Articolo 42 della Legge 28 luglio 1967, n. 641
Articolo 41Articolo 43
Versione
9 agosto 1967
Art. 42. (Enti beneficiari dei contributi)

Le istituzioni ammesse a godere dei contributi per i fini di cui all'articolo 35 sono le Universita' statali, gli Istituti universitari statali, gli Istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, nonche' i Collegi universitari e le Case dello studente annessi alle medesime Universita', ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e gli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali.
Entrata in vigore il 9 agosto 1967
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