Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01293/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00371/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 371 del 2017, proposto da
IA AS, RI IE, rappresentati e difesi dagli avvocati Ivana Maria Quarta, Maria Manuela Toma, con domicilio eletto presso lo studio Ivana Maria Quarta in Lecce, via Trinchese, 61/D;
contro
Comune Arnesano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
per l'accertamento
dell'illegittimità dell'occupazione e successiva trasformazione, da parte del Comune di Arnesano, delle aree di proprietà dei ricorrenti, site in Arnesano, già identificate in Catasto Terreni al foglio 10 part. 53, 52, 174 e 175 ed attualmente individuate, a seguito di frazionamento, al foglio 10, particelle 786, 787, 788, 789, 791, per un totale complessivo di circa mq. 800,00 ed utilizzate, dal Comune di Arnesano, ai fini della realizzazione di via Tiziano;
nonché per la condanna del Comune di Arnesano, in persona del Sindaco p.t., alla restituzione del suolo medesimo di circa mq. 800,00, previa remissione in pristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, a procedere alla acquisizione del bene ex art.42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ed al pagamento dell’indennizzo ivi previsto;
nonché per il risarcimento, in forma specifica ovvero per equivalente, di tutti i danni provocati da tale illecita occupazione dei suoli e dalla realizzazione su di essi di un'opera viaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Arnesano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti hanno proposto l’odierno ricorso al fine di veder accertata l'illegittimità dell'occupazione e successiva trasformazione, da parte del Comune di Arnesano, delle aree di proprietà dei ricorrenti, site in Arnesano, già identificate in Catasto Terreni al foglio 10 part. 53, 52, 174 e 175 ed attualmente individuate, a seguito di frazionamento, al foglio 10, particelle 786, 787, 788, 789, 791, per un totale complessivo di circa mq. 800,00 ed utilizzate, dal Comune di Arnesano, ai fini della realizzazione di via Tiziano.
Con il medesimo ricorso i ricorrenti hanno chiesto altresì condannarsi il Comune di Arnesano alla restituzione del suolo medesimo di circa mq. 800,00, previa remissione in pristino dello stato dei luoghi o, in alternativa, a procedere alla acquisizione del bene ex art.42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 ed al pagamento dell’indennizzo ivi previsto, nonché al risarcimento dei danni da loro subiti nella vicenda in esame. Il tuttocon vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Arnesano ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito, per essere la stessa devoluta al giudice ordinario. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 21.7.2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di parte resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito. Ciò in quanto vi è in atti DCC n. 37 del 9.12.1959, di approvazione del piano di lottizzazione presentato dall’avente causa degli odierni ricorrenti.
2.1. Orbene, ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. a) d.P.R. n. 327/01, l’approvazione del piano di lottizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Elemento, quest’ultimo, idoneo a ritenere radicato il potere dell’Amministrazione di procedere all’espropriazione dell’area in esame.
2.2. Né rileva la circostanza che, come emerge dall’annotazione in calce alla suddetta DCC, la stessa non sia stata approvata. Ciò in quanto, come ampiamente chiarito dalla Corte costituzionale nella nota pronuncia n. 191/06, l’eventuale illegittimità dell’atto-fonte del potere amministrativo non toglie che l’atto debba comunque ritenersi espressione di un esercizio – ancorché viziato – della funzione pubblica. La qual cosa radica senz’altro la giurisdizione del g.a, quale giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione pubblica.
