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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/09/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8574/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025, alle ore 13.07, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. AL AD, oggi sostituito dall'Avv. Eugenio Fanari;
per parte convenuta l'Avv.. AMBRISI CLOTILDE DANIELA.
La Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Inoltre, la difesa di parte attrice chiede la revoca dell'ordinanza del 19 giugno 2025, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con le memorie scritte ed in particolare la prova testimo- niale e la CTU.
La difesa di parte convenuta si oppone ritenendo ininfluenti i mezzi istruttori richiesti da contropar- te e si riporta alle note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.20, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8574/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORSO Parte_1 P.IVA_1
V.EMANUELE N.112 80121 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. AL AD
(c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SET- Controparte_1 C.F._2
TEMBRINI 7 81034 MONDRAGONE presso lo studio dell'Avv. AMBRISI CLOTILDE
DANIELA (c.f.: ) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudi- Parte_1 zio rappresentando: Controparte_1
- di aver intrattenuto con quest'ultimo, dal 2011 sino al 2017, un rapporto di collaborazione in forza del quale al convenuto, in proprio ed a mezzo di sue società personali, era stata affidata la ge- stione informatica e grafica del sito web dell'attrice e delle campagne pubblicitarie e, quindi, la la- vorazione di loghi, file contratti anche di sponsor, file fatture, serigrafie, etichette, loghi carta inte- stata e biglietti da visita, banner, drop up;
- che detto materiale informatico era contenuto in un hard disk esterno di proprietà della stessa attrice sul quale il convenuto di volta in volta effettuava le lavorazioni necessarie e richieste;
2
- che a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, il convenuto non restituiva il ma- teriale informatico di proprietà dell'attrice;
- che tale condotta le stava cagionando considerevoli danni, non potendo essa, ad esempio, ag- giornare il proprio sito internet con l'offerta e l'innovazione dei propri prodotti, e non potendo stampare i nuovi cataloghi;
- che tale danno ammontava a € 240.000,00.
1.1.
L'attrice concludeva, pertanto, chiedendo che venisse ordinata al convenuto la restituzione del materiale informatico di sua proprietà e che lo stesso venisse condannato a risarcire la somma di €
240.000,00.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale si Controparte_1 opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, deduceva:
- di aver svolto, in favore della società attrice, attività finalizzata alla predisposizione di un cata- logo pubblicitario dei suoi prodotti aziendali, nonché alla grafica e stampa di manuali operativi e biglietti da visita;
- che, a tal fine, l'attrice gli consegnava un CD ROM contenente i loghi societari, alcune schede e layout grafici di vecchi cataloghi o manuali operativi, materiale che copiava su proprio server per effettuare le lavorazioni necessarie;
- che, in assenza di espressa previsione circa l'archiviazione e la conservazione dei dati, egli, una volta consegnati i file nella versione definitiva, non era tenuto a conservare i lavori sui propri ser- ver, né tantomeno a consegnare i file sorgente, di sua esclusiva proprietà in quanto coperti da diritto di paternità;
- che, in ogni caso, i file definitivi consegnati all'attrice non erano criptati, ma, al contrario, sco- perti da codici e quindi modificabili, visibili e accessibili senza la necessità di chiave di accesso o password.
- che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del danno lamentato.
2.1.
Il convenuto concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate dall'attrice.
3.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata, a seguito del mancato perfezionamento del- le trattative intercorse tra le parti, per la precisione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281
3
sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, con concessione alle parti di termine fino a 10 giorni prima della stessa per il deposito di note conclusive.
***
4.
Tanto premesso in fatto il Tribunale osserva quanto segue.
5.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione, interrottosi nel 2017, nell'ambito del quale il convenuto si era impegnato a svolgere, dietro corrispettivo, attività finaliz- zata alla predisposizione di un catalogo pubblicitario dei prodotti aziendali dell'attrice, nonché alla elaborazione grafica e alla stampa di documenti, quali manuali operativi e biglietti da visita.
Altresì pacifico è che il convenuto aveva operato dette lavorazioni compiutamente (non essendo state formulate, infatti, eccezioni in ordine alla mancata consegna dei file esecutivi definitivi o ad una loro incompleta elaborazione) a partire da una serie di documenti informatici (a titolo esempli- ficativo, schede e layout grafici di vecchi cataloghi, di biglietti da visita, di manuali operativi) che gli erano stati trasmessi direttamente dalla società attrice.
6.
In questo contesto, ciò che l'attrice lamenta è l'impossibilità di consentire all'attuale stampatore e grafico pubblicitario che gestisce il sito web, di utilizzare i file relativi ai cataloghi e ai manuali operativi così come aggiornati e modificati nel tempo, non essendo, la medesima attrice, in possesso dei relativi file modificabili, mai consegnati dal convenuto a seguito della conclusione del rapporto.
In altre parole, ciò su cui l'attrice fonda le sue domande di restituzione e di risarcimento del dan- no è la titolarità di un diritto a ottenere la consegna dei file sorgente, ovverosia le opere dell'ingegno elaborate direttamente dal convenuto.
7.
Tanto chiarito, occorre preliminarmente distinguere il concetto di file sorgente da quello di file esecutivo: con il primo si fa riferimento all'opera dell'ingegno creata dal prestatore di lavoro auto- nomo, anche su commissione, che, quale invenzione intellettuale e dunque corpus mystichum, è de- stinataria della tutela prevista dalla disciplina relativa al diritto d'autore; con il secondo, invece, si intende il corpus mechanicum, ovverosia il prodotto definitivo che il prestatore di lavoro autonomo, in esecuzione del contratto, consegna al committente (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19335 del 2022).
7.1.
Al fine di stabilire, quindi, se l'attrice possa effettivamente vantare l'invocato diritto occorre in- dagare quale fosse il tipo di opera oggetto del contratto e, in particolare, se questa fosse circoscritta all'elaborazione dei file esecutivi o se, piuttosto, comprendesse anche i file sorgente.
4
Orbene, in ossequio alle ordinarie regole in materia di onere probatorio, spettava all'attrice forni- re la prova della fonte dell'invocato diritto, e dunque dimostrare che l'accordo intercorso con il convenuto prevedesse, oltre alla (pacifica) consegna dei file esecutivi, anche la cessione dei file sorgente da quest'ultimo elaborati.
A ben vedere, tale circostanza non è stata dimostrata, non avendo prodotto, l'attrice, alcun do- cumento (anche non contrattuale) dal quale poter evincere, o quanto meno presumere, l'esistenza del diritto vantato, né avendo a tal fine richiesto l'assunzione di capitoli di prova specifici (verten- do, quelli dedotti in atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. su circostanze irri- levanti ai fini del decidere), essendosi, invece, limitata, anche a seguito delle eccezioni sollevate dal convenuto, a reiterare genericamente la sua pretesa.
Da questo quadro, quindi, emerge che le opere dell'ingegno elaborate dal convenuto altro non hanno rappresentato che un passaggio necessario per la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale, limitata alla consegna a dei soli file esecutivi. Parte_1
Alcun diritto alla cessione dei file sorgente sussiste, quindi, in capo all'attrice, da ciò logicamen- te conseguendo l'infondatezza delle domande attoree di restituzione e di risarcimento del danno.
7.1.1.
Tale ultima domanda, peraltro, è comunque stata formulata dall'attrice in maniera del tutto gene- rica, senza alcuna chiara deduzione, né tantomeno alcuna prova, in ordine ai fatti costituivi posti al- la base del danno lamentato, alla quantificazione di quest'ultimo, al nesso di causalità materiale e a quello di causalità giuridica che dovrebbero legare, rispettivamente, il fatto al danno evento, e il danno evento al danno conseguenza.
8.
Le domande attoree devono pertanto essere integralmente rigettate.
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del processo delle ta- riffe medie previste per lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, ad esclusione della fase deci- sionale, nei minimi, stante l'esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta le domande avanzate dalla società nei confronti di Parte_1 CP_2
;
[...]
5
- condanna la società al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 11.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA co- me per legge.
Bologna, 16 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
6
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 16/09/2025, alle ore 13.07, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza della Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTRICE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice l'Avv. AL AD, oggi sostituito dall'Avv. Eugenio Fanari;
per parte convenuta l'Avv.. AMBRISI CLOTILDE DANIELA.
La Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti discutono e concludono come da note conclusive autorizzate.
Inoltre, la difesa di parte attrice chiede la revoca dell'ordinanza del 19 giugno 2025, insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti con le memorie scritte ed in particolare la prova testimo- niale e la CTU.
La difesa di parte convenuta si oppone ritenendo ininfluenti i mezzi istruttori richiesti da contropar- te e si riporta alle note conclusive autorizzate.
Terminata la discussione, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 15.20, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, la giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8574/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla CORSO Parte_1 P.IVA_1
V.EMANUELE N.112 80121 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. AL AD
(c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine C.F._1
dell'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA SET- Controparte_1 C.F._2
TEMBRINI 7 81034 MONDRAGONE presso lo studio dell'Avv. AMBRISI CLOTILDE
DANIELA (c.f.: ) dalla quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a C.F._3 margine della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato la società conveniva in giudi- Parte_1 zio rappresentando: Controparte_1
- di aver intrattenuto con quest'ultimo, dal 2011 sino al 2017, un rapporto di collaborazione in forza del quale al convenuto, in proprio ed a mezzo di sue società personali, era stata affidata la ge- stione informatica e grafica del sito web dell'attrice e delle campagne pubblicitarie e, quindi, la la- vorazione di loghi, file contratti anche di sponsor, file fatture, serigrafie, etichette, loghi carta inte- stata e biglietti da visita, banner, drop up;
- che detto materiale informatico era contenuto in un hard disk esterno di proprietà della stessa attrice sul quale il convenuto di volta in volta effettuava le lavorazioni necessarie e richieste;
2
- che a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione, il convenuto non restituiva il ma- teriale informatico di proprietà dell'attrice;
- che tale condotta le stava cagionando considerevoli danni, non potendo essa, ad esempio, ag- giornare il proprio sito internet con l'offerta e l'innovazione dei propri prodotti, e non potendo stampare i nuovi cataloghi;
- che tale danno ammontava a € 240.000,00.
1.1.
L'attrice concludeva, pertanto, chiedendo che venisse ordinata al convenuto la restituzione del materiale informatico di sua proprietà e che lo stesso venisse condannato a risarcire la somma di €
240.000,00.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale si Controparte_1 opponeva alle avverse deduzioni.
In particolare, deduceva:
- di aver svolto, in favore della società attrice, attività finalizzata alla predisposizione di un cata- logo pubblicitario dei suoi prodotti aziendali, nonché alla grafica e stampa di manuali operativi e biglietti da visita;
- che, a tal fine, l'attrice gli consegnava un CD ROM contenente i loghi societari, alcune schede e layout grafici di vecchi cataloghi o manuali operativi, materiale che copiava su proprio server per effettuare le lavorazioni necessarie;
- che, in assenza di espressa previsione circa l'archiviazione e la conservazione dei dati, egli, una volta consegnati i file nella versione definitiva, non era tenuto a conservare i lavori sui propri ser- ver, né tantomeno a consegnare i file sorgente, di sua esclusiva proprietà in quanto coperti da diritto di paternità;
- che, in ogni caso, i file definitivi consegnati all'attrice non erano criptati, ma, al contrario, sco- perti da codici e quindi modificabili, visibili e accessibili senza la necessità di chiave di accesso o password.
- che l'attrice non aveva fornito alcuna prova del danno lamentato.
2.1.
Il convenuto concludeva, quindi, chiedendo l'integrale rigetto delle domande formulate dall'attrice.
3.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata, a seguito del mancato perfezionamento del- le trattative intercorse tra le parti, per la precisione delle conclusioni e discussione orale ex artt. 281
3
sexies c.p.c. all'udienza del 16.9.2025, con concessione alle parti di termine fino a 10 giorni prima della stessa per il deposito di note conclusive.
***
4.
Tanto premesso in fatto il Tribunale osserva quanto segue.
5.
È pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione, interrottosi nel 2017, nell'ambito del quale il convenuto si era impegnato a svolgere, dietro corrispettivo, attività finaliz- zata alla predisposizione di un catalogo pubblicitario dei prodotti aziendali dell'attrice, nonché alla elaborazione grafica e alla stampa di documenti, quali manuali operativi e biglietti da visita.
Altresì pacifico è che il convenuto aveva operato dette lavorazioni compiutamente (non essendo state formulate, infatti, eccezioni in ordine alla mancata consegna dei file esecutivi definitivi o ad una loro incompleta elaborazione) a partire da una serie di documenti informatici (a titolo esempli- ficativo, schede e layout grafici di vecchi cataloghi, di biglietti da visita, di manuali operativi) che gli erano stati trasmessi direttamente dalla società attrice.
6.
In questo contesto, ciò che l'attrice lamenta è l'impossibilità di consentire all'attuale stampatore e grafico pubblicitario che gestisce il sito web, di utilizzare i file relativi ai cataloghi e ai manuali operativi così come aggiornati e modificati nel tempo, non essendo, la medesima attrice, in possesso dei relativi file modificabili, mai consegnati dal convenuto a seguito della conclusione del rapporto.
In altre parole, ciò su cui l'attrice fonda le sue domande di restituzione e di risarcimento del dan- no è la titolarità di un diritto a ottenere la consegna dei file sorgente, ovverosia le opere dell'ingegno elaborate direttamente dal convenuto.
7.
Tanto chiarito, occorre preliminarmente distinguere il concetto di file sorgente da quello di file esecutivo: con il primo si fa riferimento all'opera dell'ingegno creata dal prestatore di lavoro auto- nomo, anche su commissione, che, quale invenzione intellettuale e dunque corpus mystichum, è de- stinataria della tutela prevista dalla disciplina relativa al diritto d'autore; con il secondo, invece, si intende il corpus mechanicum, ovverosia il prodotto definitivo che il prestatore di lavoro autonomo, in esecuzione del contratto, consegna al committente (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19335 del 2022).
7.1.
Al fine di stabilire, quindi, se l'attrice possa effettivamente vantare l'invocato diritto occorre in- dagare quale fosse il tipo di opera oggetto del contratto e, in particolare, se questa fosse circoscritta all'elaborazione dei file esecutivi o se, piuttosto, comprendesse anche i file sorgente.
4
Orbene, in ossequio alle ordinarie regole in materia di onere probatorio, spettava all'attrice forni- re la prova della fonte dell'invocato diritto, e dunque dimostrare che l'accordo intercorso con il convenuto prevedesse, oltre alla (pacifica) consegna dei file esecutivi, anche la cessione dei file sorgente da quest'ultimo elaborati.
A ben vedere, tale circostanza non è stata dimostrata, non avendo prodotto, l'attrice, alcun do- cumento (anche non contrattuale) dal quale poter evincere, o quanto meno presumere, l'esistenza del diritto vantato, né avendo a tal fine richiesto l'assunzione di capitoli di prova specifici (verten- do, quelli dedotti in atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. su circostanze irri- levanti ai fini del decidere), essendosi, invece, limitata, anche a seguito delle eccezioni sollevate dal convenuto, a reiterare genericamente la sua pretesa.
Da questo quadro, quindi, emerge che le opere dell'ingegno elaborate dal convenuto altro non hanno rappresentato che un passaggio necessario per la corretta esecuzione della sua prestazione contrattuale, limitata alla consegna a dei soli file esecutivi. Parte_1
Alcun diritto alla cessione dei file sorgente sussiste, quindi, in capo all'attrice, da ciò logicamen- te conseguendo l'infondatezza delle domande attoree di restituzione e di risarcimento del danno.
7.1.1.
Tale ultima domanda, peraltro, è comunque stata formulata dall'attrice in maniera del tutto gene- rica, senza alcuna chiara deduzione, né tantomeno alcuna prova, in ordine ai fatti costituivi posti al- la base del danno lamentato, alla quantificazione di quest'ultimo, al nesso di causalità materiale e a quello di causalità giuridica che dovrebbero legare, rispettivamente, il fatto al danno evento, e il danno evento al danno conseguenza.
8.
Le domande attoree devono pertanto essere integralmente rigettate.
9.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del processo delle ta- riffe medie previste per lo scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, ad esclusione della fase deci- sionale, nei minimi, stante l'esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta le domande avanzate dalla società nei confronti di Parte_1 CP_2
;
[...]
5
- condanna la società al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 11.977,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA co- me per legge.
Bologna, 16 settembre 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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