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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/12/2024, n. 1915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1915 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3484/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3484/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Borella Marco Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Braga Veronica Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“… dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 il 07/11/1970 presso il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 1970 parte II serie A atto n. 63. Voglia dichiarare l'assegnazione definitiva al marito della casa coniugale e accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio
Per parte convenuta:
pagina 1 di 6 “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Sig.ra ed il Controparte_1
Sig. , in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Pd) il 07.11.197, trascritto nel registro di Stato Civile Parte_1
del predetto Comune al numero 63 parte II^ serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni;
2. Disporre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese della somma di € 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.5.2021 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco in data 7.11.1970 con , che dalla Controparte_1
loro unione erano nati cinque figli oggi tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti e che, con decreto 10.11.2009, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione.
All'udienza presidenziale del 4.3.2022, il procuratore di parte ricorrente faceva presente che Parte_1
risultava sottoposto ad amministrazione di sostegno;
pertanto, il Giudice delegato dal Presidente, sentite le parti, disponeva la notifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto e del verbale dell'udienza all'amministratore di sostegno del ricorrente.
Con ordinanza 29.4.2022, il Presidente delegato, rilevato che la nomina di un amministratore di sostegno per il ricorrente era stata disposta in data 6.11.2020 e, quindi, anteriormente all'istaurazione del presente procedimento, disponeva che parte ricorrente svolgesse idonea istanza al G.T. per i provvedimenti opportuni ed eventualmente regolarizzasse la propria posizione processuale.
In data 15.11.2022, parte attrice depositava provvedimento del Giudice Tutelare che revocava la misura dell'amministratore di sostegno;
con ordinanza del 2.12.2022 il Presidente delegato, preso atto di quanto sopra, confermava le condizioni di separazione in via temporanea e urgente e rimetteva le parti davanti al
Giudice istruttore.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6, c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
pagina 2 di 6 1.
La domanda di divorzio, formulata da entrambe le parti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Parte attrice, dato atto che in sede di separazione i coniugi avevano concordato un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a favore di , ha chiesto che nulla venga riconosciuto alla stessa a titolo di Controparte_1
assegno divorzile.
A fondamento di tale domanda ha allegato di percepire una pensione di poco superiore a € 1.000,00 netti mensili e di non essere in buone condizioni di salute e di aver versato alla convenuta la somma, concordata in sede di separazione, di € 45.000,00; che non sostiene alcuna spesa nell'abitazione ove vive e Controparte_1
che, pur avendone i requisiti, non aveva ancora chiesto la pensione sociale, che sarebbe di importo superiore a ciò che riceve dal marito;
che il reddito dell'attore è ulteriormente ridotto, considerate le spese per utenze e necessità quotidiane.
La conventa ha chiesto che le venga riconosciuto come assegno divorzile lo stesso importo pattuito dalle parti in sede di separazione, ossia € 500,00 mensili.
A fondamento di tale richiesta ha allegato di aver dedicato la propria vita alla cura della famiglia e dei figli, senza crearsi un'indipendenza economica che le consentisse di affrancarsi in maniera definitiva dal marito;
che all'epoca della separazione era già in pensione e, nonostante ciò, aveva comunque preso Parte_1
l'impegno di versare la somma pattuita alla moglie;
che la convenuta ben difficilmente potrebbe trovare un lavoro che le consenta di far fronte alle necessità quotidiane, considerata la sua età; che l'attore può contare su una casa di proprietà, appezzamenti di terreno, giacenze bancarie e un'entrata fissa di circa € 1.400,00 mensili dati dalla somma tra la pensione di invalidità e la pensione lavorativa, mentre la convenuta non ha altra fonte di reddito se non quanto versato sino ad ora dal marito;
che la sig.ra , ospitata in un CP_1
appartamento di proprietà di una delle figlie, deve provvedere al pagamento delle utenze, delle spese condominiali e del vivere quotidiano;
che si è attivata per ottenere la pensione e risulta avere Controparte_1 diritto ad un assegno pari a circa € 200,00 mensili.
La domanda di parte convenuta è fondata nei termini di seguito esposti.
pagina 3 di 6 Il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
Nel caso di specie, sussiste uno squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti, dovendosi osservare che l'attore è pacificamente proprietario della ex casa coniugale, nonché di un terreno ereditato dal padre;
lo stesso inoltre percepisce una pensione che negli anni 2018 e 2019 è stata pari rispettivamente ad € 16.382,00 lordi e € 16.579,00 lordi, pari a circa € 1.100,00 mensili netti calcolati su dodici mensilità (doc.5 e 6 di parte attrice).
, invece, non è proprietaria di immobili e non ha redditi, fatta eccezione per la pensione Controparte_1 sociale di cui risulta aver fatto richiesta in corso di causa il 1.6.2022 e che è pari ad € 199,20 mensili, con decorrenza dal 1.7.2022 (cfr. comunicazione INPS prodotta da parte convenuta con la memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c.); secondo quanto allegato da entrambe le parti, la convenuta in occasione della separazione ha effettivamente percepito la somma di € 45.000,00.
occupa un immobile di proprietà di una delle figlie delle parti e ha dimostrato di sostenere le Controparte_1
spese per le relative utenze (cfr. docc. 10-11-12 che rappresentano le bollette intestate alla convenuta).
Lo squilibrio deve ritenersi dovuto a scelte condivise dai coniugi assunte in costanza di matrimonio, in forza delle quali – come allegato da parte convenuta e non specificatamente contestato dall'attore - CP_1 si è dedicata unicamente alla cura della famiglia formata da cinque figli, nati nell'arco di circa 14
[...]
anni.
Tale circostanza evidenzia altresì il contributo personale offerto dalla convenuta alla formazione del patrimonio dell'attore, che, sgravato dalle incombenze domestiche e dall'accudimento dei figli, ha potuto dedicarsi alla propria attività lavorativa e ricevere la pensione;
tale contributo, a parere di questo Collegio, non può ritenersi interamente compensato dalla somma concordata in sede di separazione di € 45.000,00, considerato che le parti avevano contestualmente pattuito anche un assegno di separazione di € 500,00 mensili.
pagina 4 di 6 Quanto alla componente assistenziale, benché non risulti che la convenuta si sia attivata dopo la separazione
(quando aveva 57 anni) per reperire una attività lavorativa, vanno peraltro rilevate le ridotte possibilità da parte sua di trovare una occupazione in grado di garantirle l'autosufficienza economica, tenendo conto della sua età (72 anni) e dell'assenza di esperienze lavorative durante il matrimonio.
Deve, altresì, valorizzarsi la durata del matrimonio, con riferimento a tal fine dell'intera durata del vincolo, che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale (cfr. Cass. n. 21805/2005) e che è pari, nel caso di specie, a 54 anni.
Tutto ciò considerato e tenuto conto, altresì, dell'età raggiunta anche dall'attore e delle verosimili esigenze di cura della salute in capo ad entrambe le parti, il Collegio ritiene congruo riconoscere a un Controparte_1
assegno divorzile di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3.
L'attore ha chiesto che la ex casa coniugale gli venga assegnata in via definitiva.
La domanda è infondata in quanto non sussistono i presupposti per una pronuncia in tal senso.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e secondo giurisprudenza consolidata la misura è posta ad esclusiva tutela della prole ed è imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13736 del 18/09/2003).
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è funzionale alla tutela del minore e soddisfa l'esigenza di assicurargli la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Nel caso di specie, i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di talché la casa familiare seguirà il titolo di proprietà.
4.
Sull'attore, interamente soccombente, devono gravare le spese di lite che si liquidano, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità ed applicando i valori minimi, alla luce della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) oltre
I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
pagina 5 di 6 Poiché è stata ammessa al patrocinio a spese delle Stato, il pagamento viene disposto a Controparte_1 favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1 contratto il 7.11.1970 a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) e trascritto nel relativo registro
[...]
parte II, serie A, n.63, anno 1970;
2. pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1 un assegno divorzile di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di di assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
4. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.809,00, oltre 15% spese generali, CPA e IVA, con pagamento da eseguirsi da parte di direttamente a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Parte_1
Così deciso in Padova, nella camera di Consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Alina Rossato Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3484/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Borella Marco Parte_1
Parte Attrice contro
, con il patrocinio dell'avvocato Braga Veronica Controparte_1
Parte Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“… dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e la sig.ra Parte_1 Controparte_1 il 07/11/1970 presso il comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio anno 1970 parte II serie A atto n. 63. Voglia dichiarare l'assegnazione definitiva al marito della casa coniugale e accertata la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della sig.ra Controparte_1
dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in suo favore. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva anche di carattere istruttorio
Per parte convenuta:
pagina 1 di 6 “
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra la Sig.ra ed il Controparte_1
Sig. , in Sant'Angelo di Piove di Sacco (Pd) il 07.11.197, trascritto nel registro di Stato Civile Parte_1
del predetto Comune al numero 63 parte II^ serie A, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle necessarie annotazioni;
2. Disporre a carico del Sig. il versamento in favore della Sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ciascun mese della somma di € 500,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.5.2021 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario nel Comune di Sant'Angelo di Piove di Sacco in data 7.11.1970 con , che dalla Controparte_1
loro unione erano nati cinque figli oggi tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti e che, con decreto 10.11.2009, era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi, chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e Controparte_1
concludendo quanto al resto come da comparsa di costituzione.
All'udienza presidenziale del 4.3.2022, il procuratore di parte ricorrente faceva presente che Parte_1
risultava sottoposto ad amministrazione di sostegno;
pertanto, il Giudice delegato dal Presidente, sentite le parti, disponeva la notifica del ricorso introduttivo, del pedissequo decreto e del verbale dell'udienza all'amministratore di sostegno del ricorrente.
Con ordinanza 29.4.2022, il Presidente delegato, rilevato che la nomina di un amministratore di sostegno per il ricorrente era stata disposta in data 6.11.2020 e, quindi, anteriormente all'istaurazione del presente procedimento, disponeva che parte ricorrente svolgesse idonea istanza al G.T. per i provvedimenti opportuni ed eventualmente regolarizzasse la propria posizione processuale.
In data 15.11.2022, parte attrice depositava provvedimento del Giudice Tutelare che revocava la misura dell'amministratore di sostegno;
con ordinanza del 2.12.2022 il Presidente delegato, preso atto di quanto sopra, confermava le condizioni di separazione in via temporanea e urgente e rimetteva le parti davanti al
Giudice istruttore.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6, c.p.c., veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e, con note scritte depositate telematicamente, le parti precisavano come in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
pagina 2 di 6 1.
La domanda di divorzio, formulata da entrambe le parti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
2.
Parte attrice, dato atto che in sede di separazione i coniugi avevano concordato un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili a favore di , ha chiesto che nulla venga riconosciuto alla stessa a titolo di Controparte_1
assegno divorzile.
A fondamento di tale domanda ha allegato di percepire una pensione di poco superiore a € 1.000,00 netti mensili e di non essere in buone condizioni di salute e di aver versato alla convenuta la somma, concordata in sede di separazione, di € 45.000,00; che non sostiene alcuna spesa nell'abitazione ove vive e Controparte_1
che, pur avendone i requisiti, non aveva ancora chiesto la pensione sociale, che sarebbe di importo superiore a ciò che riceve dal marito;
che il reddito dell'attore è ulteriormente ridotto, considerate le spese per utenze e necessità quotidiane.
La conventa ha chiesto che le venga riconosciuto come assegno divorzile lo stesso importo pattuito dalle parti in sede di separazione, ossia € 500,00 mensili.
A fondamento di tale richiesta ha allegato di aver dedicato la propria vita alla cura della famiglia e dei figli, senza crearsi un'indipendenza economica che le consentisse di affrancarsi in maniera definitiva dal marito;
che all'epoca della separazione era già in pensione e, nonostante ciò, aveva comunque preso Parte_1
l'impegno di versare la somma pattuita alla moglie;
che la convenuta ben difficilmente potrebbe trovare un lavoro che le consenta di far fronte alle necessità quotidiane, considerata la sua età; che l'attore può contare su una casa di proprietà, appezzamenti di terreno, giacenze bancarie e un'entrata fissa di circa € 1.400,00 mensili dati dalla somma tra la pensione di invalidità e la pensione lavorativa, mentre la convenuta non ha altra fonte di reddito se non quanto versato sino ad ora dal marito;
che la sig.ra , ospitata in un CP_1
appartamento di proprietà di una delle figlie, deve provvedere al pagamento delle utenze, delle spese condominiali e del vivere quotidiano;
che si è attivata per ottenere la pensione e risulta avere Controparte_1 diritto ad un assegno pari a circa € 200,00 mensili.
La domanda di parte convenuta è fondata nei termini di seguito esposti.
pagina 3 di 6 Il riconoscimento dell'assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. 1 dicembre 1970 n.898, cui deve attribuirsi funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento in capo al richiedente dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso una valutazione che deve essere fondata, in primo luogo, sulla comparazione delle condizioni economiche delle parti, e, in secondo luogo, sulla verifica che l'eventuale, rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare, adottate e condivise in costanza di matrimonio (cfr. Cass. Civ., Sez. U., sentenza n.18287 dell'11.7.2018).
Nel caso di specie, sussiste uno squilibrio patrimoniale e reddituale tra le parti, dovendosi osservare che l'attore è pacificamente proprietario della ex casa coniugale, nonché di un terreno ereditato dal padre;
lo stesso inoltre percepisce una pensione che negli anni 2018 e 2019 è stata pari rispettivamente ad € 16.382,00 lordi e € 16.579,00 lordi, pari a circa € 1.100,00 mensili netti calcolati su dodici mensilità (doc.5 e 6 di parte attrice).
, invece, non è proprietaria di immobili e non ha redditi, fatta eccezione per la pensione Controparte_1 sociale di cui risulta aver fatto richiesta in corso di causa il 1.6.2022 e che è pari ad € 199,20 mensili, con decorrenza dal 1.7.2022 (cfr. comunicazione INPS prodotta da parte convenuta con la memoria ex art.183, comma 6, n.2 c.p.c.); secondo quanto allegato da entrambe le parti, la convenuta in occasione della separazione ha effettivamente percepito la somma di € 45.000,00.
occupa un immobile di proprietà di una delle figlie delle parti e ha dimostrato di sostenere le Controparte_1
spese per le relative utenze (cfr. docc. 10-11-12 che rappresentano le bollette intestate alla convenuta).
Lo squilibrio deve ritenersi dovuto a scelte condivise dai coniugi assunte in costanza di matrimonio, in forza delle quali – come allegato da parte convenuta e non specificatamente contestato dall'attore - CP_1 si è dedicata unicamente alla cura della famiglia formata da cinque figli, nati nell'arco di circa 14
[...]
anni.
Tale circostanza evidenzia altresì il contributo personale offerto dalla convenuta alla formazione del patrimonio dell'attore, che, sgravato dalle incombenze domestiche e dall'accudimento dei figli, ha potuto dedicarsi alla propria attività lavorativa e ricevere la pensione;
tale contributo, a parere di questo Collegio, non può ritenersi interamente compensato dalla somma concordata in sede di separazione di € 45.000,00, considerato che le parti avevano contestualmente pattuito anche un assegno di separazione di € 500,00 mensili.
pagina 4 di 6 Quanto alla componente assistenziale, benché non risulti che la convenuta si sia attivata dopo la separazione
(quando aveva 57 anni) per reperire una attività lavorativa, vanno peraltro rilevate le ridotte possibilità da parte sua di trovare una occupazione in grado di garantirle l'autosufficienza economica, tenendo conto della sua età (72 anni) e dell'assenza di esperienze lavorative durante il matrimonio.
Deve, altresì, valorizzarsi la durata del matrimonio, con riferimento a tal fine dell'intera durata del vincolo, che si esaurisce con la pronuncia del divorzio e non con la separazione personale (cfr. Cass. n. 21805/2005) e che è pari, nel caso di specie, a 54 anni.
Tutto ciò considerato e tenuto conto, altresì, dell'età raggiunta anche dall'attore e delle verosimili esigenze di cura della salute in capo ad entrambe le parti, il Collegio ritiene congruo riconoscere a un Controparte_1
assegno divorzile di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
3.
L'attore ha chiesto che la ex casa coniugale gli venga assegnata in via definitiva.
La domanda è infondata in quanto non sussistono i presupposti per una pronuncia in tal senso.
Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli” e secondo giurisprudenza consolidata la misura è posta ad esclusiva tutela della prole ed è imprescindibile il requisito dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 13736 del 18/09/2003).
Il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è funzionale alla tutela del minore e soddisfa l'esigenza di assicurargli la conservazione dell'habitat domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Nel caso di specie, i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, di talché la casa familiare seguirà il titolo di proprietà.
4.
Sull'attore, interamente soccombente, devono gravare le spese di lite che si liquidano, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 per i giudizi di valore indeterminabile e bassa complessità ed applicando i valori minimi, alla luce della natura delle questioni di fatto e di diritto trattate, in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale (€ 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase di trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale) oltre
I.V.A, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
pagina 5 di 6 Poiché è stata ammessa al patrocinio a spese delle Stato, il pagamento viene disposto a Controparte_1 favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Parte_1 CP_1 contratto il 7.11.1970 a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) e trascritto nel relativo registro
[...]
parte II, serie A, n.63, anno 1970;
2. pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1 un assegno divorzile di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di di assegnazione della casa coniugale;
Parte_1
4. condanna a rifondere a le spese del presente giudizio liquidate in Parte_1 Controparte_1 complessivi € 3.809,00, oltre 15% spese generali, CPA e IVA, con pagamento da eseguirsi da parte di direttamente a favore dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002. Parte_1
Così deciso in Padova, nella camera di Consiglio del 3 dicembre 2024.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Alina Rossato
pagina 6 di 6