CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
AI NI, OR
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1078/2020 depositato il 08/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 806/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 19/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040503579-2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040503579-2015 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti chiedono la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate emetteva l'avviso di accertamento n. TVK040503579/2015 nei confronti dell'Ricorrente_1" relativo all'anno di imposta 2010 a seguito di controllo, avendo riscontrato la prevalenza di attività commerciali rispetto a quelle istituzionali, disconoscendo, pertanto, la natura di ente non commerciale e il regime agevolato (Legge 398/1991).
L'Associazione impugnava l'atto il 12 gennaio 2016 lamentando vizi formali (mancanza di firma delegata e difetto di contraddittorio) e sostanziali (errata applicazione della L. 398/1991 e rideterminazione dell'imponibile).
Con sentenza della CTP di Foggia n. 806/01/2019, depositata il 19/09/2019, respingeva integralmente il ricorso dell'Associazione. I giudici di primo grado ritenevano legittima la firma del funzionario (munito di apposita delega) e non applicabile l'obbligo di contraddittorio preventivo per le verifiche "a tavolino". Nel merito, confermavano il disconoscimento dei benefici fiscali poiché l'ente non possedeva i requisiti oggettivi e soggettivi necessari, operando prevalentemente come ente commerciale.
L'Associazione proponeva appello dinanzi alla CTR Puglia il 19 marzo 2020, censurando la sentenza di primo grado di error in iudicando. Sosteneva l'inapplicabilità di alcune norme del TUIR alle associazioni del proprio tipo e invocava il principio del "favor rei" (ius superveniens) riguardo alla soppressione di alcune decadenze sanzionatorie legate alla tracciabilità dei pagamenti. Chiedeva la riforma della sentenza per difetto di motivazione e la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di appello l'8 giugno 2020. L'Ufficio ribadiva l'infondatezza dell'appello, sostenendo che le contestazioni della società erano "sterili richiami di norme" che non smentivano il fatto centrale: la prevalenza dell'attività commerciale su quella mutualistica, che comportava la decadenza dal regime di favore ai sensi dell'art. 149 del TUIR. Richiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese.
In data 26/9/2023 l'Associazione presentava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197), ricevuta dall'Agenzia in data 28/9/2023 (protocollo 23092818252739161, file 02329850719_DC323.ccf). Trasmetteva altresì quietanza di versamento (mod. F 24) della prima rata del 15/9 2023.
Con Ordinanza interlocutoria n. 1763/2025 del 17/10/2025, depositata in pari data, la causa veniva differita all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso quanto innanzi;
Dato atto che all'odierna udienza le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere.
Visto l'art. 46 del D.lgs. 546/92 secondo cui il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ritenuto dover dichiarare la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
L'odierna Corte dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Giancarlo De Simone
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
AI NI, OR
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1078/2020 depositato il 08/04/2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 806/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 1 e pubblicata il 19/09/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040503579-2015 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK040503579-2015 IRAP 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti chiedono la cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate emetteva l'avviso di accertamento n. TVK040503579/2015 nei confronti dell'Ricorrente_1" relativo all'anno di imposta 2010 a seguito di controllo, avendo riscontrato la prevalenza di attività commerciali rispetto a quelle istituzionali, disconoscendo, pertanto, la natura di ente non commerciale e il regime agevolato (Legge 398/1991).
L'Associazione impugnava l'atto il 12 gennaio 2016 lamentando vizi formali (mancanza di firma delegata e difetto di contraddittorio) e sostanziali (errata applicazione della L. 398/1991 e rideterminazione dell'imponibile).
Con sentenza della CTP di Foggia n. 806/01/2019, depositata il 19/09/2019, respingeva integralmente il ricorso dell'Associazione. I giudici di primo grado ritenevano legittima la firma del funzionario (munito di apposita delega) e non applicabile l'obbligo di contraddittorio preventivo per le verifiche "a tavolino". Nel merito, confermavano il disconoscimento dei benefici fiscali poiché l'ente non possedeva i requisiti oggettivi e soggettivi necessari, operando prevalentemente come ente commerciale.
L'Associazione proponeva appello dinanzi alla CTR Puglia il 19 marzo 2020, censurando la sentenza di primo grado di error in iudicando. Sosteneva l'inapplicabilità di alcune norme del TUIR alle associazioni del proprio tipo e invocava il principio del "favor rei" (ius superveniens) riguardo alla soppressione di alcune decadenze sanzionatorie legate alla tracciabilità dei pagamenti. Chiedeva la riforma della sentenza per difetto di motivazione e la dichiarazione di nullità dell'avviso di accertamento.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva nel giudizio di appello l'8 giugno 2020. L'Ufficio ribadiva l'infondatezza dell'appello, sostenendo che le contestazioni della società erano "sterili richiami di norme" che non smentivano il fatto centrale: la prevalenza dell'attività commerciale su quella mutualistica, che comportava la decadenza dal regime di favore ai sensi dell'art. 149 del TUIR. Richiedeva quindi la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese.
In data 26/9/2023 l'Associazione presentava domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti (Articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197), ricevuta dall'Agenzia in data 28/9/2023 (protocollo 23092818252739161, file 02329850719_DC323.ccf). Trasmetteva altresì quietanza di versamento (mod. F 24) della prima rata del 15/9 2023.
Con Ordinanza interlocutoria n. 1763/2025 del 17/10/2025, depositata in pari data, la causa veniva differita all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso quanto innanzi;
Dato atto che all'odierna udienza le parti hanno chiesto la cessata materia del contendere.
Visto l'art. 46 del D.lgs. 546/92 secondo cui il giudizio si estingue nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Ritenuto dover dichiarare la cessata materia del contendere.
P.Q.M.
L'odierna Corte dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Il Giudice OR Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Giancarlo De Simone