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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2936 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9919/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) e vertente
TRA
( e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Lippiello C.F._2
(C.F.: ) per procura in atti C.F._3
-opponenti-
E
(C.F. ), in persona del legale r.p.t., dall'avv. Marco Pesenti CP_1 CP_2 P.IVA_1
(C.F.: ) per procura in atti C.F._4
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente:
A-dichiarare la nullità della procedura esecutiva immobiliare de qua per le gravi illiceità presenti nel contratto di mutuo ipotecario su cui la stessa fondasi;
B- dichiarare la nullità, la illiceità e, comunque, la indeterminatezza del contratto di mutuo de quo con la successiva, conseguente, rideterminazione del credito vantato dalla CP_3
C- ad ogni modo, per tutte le altre ragioni innanzi esposte, dichiarare la illegittimità della procedura espropriativa in questione con conseguente nullità degli atti di cui alla medesima che debbono considerarsi tamquam non esset:
D-condannare la convenuta società alla rifusione di spese e competenze di lite.
Conclusioni per la parte opposta:
Respingere le domande e le pretese proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2. in data 24.01.2020 notificava atto di precetto a e CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 173.538,85, oltre interessi e spese successive, ponendone a base il contratto di mutuo ipotecario intercorso tra questi e la Controparte_4
Incardinata la procedura esecutiva immobiliare n.106/2020 R.G. presso questo Tribunale a seguito di pignoramento immobiliare, con ricorso depositato in data 11.12.2020, gli esecutati proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni “ A) preliminarmente, considerato
l'evidente fumus boni iuris nonché il periculum in mora che è in re ipsa, sospendere inaudita altera parte, già prima della udienza di comparizione delle parti, la procedura esecutiva in questione onde evitare che le conseguenze della medesima siano più gravi per gli opponenti;
B) successivamente, dopo aver disposto la fissazione della udienza di comparizione delle parti ed avere onerato gli opponenti della notifica del ricorso e del successivo provvedimento alla società opposta, confermare a detta udienza detto provvedimento di sospensione o emetterlo ex novo ove mai lo stesso non fosse stato reso precedentemente inaudita altera parte;
C) nel merito, poi, dichiarare la inammissibilità, illegittimità e nullità della procedura esecutiva immobiliare per i motivi ampiamente esposti in premessa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 18/03/2021, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e fissava alle parti il termine di giorni 90 dalla relativa comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli opponenti, pertanto, introducevano il presente giudizio di merito con cui eccepivano la omessa declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, l'indeterminatezza del credito della CP_3
l'indeterminatezza del contratto di mutuo con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c. e di altre norme di carattere generale, la carenza di legittimazione attiva della la violazione CP_1 CP_2 del principio di buona fede e correttezza nel rapporto giuridico per illegittimo rigetto di proposte finalizzate alla definizione bonaria della controversia, con vittoria di spese.
Si costituiva opponendosi alle avverse domande e instando per il rigetto, con CP_1 CP_2 vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio effettuata da parte opponente non ricorrendone i presupposti, esaurita la fase istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente va esaminata (e disattesa) l'eccezione degli opponenti di carenza di legittimazione attiva di nella procedura esecutiva basata sul presupposto che la titolarità del credito, CP_1 CP_2 spetterebbe, invece, alla Controparte_4
Su tal punto l'opposta ha prodotto (sub doc. n. 3) il verbale dell'Assemblea straordinaria con cui è stata deliberata la variazione della sola denominazione sociale della in Controparte_4
variazione priva di ogni conseguenza sotto il profilo processuale nel presente CP_1 CP_2 giudizio.
2 Infatti, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089).
Anche il disconoscimento del verbale richiamato, effettuato da parte opponente in modo del tutto generico, è privo di ogni effetto. Infatti secondo la Suprema Corte n. 16557/2019 “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.”
3. Venendo al merito della controversia, col primo motivo di opposizione, gli opponenti deducono che, con l'atto di precetto di pagamento posto alla base della procedura esecutiva immobiliare de qua, la Banca convenuta si è limitata ad indicare i ratei scaduti ed impagati ed a richiedere il pagamento degli stessi nonché il capitale dell'intero residuo dovuto, oltre interessi e spese, senza che vi sia stata alcuna indicazione o espressa declaratoria di decadenza dal beneficio del termine.
In disparte la circostanza che agli atti è stata prodotta missiva del 02/04/2019 con cui è stata comunicata dalla banca opposta la decadenza dal beneficio del termine stante il mancato pagamento di 9 rate scadute, circostanza non contestata da controparte, si osserva che “nel mutuo fondiario, la decadenza dal beneficio del termine può essere fatta valere dalla banca nei confronti della parte mutuataria direttamente mediante la notifica dell'intimazione di precetto, senza che sia necessaria una preventiva separata comunicazione” (Tribunale Napoli, 17.7.2012).
D'altronde la Corte di Cassazione (cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass.,
2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984), ha precisato che: “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la citata previsione contrattuale, che richiede l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria”.
Più recentemente si richiama la sentenza della Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n.25376 che ha individuato la volontà di avvalersi del beneficio del termine proprio nella notifica dell'atto di precetto
3 ( In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).
Inoltre, va osservato che le parti sul punto (cfr. pagina 3 del documento di sintesi alla voce risoluzione espressa del contratto nonché al punto 9.1 delle condizioni generali di contratto) hanno pattuito espressamente che “il mutuante si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto e di richiedere
l'immediata restituzione di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora, di domanda giudiziale o altra formalità, qualora il mutuatario…l'eventuale datore di ipoteca…. manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola della obbligazione assunte con il contratto ..e inoltre: 1) in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato in conformità dell'art. 40
D.Lgs. 385/1993 ..”.
In definitiva, quindi, è irrilevante che la notifica del precetto sia stata o meno preceduta dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
4. Quanto al secondo motivo di opposizione (con cui è stata contestata l'indeterminatezza del credito della , esso parimenti è infondato. CP_3
Infatti, gli opponenti lamentano l'omessa allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo.
Non rileva la mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo. La Suprema
Corte con la sentenza citata 12922/2020 ha chiarito che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto.
In tal senso anche la Corte d'Appello di Perugia che, in un recente sentenza (n. 741 del 16 ottobre
2023), ha statuito che il citato documento non costituisce un elemento essenziale del contratto e la sua mancanza non impedisce al cliente di avere contezza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, laddove le stesse siano riportate all'interno delle clausole contrattuali.
Nel caso che ci occupa tutte le condizioni poste a base dell'erogato mutuo sono state indicate nel contratto di mutuo all'art. 2 mentre il tasso variabile di interesse è stato definito secondo quanto previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, dal documento di sintesi (cfr. pag.
2 - determinazione del tasso variabile) e dalla lettera di concessione del mutuo.
In conclusione, la mancata allegazione del piano di ammortamento non incide sulla validità del contratto ma costituisce violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale.
4 Quanto, poi, all'asserito pagamento di tre rate di mutuo, parte opponente ha omesso di fornire ogni prova al riguardo.
5. Con un terzo motivo, gli opponenti lamentano la mancata indicazione del tipo di capitalizzazione
(semplice o composta) degli interessi e la mancata pattuizione del Tae.
In relazione alla prima questione va detto che il sistema di capitalizzazione degli interessi adottato nel mutuo in oggetto è di tipo semplice. Infatti, la conferma di ciò si ricava dalla lettura di quanto riportato dal paragrafo 1.3.1 (pagina 3) delle condizioni generali di contratto secondo cui” Al fine del calcolo degli interessi, il tasso di riferimento, aumentato del margine di interesse indicato al paragrafo 1.1 e diviso per 12 o per 4 a seconda rispettivamente che il mutuatario abbia optato per rate mensili o trimestrali sarà applicato all'importo del capitale ancora dovuto a partire dall'ultima rata”.
Secondo parte opponente, nel titolo esecutivo posto alla base della esecuzione immobiliare vi è, poi, una evidente indeterminatezza del T.A.E., laddove, di contro, vengono indicati il TAN (nella misura Par del 6,10%) e l' (nella misura del 6,98%).
In realtà la mancata o errata indicazione del TAEG, ISC e del TAE nei contratti di mutuo non determina la nullità prevista dall'art. 117, comma 6, T.U.B. e neppure l'automatica applicazione di un tasso sostitutivo, come sostenuto da parte opponente
Questo giudicante ritiene di seguire il più recente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale Pa effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
5 Pa Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione Pa dell non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Pa mediante l'erronea quantificazione dell non è suscettibile di determinare alcuna invalidità CP_3 del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della (cfr. Trib. CP_3
Milano n. 10832 del 26/10/2017; Corte di Appello di Bari, sez. II, sentenza n. 1477 del 18/08/2021).
In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di contratti bancari,
l'ISC/TAEG “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169)
In conclusione, pur non determinando alcuna nullità, la mancata o inesatta indicazione degli indici informativi, qualora idonee a generare una diversa percezione della realtà, fa sorgere solo una responsabilità risarcitoria in capo alla banca mutuante.
6. Col quarto motivo di opposizione, ancora, gli opponenti eccepiscono la indeterminatezza dell'oggetto del contratto (1346 c.c.) per la omessa indicazione del tasso di interesse ovvero per la insufficienza delle condizioni pattuite a individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca.
Per disattendere quanto dedotto dalla parte, è sufficiente la lettura dell'art. 2 del contratto di mutuo secondo cui “Il tasso di interesse del presente mutuo è variabile alle condizioni stabilite nell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, in funzione delle variazioni del tasso Euribor a 365 a tre mesi, secondo quanto specificato nella lettera di concessione del mutuo al paragrafo “modalità di restituzione del mutuo e relativi dati finanziari” e nel documento di sintesi. Queste variazioni del tasso di riferimento considerato alla data di questo contratto diminuiranno o aumenteranno il tasso di interesse del mutuo secondo le condizioni stabilite nella lettera di concessione del mutuo, nel documento di sintesi e nelle condizioni generali di contratto”.
6 La lettera di concessione del mutuo, il documento di sintesi e le condizioni generali di contratto contengono, poi, come detto, gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del finanziamento, le due obbligazioni restitutorie, cioè la quota capitale e la quota interessi, la quale dipende dalla relazione tra capitale in godimento, tasso d'interesse e tempo indicati. Inoltre, sempre i citati documenti indicano che il tasso di interesse è variabile ed è formato per una parte da una componente detta margine di interesse (1,90%), indicata nella lettera di concessione del mutuo, e per l'altra da una componente variabile che, espressa in tasso annuale, sarà la media aritmetica mensile capitalizzata trimestralmente dei tassi Euribor a tre mesi tasso 365 pubblicati ogni giorno... (cfr. documento di sintesi - pag.
2 - determinazione del tasso variabile - e condizioni generali di contratto pag. 2).
7.Infine, circa il sesto motivo di opposizione non può ritenersi che la banca non accettando i piani di rientro proposti dagli opponenti abbia violato gli obblighi di buona fede contrattuali.
A tal riguardo, infatti, nei contratti con prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la propria prestazione non è tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, a svolgere attività per conseguire aliunde la controprestazione, dato che gli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c., pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sono dettati allo scopo di vietare comportamenti vessatori e ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazioni specifiche del debitore, o le conseguenze dell'inadempimento a lui imputabile (Cass. 7.8.1990, n. 7987).
Nel caso di specie nessuna responsabilità può essere, dunque, attribuita alla parte opposta in base a quanto dedotto.
8. Alla soccombenza seguono le spese di lite in favore della parte opposta e sono liquidate in €
7.052,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità
e serialità delle questioni trattate.
Poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM
147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), va precisato, infine, che sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.. CP_1 CP_2
Napoli, così deciso il 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9919/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) e vertente
TRA
( e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Lippiello C.F._2
(C.F.: ) per procura in atti C.F._3
-opponenti-
E
(C.F. ), in persona del legale r.p.t., dall'avv. Marco Pesenti CP_1 CP_2 P.IVA_1
(C.F.: ) per procura in atti C.F._4
-opposta-
Conclusioni per la parte opponente:
A-dichiarare la nullità della procedura esecutiva immobiliare de qua per le gravi illiceità presenti nel contratto di mutuo ipotecario su cui la stessa fondasi;
B- dichiarare la nullità, la illiceità e, comunque, la indeterminatezza del contratto di mutuo de quo con la successiva, conseguente, rideterminazione del credito vantato dalla CP_3
C- ad ogni modo, per tutte le altre ragioni innanzi esposte, dichiarare la illegittimità della procedura espropriativa in questione con conseguente nullità degli atti di cui alla medesima che debbono considerarsi tamquam non esset:
D-condannare la convenuta società alla rifusione di spese e competenze di lite.
Conclusioni per la parte opposta:
Respingere le domande e le pretese proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 2. in data 24.01.2020 notificava atto di precetto a e CP_1 CP_2 Parte_1 Parte_2 dell'importo di euro 173.538,85, oltre interessi e spese successive, ponendone a base il contratto di mutuo ipotecario intercorso tra questi e la Controparte_4
Incardinata la procedura esecutiva immobiliare n.106/2020 R.G. presso questo Tribunale a seguito di pignoramento immobiliare, con ricorso depositato in data 11.12.2020, gli esecutati proponevano opposizione ex art. 615 c.p.c., formulando le seguenti conclusioni “ A) preliminarmente, considerato
l'evidente fumus boni iuris nonché il periculum in mora che è in re ipsa, sospendere inaudita altera parte, già prima della udienza di comparizione delle parti, la procedura esecutiva in questione onde evitare che le conseguenze della medesima siano più gravi per gli opponenti;
B) successivamente, dopo aver disposto la fissazione della udienza di comparizione delle parti ed avere onerato gli opponenti della notifica del ricorso e del successivo provvedimento alla società opposta, confermare a detta udienza detto provvedimento di sospensione o emetterlo ex novo ove mai lo stesso non fosse stato reso precedentemente inaudita altera parte;
C) nel merito, poi, dichiarare la inammissibilità, illegittimità e nullità della procedura esecutiva immobiliare per i motivi ampiamente esposti in premessa. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con provvedimento del 18/03/2021, il G.E. rigettava la richiesta di sospensione e fissava alle parti il termine di giorni 90 dalla relativa comunicazione per l'introduzione del giudizio di merito.
Gli opponenti, pertanto, introducevano il presente giudizio di merito con cui eccepivano la omessa declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, l'indeterminatezza del credito della CP_3
l'indeterminatezza del contratto di mutuo con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c. e di altre norme di carattere generale, la carenza di legittimazione attiva della la violazione CP_1 CP_2 del principio di buona fede e correttezza nel rapporto giuridico per illegittimo rigetto di proposte finalizzate alla definizione bonaria della controversia, con vittoria di spese.
Si costituiva opponendosi alle avverse domande e instando per il rigetto, con CP_1 CP_2 vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio effettuata da parte opponente non ricorrendone i presupposti, esaurita la fase istruttoria, la causa veniva riservata in decisione.
Preliminarmente va esaminata (e disattesa) l'eccezione degli opponenti di carenza di legittimazione attiva di nella procedura esecutiva basata sul presupposto che la titolarità del credito, CP_1 CP_2 spetterebbe, invece, alla Controparte_4
Su tal punto l'opposta ha prodotto (sub doc. n. 3) il verbale dell'Assemblea straordinaria con cui è stata deliberata la variazione della sola denominazione sociale della in Controparte_4
variazione priva di ogni conseguenza sotto il profilo processuale nel presente CP_1 CP_2 giudizio.
2 Infatti, è stato da tempo chiarito che il mutamento della denominazione sociale configura una modificazione dell'atto costitutivo (Cass. 28 giugno 1997, n. 5798), ma non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico, comportando solo l'incidenza su di un aspetto organizzativo della società (fra le tante, Cass. 29 dicembre 2004, n. 24089).
Anche il disconoscimento del verbale richiamato, effettuato da parte opponente in modo del tutto generico, è privo di ogni effetto. Infatti secondo la Suprema Corte n. 16557/2019 “In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni.”
3. Venendo al merito della controversia, col primo motivo di opposizione, gli opponenti deducono che, con l'atto di precetto di pagamento posto alla base della procedura esecutiva immobiliare de qua, la Banca convenuta si è limitata ad indicare i ratei scaduti ed impagati ed a richiedere il pagamento degli stessi nonché il capitale dell'intero residuo dovuto, oltre interessi e spese, senza che vi sia stata alcuna indicazione o espressa declaratoria di decadenza dal beneficio del termine.
In disparte la circostanza che agli atti è stata prodotta missiva del 02/04/2019 con cui è stata comunicata dalla banca opposta la decadenza dal beneficio del termine stante il mancato pagamento di 9 rate scadute, circostanza non contestata da controparte, si osserva che “nel mutuo fondiario, la decadenza dal beneficio del termine può essere fatta valere dalla banca nei confronti della parte mutuataria direttamente mediante la notifica dell'intimazione di precetto, senza che sia necessaria una preventiva separata comunicazione” (Tribunale Napoli, 17.7.2012).
D'altronde la Corte di Cassazione (cfr. Cass., 18/11/2011, n. 24330; Cass., 5/12/1989, n. 5371; Cass.,
2/7/1984, n. 3865; Cass., 8/5/2003, n. 6984), ha precisato che: “la richiesta di adempimento dell'intero debito residuo evidenzia inequivocabilmente la volontà di avvalersi della decadenza dal beneficio del termine;
né osta alla configurabilità della decadenza dal beneficio del termine la citata previsione contrattuale, che richiede l'invio di una lettera raccomandata di dichiarazione del cliente decaduto dal beneficio del termine, essendo la predetta dichiarazione necessariamente contenuta nella intimazione di adempimento per l'intero, con avvertimento che in caso di omesso pagamento sarebbe stata adita l'autorità giudiziaria”.
Più recentemente si richiama la sentenza della Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n.25376 che ha individuato la volontà di avvalersi del beneficio del termine proprio nella notifica dell'atto di precetto
3 ( In tema di decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c., la facoltà per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, essendo prevista in suo favore, non opera automaticamente e, pur non richiedendo una preventiva pronuncia giudiziale, né un'espressa domanda, postula la manifestazione della sua volontà di avvalersene (nella specie, ravvisata nella notifica dell'atto di precetto al mutuatario inadempiente).
Inoltre, va osservato che le parti sul punto (cfr. pagina 3 del documento di sintesi alla voce risoluzione espressa del contratto nonché al punto 9.1 delle condizioni generali di contratto) hanno pattuito espressamente che “il mutuante si riserva di ritenere risolto di pieno diritto il contratto e di richiedere
l'immediata restituzione di ogni suo credito senza bisogno di preavviso, di messa in mora, di domanda giudiziale o altra formalità, qualora il mutuatario…l'eventuale datore di ipoteca…. manchino all'integrale e puntuale esecuzione anche di una sola della obbligazione assunte con il contratto ..e inoltre: 1) in caso di ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato in conformità dell'art. 40
D.Lgs. 385/1993 ..”.
In definitiva, quindi, è irrilevante che la notifica del precetto sia stata o meno preceduta dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine.
4. Quanto al secondo motivo di opposizione (con cui è stata contestata l'indeterminatezza del credito della , esso parimenti è infondato. CP_3
Infatti, gli opponenti lamentano l'omessa allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo.
Non rileva la mancata allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo. La Suprema
Corte con la sentenza citata 12922/2020 ha chiarito che il piano di ammortamento non è un elemento essenziale ai fini della validità del contratto.
In tal senso anche la Corte d'Appello di Perugia che, in un recente sentenza (n. 741 del 16 ottobre
2023), ha statuito che il citato documento non costituisce un elemento essenziale del contratto e la sua mancanza non impedisce al cliente di avere contezza di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto, laddove le stesse siano riportate all'interno delle clausole contrattuali.
Nel caso che ci occupa tutte le condizioni poste a base dell'erogato mutuo sono state indicate nel contratto di mutuo all'art. 2 mentre il tasso variabile di interesse è stato definito secondo quanto previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di contratto, dal documento di sintesi (cfr. pag.
2 - determinazione del tasso variabile) e dalla lettera di concessione del mutuo.
In conclusione, la mancata allegazione del piano di ammortamento non incide sulla validità del contratto ma costituisce violazione di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una responsabilità precontrattuale o contrattuale.
4 Quanto, poi, all'asserito pagamento di tre rate di mutuo, parte opponente ha omesso di fornire ogni prova al riguardo.
5. Con un terzo motivo, gli opponenti lamentano la mancata indicazione del tipo di capitalizzazione
(semplice o composta) degli interessi e la mancata pattuizione del Tae.
In relazione alla prima questione va detto che il sistema di capitalizzazione degli interessi adottato nel mutuo in oggetto è di tipo semplice. Infatti, la conferma di ciò si ricava dalla lettura di quanto riportato dal paragrafo 1.3.1 (pagina 3) delle condizioni generali di contratto secondo cui” Al fine del calcolo degli interessi, il tasso di riferimento, aumentato del margine di interesse indicato al paragrafo 1.1 e diviso per 12 o per 4 a seconda rispettivamente che il mutuatario abbia optato per rate mensili o trimestrali sarà applicato all'importo del capitale ancora dovuto a partire dall'ultima rata”.
Secondo parte opponente, nel titolo esecutivo posto alla base della esecuzione immobiliare vi è, poi, una evidente indeterminatezza del T.A.E., laddove, di contro, vengono indicati il TAN (nella misura Par del 6,10%) e l' (nella misura del 6,98%).
In realtà la mancata o errata indicazione del TAEG, ISC e del TAE nei contratti di mutuo non determina la nullità prevista dall'art. 117, comma 6, T.U.B. e neppure l'automatica applicazione di un tasso sostitutivo, come sostenuto da parte opponente
Questo giudicante ritiene di seguire il più recente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale Pa effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell , quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, comma 6 TUB (cfr. Trib. Roma 19 aprile 2017).
Quest'ultimo orientamento è stato ribadito anche dal Tribunale di Milano, secondo cui non si rinviene nel diritto positivo la sanzione della nullità per la fattispecie in questione, essendo stata prevista una simile sanzione solo nel settore del credito al consumo, nella cui disciplina l'art. 125-bis, comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
5 Pa Ne consegue che, qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullità la difformità tra
e TAEG nell'ambito di operazioni diverse dal credito al consumo, l'avrebbe espressamente previsto, analogamente a quanto avvenuto con l'art. 125 bis, comma VI, TUB, pertanto l'erronea indicazione Pa dell non determina nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, e, quindi, la violazione dell'obbligo pubblicitario perpetrata dalla Pa mediante l'erronea quantificazione dell non è suscettibile di determinare alcuna invalidità CP_3 del contratto di mutuo (né tantomeno della sola clausola relativa agli interessi), ma può configurarsi unicamente come illecito e, in quanto tale, essere fonte di responsabilità della (cfr. Trib. CP_3
Milano n. 10832 del 26/10/2017; Corte di Appello di Bari, sez. II, sentenza n. 1477 del 18/08/2021).
