TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2527/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2527/2024 r.g. promossa da:
, corrente in Novellara, via Novy Jicin, n. 11, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avvocati GIANLUCA BOLOGNA e GIUSEPPE COPPOLA e presso il loro studio in REGGIO
EMILIA, VIA C. MANICARDI, N. 2, elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato NICOLO' FERRARINI Controparte_2
presso il cui studio in MODENA, CORSO CANALGRANDE, N. 16, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 13.3.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 754/2024 con cui è stato ingiunto, al medesimo, a RT
ed a , il pagamento immediato della somma di euro 57.872,46 oltre interessi di
[...] RT mora e spese di procedura, in favore dell'arch. in relazione alle prestazioni di Controparte_2
progettista architettonico da questi svolte in favore del Condominio, con riferimento agli interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed al miglioramento sismico edifici, con ricorso ai benefici fiscali ex DL 34/2020.
In particolare, l'attore ha contestato, sia nell'an che nel quantum, la domanda monitoria, riferendo:
a) che l'arch. non aveva ricevuto alcun incarico formale dal Condominio;
CP_2
pagina 2 di 9 b) che non vi era la prova che fossero stati concordati tra le parti dei termini di pagamento;
c) che il quantum preteso era indimostrato, non essendovi un accordo sul compenso;
d) che gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 non erano dovuti, quantomeno sino alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto, essendo il un consumatore. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attore ha formulato le seguenti domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
▪ Autorizzare per i motivi esposti e con le finalità indicate in narrativa la chiamata in causa di
[...]
, C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante RT P.IVA_1
pro tempore, con sede in San DO (MO) Via Barbi n. 4, e di , C.F. RT
, in qualità di socio illimitatamente responsabile di C.F._1 RT
residente in [...], differendo la prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione dei chiamati nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. e fissando la data della nuova udienza
IN VIA PRELIMINARE
▪ Sospendere e/o revocare con provvedimento inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 754/2024 Tribunale di Reggio Emilia (RG 1544/2024) per i motivi esposti in narrativa
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
▪ Accogliere la spiegata opposizione per le ragioni esposte in narrative e, per l'effetto
▪ Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o come meglio il decreto ingiuntivo opposto n. 754/2024 Tribunale di Reggio Emilia (RG 1544/2024);
▪ In ipotesi di condanna del al pagamento di qualsivoglia somma in favore Controparte_1 dell'opposto, anche in via solidale, ritenere e dichiarare tenuti RT
, C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il
[...] P.IVA_1
socio illimitatamente responsabile , C.F. , a garantire e tenere RT C.F._1
indenne, in via di manleva e/o regresso, il da ogni pretesa di parte opposta e, per Controparte_1
l'effetto
▪ Condannare , C.F. e P. IV in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché il socio illimitatamente responsabile , C.F. RT
, a rifondere al le somme che lo stesso sarà eventualmente C.F._1 Controparte_1 tenuto a corrispondere all'opposto per capitale, interessi e spese.
pagina 3 di 9 IN VIA SUBORDINATA
▪ Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità
e/o di inefficacia del decreto e/o di condanna del al pagamento di qualsivoglia Controparte_1 somma in favore dell'opposto, anche in via solidale, ritenere e dichiarare tenuti RT
, C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
nonché il socio illimitatamente responsabile , C.F. , a RT C.F._1
garantire e tenere indenne, in via di manleva e/o regresso, il da ogni pretesa di Controparte_1 parte opposta e, per l'effetto
▪ Condannare , C.F. e P. IV in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché il socio illimitatamente responsabile , C.F. RT
, a rifondere al le somme che lo stesso sarà eventualmente C.F._1 Controparte_1 tenuto a corrispondere all'opposto per capitale, interessi e spese”.
L'arch. ha contestato, in fatto ed in diritto, le difese attoree, chiedendo, in CP_2 Controparte_2 principalità, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'attore, in solido con , al pagamento dell'eventuale Controparte_4
minor somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, sono state depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c.. e, all'esito, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 13.3.2025.
DIRITTO
1.
