Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 1890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1890 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01890/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01240/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2023, proposto da
SA RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Spitaleri ed Enrico Nicolò Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Russello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA EL, RA GL, OR EN, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 546 del 14.04.2023 nonché dell’ivi allegato avviso pubblico di stabilizzazione del personale del comparto sanità – ruolo amministrativo, poi pubblicato sulla G.U.R.S. – serie concorsi – n. 6 del 28.04.2023;
- della Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa n. 753 del 30.05.2023, nella parte in cui non ha ammesso l’odierna ricorrente alla procedura di stabilizzazione del personale del comparto sanità – ruolo amministrativo – dalla stessa indetta;
- di ogni ulteriore atto, connesso e/o presupposto, ivi compreso ove esistente lo sconosciuto provvedimento con il quale è stata operata la ricognizione del personale in possesso dei requisiti per accedere alla stabilizzazione per cui è causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Andrea Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 546 del 14.4.2023, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa (ASP di Siracusa) ha approvato l’avviso pubblico per la stabilizzazione, mediante selezione per titoli ed esami, del personale precario del Comparto Sanità - ruolo amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, per la copertura di undici posti di collaboratore amministrativo e sedici di assistente amministrativo (doc. 6 di parte ricorrente).
Tra i requisiti di ammissione l’avviso richiedeva anche di “ essere in servizio presso questa ASP, alla data di scadenza dell’ultima proroga del corrispondente contratto flessibile nel medesimo profilo professionale per il quale si intende concorrere, ed aver maturato alle dipendenze di un Ente del Servizio Sanitario Nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativo, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022 ” (doc. 6 cit. art. 1).
La dott.ssa SA RA -che, dopo aver prestato servizio presso l’A.S.P. di Siracusa, quale Assistente Amministrativo, dal 16.2.2021 al 31.12.2022, è stata assunta mediante concorso presso l’A.S.P. di AT nel medesimo ruolo, con contratto a tempo determinato dal 1.1.2023- ha partecipato alla procedura con istanza del 13.5.2023 (doc. 7 di parte ricorrente).
Non essendo rientrata nella lista dei candidati ammessi, approvata con deliberazione n. 753 del 30.5.2023 (doc. 8 di parte ricorrente), con il ricorso in epigrafe, ella ha impugnato i predetti atti per chiederne l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare, in base ai seguenti motivi:
I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 268, lett. B), l. 30.12.2021 n. 234 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dell’art. 4, comma 9 septiesdecies, D.L. 29.12.2022 n. 198, convertito con modificazioni in L. 24.02.2023 n. 14 – Violazione e/o falsa applicazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 31.03.2023 tra l’Assessore regionale per la salute della Regione Siciliana e le organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del servizio sanitario regionale – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990, ovvero dell’art. 3 l.r. 7/2019 – eccesso di potere per carenza di motivazione - Illogicità - Carenza di istruttoria – Sviamento
Con il primo motivo la ricorrente contesta all’ASP di Siracusa di aver circoscritto la platea degli ammissibili alla selezione ai soli titolari di contratto flessibile in essere con la stessa Amministrazione procedente, anziché prevedere la possibilità di stabilizzazione prioritaria e diretta, senza previa procedura comparativa, del personale già reclutato per concorso con contratto a tempo determinato, ancorché in servizio presso altra Azienda Sanitaria, alla quale la stessa avrebbe avuto titolo in base alle norme richiamate in rubrica.
II. Illegittimità derivata – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241/1990, ovvero dell’art. 3 L.R. 7/2019 – Eccesso di potere per carenza di motivazione.
Il secondo mezzo di gravame si appunta sul provvedimento espulsivo dalla procedura, in relazione al quale la ricorrente deduce concorrenti profili di illegittimità derivata, dal presupposto avviso pubblico, e propria, per omessa enunciazione dei motivi della disposta esclusione.
Si è costituita in resistenza l’ASP di Siracusa. Non si sono costituite le altre parti private.
Alla camera di consiglio del 20.7.2023 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare per intervenuta sospensione dell’avviso pubblico impugnato da parte della stessa Amministrazione intimata.
Con atto depositato il 5.4.2024 la dott.ssa RA ha, quindi, documentato la sua assunzione con contratto a tempo indeterminato presso la medesima ASP di Siracusa.
Con memoria del 5.5.2025, la parte resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul rilievo che il petitum sostanziale del giudizio sarebbe integrata dalla pretesa della ricorrente alla stabilizzazione de plano , avente consistenza di diritto soggettivo. In subordine ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse all’azione.
All’udienza pubblica del 5 giugno 2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio. La difesa di parte ricorrente ha insistito nelle eccezioni. La causa è stata trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione opposta dalla parte resistente, che riveste carattere prioritario sia rispetto alla verifica dell’eventuale difetto sopravvenuto d’interesse al ricorso sia, a fortiori , rispetto alla delibazione nel merito della controversia in ordine alla dedotta cessazione della materia del contendere (cfr. Cons. Stato Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9: “ Il giudice amministrativo deve decidere la controversia, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, secondo comma, c.p.c., secondo l’ordine logico che, di regola, pone la priorità della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la priorità dell’accertamento della sussistenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell’azione ”). Né potrebbe altrimenti invocarsi il principio della ragione più liquida, la cui applicazione postula proprio che “ sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.) ” (Cons. Stato Ad. Plen. 27 aprile 2015 n. 5).
L’eccezione è peraltro infondata.
Posto che la controversia trae origine da una procedura di stabilizzazione tramite concorso, con le censure compendiate nel primo mezzo di gravame e nella prima parte del secondo mezzo la ricorrente non ha chiesto, invero, il positivo accertamento del diritto ad essere assunta dalla P.A., ma ha piuttosto inteso contestare la determinazione dell’Asp di Siracusa di non avvalersi della stabilizzazione diretta consentita dall’art. 1 comma 268 lett. b) primo periodo della Legge n. 234/2021, optando, invece, per il percorso assunzionale previsto dal secondo periodo dello stesso comma. Come evincibile dal tenore letterale della norma invocata (per cui gli enti del Servizio Sanitario “ possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali ”) l’ordinamento connota tale scelta di discrezionalità. La posizione del privato che si fronteggia con essa ha, pertanto, natura d’interesse legittimo e non di diritto soggettivo.
Nella seconda parte del secondo motivo sono contestati, poi, vizi del discorso giustificativo circa la non ammissione alla procedura: profilo di stretta attinenza alla funzione amministrativa.
Da quanto precede, deve, pertanto, ritenersi che la giurisdizione spetti al Giudice Amministrativo adito.
Ciò posto, deve quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con contestuale rigetto dell’eccezione d’improcedibilità (opposta in via subordinata dall’Amministrazione resistente).
Per costante e condivisa giurisprudenza: “ la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione differisce dalla cessazione della materia del contendere; infatti la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato, tale nuovo assetto satisfattivo essendo conseguenza di fattori esterni o di un ulteriore provvedimento della Pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione; per contro la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione si verifica alla stregua della costante giurisprudenza amministrativa, in ragione di una delle seguenti ragioni: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto o un fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell'atto impugnato; iv) la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione ” (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2024, n. 303).
Ora, nel caso di specie, la documentata contrattualizzazione in corso di causa della ricorrente, con contratto a tempo indeterminato presso l’Amministrazione intimata, sebbene conseguente all’intervenuta rimodulazione del piano del fabbisogno (integrante, secondo la giurisprudenza citata, un “ fattore esterno ”), sortisce, come palese, un effetto satisfattivo pieno e irretrattabile dell’interesse di parte al bene della vita; tale da determinare, in base ai postulati interpretativi richiamati, la cessata materia del contendere.
Tenuto conto, peraltro, dell’indicata discrezionalità dell’Amministrazione e che l’assunzione della ricorrente è conseguita -come rilevato- solo all’esito di rimodulazione del piano del fabbisogno, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
Andrea Maisano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Maisano | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO