Ordinanza cautelare 5 febbraio 2020
Ordinanza cautelare 20 luglio 2020
Ordinanza cautelare 7 ottobre 2020
Sentenza 6 luglio 2021
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2021
Decreto collegiale 5 aprile 2022
Rigetto
Sentenza 16 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 12 aprile 2024
Inammissibile
Sentenza 26 maggio 2025
Decreto collegiale 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/05/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 04574/2025REG.PROV.COLL.
N. 05953/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5953 del 2024, proposto da Nova Lavinium s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso del Rinascimento, n. 11;
contro
comune di Pomezia, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Aquino, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Associazione La TE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Di Battista, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini, n. 113;
Associazione LA ET a.p.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , e RI LL, rappresentati e difesi dall’avvocato EF Rossi, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gabriele Camozzi, n. 9;
EF ME, Città metropolitana di Roma Capitale, non costituiti in giudizio;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 16 gennaio 2024, n. 527, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Pomezia, dell’associazione La TE, dell’associazione LA ET a.p.s. e di RI LL, dell’Agenzia delle entrate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti gli avvocati Gianluigi Pellegrino (per la ricorrente), EF Rossi (per l’associazione LA ET a.p.s. e RI LL nonché, per delega dell’avvocato Antonio Aquino, anche per il comune di Pomezia), Giovanni di Battista (per l’associazione La TE);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 527 del 16 gennaio 2024, che ha respinto l’appello proposto dalla stessa avverso la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 7974 del 6 luglio 2021.
2. I fatti di causa rilevanti, quali emergono dalle affermazioni delle parti non specificamente contestate e comunque dagli atti e documenti del giudizio, possono essere sinteticamente ricostruiti nei termini seguenti.
2.1. Il contenzioso trae origine dalla realizzazione di lavori di riqualificazione e restauro di diversi immobili e aree nel Borgo di Pratica di Mare, il quale comprende una pluralità di fabbricati (un castello, una chiesa e altri edifici) situati intorno a un ampio spazio aperto (spesso definito nei documenti come il “piazzale”) e collegati da alcuni viottoli interclusi tra di essi (la c.d. “corte”).
2.2. Essendo divenuta proprietaria di immobili all’interno del Borgo e sostenendo di aver acquisito anche la proprietà dell’intero complesso, ivi incluso il piazzale e la corte – in ragione del fatto che, in tesi, tutto il Borgo sarebbe da tempo appartenuto alla famiglia Borghese, sua dante causa – la società ha avviato l’esecuzione di opere nelle aree cortilizie.
2.3. Nel 2017, inoltre, ha presentato un progetto di frazionamento catastale delle sedi viarie interne al Borgo; nel 2019, tuttavia, l’Agenzia delle entrate ha ripristinato la situazione catastale riportandola alla condizione precedente al 2017, sul presupposto che non risulterebbe accertata la proprietà delle aree cortilizie in capo alla società.
2.4. A seguito della determinazione dell’Agenzia delle entrate, il comune di Pomezia ha adottato una serie di atti inibitori ovvero repressivi dell’attività edilizia intrapresa, i quali sono stati impugnati dalla società dinanzi al T.a.r. per il Lazio con ricorso e con successivi plurimi motivi aggiunti.
In particolare, il ricorso introduttivo è stato presentato per l’annullamento:
- della nota dell’Agenzia delle entrate, Ufficio provinciale di Roma – Territorio, trasmessa via p.e.c. in data 18 ottobre 2019, con cui è stato comunicato il « ripristino della situazione precedente al Tipo Frazionamento 26998/2017 e Tipo Mappale 307338/2017 (presentati in assenza del titolo legale di proprietà), inerente immobili siti nel Comune di Pomezia Foglio 6 Particelle 222, 78, 89 »;
- di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente e in particolar modo dell’ordine di sospensione dei lavori di pavimentazioni interni al Borgo di Pratica di Mare disposto dal comune di Pomezia con ordinanza n. 197 del 13 novembre 2019 e della successiva comunicazione del 9 dicembre 2019 d’interruzione dei termini di sospensione previsti dalla stessa ordinanza n. 197/2019 a causa di esigenze istruttorie.