Nell'atto di citazione è stata richiesta l'autorizzazione a chiamare in causa il
[...]
, in qualità di socio illimitatamente responsabile della predetta Controparte_4
società, al fine di sentire condannare i medesimi a tenere indenne il di quanto lo Controparte_1 stesso fosse stato eventualmente tenuto a corrispondere all'arch. per capitale, interessi e spese. CP_2
Tale domanda non è stata accolta, per i motivi esposti nel provvedimento in data 11.11.2024, che in questa sede si conferma.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4309 del
23.2.2010, “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva
pagina 4 di 9 o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (in senso conforme, Cass. n. 9570 del 12.5.2015 e Cass. n. 3692 del 13.2.2020).
Ora, premesso che è pacifico tra le parti che nel caso in decisione non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., l'istanza non è stata accolta per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Tale decisione va quindi confermata.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha chiesto, poi, la riunione di questo procedimento a quello, di successiva iscrizione a ruolo, avente n. 2540/2024 assegnato ad altro giudice.
Al riguardo, valga osservare che tale istanza è, in questa sede, inammissibile, risultando il procedimento n. 2540/2024, in tesi attorea da riunire al presente, pacificamente assegnato ad un altro giudice, sicché sull'istanza di riunione di tale fascicolo a quello n. 2527/2024 avrebbe potuto provvedere solo il giudice assegnatario del predetto procedimento.
2.
L'attore ha assunto nell'atto di citazione che “Non vi è dunque prova – allo stato- di alcun incarico formale in favore di parte opposta, né tantomeno di quale fosse il suo oggetto ed il risultato della sua esecuzione. Così come non vi è alcuna prova in merito ai termini di pagamento che sarebbero stati concordati tra le parti e, conseguentemente, in merito alla attuale esigibilità del credito”.
Tale tesi è smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa attorea.
Invero, nel documento n. 13 prodotto con l'atto di citazione, denominato “Contratto di Appalto”, datato
24.7.2023, tra il , in qualità di committente, ed il Controparte_1 RT
, in qualità di appaltatore, si legge, al punto F delle premesse, che il condominio committente
[...]
“[…] in relazione agli interventi previsti al punto B delle premesse, ha incaricato i seguenti professionisti: […] 3. Progettista architettonico è il professionista nominato dal Committente ad esplicare i compiti di ingerenza, vigilanza e cooperazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei lavori di cui al contratto di appalto, la funzione è svolta dall'Arch. UN
[...]
[…]”. CP_2
Ed ancora, nella mail del 11.11.2022 inviata dall'amministratore del Condominio, geom.
[...]
anche all'arch. prodotta dallo stesso attore, si legge: “Buongiorno nel confermarvi di CP_5 CP_2
procedere con tutta la documentazione necessaria per presentare la Cilas Dandovi incarico per conto del Vi chiedo la cortesia di rimandarmi i documenti in merito da firmare” (doc. 11 Controparte_1 dell'atto di citazione).
pagina 5 di 9 Con mail del 19.10.2023, il geom. scriveva, tra gli altri, all'arch. “[…] Vi comunico CP_5 CP_2
che il condominio ha deliberato di accettare la proposta della : Parte_1 RT
che si è impegnata, in sede di confronto fra i rispettivi legali e successivamente
[...]
di assemblea condominiale di cui sopra, a onorare il pagamento dei corrispettivi relativi a tutti gli oneri tecnici: Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, in luogo del Committente
, accollandosi i costi delle Notule pro-forma e Fatture emesse finora e/o che Controparte_1
verranno emesse al condomino stesso con delegazione di pagamento dal alla Ditta Controparte_1
Affidataria (come meglio specificato nei documenti che i legali di parte stanno perfezionando e che verranno a breve sottoscritti dalle parti interessati, committente e ditta Controparte_1
affidataria general contractor ) RT
Con ciò, nonostante l'unanime apprezzamento per il vostro operato e per il lavoro svolto, fino a tutto il
12/10/2023, sono a revocare gli incarichi alle SsVv, fin qui emessi alla data dell'assemblea, precedentemente designati per le seguenti attività:
• Progettazione Architettonica: Arch. Junior Controparte_2
• Progettazione Strutturale: ing. Testimone_1
• Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): ing. Tes_2
• Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): ing. Tes_2
• Direzione Lavori Architettonici (DL Architettonica): ing. Testimone_1
• Asseveratore Ecobonus: ing. Testimone_1
• Direzione Lavori Strutturali (DL Strutturale): ing. Testimone_1
Con ciò impegnandosi alle tempestive comunicazioni di Legge, anche a mezzo delle necessarie deleghe, per le quali Vi si richiede ultimo compendio
Vi aggiungo i miei personali e sinceri ringraziamenti per quanto svolto sino ad ora.
Cordiali saluti” (doc. n. 7 del monitorio).
La revoca dell'incarico da parte del prova, all'evidenza, che tale incarico era stato, in CP_1
precedenza, conferito.
Infine, la prova del conferimento dell'incarico nei termini esposti sopra è dimostrata anche dal deposito della CILA-S, con i relativi documenti progettuali, sottoscritti digitalmente anche dell'arch. CP_2
(doc. n. 17 della comparsa di costituzione). Peraltro, sul punto l'attore si è limitato ad affermare, nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., che “La produzione della pratica Cila-S non dimostra assolutamente l'esecuzione di tutta l'attività per la quale parte opposta pretende di essere pagata”.
pagina 6 di 9 Dunque, per tutti i motivi sinora esposti, è certamente provato che il ha conferito all'arch. CP_1
l'incarico di progettazione architettonica, in relazione al quale è chiesto il pagamento del CP_2
compenso oggetto di causa.
In merito alla corretta esecuzione, o meno, dell'incarico, va rilevato, anzitutto, che l'attore non ha formulato, sul punto, contestazioni specifiche, essendosi invece limitato ad affermare, nell'atto di citazione, del tutto genericamente, che non vi sarebbe prova del “risultato della sua esecuzione”; inoltre, è stato lo stesso amministratore del Condominio ad esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai vari tecnici, tra i quali l'arch. nella mail del 24.10.2023 richiamata sopra. CP_2
Pertanto, anche sotto tale profilo, la contestazione attorea risulta del tutto infondata.
Quanto poi all'esigibilità del credito, valga osservare, da un lato, che ex art. 1183 c.c. “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”, inoltre, e significativamente, lo stesso amministratore del Condominio, con pec del
24.10.2023 inviata anche all'arch. scriveva: “Reinoltro comunicazione di revoca incarichi CP_2
via PEC.
Chiedo anche vs disponibilità al ricevere il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dall'emissione di vs fatttura […]” (doc. n. 19 della comparsa di costituzione). Ne consegue che anche il motivo di doglianza in oggetto è infondato.
3.
In ordine al quantum, l'asserita assenza di un accordo sul compenso, così come di un preventivo, non comportano, di per sé, che alcun compenso sia dovuto in quanto, ex art. 2233 c.c., il compenso, se non
è convenuto dalle parti, può essere determinato secondo le tariffe o gli usi e, altrimenti, è determinato dal giudice.
Ciò posto, nel caso di specie è dirimente osservare, ai fini del decidere, che lo stesso attore, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha affermato che “Il ha già onorato il pagamento dei CP_1
tecnici cedendo in favore di i crediti fiscali maturati. In considerazione di tale RT
cessione il ha emesso le fatture prodotte (comprensive degli oneri tecnici) con RT corrispettivo pari a zero”, con l'ulteriore precisazione che “Qualora il Condominio dovesse essere chiamato ad onorare l'obbligo di pagamento consacrato nel decreto ingiuntivo opposto senza possibilità di agire in manleva o regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice, il Condominio stesso subirebbe una inammissibile duplicazione di esborsi”. Quindi, per stessa ammissione attorea, l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato riconosciuto come dovuto, avendo il ceduto CP_1
all'impresa appaltatrice i crediti fiscali relativi agli oneri tecnici. Ciò, peraltro, trova conferma nelle pagina 7 di 9 fatture emesse, pacificamente ricomprendenti le spese tecniche, prodotte dallo stesso attore (docc. 19,
20, 21 e 22 dell'atto di citazione).
4.
In ordine agli interessi, essi sono dovuti al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. sino alla data del
21.6.2024 di notifica del decreto ingiuntivo opposto considerato che, per quanto esposto sopra,
l'incarico è stato conferito dal Condominio, ente di gestione pacificamente qualificabile come consumatore, con conseguente inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2000.
Successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, invece, gli interessi vanno riconosciuti nella misura prevista dal detto D.lgs. 231/2002 ex art. 1284, 4° comma, c.p.c..
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, essendo stato emesso per una somma maggiore di quella spettante, in ragione del riconoscimento degli interessi nella misura di cui al D.lgs.
n. 231/2002, anche con riferimento al periodo precedente la notifica del ricorso, ed il CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'arch. del compenso di euro 57.872,46 oltre interessi CP_2
ex art. 1284, 1° comma, c.c. sino alla data del 21.6.2024 e, successivamente, ex art. 1284, 4° comma,
c.c..
5.
Venendo accolta l'opposizione solo con riferimento alla questione degli interessi, le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/5 e liquidate, per la restante frazione, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento, in favore dell'arch. della Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 57.872,46 oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'arch. della restante frazione che liquida in euro 9.014,40 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 14.3.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2527/2024 r.g. promossa da:
, corrente in Novellara, via Novy Jicin, n. 11, rappresentato e difeso dagli Controparte_1
Avvocati GIANLUCA BOLOGNA e GIUSEPPE COPPOLA e presso il loro studio in REGGIO
EMILIA, VIA C. MANICARDI, N. 2, elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentato e difeso dall'Avvocato NICOLO' FERRARINI Controparte_2
presso il cui studio in MODENA, CORSO CANALGRANDE, N. 16, è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 13.3.2025.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha proposto opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 754/2024 con cui è stato ingiunto, al medesimo, a RT
ed a , il pagamento immediato della somma di euro 57.872,46 oltre interessi di
[...] RT mora e spese di procedura, in favore dell'arch. in relazione alle prestazioni di Controparte_2
progettista architettonico da questi svolte in favore del Condominio, con riferimento agli interventi finalizzati all'efficientamento energetico ed al miglioramento sismico edifici, con ricorso ai benefici fiscali ex DL 34/2020.
In particolare, l'attore ha contestato, sia nell'an che nel quantum, la domanda monitoria, riferendo:
a) che l'arch. non aveva ricevuto alcun incarico formale dal Condominio;
CP_2
pagina 2 di 9 b) che non vi era la prova che fossero stati concordati tra le parti dei termini di pagamento;
c) che il quantum preteso era indimostrato, non essendovi un accordo sul compenso;
d) che gli interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 non erano dovuti, quantomeno sino alla data della notifica del decreto ingiuntivo opposto, essendo il un consumatore. CP_1
Sulla base di tali premesse, l'attore ha formulato le seguenti domande:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis,
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
▪ Autorizzare per i motivi esposti e con le finalità indicate in narrativa la chiamata in causa di
[...]
, C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante RT P.IVA_1
pro tempore, con sede in San DO (MO) Via Barbi n. 4, e di , C.F. RT
, in qualità di socio illimitatamente responsabile di C.F._1 RT
residente in [...], differendo la prima udienza ex art. 269 c.p.c. al fine di consentire la citazione dei chiamati nel rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.p.c. e fissando la data della nuova udienza
IN VIA PRELIMINARE
▪ Sospendere e/o revocare con provvedimento inaudita altera parte la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 754/2024 Tribunale di Reggio Emilia (RG 1544/2024) per i motivi esposti in narrativa
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
▪ Accogliere la spiegata opposizione per le ragioni esposte in narrative e, per l'effetto
▪ Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace o come meglio il decreto ingiuntivo opposto n. 754/2024 Tribunale di Reggio Emilia (RG 1544/2024);
▪ In ipotesi di condanna del al pagamento di qualsivoglia somma in favore Controparte_1 dell'opposto, anche in via solidale, ritenere e dichiarare tenuti RT
, C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché il
[...] P.IVA_1
socio illimitatamente responsabile , C.F. , a garantire e tenere RT C.F._1
indenne, in via di manleva e/o regresso, il da ogni pretesa di parte opposta e, per Controparte_1
l'effetto
▪ Condannare , C.F. e P. IV in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché il socio illimitatamente responsabile , C.F. RT
, a rifondere al le somme che lo stesso sarà eventualmente C.F._1 Controparte_1 tenuto a corrispondere all'opposto per capitale, interessi e spese.
pagina 3 di 9 IN VIA SUBORDINATA
▪ Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata revoca e/o annullamento e/o dichiarazione di nullità
e/o di inefficacia del decreto e/o di condanna del al pagamento di qualsivoglia Controparte_1 somma in favore dell'opposto, anche in via solidale, ritenere e dichiarare tenuti RT
, C.F. e P. IV , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
nonché il socio illimitatamente responsabile , C.F. , a RT C.F._1
garantire e tenere indenne, in via di manleva e/o regresso, il da ogni pretesa di Controparte_1 parte opposta e, per l'effetto
▪ Condannare , C.F. e P. IV in persona del RT P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, nonché il socio illimitatamente responsabile , C.F. RT
, a rifondere al le somme che lo stesso sarà eventualmente C.F._1 Controparte_1 tenuto a corrispondere all'opposto per capitale, interessi e spese”.
L'arch. ha contestato, in fatto ed in diritto, le difese attoree, chiedendo, in CP_2 Controparte_2 principalità, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'attore, in solido con , al pagamento dell'eventuale Controparte_4
minor somma che fosse risultata dovuta in corso di causa, con vittoria delle spese di lite.
Respinta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi, sono state depositate le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c.. e, all'esito, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies
c.p.c., all'udienza cartolare del 13.3.2025.
DIRITTO
1.
Nell'atto di citazione è stata richiesta l'autorizzazione a chiamare in causa il
[...]
, in qualità di socio illimitatamente responsabile della predetta Controparte_4
società, al fine di sentire condannare i medesimi a tenere indenne il di quanto lo Controparte_1 stesso fosse stato eventualmente tenuto a corrispondere all'arch. per capitale, interessi e spese. CP_2
Tale domanda non è stata accolta, per i motivi esposti nel provvedimento in data 11.11.2024, che in questa sede si conferma.
In particolare, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4309 del
23.2.2010, “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 cod. proc. civ., è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo, chiesta tempestivamente dal convenuto ai sensi dell'art. 269 cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353; conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva
pagina 4 di 9 o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo” (in senso conforme, Cass. n. 9570 del 12.5.2015 e Cass. n. 3692 del 13.2.2020).
Ora, premesso che è pacifico tra le parti che nel caso in decisione non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., l'istanza non è stata accolta per esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Tale decisione va quindi confermata.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attore ha chiesto, poi, la riunione di questo procedimento a quello, di successiva iscrizione a ruolo, avente n. 2540/2024 assegnato ad altro giudice.
Al riguardo, valga osservare che tale istanza è, in questa sede, inammissibile, risultando il procedimento n. 2540/2024, in tesi attorea da riunire al presente, pacificamente assegnato ad un altro giudice, sicché sull'istanza di riunione di tale fascicolo a quello n. 2527/2024 avrebbe potuto provvedere solo il giudice assegnatario del predetto procedimento.
2.
L'attore ha assunto nell'atto di citazione che “Non vi è dunque prova – allo stato- di alcun incarico formale in favore di parte opposta, né tantomeno di quale fosse il suo oggetto ed il risultato della sua esecuzione. Così come non vi è alcuna prova in merito ai termini di pagamento che sarebbero stati concordati tra le parti e, conseguentemente, in merito alla attuale esigibilità del credito”.
Tale tesi è smentita dalla stessa documentazione prodotta dalla difesa attorea.
Invero, nel documento n. 13 prodotto con l'atto di citazione, denominato “Contratto di Appalto”, datato
24.7.2023, tra il , in qualità di committente, ed il Controparte_1 RT
, in qualità di appaltatore, si legge, al punto F delle premesse, che il condominio committente
[...]
“[…] in relazione agli interventi previsti al punto B delle premesse, ha incaricato i seguenti professionisti: […] 3. Progettista architettonico è il professionista nominato dal Committente ad esplicare i compiti di ingerenza, vigilanza e cooperazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito dei lavori di cui al contratto di appalto, la funzione è svolta dall'Arch. UN
[...]
[…]”. CP_2
Ed ancora, nella mail del 11.11.2022 inviata dall'amministratore del Condominio, geom.
[...]
anche all'arch. prodotta dallo stesso attore, si legge: “Buongiorno nel confermarvi di CP_5 CP_2
procedere con tutta la documentazione necessaria per presentare la Cilas Dandovi incarico per conto del Vi chiedo la cortesia di rimandarmi i documenti in merito da firmare” (doc. 11 Controparte_1 dell'atto di citazione).
pagina 5 di 9 Con mail del 19.10.2023, il geom. scriveva, tra gli altri, all'arch. “[…] Vi comunico CP_5 CP_2
che il condominio ha deliberato di accettare la proposta della : Parte_1 RT
che si è impegnata, in sede di confronto fra i rispettivi legali e successivamente
[...]
di assemblea condominiale di cui sopra, a onorare il pagamento dei corrispettivi relativi a tutti gli oneri tecnici: Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza, in luogo del Committente
, accollandosi i costi delle Notule pro-forma e Fatture emesse finora e/o che Controparte_1
verranno emesse al condomino stesso con delegazione di pagamento dal alla Ditta Controparte_1
Affidataria (come meglio specificato nei documenti che i legali di parte stanno perfezionando e che verranno a breve sottoscritti dalle parti interessati, committente e ditta Controparte_1
affidataria general contractor ) RT
Con ciò, nonostante l'unanime apprezzamento per il vostro operato e per il lavoro svolto, fino a tutto il
12/10/2023, sono a revocare gli incarichi alle SsVv, fin qui emessi alla data dell'assemblea, precedentemente designati per le seguenti attività:
• Progettazione Architettonica: Arch. Junior Controparte_2
• Progettazione Strutturale: ing. Testimone_1
• Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (CSP): ing. Tes_2
• Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE): ing. Tes_2
• Direzione Lavori Architettonici (DL Architettonica): ing. Testimone_1
• Asseveratore Ecobonus: ing. Testimone_1
• Direzione Lavori Strutturali (DL Strutturale): ing. Testimone_1
Con ciò impegnandosi alle tempestive comunicazioni di Legge, anche a mezzo delle necessarie deleghe, per le quali Vi si richiede ultimo compendio
Vi aggiungo i miei personali e sinceri ringraziamenti per quanto svolto sino ad ora.
Cordiali saluti” (doc. n. 7 del monitorio).
La revoca dell'incarico da parte del prova, all'evidenza, che tale incarico era stato, in CP_1
precedenza, conferito.
Infine, la prova del conferimento dell'incarico nei termini esposti sopra è dimostrata anche dal deposito della CILA-S, con i relativi documenti progettuali, sottoscritti digitalmente anche dell'arch. CP_2
(doc. n. 17 della comparsa di costituzione). Peraltro, sul punto l'attore si è limitato ad affermare, nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., che “La produzione della pratica Cila-S non dimostra assolutamente l'esecuzione di tutta l'attività per la quale parte opposta pretende di essere pagata”.
pagina 6 di 9 Dunque, per tutti i motivi sinora esposti, è certamente provato che il ha conferito all'arch. CP_1
l'incarico di progettazione architettonica, in relazione al quale è chiesto il pagamento del CP_2
compenso oggetto di causa.
In merito alla corretta esecuzione, o meno, dell'incarico, va rilevato, anzitutto, che l'attore non ha formulato, sul punto, contestazioni specifiche, essendosi invece limitato ad affermare, nell'atto di citazione, del tutto genericamente, che non vi sarebbe prova del “risultato della sua esecuzione”; inoltre, è stato lo stesso amministratore del Condominio ad esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dai vari tecnici, tra i quali l'arch. nella mail del 24.10.2023 richiamata sopra. CP_2
Pertanto, anche sotto tale profilo, la contestazione attorea risulta del tutto infondata.
Quanto poi all'esigibilità del credito, valga osservare, da un lato, che ex art. 1183 c.c. “Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente”, inoltre, e significativamente, lo stesso amministratore del Condominio, con pec del
24.10.2023 inviata anche all'arch. scriveva: “Reinoltro comunicazione di revoca incarichi CP_2
via PEC.
Chiedo anche vs disponibilità al ricevere il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dall'emissione di vs fatttura […]” (doc. n. 19 della comparsa di costituzione). Ne consegue che anche il motivo di doglianza in oggetto è infondato.
3.
In ordine al quantum, l'asserita assenza di un accordo sul compenso, così come di un preventivo, non comportano, di per sé, che alcun compenso sia dovuto in quanto, ex art. 2233 c.c., il compenso, se non
è convenuto dalle parti, può essere determinato secondo le tariffe o gli usi e, altrimenti, è determinato dal giudice.
Ciò posto, nel caso di specie è dirimente osservare, ai fini del decidere, che lo stesso attore, nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., ha affermato che “Il ha già onorato il pagamento dei CP_1
tecnici cedendo in favore di i crediti fiscali maturati. In considerazione di tale RT
cessione il ha emesso le fatture prodotte (comprensive degli oneri tecnici) con RT corrispettivo pari a zero”, con l'ulteriore precisazione che “Qualora il Condominio dovesse essere chiamato ad onorare l'obbligo di pagamento consacrato nel decreto ingiuntivo opposto senza possibilità di agire in manleva o regresso nei confronti dell'impresa appaltatrice, il Condominio stesso subirebbe una inammissibile duplicazione di esborsi”. Quindi, per stessa ammissione attorea, l'importo oggetto del decreto ingiuntivo opposto è stato riconosciuto come dovuto, avendo il ceduto CP_1
all'impresa appaltatrice i crediti fiscali relativi agli oneri tecnici. Ciò, peraltro, trova conferma nelle pagina 7 di 9 fatture emesse, pacificamente ricomprendenti le spese tecniche, prodotte dallo stesso attore (docc. 19,
20, 21 e 22 dell'atto di citazione).
4.
In ordine agli interessi, essi sono dovuti al tasso legale ex art. 1284, 1° comma, c.c. sino alla data del
21.6.2024 di notifica del decreto ingiuntivo opposto considerato che, per quanto esposto sopra,
l'incarico è stato conferito dal Condominio, ente di gestione pacificamente qualificabile come consumatore, con conseguente inapplicabilità del D.lgs. n. 231/2000.
Successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo opposto, invece, gli interessi vanno riconosciuti nella misura prevista dal detto D.lgs. 231/2002 ex art. 1284, 4° comma, c.p.c..
In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, essendo stato emesso per una somma maggiore di quella spettante, in ragione del riconoscimento degli interessi nella misura di cui al D.lgs.
n. 231/2002, anche con riferimento al periodo precedente la notifica del ricorso, ed il CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'arch. del compenso di euro 57.872,46 oltre interessi CP_2
ex art. 1284, 1° comma, c.c. sino alla data del 21.6.2024 e, successivamente, ex art. 1284, 4° comma,
c.c..
5.
Venendo accolta l'opposizione solo con riferimento alla questione degli interessi, le spese di lite vanno compensate in ragione di 1/5 e liquidate, per la restante frazione, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna il al pagamento, in favore dell'arch. della Controparte_1 Controparte_2
somma di euro 57.872,46 oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna il al pagamento, in Controparte_1 favore dell'arch. della restante frazione che liquida in euro 9.014,40 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio Emilia, 14.3.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9