt_2
decesso, può ragionevolmente fissarsi nel 50% del reddito (essendo la moglie unico soggetto convivente, anch'essa percettrice di pensione). La
26 quota del reddito destinato alle esigenze familiari è dunque da individuarsi nell'importo di euro 14.783,25 annui.
Ciò detto, si procede a moltiplicare il reddito destinato per 3 -
ovvero il numero di anni trascorsi tra il decesso del e quello della Pt_2
e si giunge così all'importo di euro 47.232,48 (ovvero euro Parte_1
44.349,75 oltre rivalutazione) pari alla componente di danno patrimoniale prodottosi nella sfera patrimoniale della . Parte_1
In conclusione, vanno accolte parzialmente le domande degli attori e condannato l'ospedale al pagamento delle somme di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, considerati i valori medi sulla base delle fasi effettivamente svolte, della complessità della causa e del valore del
decisum, ponendo quelle di CTU definitivamente a carico della struttura convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
definitivamente pronunciando:
- accoglie parzialmente le domande Parte_2 Parte_3
in pp.
[...] Parte_4 Parte_5
e n.q. di eredi del sig. e;
CP_2 Parte_1
− condanna la
[...]
Controparte_5
in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, a pagare euro 38.641,46, in solido, in favore degli attori n.q. di eredi del sig. a titolo di danno CP_2
27 non patrimoniale iure hereditatis, oltre interessi dalla data della decisione sino al saldo;
− condanna la
[...]
Controparte_5
in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, a pagare a titolo di danno non patrimoniale iure proprio:
- euro 171.086,94, in solido, in favore degli eredi di
[...]
; Parte_1
- euro 128.315,20 in favore di Parte_2
- euro 196.749,97 in favore di Parte_3
- euro 171.086,94 in favore di;
Parte_4
- euro 171.086,94 in favore di Parte_5
il tutto oltre interessi dalla data della decisione sino al saldo;
− condanna la
[...]
Controparte_5
in persona del
[...] Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, a pagare euro 47.232,48 in solido agli attori, n.q. di eredi della sig.ra , a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, oltre interessi dalla data della decisione sino al saldo;
− condanna la
[...]
Controparte_5
in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in favore degli attori in complessivi euro 29.193,00, oltre
28 rimborso spese vive, spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della
[...]
[...]
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, liquidate come in atti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, in data 31 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Enrico Catanzaro
29