Con un primo atto di motivi aggiunti sono stati impugnati:
- l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi emanata dal comune di Pomezia e notificata tramite p.e.c. il 26 febbraio 2020;
- l’ordinanza del comune di Pomezia, notificata tramite p.e.c. il 2 aprile 2020, di sospensione dei lavori di cui alla Cila presentata il 18 febbraio 2020 (prot. 19596) per l’esecuzione di opere di risanamento conservativo funzionali all’accessibilità della chiesa di San Pietro Apostolo con rimodellazione della scala e pavimentazione dell’area esterna.
Un secondo atto di motivi aggiunti è stato proposto per l’annullamento:
- dell’ordinanza dirigenziale n. 90 del 27 luglio 2020 (prot. 75120), con la quale il comune di Pomezia ha intimato alla società di provvedere alla rimozione del cancello di cantiere posto sul varco d’ingresso al Borgo di Pratica di Mare, pena la perdita della proprietà o l’esecuzione in danno;
- della nota dirigenziale del 30 luglio 2020 (prot. 76321), con la quale si è preso atto della memoria presentata dalla ricorrente in data 23 luglio 2020 e si è confermata l’ordinanza n. 90 del 2020;
- ove possa occorrere, del verbale prot. 77042 del 31 luglio 2020 di accertamento dell’inottemperanza all’ordine demolitorio;
- della determinazione dirigenziale n. 962 del 4 agosto 2020 con cui è stata disposta l’esecuzione in danno dell’ordine di rimozione del cancello di cantiere;
- del verbale di sopralluogo del 6 agosto 2020 e relativa istruttoria prot. 79039 di accertamento dell’apposizione di un nuovo cancello provvisorio e non infisso a suolo;
- ove possa occorrere, della comunicazione di avvio del nuovo procedimento repressivo prot. 79047 del 6 agosto 2020;
- dell’ordinanza dirigenziale n. 105 del 13 agosto 2020, con cui il comune di Pomezia ha sospeso l’efficacia della Cila prot. 19596 del 18 febbraio 2020 e l’esecuzione dei lavori di rifacimento della chiesa interna al Borgo;
- dell’ordinanza dirigenziale n. 107 del 21 agosto 2020 (prot. 82961) con cui il comune di Pomezia ha ordinato la rimozione del nuovo cancello provvisorio;
- ove possa occorrere, del verbale prot. 87308 del 3 settembre 2020 di accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza n. 107 e della relazione istruttoria prot. 87519 in pari data;
- dell’ordinanza dirigenziale n. 110 del 3 settembre 2020 con la quale il comune di Pomezia ha sospeso l’efficacia della Cila in sanatoria del nuovo cancello provvisorio presentata dalla società in data 31 agosto 2020 (prot. 86014) con conferma dell’ordinanza demolitoria n. 107 del 21.8.2020.
Con un terzo atto di motivi aggiunti è stata impugnata:
- l’ordinanza dirigenziale dell’11 dicembre 2020 di « rimozione della recinzione posta all’interno del Borgo di Pratica di Mare, tramite la riapertura degli spazi pubblici mettendo in sicurezza l’area strettamente necessaria per gli interventi sui singoli fabbricati ».
2.5. Con sentenza 6 luglio 2021, n. 7974, il T.a.r. per il Lazio:
a) ha dichiarato improcedibili, per intervenuto esaurimento degli effetti dei provvedimenti impugnati, le domande di annullamento della comunicazione del 9 dicembre 2019, dell’ordinanza di sospensione lavori di cui alla Cila e dell’ordinanza dirigenziale n. 105 del 13 agosto 2020;
b) ha dichiarato improcedibili, per assenza di natura provvedimentale degli atti censurati, le domande di annullamento dei verbali e della comunicazione di avvio del nuovo procedimento repressivo del 6 agosto 2020;
c) ha dichiarato inammissibili, perché aventi a oggetto atti meramente confermativi, i ricorsi contro l’ordinanza demolitoria n. 90 e l’ordinanza dirigenziale n. 110 del 3 settembre 2020;
d) ha dichiarato il difetto del giudice amministrativo rispetto all’impugnazione della nota dell’Agenzia delle entrate relativa al ripristino della situazione catastale precedente al 2017 (per la quale il contenzioso è stato poi riproposto dinanzi al giudice tributario);
e) ha respinto le domande di annullamento degli altri provvedimenti, relativi al ripristino dello stato dei luoghi e alla rimozione dei cancelli, ritenendo che vi fosse un dubbio sulla proprietà delle aree in capo alla società e che questo fosse sufficiente a legittimare l’esercizio dei poteri repressivi;
f) ha compensato tra le parti le spese di lite.
2.6. La società ha proposto appello contro la decisione, censurandola nelle sole parti in cui sono state respinte le domande di annullamento e deducendo i seguenti motivi.
i) Erroneità della sentenza in ordine al travisamento della situazione di fatto ovvero alla carenza dei presupposti per l’esercizio dei poteri repressivi e di controllo di cui all’art. 11 del d.P.R. n. 380 del 2001.
ii) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 sotto altro profilo.
iii) Erroneità della sentenza in ordine al motivo di ricorso relativo allo sviamento di potere da parte del comune.
iv) Irragionevolezza e contraddittorietà dell’ordine di riportare la pavimentazione allo status quo ante i lavori di riqualificazione ed erronea interpretazione degli art. 21 e 27 del Codice dei beni culturali.
2.7. Con sentenza n. 527 del 16 gennaio 2024 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, con dovizia di argomenti, compensando tra le parti le spese di lite.
In particolare, il collegio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha ritenuto « confermata l’attuale incertezza in ordine al diritto di proprietà sulle aree interne del Borgo di Pratica di Mare sia se qualificate cortilizie ovvero viabili », osservando che, in tali circostanze, la società « avrebbe dovuto dimostrare la titolarità di altro titolo legittimante »; ha inoltre ritenuto di non condividere le contestazioni circa la presunta impossibilità del ripristino dello stato dei luoghi e affermato che la « prospettata necessità di garantire la sicurezza dell’area da ingressi di terzi » non può tradursi in un valido presupposto per consentire a un soggetto il cui titolo legittimante sia « ancora giuridicamente non definito » di attivarsi per impedire l’accesso alle aree interne e l’uso pubblico delle stesse.
3. Con ricorso notificato il 15 luglio 2024 e depositato il successivo giorno 22, la società ha chiesto la revocazione della sentenza per i seguenti motivi (estesi da pagina 5 a pagina 9 del gravame).
i) Errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa ex artt. 106 c.p.a e 395 n. 4 c.p.c..
ii) Sopravvenienza di un nuovo documento non prodotto in giudizio per fatto del Comune ex artt. 106 c.p.a e 395 n. 3 c.p.c.
iii) Sopravvenienza di un nuovo documento non prodotto in giudizio per fatto del Comune ex artt. 106 c.p.a e 395 n. 3 c.p.c.
In via rescissoria, sono state riproposte le censure già dedotte rispetto alla sentenza del T.a.r. per il Lazio, sostenendo che non vi sia dubbio sulla proprietà delle aree cortilizie in capo alla società. (da pagina 9 a pagina 13 del gravame).
3.1. In data 26 febbraio 2025 si è costituito in giudizio il Comune di Pomezia, chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e comunque infondato.
3.2. Il 24 luglio 2025 si è costituita in giudizio l’associazione La TE, domandando la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato.
3.3. Analoghe conclusioni sono state avanzate dall’associazione LA ET a.p.s. e dall’architetto RI LL, che si sono costituiti in giudizio il 29 luglio 2024.
3.4. Il 18 marzo 2025 si è costituita con comparsa di stile l’Agenzia delle entrate, per resistere al ricorso.
3.5. Non hanno preso parte al giudizio, invece, il signor EF ME, che nel giudizio di appello si era costituito insieme all’associazione La TE, e la Città metropolitana di Roma Capitale, nonostante il ricorso per revocazione sia stato notificato anche nei loro confronti.
3.6. Occorre altresì rilevare che:
a) con decreto n. 217 del 2024, la commissione competente ha ammesso l’associazione La TE al patrocinio a spese dello Stato;
b) con istanza depositata il 26 febbraio 2025 e corredata da documenti, l’associazione LA ET a.p.s. ha chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla commissione competente, la quale si è pronunciata con decreto n. 58 del 2025.
3.7. Nel corso del procedimento:
a) la ricorrente ha depositato:
a1) un documento (la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio n. 7750 del 20 dicembre 2024) e una memoria in data 20 febbraio 2025 (che è stata notificata alle altre parti, in quanto ha dedotto dalla sentenza sopravvenuta ulteriori motivi a sostegno del gravame);
a2) un ulteriore documento il 27 febbraio 2025 (una nota del comune di Pomezia indirizzata alla prefettura di Roma e relativa a un’interrogazione presentata il 18 luglio 2024);
a3) una memoria di replica il 18 marzo 2025;
b) il comune di Pomezia ha depositato una memoria il 10 marzo 2025;
c) l’associazione La TE ha depositato documenti il 25 febbraio 2025, una memoria difensiva il 7 marzo 2025 e una memoria di replica il 16 marzo 2025, con la quale ha chiesto la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per supposte violazioni connesse all’illegittimo uso di atti e documenti amministrativi;
d) l’associazione LA ET a.p.s. e l’architetto RI LL hanno depositato documenti il 25 febbraio 2025, una memoria difensiva il 7 marzo 2025 e una memoria di replica il 18 marzo 2025.
3.8. All’udienza dell’8 aprile 2025 la casa è stata trattenuta in decisione.
4. In via preliminare, si deve dichiarare:
a) la tardività del deposito documentale del 27 febbraio 2025 della ricorrente, essendo il termine di quaranta giorni liberi antecedenti all’udienza pubblica di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. venuto a scadere il 26 febbraio 2025 e non essendovi ragioni che giustifichino una produzione a esso successiva;
b) la tardività della memoria del comune del 10 marzo 2025, trattandosi di memoria difensiva e non di replica ed essendo scaduto il relativo termine in data 8 marzo 2025.
5. Ancora in via preliminare, si osserva che non vi è luogo a provvedere sulla richiesta dell’associazione La TE - di trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, - sia perché non vengono indicati in maniera specifica i presunti reati che occorrerebbe denunciare, sia perché comunque essa non introduce una domanda in senso proprio sulla quale il giudice debba pronunciarsi (Cons. Stato, sez. IV, 21 luglio 2022, n. 6410).
6. Per quanto attiene al merito del giudizio, è opportuno osservare che l’art. 106 c.p.a. stabilisce che le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 cod. proc. civ., con ricorso da proporre allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
La revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
La distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria si fonda sulla diversità dei vizi che legittimano la loro proposizione: invero la prima tipologia si riscontra quando i motivi posti a fondamento della revocazione sono conoscibili dalla parte soccombente dal momento della pubblicazione della sentenza [numeri 4) e 5) dell’art. 395 c.p.c.], mentre la seconda si rinviene quando i motivi sono inizialmente occulti e sono conoscibili soltanto successivamente alla predetta pubblicazione, a seguito della scoperta di fatti in precedenza sconosciuti [numeri 1), 2), 3) e 6) dell’art. 395 c.p.c.].
La differente natura dei vizi impinge sul dies a quo del termine d’impugnazione.
In particolare, l’attivazione del rimedio della revocazione straordinaria soggiace al termine semestrale decorrente non dalla pubblicazione del vizio, ma dal momento della conoscenza o della conoscibilità del vizio.
7. Con il primo motivo, si sostiene che la sentenza sia viziata da un errore di fatto revocatorio.
7.1. A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo l’art. 395, n. 4, c.p.c. la sentenza è revocabile se « è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ».
