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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 09/12/2024, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2585/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n R.G. 2585/2021 avente per oggetto divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
, nata ad [...] il [...], residente in [...] Tess tata e difesa dall'Avv. Francesco Marabeti per delega in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1
) nato a [...] il [...] residente in [...]C.so C.F._2 Garib te domiciliato in Torino C.so Lecce n.5 presso lo studio dell'avv. Loredana AGRO' (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega in C.F._3 atti. Parte ammessa al be pese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 450 del 8.3.2022 Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente risultano depositate le conclusioni come da memoria ex art 183 c. 6 n 1 cpc depositata in PCT in data 19.4.2023: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Respingere la domanda formulata dal sig. in punto mantenimento;
CP_1
2. Disporre che il sig. corrispon a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1 125,00 per il manten iglio da rivalu nualmente in base agli indici ISTAT, oltre al Per_1 50% alle spese mediche non mutuab é a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a qgià stabilituelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
In via subordinata:
3. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1 100,00 così come stat i ordinanza Presidenzi il mantenimento del figlio da rivalutare Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese mediche non mutuabili no elle scolastiche pagina 1 di 4 (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a qgià stabilituelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
4. Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,” A seguito del raggiungimento autonomia economica anche del figlio in corso di processo Per_1 parte ricorrente ha così rimodulato le proprie conclusioni con nota 0.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Tanto premesso, la sig.ra alla luce del raggiungimento dell'autosufficienza Pt_1 economica di precisa di limitare la domanda fo in relazione al periodo, dal deposito del ricorso di Per_1 cessazione de civili del matrimonio al 29.01.2024 e a tal fine precisa in tali termini le domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via istruttoria: con reiterazione delle istanze istruttorie tutte dedotte con la seconda memoria istruttoria nel limite del non ammesso, che, in questa sede, si richiamano, opponendosi altresì a quanto ex adverso dedotto e richiesto controparte, richiamando a tal fine tutte le contestazioni di cui alla terza memoria istruttoria Nel merito: Respingere la domanda formulata dal sig. in punto mantenimento dei figli;
CP_1 Per_ Dato atto della raggiunta autosufficienza el figlio disporre che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma 5,00 per il manteni lio Pt_1 Per_1 dovuto dal o del ricorso fino al 29.01.2024, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTA l 50% alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a quelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
In via subordinata: Per_ Dato atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio disporre che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma 0,00 così come stat i ordinanza Pt_1 Presidenzi il mantenimento del figlio dovuto dal deposito del ricorso fino al 29.01.2024, da Per_1 rivalutare annualmente in base agli indici IST e al 50% alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a quelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.” Per Parte resistente come da note depositate in PCT in data 20.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) In ossequio ai termini concessi dal G.I., si precisano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermata la sentenza non definitiva che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e in data 27.04.1997 nel Comune di Alba ed ivi Controparte_1 Parte_1 trascritto al n.13, nn gere le domande formulate dalla ricorrente circa il contributo al mantenimento in quanto non sussistono i presupposti ed, in via subordinata, disporre che l'eventuale Per_ contributo al mantenimento in favore dei figli e venga subordinato alla condizione lavorativa del Per_1 padre. In via istruttoria: ordinare che la signora esibisca in giudizio la documentazione relativa agli atti di Pt_1 successione dei genitori , comprensiva anche Controparte_2 Controparte_3 dei conti correnti. Con us Con ossequio.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 13/11/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Alba il 27.4.1998 con atto trascritto al n. 13 P.II Serie A atti di matrimonio del Comune di Alba. Dal matrimonio sono nati due figli, , nato a [...], il Per_2 14.11.1996, e nato a [...], il [...], al momento in cui si scrive ormai Per_1 maggiorenni ed economicamente autonomi.
pagina 2 di 4 Con sentenza n. 298/2019 del 20.03.2019, il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Le parti comparivano innanzi al Presidente del. del Tribunale in data 13.4.2022. Il Presidente del. dava i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Nell'ordinanza presidenziale 19.4.2022 così si legge: “(…) visti gli atti e documenti della causa in epigrafe indicata, concernente una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
[...]
