Sentenza 4 febbraio 2025
Decreto cautelare 5 marzo 2025
Ordinanza cautelare 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare 05/03/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Barbieri, Carmela Pulice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 00074/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che l’appello pone questioni che meritano di essere approfondite in sede collegiale, anche con riferimento alla censura di parte appellante sull’illegittimità e sproporzione del criterio di accertamento anagrafico basato sulla tavola dentaria degli animali;
Ritenuto, stante il valore primario della vita degli animali, che sussista la necessità di mantenere la res adhuc integra fino alla valutazione collegiale, fermo restando sia l'obbligo dell'appellante di adottare ogni misura necessaria ad evitare il diffondersi della malattia e ogni possibile pericolo per l'uomo o per gli altri animali, sia il potere delle Autorità sanitarie di disporre ulteriori controlli o misure precauzionali ritenute necessarie;
P.Q.M.
Accoglie e per l'effetto sospende l’ordinanza appellata e i provvedimenti impugnati in primo grado.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2025.
| Il Presidente |
| Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.