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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 12825/2021 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
TRA nata a [...] il [...] c.f. ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...] elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Nuova Poggioreale 156 presso lo studio dell'Avv. Alessandra Tasco che la rappresenta e difende, come in atti.
ATTRICE
CONTRO
C. F. , in p. del suo Controparte_1 P.IVA_1
Amm.re p.t. Avv. Aldo Appella, elett.te dom.to in Napoli alla Via Maurizio de Vito Piscicelli n. 44 presso lo studio dell'Avv. Susy Leone, p. iva C.F. P.IVA_2
, che lo rapp.ta e difende, come in atti. C.F._2
CONVENUTA
CONTRO in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (nato a [...] il [...]; c.f. Controparte_2 C.F._3
), con sede legale in Napoli alla Via Livio Andronico n. 109 P.I.:
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Armando Parente (c.f. P.IVA_3 [...]
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Piazza C.F._4
Eritrea n. 3, come in atti.
CONVENUTA CONTRO
P. VA n. e C.F. , Controparte_3 P.IVA_4 P.IVA_5 con sede legale e direzione in Bologna alla Via Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia MELE ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli alla Via Giuseppe Recco n. 23, come in atti
CHIAMATA IN GARANZIA
CONTRO
C.F. P.IVA del Gruppo VA , con sede CP_4 P.IVA_6 P.IVA_7 in Milano alla Piazza Tre Torri n.3, in persona del suo L.R.P.T., elett.te dom.ta in Napoli alla via dei Mille n.40 presso lo studio dell'avv. Rosaria Ortiero (C.F.
[...]
) dalla quale è rapp.ta e difesa, come in atti C.F._5
CHIAMATA IN GARANZIA
Conclusioni : a) nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva Parte_1 responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c., della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. in ordine alla Controparte_5 produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice, danni quantificati in almeno € 25.000,00 come da tabelle di Milano anche all'esito della CTU che sin d'ora si richiede, e comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche documentate sostenute per € 1.670,40 , ovvero nella somma diversa minore o maggiore quantificata dall'Ecc.mo Tribunale, salvo gravame, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata il tutto entro i limiti del terzo scaglione contributivo. b) accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in solido o per quanto di propria responsabilità la responsabilità del in persona Controparte_1 dell'amministratore p.t. in ordine alla produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarla, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice come sopra specificati e anche all'esito della CTU che sin d'ora si richiede, e comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute ovvero nella somma diversa minore o maggiore quantificata dall'Ecc.mo Tribunale, salvo gravame, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. c) Condannare le convenute in solido o per quanto di proprio onere e/o responsabilità al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito.
Conclusioni -rigettarsi la domanda attorea nei confronti del CP_1 convenuto per i motivi esposti in premessa, ovvero in quanto CP_1 inammissibile, illegittima ed infondata;
-in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi direttamente la CP
, in p. del suo l.r.p.t., in virtù del rapporto assicurativo sussistente, al
[...] pagamento di qualunque somma in favore dell'istante, con manleva quindi del in Napoli;
-il tutto, comunque, con vittoria Controparte_1 di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario, iva e cpa come per legge e con attribuzione al procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ovvero con condanna al pagamento delle stesse a carico della in Controparte_6 funzione di quanto esposto in comparsa.
Conclusioni a) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa, CP_2 in garanzia, ed in manleva della c.f. e p. iva: , in persona CP_4 P.IVA_6 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Trieste al Largo Ugo Irneri, 1 – c.a.p.
. A tal fine si chiede a norma dell'art. 269 c.p.c., lo spostamento della prima udienza, per consentire la chiamata in causa, in garanzia ed in manleva della predetta compagnia di assicurazioni nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. b) nel merito, in via principale, respingere la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto;
c) in via gradata, accertare e dichiarare in ogni caso il concorso colposo della Sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento, da valutarsi - ai sensi dell'art. 1227 c.c. - sia nel senso di una riduzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa della danneggiata e le conseguenze che ne sono derivate (ex art. 1227 c.c., comma 1) da accertarsi in corso di causa, sia nel senso della negazione del risarcimento per i danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza (ex art. 1227 c.c., comma 2), stante l'espressa eccezione sollevata dalla comparente ditta appaltatrice con il presente atto. d) In via ancor più gradata e salvo gravame, in ipotesi di responsabilità accertata della Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t., dichiarare che la Controparte_2
c.f. e p. iva: , in persona del legale rapp.te p.t., con sede CP_4 P.IVA_6 legale in Trieste al Largo Ugo Irneri, 1 – c.a.p. 34123, in virtù dell'intercorrente rapporto di assicurazione, è tenuta a garantire e/o manlevare la suddetta ditta per eventuali danni che dovesse essere tenuto a corrispondere nei confronti dell'odierna attrice per i fatti di causa. e) Con ogni conseguenza di legge in ordine al pagamento delle competenze professionali, ponendo in ogni caso, ex art. 1917 c.c., 3° comma, anche a carico della in persona del legale CP_4 rappresentante pro tempore, tutte le spese, compensi e spettanze di legge (I.V.A., C.P.A. e spese generali pari al 15%), a favore del procuratore del convenuto, Avv. Armando Parente, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dello stesso, il quale si dichiara antistatario.
Conclusioni preliminarmente, rigettare la domanda proposta CP dall'attrice nei confronti del convenuto perché inammissibile, CP_1 improponibile, improcedibile ed infondata oltre che non provata nell'an e nel quantum e, consequenzialmente, rigettare la domanda di manleva di quest'ultimo nei confronti della Subordinatamente, nella Controparte_3 denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti del convenuto Condominio, rigettare la domanda di manleva da questi proposta nei confronti della stante la inoperatività della garanzia CP assicurativa prevista dalla prodotta polizza, per le ragioni su esposte. In via ulteriormente gradata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti del suddetto Condominio e di accoglimento della domanda di manleva da questi proposta contro la CP perché ritenuta esistente ed operante la suddetta garanzia assicurativa, accertare e dichiarare che la è tenuta a manlevare il detto Condominio Controparte_3 solo ed esclusivamente nei limiti dei patti e del massimale stabiliti nella prodotta polizza, detratta la franchigia fissa ed assoluta
Conclusioni : In Via Preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di CP_4 legittimazione passiva di per inoperatività della garanzia;
- dichiarare CP_4 nulli gli atti di citazione e di chiamata in causa ai sensi dell'art.163 nn. 3 e 4 e 164 c.p.c.; - condannare gli istanti alle spese, diritti ed onorari di lite. In via principale e nel merito: - rigettare la domanda attorea perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
- condannare gli istanti alle spese, diritti ed onorari di lite. In via Gradata: Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, compensare le spese di lite sostenute dall'assicurato-chiamante in causa, per violazione del patto di gestione della lite e applicare la franchigia, come tabellata dalle condizioni contrattuali.
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.05.2021, la Sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il
[...]
e la allo scopo di sentire emettere Controparte_7 Controparte_2 in loro danno tutti i provvedimenti di cui alle richieste dell'atto introduttivo, come da conclusioni in epigrafe. A sostegno della domanda premetteva: - di essere proprietaria di un appartamento sito in Napoli alla all'interno Controparte_1 del convenuto;
- che, in data 29-05-2019, alle ore 10.00 circa, rovinava CP_1 al suolo a ridosso dell'ultimo scalino del piano ammezzato della scala B del suddetto il cui pianerottolo era privo di pavimentazione in quanto si CP_1 stavano effettuando dei lavori di ristrutturazione;
- che la pavimentazione era stata rimossa pochi giorni prima e che era la prima volta che scendeva le scale;
- che la Sig.ra aveva posto in essere tutte le dovute precauzioni nello scendere le Pt_1 scale anche tenendosi alla passatoia ma lo stato dei luoghi non era stato diligentemente posto in sicurezza;
- che il marmetto posto a ridosso tra la scala ed il pianerottolo era di dimensioni molto piccole e l'assenza della pavimentazione non era stata opportunamente segnalata;
- che il pianerottolo in cui mancava la pavimentazione risultava scivoloso a causa dei detriti lasciati dalla rimozione della pavimentazione (pietruzze); - che , a seguito della rovinosa caduta, la Sig.ra Pt_1 che lamentava fortissimi dolori al piede, veniva urgentemente trasportata al P.S. dell'Ospedale Cardarelli ove i sanitari diagnosticarono "frattura trimalleolare con secondaria alterazione dei rapporti astralgici del piede destro" con una prognosi di gg. 30; - che al momento del sinistro, i lavori di ristrutturazione erano effettuati dalla;
- che le lamentate lesioni sono Controparte_5 Controparte_2 da imputare, ai sensi dell'art. 2043 c.c., alla responsabilità della ditta appaltatrice la quale, successivamente alla Controparte_5 rimozione della pavimentazione, non aveva avuto cura di mettere in sicurezza i luoghi né aveva provveduto a segnalarne la pericolosità né aveva rimosso totalmente i detriti nonché, ai sensi del 2051 c.c., anche al CP_1 responsabile delle cose che ha in custodia;
- che a nulla era valsa la richiesta di risarcimento inviata al ed alla impresa che aveva effettuato i lavori di CP_1 ristrutturazione pervenute in data 20/01/2020 alla impresa a Controparte_2 mezzo raccomandata ed al a mezzo pec, consegnata in data CP_1
17/09/2019.
Si costituiva in giudizio il suddetto il quale impugnava e contestava CP_1 la domanda attrice, chiedendone il rigetto. Contestualmente, assumendo di aver stipulato con la polizza assicurativa n. Controparte_3
1/39360/40/72059958 per la responsabilità civile verso terzi, chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la predetta compagnia assicuratrice affinchè “in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannarsi direttamente la in virtù del rapporto assicurativo Controparte_3 sussistente, al pagamento di qualunque somma in favore dell'istante, con manleva quindi del
in Napoli”. Concludeva come in epigrafe. Controparte_7
Si costituiva altresì la contestando Controparte_2 Parte_2
l'avversa domanda e chiedendo ed ottenendo di chiamare in garanzia
[...]
ritenendo di essere dalla stessa garantita e manlevata in virtù della CP_8 polizza assicurativa n. 079658155. Concludeva come in epigrafe.
Si costituivano infine la e l , entrambe CP Controparte_9 chiamate in garanzia, che impugnavano la domanda principale e le rispettive chiamate in garanzia, concludendo come in epigrafe.
Istruita la causa con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. VI, espletata la prova testi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10.12.2024, ove era assegnata a sentenza con termini ex art. 190 cpc. La domanda è infondata e non può essere accolta.
Va preliminarmente rilevato che dagli atti e fatti di causa risulta provata la legittimazione attiva e passiva delle parti processuali.
La prova testimoniale ha confermato il fatto storico di cui all'atto di citazione, consistente nella caduta di parte attrice. In particolare, all'udienza del 24.05.2025 il Dott. unico testimone oculare della vicenda, ha dichiarato Testimone_1 di aver visto cadere l'attrice ed ha precisato le seguenti circostanze: “La signora abita nella mia stessa scala, ovvero la scala B, due piani al di sotto del mio, ovvero al Pt_1 primo piano”… “Le mattonelle di rivestimento del pianerottolo erano state rimosse circa un mese prima della caduta, forse anche di più”… “I lavori di ristrutturazione della scala dove abito io erano iniziati all'incirca da un mese e da circa un mese, come ho detto, era stata rimossa la pavimentazione di rivestimento”… “vi erano anche delle pietruzze, tutto il palazzo era così”…
“Al momento della caduta vi era luce naturale e la visibilità era buona”.
Non risulta invece confermato che la pavimentazione era stata rimossa pochi giorni prima, anzi risulta provato che la pavimentazione era stata rimossa da almeno un mese, forse di più; e neppure risulta confermato che la sig.ra era la prima volta che scendeva le scale sprovviste di pavimentazione.
Circa l'avvenuta segnalazione del pericolo il predetto testimone oculare, Dott.
ha dichiarato che “Non vi erano cartelli né segnalazioni di pericolo o Testimone_1 transennamenti sulle scale”, mentre il teste , escusso all'udienza del Testimone_2
24.03.2023 ha dichiarato che “Erano stati apposti dei cartelli che segnalavano la presenza del cantiere vicino ai due portoni di accesso alle due scale del palazzo”; le due versioni, a ben vedere, non sono affatto incompatibili, bensì complementari: risulta quindi provato che i cartelli di segnalazione dei lavori erano presenti nel , ma CP_1 posizionati ai portoni di ingresso e non anche sulle scale. Tale questione, tuttavia, è ininfluente ai fini del presente giudizio, in quanto dalle dichiarazioni raccolte risulta pacifico che lo stato dei luoghi perdurava da almeno un mese, quindi era ben conosciuto ai condomini, e un cartello che avvisasse del pericolo non avrebbe aggiunto ne' tolto nulla ad una situazione di fatto già ben consolidata. Questione evidentemente diversa per chi si fosse avventurato nel condominio dall'esterno, senza essere a conoscenza dello stato dei luoghi, e si fosse ritrovato in un cantiere di cui non poteva conoscere l'esistenza; ragion per cui i cartelli di avviso erano posizionati agli ingressi dello stabile condominiale.
Nel merito va rilevato che, pur dimostrato in maniera certa il non eccellente stato dei luoghi nonchè l'accadimento storico della caduta di parte attrice, ciò solo non risulta sufficiente a supportare validamente la richiesta di risarcimento, occorrendo invece valutare, specificamente, nel caso concreto, la situazione fattuale con i caratteri propri dell'insidia.
II pericolo, definito insidia e/o trabocchetto, ovvero il pericolo improvviso, inaspettato e occulto, ai fini dell'applicabilità dell'art. 2051 cc e dell'art. 2043 c.c., deve essere caratterizzato, come ormai è pacifico in Giurisprudenza, dalla coesistenza dell'elemento oggettivo della non visibilità e dell'elemento soggettivo della imprevedibilità. Ed in simili fattispecie, il Giudicante non può esimersi dall'applicazione del generale principio di auto - responsabilità dei privati ex art. 1227 cc per il quale va imputata, in via esclusiva, all'utente la responsabilità dell'evento che si sarebbe potuto evitare con l'uso della ordinaria diligenza. Or bene, nel caso in esame emerge con chiarezza che i luoghi di causa erano ben noti a parte attrice, che non poteva non conoscerli dopo un mese (o anche oltre). Si aggiunga che il sinistro si è verificato in condizioni di piena luce e quindi con la possibilità di bene esaminare il pianerottolo su cui l'attrice è scivolata, ponendo in essere le opportune e dovute cautele. Infine, la stessa documentazione fotografica prodotta da parte attrice, raffigurante i luoghi del sinistro, non mostra alcun visibile stato di fatto che possa essere serenamente definito insidia o trabocchetto;
anche dell'eventuale brecciolino, se pure presente, sarebbe stato facilmente rilevabile data la buona luce, utilizzando la normale diligenza;
specie in considerazione del fatto che - dato il tipo di lavori in esecuzione - era assolutamente probabile che se ne potesse riscontrare qualche presenza.
La domanda perciò va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, liquidando le stesse secondo i valori minimi stante la non complessità delle questioni giuridiche e dell'istruttoria espletata.
Restano a carico di parte attrice anche le spese delle parti chiamate in garanzia, in virtù del principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione secondo il quale "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. ordinanza n. 6144/2024)
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta la domanda.
b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa Parte_1 liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di Controparte_1
in Napoli, con attribuzione al difensore costituito ed
[...] antistatario.
c) condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa Parte_1 liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di Controparte_2 con attribuzione al difensore costituito ed antistatario.
[...]
d) condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa Parte_1 liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di
[...]
Controparte_3
e) condanna l'attrice al pagamento delle spese di causa Parte_1 liquidate in € 2.540,00 (compenso tabellare minimo) oltre spese forf. 15%, oltre Cassa e IVA come per legge, in favore di CP_4
Napoli, 05.04.2025
Il Giudice
(dott. Michele D'Auria)