2.3. In particolare, secondo i recenti approdi della Suprema Corte, a sostegno della giurisdizione del g.a. depongono le seguenti circostanze:
a) la Corte costituzionale (sent. 11 maggio 2006 n. 191) ha precisato che: " deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" di impossessamento del bene altrui collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto ";
b) l'art. 133 comma 1, lett. g) c.p.a. estende la giurisdizione esclusiva amministrativa alle controversie in materia di espropriazioni per pubblica utilità relative a comportamenti " mediatamente " riconducibili all'esercizio di un pubblico potere;
c) " la riconducibilità all'esercizio di un pubblico potere sussiste anche quando l'occupazione inizia, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, in virtù di un decreto di occupazione d'urgenza, e prosegue dopo la sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità"; anche in questo caso, infatti, ricorre "il concreto esercizio del potere ablatorio, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano, pur se poi l'ingerenza nella proprietà privata e la sua utilizzazione siano avvenute senza alcun titolo che le consentiva " (Cass., Sez. un, ord. 29 marzo 2013 n. 7938; Id., ord. 16 dicembre 2013 n. 27994). Pertanto, ad avviso della Suprema Corte, " anche il successivo comportamento della pubblica amministrazione che omette di restituire il bene, pur dopo l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità, si deve connettere, ancorché mediatamente, a quel provvedimento, senza il quale non vi sarebbe stata apprensione e, quindi, neppure la mancata restituzione ". In Cass, SS.UU. 27/05/2015, n. 10879 cit, si aggiunge che: " in considerazione della necessità di privilegiare soluzioni interpretative che, in aderenza ai principi del giusto processo realizzino economie processuali ", non è possibile prospettare una giurisdizione differenziata quanto al danno da apprensione e quanto al danno da mancata restituzione.
2.4. Alla luce di tali considerazioni, l’eccezione di parte resistente, di difetto di giurisdizione del giudice adito, è infondata, e va dunque rigettata.
3. Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da loro subiti per il mancato godimento del bene, ovvero, in alternativa, la condanna del civico ente all’emanazione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/01.
Di contro, il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso, sul presupposto che le aree in esame siano state cedute gratuitamente al Comune dal dante causa degli odierni ricorrenti.
La domanda risarcitoria dei ricorrenti è fondata, nei termini che seguono.
3.1. In via preliminare, appare utile, ad avviso del Collegio, ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale e normativa che, al fine di contemperare le ragioni proprietarie con le finalità di pubblico interesse perseguite dall'amministrazione espropriante, ha caratterizzato la disciplina dei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità qualificati da un esito patologico, ovvero dalla realizzazione sine titulo dell'opera pubblica per sopravvenuta inefficacia o annullamento degli atti del procedimento.
In siffatte evenienze si è tradizionalmente negata al privato la tutela possessoria, riconoscendosi solo una limitata tutela risarcitoria, in ragione dell'esigenza di assicurare l'opera pubblica alla collettività pur in assenza di un legittimo atto traslativo della proprietà in capo alla pubblica amministrazione, sia esso di tipo autoritativo (decreto di esproprio) ovvero di natura consensuale (accordo di cessione del bene espropriando).
3.2. L'acquisto della proprietà dell'opera pubblica così realizzata si è fatto risalire all'istituto di creazione pretoria dell'accessione invertita, elaborata in base ai principi di diritto desumibili per analogia iuris dall'art. 938 c.c, comportante l'acquisto della proprietà del suolo illegittimamente occupato a partire dal momento della sua irreversibile trasformazione, ovvero dalla modifica della consistenza e natura, con l'emersione di un bene nuovo e diverso, incorporato inscindibilmente al suolo.
3.3. L'istituto in questione è stato reputato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo contrario all'art. 1 Prot. 1 della Carta E.D.U., in quanto contrastante con il riconoscimento della natura fondamentale del diritto del proprietario al rispetto dei propri beni, stigmatizzandolo nella misura in cui lasciava il privato danneggiato in balia di regole non sufficientemente chiare, accessibili e prevedibili, auspicandone la damnatio memoriae (sentenze 30 maggio 2000 NA e EN c/ Italia e VE RA c/ Italia).
3.4. Al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi espressi dalle surrichiamate pronunce della Corte Europea, in adempimento agli obblighi specificamente assunti dall'Italia con la riforma dell'art. 117, comma 1, Cost, che impegna il legislatore al rispetto dei " vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ", è stata introdotta all'art. 43 T.U espropri (d.P.R. n. 327/2001) la c.d. acquisizione sanante. Essa rilevava quale "legale via d'uscita" per l'amministrazione nei casi in cui fosse riscontrabile la realizzazione di un'opera pubblica su terreno di proprietà privata in assenza di valido ed efficace decreto di esproprio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 5830 del 2007; n. 1552 del 2008).
3.5. Abiurata l'occupazione appropriativa tra i modi di acquisto della proprietà, sulla base della ratio e dei principi sottesi al nuovo istituto, la giurisprudenza amministrativa ha ampliato gli strumenti a tutela del diritto di proprietà, non più limitati a quelli risarcitori, ma estesi a piena ragione alla tutela ripristinatoria di natura reale, mediante azione di restituzione, ancorché accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino.
