Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 21/02/2025, n. 3929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3929 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03929/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01922/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1922 del 2024, proposto da
Energy Wind Power Corporation S.r.l. (Ewpc S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia, Giuseppe Mescia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Franco NO SC in Roma, via Giovanni Paisiello, 55;
Ewpc S.r.l., non costituito in giudizio;
contro
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iacono, Barbara Bossone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di decadenza della soluzione tecnica di connessione di un impianto eolico alla rete di trasmissione nazionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la parte ricorrente ha impugnato con il presente ricorso il provvedimento di Terna con il quale è stata disposta la decadenza del preventivo di connessione relativo a un progetto di impianto eolico della potenza complessiva di 120 Mw, da realizzare nel Comune di Zappooneta (Fg);
Vista l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da Terna;
Avuto riguardo alla giurisprudenza della Sezione (cfr. sentenza 26.11.2024, n. 21277), che in analogo contenzioso ha osservato come “ la predetta controversia non rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto:
- non vi si riscontra “l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo” (art. 7 c.p.a.);
- non viene in considerazione lo svolgimento, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., di “un procedimento amministrativo” nelle diverse fattispecie ivi elencate;
- neppure è configurabile la fattispecie di cui alla lett. o) del cit. art. 133, comma 1, del c.p.a. (“le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia […]”), in quanto “Le controversie ivi richiamate sono […] anch’esse caratterizzate dall’esercizio, diretto o in via mediata, di potestà amministrative, essendo questo il presupposto indefettibile per l’ammissibilità costituzionale della giurisdizione esclusiva amministrativa (Cons. St., IV, 20.8.2021, n. 5961);
Ritenuto che, per le ragioni esposte, la controversia neppure risulti sottoposta alle previsioni dell’art. 119 c.p.a. (lett. l)) ”;
Ritenuto, in conformità al citato precedente, che il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell’art. 11, co. 2, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Luca Biffaro, Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO