Art. 42. (Enti beneficiari dei contributi)
Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.
Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.