avverso il marito Pt_1 Controparte_1 preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti;
Per_ evidenziato che si discute esclusivamente del contributo al mantenimento dei figli entrambi maggiorenni, (nato a [...], il [...] e affetto da grave disabilità), e (nato a [...], il 20.02 Per_1 studente); In sede di separazione era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 250,00 (ossia € 125,00 per ciascuno). Per_ Il padre sostiene che il figlio debba considerarsi economicamente autosufficiente percependo tra pensioni e indennità l'importo mensile di € 1.100,00, mentre andava ridotto il contributo al mantenimento di da adeguare alle condizioni economiche del padre, che ha dichiarato di non avere lavoro dopo essere Per_1 stato detenuto, causa anche OV e ora guerra in Ucraina;
il padre ha dichiarato di essere nudo proprietario al 50% con la sorella della casa in cui vive con la madre (usufruttuaria) che lo mantiene. Il padre ha aggiunto di avere percepito da marzo 2020 un reddito di cittadinanza inizialmente di € 300,00 e ora di € 142,00 cessato a marzo 2022 ed in attesa di rinnovo. La ricorrente ha invece dichiarato che il suo reddito, rispetto all'epoca della separazione si è ridotto da € 750,00 ad € 500,00 che percepisce come addetta alle pulizie. Alla luce di quanto finora emerso, e salvi ulteriori approfondimenti, tenuto conto dell'incontestato attuale Per_ stato di disoccupazione del padre, e nel contempo della circostanza che sta iniziando a fare degli stage (non potendosi quindi ritenere completamente autonomo da un punto di vista economico), oltre che della differenza di reddito mensile a vantaggio della madre, si ritiene di individuare la misura congrua del Per_ mantenimento del figlio in € 50,00 e per nell'importo di € 100,00; Per_1 i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese cd. extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento a quanto previsto dal Protocollo siglato il 24.6.2016 dagli Avvocati e dai Magistrati del Tribunale di Ivrea;
tanto considerato, evidenziato e premesso, respinta allo stato ogni ulteriore e diversa istanza,
P.Q.M.
In via provvisoria ed urgente, 1) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile complessivo Per_ di € 150,00 (di cui € 50,00 per ed € 100,00 per , somma da corrispondere alla madre Per_1 convivente, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie riferibili al minore, previamente concordate ed adeguatamente documentate;
in caso di disaccordo, i genitori faranno riferimento al Protocollo di questo Tribunale del 24/06/2016.” Avanti al G.I. nominato, entrambe le parti si costituivano e all'udienza cartolare 12.12.2022 chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status, con successiva concessione dei tripli termini di rito;
il Giudice rimetteva al Collegio la decisione trasmettendo gli atti al P.M. per le sue conclusioni.
pagina 3 di 4 Il P.M. concludeva chiedendo accogliersi il ricorso e il Tribunale di Ivrea con sentenza non definitiva n 217/2023 depositata in data 6.3.2023 ha pronunciato il divorzio tra le parti, essendo poi il processo proseguito sulle sole domande a contenuto economico per i figli, che Per_ sono pacificamente divenuti medio tempore economicamente indipendenti (per la domanda è rinunciata al 19.4.2023 mentre per al 29.1.2024), data sino alla quale il Collegio ritiene Per_1 corretto confermare il quantum a titolo di mantenimento posto dal Presidente in sede di ordinanza presidenziale divorzile in assenza di ulteriori elementi difformi da quelli già pienamente e condivisibilmente delibati nella ridetta fase presidenziale, le spese di lite dovendo integralmente compensarsi tra le Parti per la parziale reciproca soccombenza ex art 92 Cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, in contraddittorio tra le Parti dato atto che con sentenza 217/2023 pubblicata in data 6.3.2023 il Tribunale di Ivrea ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti e Parte_1 Controparte_1 Dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile complessivo di € 150,00 di cui: € 50,00 per il figlio dal mese successivo al Per_2 deposito del ricorso introduttivo divorzile e sino al 19.4.2023, ed € 100,00 per il figlio dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo divorzile sino al 29.1.2024, Per_1 somma da corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre per ciascun figlio – per il suddetto periodo – al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea- “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tutte tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM e per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 27.11.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Il Tribunale Composto dagli Ill.mi Signori: Dott. Alessandro SCIALABBA PRESIDENTE Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott. Alberto Angelo BALZANI GIUDICE REL. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n R.G. 2585/2021 avente per oggetto divorzio – cessazione effetti civili del matrimonio promossa da:
Parte_1
, nata ad [...] il [...], residente in [...] Tess tata e difesa dall'Avv. Francesco Marabeti per delega in atti Parte Ricorrente Contro
Controparte_1