3.6. Si è dunque ravvisata nel provvedimento di acquisizione sanante l'unico possibile presupposto ostativo alla tutela reale accordata dall'ordinamento al proprietario illegittimamente privato dei propri beni, non essendo infatti predicabili i limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l'eccessiva onerosità prevista dall'art. 2058 c.c., comma 2; né potendo farsi ricorso alla previsione dell'art. 2933 cod. civ., comma 2, ove non risulti che la distruzione della "res" indebitamente edificata sia di pregiudizio all'intera economia del Paese, ma abbia, al contrario, riflessi di natura individuale o locale (v. decisione Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 aprile 2005 n. 2, sent. Corte di Cassazione, sez. I civile, 23 agosto 2012 n. 14609, sent. TAR. Toscana, sez. I, 23 ottobre 2012 n. 1707).
3.7. A seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 43, per eccesso di delega, l'istituto dell'acquisizione sanante, sia pure rivisitato nei presupposti e modalità applicative, è stato reintrodotto con l'art. 42 bis d.P.R. n. 327/01.
3.8. L'istituto dell'acquisizione sanante, nel testo introdotto dall'art. 42 bis, è stato, tuttavia, sospettato d'incostituzionalità dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con due ordinanze del 13 gennaio 2014 e dal TAR Lazio, con ordinanze del 12 maggio e del 5 giugno 2014, per una serie di plurime considerazioni, che di seguito sinteticamente si riportano e cioè:
- perché avrebbe riservato un trattamento privilegiato alla pubblica amministrazione che abbia commesso un fatto illecito, concedendole la facoltà di mutare - successivamente all'evento dannoso - il titolo e l'ambito di responsabilità, nonché il tipo di sanzione (da risarcimento in indennizzo), traendo vantaggio da una situazione di illegalità da essa stessa determinata;
- perché avrebbe trasformato il precedente regime risarcitorio in un indennizzo derivante da atto lecito;
- perché, prescindendo dalla dichiarazione di pubblica utilità, autorizzerebbe l'espropriazione in assenza di una predeterminazione dei motivi di interesse generale che, nella prospettiva dell'art. 42 Cost, dovrebbero palesarsi gradualmente ed anteriormente al sacrificio del diritto di proprietà, in un momento in cui la comparazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato possa effettivamente evidenziare la scelta migliore;
- perché non vi sarebbero termini certi di avvio e conclusione del procedimento;
- perché la nuova operazione "sanante" presenterebbe numerosi ed insuperabili profili di contrasto con le norme convenzionali, non risolvibili in via ermeneutica, sulla base dell'interpretazione offerta dalla Corte di Strasburgo che, in più occasioni, avrebbe considerato "in radicale contrasto" con la CEDU il principio dell'"espropriazione indiretta", nella quale il trasferimento della proprietà del bene dal privato alla pubblica amministrazione avviene in virtù della constatazione della situazione di illegalità o illiceità commessa dalla stessa amministrazione, con l'effetto di convalidarla, consentendo a quest'ultima di trarne vantaggio e di passare oltre le regole fissate in materia di espropriazione. In sostanza, la "legalizzazione dell'illegale" non sarebbe consentita dalla giurisprudenza di Strasburgo neppure ad una norma di legge, né tanto meno ad un provvedimento amministrativo di essa attuativo, qual è quello che disponga la cosiddetta acquisizione "sanante";
- perché la Corte EDU avrebbe ripetutamente considerato lecita l'applicazione dello ius superveniens in cause già pendenti soltanto in presenza di " ragioni imperative di interesse generale ", pena la violazione del principio di legalità nonché del diritto ad un processo equo. La norma censurata violerebbe questo principio perché avrebbe confermato la possibilità dell'amministrazione di utilizzare il provvedimento ex tunc , per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, al fine di attribuire alle amministrazioni occupanti una legale via d'uscita dalle situazioni di illegalità.
3.9. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 71/2015 del 30/4/2015, ha respinto tutte le censure.
3.10. Dopo aver sommariamente descritto il contesto, anche giurisprudenziale, nel quale sono stati inseriti dapprima l'art. 43 e poi l'art. 42 bis del T.U. sulle espropriazioni, finalizzati a risolvere le anomalie del procedimento espropriativo, per le quali la giurisprudenza amministrativa aveva elaborato gli istituti dell'occupazione "appropriativa" ed "usurpativa", La Corte costituzionale ha rimarcato le ragioni poste a fondamento della declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 43 del T.U. sulle espropriazioni. Ragioni da individuarsi essenzialmente nei rilievi secondo cui: " l'intervento della pubblica amministrazione sulle procedure ablatorie, come disciplinato dalla norma da ultimo richiamata, eccedeva gli istituti della occupazione appropriativa ed usurpativa, così come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, prevedendo un generalizzato potere di sanatoria, attribuito alla stessa amministrazione che aveva commesso l'illecito, addirittura a dispetto di un giudicato che avesse disposto il ristoro in forma specifica del diritto di proprietà violato ". Ciò determinava il contrasto del meccanismo di "acquisizione sanate" con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, orientata a ritenere l'espropriazione cosiddetta indiretta in contrasto con il principio di legalità e non utilizzabile come valida alternativa ad un'espropriazione adottata secondo "buona e debita forma" (sentenza 12 gennaio 2006, Sciarrotta ed altri contro Italia).
La Corte costituzionale ha, quindi, proceduto ad un raffronto tra l'art. 43 del T.U. sulle espropriazioni ed il nuovo art. 42 bis del T.U, affermando che: " il nuovo meccanismo acquisitivo presenta significative differenze rispetto all'art. 43 del T.U. sulle espropriazioni. La nuova disposizione, risolvendo un contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza sull'art. 43 appena citato, dispone espressamente che l'acquisto della proprietà del bene da parte della pubblica amministrazione avvenga ex nunc, solo al momento dell'emanazione dell'atto di acquisizione (ciò che impedisce l'utilizzo in presenza di un giudicato che abbia già disposto la restituzione del bene al privato) ".
3.11. Essa ha, poi, rimarcato le differenze rispetto alla precedente disposizione, evidenziando che:
- la norma censurata impone uno specifico obbligo motivazionale "rafforzato" in capo alla p.a. procedente;
- la motivazione deve esibire le "attuali ed eccezionali" ragioni di interesse pubblico che giustificano l'emanazione dell'atto;
- nel computo dell'indennizzo viene fatto rientrare non solo il danno patrimoniale, ma anche quello non patrimoniale;
- il passaggio del diritto di proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute, da effettuare entro 30 giorni dal provvedimento di acquisizione;
- la comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale.
3.12. La Corte costituzionale ha poi concluso affermando che " Si è, dunque, in presenza di un istituto diverso da quello disciplinato dall'art. 43 del T.U. sulle espropriazioni ".
La Corte ha, quindi, utilizzato le descritte differenze per giungere alla reiezione delle censure rassegnate, ivi comprese quelle sollevate con riferimento al contrasto, prospettato dai remittenti, della nuova disposizione con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
È stato, infatti, precisato che, seppure la norma trovi applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, per i quali siano pendenti processi, ed anche se vi sia stato un provvedimento di acquisizione successivamente annullato o ritirato, è anche vero che la stessa risponde all'esigenza di eliminare definitivamente il fenomeno delle "espropriazioni indirette", proprio per dare una risposta a quella " defaillance structurelle " individuata dalla Corte EDU.
4. Alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa delineata, emerge allora che ove, come nel caso in questione, il procedimento espropriativo non sia stato portato alla sua conclusione con l'adozione del formale decreto di esproprio nei termini normativamente previsti e si sia addivenuti alla realizzazione, anche parziale, dell'opera pubblica a seguito della disposta occupazione in via d'urgenza, si concretizzi un illecito permanente.
A tale situazione la P.A. può porre fine o con la restituzione del bene ancora di proprietà del privato, previa rimozione delle opere, salvo il risarcimento dei danni, ove ad una rinnovata valutazione ritenga non attuale e prevalente l'interesse pubblico all'eventuale acquisizione dei fondi; ovvero con l'adozione di un formale provvedimento di acquisizione avente effetti non retroattivi ex art. 42 bis DPR 327/2001, previa corresponsione del valore venale del bene, maggiorato di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.
5. La questione è stata ripresa ed approfondita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 2 del 2016, ha affermato quanto segue.
In linea generale, quale che sia la sua forma di manifestazione (vie di fatto, occupazione usurpativa, occupazione acquisitiva), la condotta illecita dell'amministrazione incidente sul diritto di proprietà non può comportare l'acquisizione del fondo e configura un illecito permanente ex art. 2043 c.c., con la conseguente decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dalla proposizione della domanda basata sull'occupazione contra ius, ovvero dalle singole annualità per quella basata sul mancato godimento del bene, che viene a cessare solo in conseguenza:
a) della restituzione del fondo;
b) di un accordo transattivo;
c) della rinunzia abdicativa (e non traslativa, secondo una certa prospettazione delle SS.UU.) da parte del proprietario implicita nella richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario a fronte della irreversibile trasformazione del fondo;
d) di una compiuta usucapione, ma solo nei ristretti limiti perspicuamente individuati dal Consiglio di Stato allo scopo di evitare che sotto mentite spoglie (i.e. alleviare gli oneri finanziari altrimenti gravanti sull'Amministrazione responsabile), si reintroduca una forma surrettizia di espropriazione indiretta in violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale della Cedu (Sez. IV, n. 3988 del 2015 e n. 3346 del 2014); dunque a condizione che:
I) sia effettivamente configurabile il carattere non violento della condotta;
II) si possa individuare il momento esatto della interversio possessionis;
III) si faccia decorrere la prescrizione acquisitiva dalla data di entrata in vigore del t.u. espr. (30 giugno 2003) perché solo l'art. 43 del medesimo t.u. aveva sancito il superamento dell'istituto dell'occupazione acquisitiva e dunque solo da questo momento potrebbe ritenersi individuato, ex art. 2935 c.c., il “ .... giorno in cui il diritto può essere fatto valere ”;
e) di un provvedimento emanato ex art. 42-bis TU Espr.
6. Con la citata pronuncia n. 2/2016 la Plenaria ha peraltro precisato, quanto al provvedimento ex art. 42 bis T.U. espropri, che “ non esiste la possibilità, tranne si versi in una situazione processuale patologica, che il giudice condanni direttamente in sede di cognizione l'Amministrazione a emanare tout court il provvedimento in questione: vi si oppongono, da un lato, il principio fondamentale di separazione dei poteri (e della riserva di amministrazione) su cui è costruito il sistema costituzionale della Giustizia Amministrativa, dall'altro, uno dei suoi più importanti corollari processuali consistente nella tassatività ed eccezionalità dei casi di giurisdizione di merito sanciti dall'art. 134 c.p.a. fra i quali non si rinviene tale tipologia di contenzioso ” (cfr, negli esatti termini, Cons. Stato, Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5).
E tanto a maggior ragione in una fattispecie in cui vengono in rilievo sofisticate valutazioni sulla ricorrenza delle circostanze eccezionali che giustificano l'acquisizione coattiva, cui si possono eventualmente riconnettere gravi ricadute in termini di responsabilità erariale.
Se del caso, dovrà essere cura delle parti evitare che si formi un giudicato di tal fatta su domande il cui petitum ha proprio ad oggetto l'emanazione di un provvedimento ex art. 42-bis, attraverso la proposizione di specifiche eccezioni (o mezzi di impugnazione all'esito della sentenza di primo grado).
7. Alla luce di tale noto arresto dell'Adunanza Plenaria, la domanda di parte ricorrente, volta ad ottenere la condanna dell’Amministrazione all’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis T.U. Espropri non può essere accolta, non potendo questo giudice intervenire coattivamente su poteri non ancora esercitati.
8. Venendo ora alla domanda risarcitoria, va rigettata l’eccezione di parte resistente, secondo cui nulla sarebbe dovuto ai ricorrenti, stante l’intervenuta cessione gratuita dell’area di che trattasi. Sul punto, è dirimente il rilievo che, come emerge dalla nota in calce alla citata DCC n. 37 del 9.12.1959, di approvazione del piano di lottizzazione, quest’ultima non è stata approvata.
Orbene, la mancata approvazione del piano di lottizzazione, se non incide sull’esercizio del potere autoritativo, per le ragioni sopra esposte (v. supra , punti nn. 2 e ss.), rileva tuttavia nel senso del mancato passaggio del bene alla mano pubblica.
Invero, l’inefficacia del suddetto Piano di lottizzazione ha fatto sì che il bene sia rimasto in proprietà al dante causa degli odierni ricorrenti, e da questi trasferito ai ricorrenti medesimi, i quali non ne hanno tuttavia potuto godere, stante l’illegittima occupazione da parte del Comune.
Alla stessa stregua, l’occupazione coattiva del bene esclude senz’altro la sussistenza dei presupposti per l’operare della DI ad RI , che è istituto presupponente la volontà del disponente di destinare un bene alla mano pubblica; volontà senz’altro insussistente nel caso di specie, alla luce di quanto or ora precisato.
9. Alla luce di tali considerazioni, la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti è fondata.
10. Per quel che attiene al quantum del risarcimento, quest’ultimo deve operare in relazione all’illegittima occupazione del bene, e deve pertanto coprire il lasso temporale che va dal momento del perfezionamento della fattispecie illecita sino al giorno della sua giuridica regolarizzazione, ossia sino all’effettiva restituzione del bene. Il tutto facendo salva la possibilità per l’amministrazione di perfezionare valido contratto di acquisto del bene (con il consenso del ricorrente), ovvero di avvalersi in via postuma dello strumento acquisitivo della proprietà di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/01.
Venendo ora alla concreta quantificazione del pregiudizio risarcibile, reputa il Collegio che il valore d'uso – corrispondente al danno sofferto dal ricorrente per l'illecita, prolungata occupazione del terreno di sua proprietà – può quantificarsi, con valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c, nell'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro fatto proprio dal legislatore con il cit. art. 42 bis comma 3, d.P.R. n. 327 del 2001, suscettibile di applicazione analogica in quanto espressione di un principio generale.
11. Pertanto, reputa il Collegio, ai sensi dell’art. 34 co. 4 c.p.a, di fornire di seguito i criteri cui il Comune di Arnesano dovrà attenersi nel proporre alla ricorrente il risarcimento dei danni in esame. Precisamente, dovranno essere considerati, a tal fine, i seguenti elementi:
a) il periodo di realizzazione dell’illecito va così identificato: dal 10.12.1964 – primo giorno di occupazione sine titulo da parte dell’Amministrazione (conseguente al decorso del termine di cinque anni dalla DCC n. 37 del 9.12.1959, senza emanazione del decreto di esproprio), e conseguente dies a quo di realizzazione dell’illecito da parte del Comune – e sino a quando il Comune disporrà la restituzione dell’area, salva la sua legittima acquisizione, per contratto ovvero con lo strumento di cui all’art. 42 bis d.P.R. n. 327/01;
b) con riferimento a tale contesto temporale, il Comune va condannato a corrispondere ai ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma da quantificarsi sulla base del citato criterio normativo di cui all’art. 42 bis co. 3, vale a dire il 5% annuo sul valore dell’area nel periodo considerato; il valore dell’area dovrà essere determinato in base ai comuni valori di mercato;
c) trattandosi di debito di valore, la somma dovrà essere rivalutata alla data della presente sentenza, e sulla stessa dovranno essere riconosciuti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla base della somma annualmente rivalutata, a partire dal valore attribuito al bene al momento dell’inizio della illegittima occupazione (Cass., SS.UU. n. 1712/1995), con applicazione degli indici di rivalutazione dei prezzi al consumo, e ciò sino all’effettivo soddisfo.
La proposta di pagamento, elaborata sulla base dei criteri ora descritti, dovrà essere presentata al ricorrente, da parte del Comune di Arnesano, entro gg. 60 decorrenti dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza.
Nei termini sopra illustrati, va pertanto accolta la domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti nei confronti del Comune resistente.
12. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra azione ed eccezione, accoglie l’azione risarcitoria proposta dai ricorrenti in via principale, nei termini di cui in motivazione, e ordina per l’effetto al Comune di Arnesano di presentare al ricorrente, entro gg. 60 dalla data di pubblicazione/notificazione della presente sentenza, una proposta di risarcimento dei danni per cui è causa, sulla base dei criteri descritti al punto n. 11 della parte motivazionale.
Condanna il Comune di Arnesano al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 2.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO