Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/03/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1581/2021 + 444/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza del 21/03/2025
Innanzi al Giudice del Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Daria De Maio e Marianna
Formica, sono presenti: per parte ricorrente l'avv. Marco Di Paola, per delega dell'avv. Pasquale Biondi. L'avv.
Di Paola si riporta ai ricorsi e alle note di trattazione scritta già depositate per l'udienza del 7.03.2025 e reitera le istanze istruttorie dei due ricorsi. Laddove il giudice ritenesse la causa matura per la decisione, si riporta alle conclusioni rassegnate nei ricorsi, specificando che per quel che concerne il giudizio recante r.g. n. 444/2024 l'importo richiesto in ricorso è ridotto ad euro 664,29.
Per parte resistente l'avv. Marco Sica, per delega dei procuratori costituiti. L'avv. Sica si riporta alle proprie difese, ribadisce che per entrambi i ricorsi non sussiste alcun effetto dissuasivo in ragione della esiguità delle somme. Richiama l'attenzione del giudice sulle pronunce della Corte d'Appello e di codesto Tribunale in merito al rigetto della domanda concernente i ticket buoni pasto, nonché per il ricorso 444/24 a quanto evidenziato in relazione all'accordo del 10 maggio 2022 e alla relativa giurisprudenza richiamata. Si oppone alle richieste istruttorie e chiede che i giudizi vengano assegnati in decisione.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c., mandando la cancelleria per gli adempimenti di rito. il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 21.3.2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1581/2021 del ruolo generale affari contenziosi, cui è riunito il procedimento recante R.G. 444/2024 aventi ad oggetto: retribuzione
TRA
(c.f. indicato: , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Pasquale Biondi, con lo stesso domiciliato telematicamente all' indirizzo pec indicato: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente del C.d.A. , rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Controparte_2
Allocca e dall'avv. Luca Lepre e presso i quali è elettivamente domiciliato in Napoli al c.so Garibaldi, 387 (indirizzo pec indicato: ; Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con distinti ricorsi, poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: di essere stato dipendente della MetroCampania Nord Est fino al 31.12.2012 e di essere poi passato alle dipendenze dell' con decorrenza dall'1.01.2013, per Controparte_1 effetto dell'atto di fusione del 27.12.2012 con cui quest'ultimo ha incorporato la la e la di essere Controparte_3 Controparte_4 CP_5
2 stato inquadrato dall'1.03.2016 al 31.07.2019, nel profilo professionale Operatore qualificato, con parametro retributivo 160 del CCNL Autoferrotranvieri e, dall'1.07.2019 a tutt'oggi, nel profilo professionale Capo Operatori, con parametro retributivo 188; di prestare attualmente la propria opera con residenza di servizio in
San Martino Valle Caudina.
Lamentava che durante i periodi di fruizione delle ferie annuali non aveva percepito un'indennità equiparabile alla retribuzione corrisposta dall'azienda nei periodi di servizio, in quanto l'azienda non aveva ricompreso nell'indennità versata per i periodi di fruizione delle ferie annuali alcune spettanze intrinsecamente connesse all'espletamento delle mansioni e/o collegate allo status personale e professionale dei lavoratori, e segnatamente: l'indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del
16.12.2011, erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione; l'indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, erogata per ogni giornata di effettiva presenza/prestazione; il ticket mensa di cui agli accordi aziendali del
25.07.2012 e del 15.03.2019.
Rappresentava che aveva inutilmente chiesto l'adeguamento dell'indennità e il pagamento delle differenze pregresse maturate a tale titolo, mediante presentazione di reclami gerarchici rimasti senza riscontro. Contr Tanto premesso, conveniva in giudizio l' al fine di sentirlo condannare, previo accertamento della nullità e/o la inopponibilità di qualsiasi disposizione negoziale e/o collettiva volta ad escludere dal trattamento retributivo dovuto per i giorni di ferie l'indennità perequativa a.r. 2011, l'indennità compensativa a.r. 2011 e il ticket buono pasto per contrarietà a norme imperative anche di origine eurounitaria, al pagamento delle somme indicate in ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva, nei singoli giudizi, Contr l' , eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati, quantomeno fino al 2017 e chiedendo il rigetto dei ricorsi e, in subordine, la riduzione delle somme richieste in virtù dell'esclusione delle giornate di permesso sostitutive delle ex festività, in quanto non assimilabili alle ferie, e della limitazione a giugno 2022, stante la regolare corresponsione, per il periodo successivo, dell'indennità di ferie introdotta dall'art. 4 del CCNL del 10 maggio 2022; con vittoria delle spese.