In tal senso è anche la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di contratti bancari,
l'ISC/TAEG “è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cassazione Civile, Sez. I, 09 dicembre 2021, n. 39169)
In conclusione, pur non determinando alcuna nullità, la mancata o inesatta indicazione degli indici informativi, qualora idonee a generare una diversa percezione della realtà, fa sorgere solo una responsabilità risarcitoria in capo alla banca mutuante.
6. Col quarto motivo di opposizione, ancora, gli opponenti eccepiscono la indeterminatezza dell'oggetto del contratto (1346 c.c.) per la omessa indicazione del tasso di interesse ovvero per la insufficienza delle condizioni pattuite a individuare una metodologia di calcolo dell'interesse che sia coerente ed univoca.
Per disattendere quanto dedotto dalla parte, è sufficiente la lettura dell'art. 2 del contratto di mutuo secondo cui “Il tasso di interesse del presente mutuo è variabile alle condizioni stabilite nell'art. 6 delle condizioni generali di contratto, in funzione delle variazioni del tasso Euribor a 365 a tre mesi, secondo quanto specificato nella lettera di concessione del mutuo al paragrafo “modalità di restituzione del mutuo e relativi dati finanziari” e nel documento di sintesi. Queste variazioni del tasso di riferimento considerato alla data di questo contratto diminuiranno o aumenteranno il tasso di interesse del mutuo secondo le condizioni stabilite nella lettera di concessione del mutuo, nel documento di sintesi e nelle condizioni generali di contratto”.
6 La lettera di concessione del mutuo, il documento di sintesi e le condizioni generali di contratto contengono, poi, come detto, gli elementi necessari a determinare in modo univoco, per ciascuna rata del finanziamento, le due obbligazioni restitutorie, cioè la quota capitale e la quota interessi, la quale dipende dalla relazione tra capitale in godimento, tasso d'interesse e tempo indicati. Inoltre, sempre i citati documenti indicano che il tasso di interesse è variabile ed è formato per una parte da una componente detta margine di interesse (1,90%), indicata nella lettera di concessione del mutuo, e per l'altra da una componente variabile che, espressa in tasso annuale, sarà la media aritmetica mensile capitalizzata trimestralmente dei tassi Euribor a tre mesi tasso 365 pubblicati ogni giorno... (cfr. documento di sintesi - pag.
2 - determinazione del tasso variabile - e condizioni generali di contratto pag. 2).
7.Infine, circa il sesto motivo di opposizione non può ritenersi che la banca non accettando i piani di rientro proposti dagli opponenti abbia violato gli obblighi di buona fede contrattuali.
A tal riguardo, infatti, nei contratti con prestazioni corrispettive, il contraente che abbia adempiuto la propria prestazione non è tenuto, nel caso di inadempimento totale o parziale dell'altro contraente, a svolgere attività per conseguire aliunde la controprestazione, dato che gli artt. 1175, 1227 e 1375 c.c., pur prevedendo per entrambi i contraenti un dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, sono dettati allo scopo di vietare comportamenti vessatori e ostruzionistici, ma non possono essere intesi nel senso di trasferire a carico del creditore le obbligazioni specifiche del debitore, o le conseguenze dell'inadempimento a lui imputabile (Cass. 7.8.1990, n. 7987).
Nel caso di specie nessuna responsabilità può essere, dunque, attribuita alla parte opposta in base a quanto dedotto.
8. Alla soccombenza seguono le spese di lite in favore della parte opposta e sono liquidate in €
7.052,00 (di cui € 1.276,00 per fase studio, € 814,00 per fase introduttiva, € 2.835,00 per fase istruttoria, € 2.127,00 per fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M. 147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed euro 260.000,00, valori minimi stante la semplicità
e serialità delle questioni trattate.
Poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM
147 del 13.08.2022 (cioè posteriormente al 23.10.22), va precisato, infine, che sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna e in solido al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2 di liquidate in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a.. CP_1 CP_2
Napoli, così deciso il 24.03.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
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