) nato a [...] il [...] residente in [...]C.so C.F._2 Garib te domiciliato in Torino C.so Lecce n.5 presso lo studio dell'avv. Loredana AGRO' (C.F. ) che lo rappresenta e difende giusta delega in C.F._3 atti. Parte ammessa al be pese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 450 del 8.3.2022 Parte Resistente Con l'intervento del PM Collegio delli 27.11.2024 Conclusioni delle Parti Per Parte ricorrente risultano depositate le conclusioni come da memoria ex art 183 c. 6 n 1 cpc depositata in PCT in data 19.4.2023: “(…) Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1. Respingere la domanda formulata dal sig. in punto mantenimento;
CP_1
2. Disporre che il sig. corrispon a entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1 125,00 per il manten iglio da rivalu nualmente in base agli indici ISTAT, oltre al Per_1 50% alle spese mediche non mutuab é a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a qgià stabilituelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
In via subordinata:
3. Disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1 100,00 così come stat i ordinanza Presidenzi il mantenimento del figlio da rivalutare Per_1 annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% alle spese mediche non mutuabili no elle scolastiche pagina 1 di 4 (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a qgià stabilituelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
4. Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre 15% spese generali, IVA e CPA,” A seguito del raggiungimento autonomia economica anche del figlio in corso di processo Per_1 parte ricorrente ha così rimodulato le proprie conclusioni con nota 0.2024 del seguente letterale tenore: “(…) Tanto premesso, la sig.ra alla luce del raggiungimento dell'autosufficienza Pt_1 economica di precisa di limitare la domanda fo in relazione al periodo, dal deposito del ricorso di Per_1 cessazione de civili del matrimonio al 29.01.2024 e a tal fine precisa in tali termini le domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ivrea, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione In via istruttoria: con reiterazione delle istanze istruttorie tutte dedotte con la seconda memoria istruttoria nel limite del non ammesso, che, in questa sede, si richiamano, opponendosi altresì a quanto ex adverso dedotto e richiesto controparte, richiamando a tal fine tutte le contestazioni di cui alla terza memoria istruttoria Nel merito: Respingere la domanda formulata dal sig. in punto mantenimento dei figli;
CP_1 Per_ Dato atto della raggiunta autosufficienza el figlio disporre che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma 5,00 per il manteni lio Pt_1 Per_1 dovuto dal o del ricorso fino al 29.01.2024, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTA l 50% alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a quelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
In via subordinata: Per_ Dato atto della raggiunta autosufficienza economica del figlio disporre che il sig. corrisponda CP_1 alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, la somma 0,00 così come stat i ordinanza Pt_1 Presidenzi il mantenimento del figlio dovuto dal deposito del ricorso fino al 29.01.2024, da Per_1 rivalutare annualmente in base agli indici IST e al 50% alle spese mediche non mutuabili nonché a quelle scolastiche (ivi comprese quelle per l'iscrizione e la refezione) ed a quelle extrascolastiche e ludico-sportive relative ai figli, spese tutte da concordare previamente tra i genitori (salve urgenze e necessità) e comunque da documentare;
Con vittoria delle spese del presente procedimento, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.” Per Parte resistente come da note depositate in PCT in data 20.5.2024 del seguente letterale tenore: “(…) In ossequio ai termini concessi dal G.I., si precisano le seguenti CONCLUSIONI Voglia l'ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, confermata la sentenza non definitiva che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra il sig. e in data 27.04.1997 nel Comune di Alba ed ivi Controparte_1 Parte_1 trascritto al n.13, nn gere le domande formulate dalla ricorrente circa il contributo al mantenimento in quanto non sussistono i presupposti ed, in via subordinata, disporre che l'eventuale Per_ contributo al mantenimento in favore dei figli e venga subordinato alla condizione lavorativa del Per_1 padre. In via istruttoria: ordinare che la signora esibisca in giudizio la documentazione relativa agli atti di Pt_1 successione dei genitori , comprensiva anche Controparte_2 Controparte_3 dei conti correnti. Con us Con ossequio.” Per il PM: V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso - 13/11/2024 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Alba il 27.4.1998 con atto trascritto al n. 13 P.II Serie A atti di matrimonio del Comune di Alba. Dal matrimonio sono nati due figli, , nato a [...], il Per_2 14.11.1996, e nato a [...], il [...], al momento in cui si scrive ormai Per_1 maggiorenni ed economicamente autonomi.
pagina 2 di 4 Con sentenza n. 298/2019 del 20.03.2019, il Tribunale di Ivrea pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con ricorso introduttivo parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, e successive modifiche. Le parti comparivano innanzi al Presidente del. del Tribunale in data 13.4.2022. Il Presidente del. dava i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria. Nell'ordinanza presidenziale 19.4.2022 così si legge: “(…) visti gli atti e documenti della causa in epigrafe indicata, concernente una domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
[...]
avverso il marito Pt_1 Controparte_1 preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti;
Per_ evidenziato che si discute esclusivamente del contributo al mantenimento dei figli entrambi maggiorenni, (nato a [...], il [...] e affetto da grave disabilità), e (nato a [...], il 20.02 Per_1 studente); In sede di separazione era stato posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 250,00 (ossia € 125,00 per ciascuno). Per_ Il padre sostiene che il figlio debba considerarsi economicamente autosufficiente percependo tra pensioni e indennità l'importo mensile di € 1.100,00, mentre andava ridotto il contributo al mantenimento di da adeguare alle condizioni economiche del padre, che ha dichiarato di non avere lavoro dopo essere Per_1 stato detenuto, causa anche OV e ora guerra in Ucraina;
il padre ha dichiarato di essere nudo proprietario al 50% con la sorella della casa in cui vive con la madre (usufruttuaria) che lo mantiene. Il padre ha aggiunto di avere percepito da marzo 2020 un reddito di cittadinanza inizialmente di € 300,00 e ora di € 142,00 cessato a marzo 2022 ed in attesa di rinnovo. La ricorrente ha invece dichiarato che il suo reddito, rispetto all'epoca della separazione si è ridotto da € 750,00 ad € 500,00 che percepisce come addetta alle pulizie. Alla luce di quanto finora emerso, e salvi ulteriori approfondimenti, tenuto conto dell'incontestato attuale Per_ stato di disoccupazione del padre, e nel contempo della circostanza che sta iniziando a fare degli stage (non potendosi quindi ritenere completamente autonomo da un punto di vista economico), oltre che della differenza di reddito mensile a vantaggio della madre, si ritiene di individuare la misura congrua del Per_ mantenimento del figlio in € 50,00 e per nell'importo di € 100,00; Per_1 i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese cd. extra assegno, in caso di disaccordo facendo riferimento a quanto previsto dal Protocollo siglato il 24.6.2016 dagli Avvocati e dai Magistrati del Tribunale di Ivrea;
tanto considerato, evidenziato e premesso, respinta allo stato ogni ulteriore e diversa istanza,
P.Q.M.
In via provvisoria ed urgente, 1) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile complessivo Per_ di € 150,00 (di cui € 50,00 per ed € 100,00 per , somma da corrispondere alla madre Per_1 convivente, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT. I genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN e scolastiche straordinarie riferibili al minore, previamente concordate ed adeguatamente documentate;
in caso di disaccordo, i genitori faranno riferimento al Protocollo di questo Tribunale del 24/06/2016.” Avanti al G.I. nominato, entrambe le parti si costituivano e all'udienza cartolare 12.12.2022 chiedevano pronunciarsi sentenza parziale in punto status, con successiva concessione dei tripli termini di rito;
il Giudice rimetteva al Collegio la decisione trasmettendo gli atti al P.M. per le sue conclusioni.
pagina 3 di 4 Il P.M. concludeva chiedendo accogliersi il ricorso e il Tribunale di Ivrea con sentenza non definitiva n 217/2023 depositata in data 6.3.2023 ha pronunciato il divorzio tra le parti, essendo poi il processo proseguito sulle sole domande a contenuto economico per i figli, che Per_ sono pacificamente divenuti medio tempore economicamente indipendenti (per la domanda è rinunciata al 19.4.2023 mentre per al 29.1.2024), data sino alla quale il Collegio ritiene Per_1 corretto confermare il quantum a titolo di mantenimento posto dal Presidente in sede di ordinanza presidenziale divorzile in assenza di ulteriori elementi difformi da quelli già pienamente e condivisibilmente delibati nella ridetta fase presidenziale, le spese di lite dovendo integralmente compensarsi tra le Parti per la parziale reciproca soccombenza ex art 92 Cpc
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, in contraddittorio tra le Parti dato atto che con sentenza 217/2023 pubblicata in data 6.3.2023 il Tribunale di Ivrea ha già pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le Parti e Parte_1 Controparte_1 Dispone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con l'importo mensile complessivo di € 150,00 di cui: € 50,00 per il figlio dal mese successivo al Per_2 deposito del ricorso introduttivo divorzile e sino al 19.4.2023, ed € 100,00 per il figlio dal mese successivo al deposito del ricorso introduttivo divorzile sino al 29.1.2024, Per_1 somma da corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, ed annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre per ciascun figlio – per il suddetto periodo – al 50% delle spese straordinarie richiamato sul punto il Protocollo in essere in materia presso il Tribunale di Ivrea- “Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c.” sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Ivrea e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea in data 24 giugno 2016.
- Dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tutte tra le Parti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM e per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Ivrea in data 27.11.2024 IL PRESIDENTE Dott. Alessandro SCIALABBA IL GIUDICE EST. Dott. Alberto Angelo BALZANI Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento pagina 4 di 4