3 La causa, di natura documentale, è stata decisa all'esito della discussione orale celebrata innanzi allo scrivente magistrato, subentrato nel ruolo dal 12.9.2022.
3. I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, accolti nei limiti appresso segnati e per le ragioni che di seguito si esporranno.
La parte ricorrente lamenta la mancata inclusione, nella retribuzione corrisposta per ferie da marzo 2016 ad aprile 2021 (R.G. 1581/2021) e da maggio 2021 a dicembre 2023
(R.G. 444/2024) degli emolumenti ordinariamente percepiti a titolo di indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011, di indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16.12.2011 e di ticket mensa.
Va rilevato, anzitutto, che identica questione sottoposta all'attenzione del Giudicante è stata recentemente risolta da altri Giudici di questo Tribunale (sentenze nn. 1437/21 e
2047/21 del 8.2.2024 GdL dott. Ciro Luce e sentenza n. 561/24 del 28.05.2024 GdL dott. Domenico Vernillo) a definizione di procedimenti aventi ad oggetto casi analoghi al presente (parti diverse ma analoga questione concernente domande di pagamento provenienti da altri lavoratori per i medesimi titoli), le cui argomentazioni interamente si condividono ed alle quali in questa sede si fa rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., sia pure con le dovute precisazioni, (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8053/2012, Cass.
n. 3367/2011. V. anche Cass. civ. Sez. lav. 6 settembre 2016 n. 17640, che ha altresì precisato che “La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile”).
4. In via preliminare nel merito, va disattesa l'eccezione di prescrizione parziale del credito sollevata dalla parte resistente (in relazione al periodo marzo 2016 aprile
2021), per adesione a quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene, quanto meno a decorrere dall'entrata in vigore della L. n. 92/2012, che l'incertezza delle tutele applicabili alla risoluzione illegittima del rapporto lavorativo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale, ponga il lavoratore in quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla giurisprudenza della Consulta e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro [cfr. Cass. Sez. L. 26246/2022:
4 “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”; cfr. Cass. 31508/2022: “Il testo attualmente vigente dell'art. 18, l. n.
300/1970, a differenza di quello originario, prevede la tutela reintegratoria solo per talune ipotesi di illegittimità del licenziamento (commi 1, 4, 7), mentre per altre fattispecie prevede unicamente una tutela indennitaria (commi 5 e 6); ne consegue che, nel corso del rapporto, il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell'ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell'ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale”].
Da ciò consegue che, nel caso di specie, le pretese economiche vantate dal ricorrente riguardanti il periodo marzo 2016-aprile 2021 non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della legge Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso (cfr. Corte di
Appello di Napoli sentenza n. 585 del 1/3/2025 prodotta anche da parte resistente).
In ogni caso il ricorrente ha prodotto in atti una diffida stragiudiziale di pagamento per differenze retributive, avanzata a mezzo di reclamo per il tramite del superiore gerarchico, datata 10.3.2021 e sottoscritta per visto ed inoltro dall'accipiens, nonché munita di inequivocabile manifestazione di volontà del lavoratore diretta ad ottenere il pagamento a titolo di ricostituzione ed adeguamento della retribuzione feriale, di cui s'invocava la maggiorazione in applicazione degli istituti retributivi ordinari.
Parte resistente non ha specificamente contestato l'idoneità di tale missiva quale atto interruttivo ex art. 2945 c.c., sicché il periodo investito dal ricorso introduttivo, da marzo 2016 ad aprile 2021, riguarda un credito che non può dirsi estinto in forza di prescrizione quinquennale ex art. 2945 n. 4 c.c. con decorso in pendenza di rapporto.
5. Venendo all'esame nel merito della res controversa, pacifici i fatti di causa ed il tenore della contrattazione collettiva nazionale, regionale ed aziendale applicabile alla controversia, ricade in controversia la natura delle due indennità (perequativa e compensativa) e del ticket mensa percepiti dal lavoratore istante e, dunque, la loro riconducibilità a base di calcolo della retribuzione feriale.
5 Occorre prendere le mosse dalla nozione stessa di retribuzione feriale, come delineata dalla Suprema Corte di Cassazione in recepimento degli indirizzi espressi dalla giurisprudenza europea.
A seguito di numerose pronunce in materia (tra cui Cassazione civile, sez. lav., n.
18160/2023, n. 19663/2023 e n. 35146/2023), con cui è stato rimeditato il precedente orientamento (Cassazione civile, sez. VI, 11/07/2016, n. 14120), è intervenuta una più recente pronuncia, in cui i giudici di legittimità hanno efficacemente sintetizzato la disciplina applicabile alla fattispecie (Cassazione civile, sez. lav., 21/05/2024, n.
14089: “
5. Questa Corte (come anche rilevato dal P.G. nella requisitoria scritta) ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, Schultz-
Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea,
Cass. n. 20216/2022).
6. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, Williams;
CGUE 13.12.2018, C-385/17,
).
7. In questo senso, si è precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi Parte_2 incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-
514/20, DS c. ).
8. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta Per_1 nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
(Cass. n. 13425/2019). … 10. Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa
6 Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). 11. Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). … 16. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. 17. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. … 19. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che
l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita. 20. In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme
7 alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. 21. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti,
e rinviata al giudice indicato in dispositivo, per il riesame delle originarie domande alla luce dei principi sopra espressi, e altresì per provvedere sulle spese del presente giudizio”).
Reputa il Tribunale che debba condividersi, in particolare, l'affermazione secondo cui anche quei segmenti retributivi variabili che si connettono all'effettivo espletamento delle mansioni vanno considerati nel calcolo della retribuzione feriale, in quanto la loro perdita durante le ferie è idonea a dissuadere il lavoratore dalla fruizione del riposo feriale, che, quale diritto inviolabile ex art. 36 Cost., verrebbe ad essere compromesso se il prestatore perdesse la relativa quota di compenso e di reddito mensile.
In applicazione di tale criterio, deve ritenersi che le indennità perequativa e compensativa sopra descritte ed indicate debbano essere considerate nel conteggio della retribuzione feriale spettante a , benché si tratti di voci della Parte_1 retribuzione variabile connesse alla presenza effettiva in servizio.
Come si vede, la fattispecie concreta in esame risulta analoga a quella oggetto della pronuncia sopra riportata (che aveva ad oggetto l'indennità di utilizzazione giornaliera professionale e l'indennità di assenza dalla residenza di un macchinista di Trenitalia): anche nella fattispecie oggetto del presente giudizio s'invoca la riconduzione nella retribuzione feriale di due indennità, perequativa e compensativa, riconosciute ai lavoratori in sede collettiva in sostituzione di ogni trattamento aziendale preesistente in ottica di armonizzazione delle retribuzioni e finalizzate a remunerare i disagi derivanti dall'espletamento delle mansioni.
Dunque, non rileva che, nel periodo di riposo feriale, il lavoratore non sia esposto a siffatti disagi, in quanto, per consolidato principio europeo, tali indennità devono essere ricomprese nella retribuzione feriale per il solo fatto che la loro perdita scoraggia il lavoratore stesso dalla fruizione delle ferie.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto di parte ricorrente a vedersi computato nella nozione di retribuzione utile per il calcolo del compenso per i giorni di ferie goduti l'importo delle suddette indennità perequativa e compensativa.
8 Di conseguenza, in relazione a dette indennità, la domanda si rivela fondata.
6. Quanto al ticket mensa giornaliero, la relativa domanda va, invece, rigettata.
Invero, tale emolumento, quale benefit accessorio concesso al lavoratore che concretamente trascorra a lavoro, in un dato giorno, l'orario dei pasti svolgendo un turno di più di sei ore, non può essere considerato un elemento ordinario della retribuzione, bensì un'agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.
Più precisamente, presupponendo un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro, quanto piuttosto con l'orario effettivamente osservato, il ticket mensa non rientra nel trattamento retributivo in senso stretto e non può essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale.
Tale opzione ermeneutica è stata sposata anche dalla Corte di Appello di Napoli
(sentenza n. 585/2025 del 1.3.2025), la quale ha così statuito: “In linea generale deve condividersi il consolidato orientamento della Suprema Corte che definisce i buoni pasto non come elemento della retribuzione "normale", ma come agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale e li esclude dal novero degli elementi del trattamento retributivo in senso stretto (cfr Cass. ordinanza n. 16135 del 28/07/2020; Cass. Cass. n. 23303/19; Cass. Cont Sez. Lav. n. 5547/2021, conf Cass. sez. Lav. n. 15629/2021). A tal proposito l' ha sostenuto che i ticket mensa, a differenza dell'indennità di mensa regolarmente conteggiata nella base di calcolo della retribuzione feriale (vedi accordi del 16.12.2012
e del 19.02.2013), sono estranei al concetto di retribuzione 'normale', presupponendo un collegamento non con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato. In altri termini si tratta di un benefit accessorio
(in forma di rimborso forfettario delle spese che il lavoratore deve affrontare per consumare il pranzo) che va ad aggiungersi alla indennità mensa in presenza di un determinato andamento orario della giornata lavorativa. Ciò posto, ritiene la Corte che né il tenore letterale dell'accordo sindacale del 28/10/2004 e neppure
l'interpretazione delle clausole in esso contenute consentano di ravvisare un mutamento della natura del ticket mensa da rimborso forfettario di spesa ad elemento di natura retributiva collegato sinallagmaticamente alla prestazione lavorativa. La clausola n.1 dell'accordo si limita a prevedere l'abolizione della voce stipendiale “premio di produttività” e l'elevazione del ticket buono pasto ad euro 5,00 ma, in assenza di una previsione espressa, nulla autorizza a ritenere che la voce
9 stipendiale abolita sia confluita nel rimborso spese mutando la natura di quest'ultimo. In buona sostanza la mera prossimità lessicale delle due previsioni contrattuali, in assenza di altri elementi, non conforta la tesi di parte appellata secondo cui il ticket mensa avrebbe sostituito il compenso di produttività assumendone la natura retributiva. Ciò esclude, a monte, la possibilità di computo dei ticket mensa nella retribuzione spettante per il periodo feriale. Al riguardo, è opportuno evidenziare che sulla questione non si è ancora espressa la Suprema Corte, considerato che nella sentenza n. 25840/2024 la Cassazione non esamina la questione su cui, a monte, neppure si era espressa la sentenza di questa Corte di
Appello impugnata, non essendo stato proposto uno specifico motivo di gravame che la investisse. In buona sostanza la pronuncia di primo grado- che aveva accertato il diritto al computo del ticket mensa nella retribuzione per ferie- è stata confermata prima dal giudice di appello e poi da quello di Cassazione per l'assenza di specifici motivi di gravame che investissero la specifica questione”. Contr 7. Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dal ricorrente, che, evidenzia la resistente, avrebbe incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse.
Ebbene, condividendo le motivazioni di cui alla sentenza già sopra menzionata n.
585/2025 della Corte d'Appello partenopea, considerato che l'articolo 29 comma 2
CCNL 28/11/2015, previo riconoscimento di Controparte_7 ulteriori 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la “retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.), ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per tali 4 giorni di permesso.
8. Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso ai conteggi specificati da parte ricorrente nel ricorso e nelle note scritte depositate in data 16.10.2024, che risultano essere stati puntualmente sviluppati (al netto della indennità retribuzione ferie ex art. 10 A.N. 10/5/2022 di € 9,60 corrisposta al
10 ricorrente a decorrere dal 1/7/2022) moltiplicando le voci richieste per il numero di giornate di ferie godute e permessi nel periodo oggetto di causa, come risultanti dalle buste paga in atti.
Da essi vanno detratti gli importi corrispondenti alla voce ticket mensa che, come argomentato, non rientrano nel concetto di retribuzione normale.
9. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, la domanda va parzialmente accolta, dichiarandosi il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie e permessi, una Parte_1 retribuzione comprensiva delle sole indennità perequativa e indennità compensativa, con condanna dell' al pagamento, in favore dello dell'importo di CP_8 Parte_1 euro 767,14 (così ridotta la somma originariamente richiesta escludendo il computo del ticket mensa sulla base dei conteggi prodotti dalla parte ricorrente), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo.
Assorbito ogni altro profilo.
10. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento in misura ridotta delle domande, nonché la natura e l'oggetto del giudizio, la natura e dalla qualità delle parti e le rispettive condotte processuali ed extraprocessuali, le oscillazioni giurisprudenziali e l'incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie concreta, ed altresì la natura seriale della controversia, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo a seguito di C. Cost. 77/2018, che impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie e Parte_1 permessi, una retribuzione comprensiva delle sole indennità perequativa e indennità compensativa, e per l'effetto condanna al pagamento, in favore dello stesso, CP_8 dell'importo di euro 767,14 (eurosettecentosessantasette/14) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
2) rigetta per il resto i ricorsi riuniti;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
11 Così deciso in Avellino in data 21.3.2025
12
Il giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)