L’errore revocatorio, quindi, è configurabile solo quando ricorrano tutti i seguenti requisiti: si tratti di un errore “di fatto”, ossia di una errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, un “abbaglio dei sensi” (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072 e 30 agosto 2024, n. 7320) che abbia indotto il giudice a decidere sulla base di un falso presupposto; la questione attenga a un punto non controverso, su cui la decisione non abbia espressamente pronunciato; la sentenza sia “fondata” su tale elemento, ossia questo sia stato determinante nella decisione adottata.
7.2. Secondo la ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe viziata da errore di fatto in quanto, pur riportando le censure proposte con l’appello, ne avrebbe poi omesso l’esame, tralasciando di spiegare perché gli elementi addotti dalla società – tra cui relazioni notarili e storiche, il provvedimento ministeriale di vincolo, la corrispondenza tra il comune di Pomezia e la Città metropolitana di Roma, l’iniziativa assunta innanzi al giudice civile dalle associazioni, cui ha aderito lo stesso ente, per l’accertamento di una servitù di uso pubblico – non sarebbero sufficienti a dimostrare l’irragionevolezza del dubbio sollevato dal comune sulla proprietà delle aree cortilizie.
7.3. Tali critiche, tuttavia, non dimostrano l’esistenza di un errore di fatto revocatorio, in quanto, a ben vedere, si appuntano sulla valutazione data dal giudice agli atti e documenti del giudizio.
Nella sentenza del Consiglio di Stato viene infatti dato ampio e adeguato conto delle censure dedotte dalla società nei confronti della decisione di primo grado e dei vari elementi su cui queste si fondano, nonché delle controdeduzioni delle parti avversarie, sino a concludere che i dubbi in ordine alla prova della proprietà privata delle aree non sono stati fugati dalla parte che aveva l’interesse e l’onere di farlo.
Si tratta di una tipica valutazione delle argomentazioni e delle prove alla luce delle norme, che non risulta viziata da alcun “errore di fatto” – ossia dall’errata affermazione dell’esistenza ovvero inesistenza di un dato della realtà, di carattere oggettivo – e che quindi non può essere contestata in sede di revocazione, domandando in maniera inammissibile un nuovo apprezzamento del thema decidendum e di quello probandum : per consolidata giurisprudenza, infatti, l’errore revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale, l’interpretazione e la corretta lettura dei documenti di causa e delle risultanze processuali che siano state esattamente percepite nella loro oggettività dal giudicante (Cons. Stato, sez. V, 29 febbraio 2024, n. 1986), né identificarsi con l’omesso esame di un’argomentazione esposta da una parte a sostegno di una sua censura o eccezione poiché ciò attiene all’ampiezza della motivazione e appunto non integra un “errore di fatto” (Cons. Stato, sez. IV, 19 ottobre 2023, n. 9100; sez. II, 9 ottobre 2023, n. 8825).
8. Il secondo e il terzo motivo - che possono essere esaminati congiuntamente - si basano, invece, su alcuni documenti che, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero stati reperiti dopo la conclusione del precedente giudizio e risulterebbero decisivi per un diverso esito della controversia.
8.1. Si tratta, in primo luogo, di una relazione del 29 gennaio 2018 a firma dell’allora dirigente dell’area edilizia privata del comune di Pomezia, nella quale si attesterebbe la proprietà privata dei beni oggetto di causa e che soltanto l’8 luglio 2024 sarebbe pervenuta in forma anonima alla società, la quale ha subito chiesto e ottenuto da colui che ne appariva l’autore la conferma dell’autenticità del documento.
Vengono poi presentate due note del 1 aprile 1948 e del 16 aprile 1948, rispettivamente di un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e del soprintendente, che, dando atto del ritrovamento di un mosaico nelle aree cortilizie del borgo, riconoscerebbero la proprietà privata delle stesse.
8.2. A tal proposito, viene in rilievo l’art. 395, n. 3, c.p.c., secondo cui la revocazione può essere disposta « se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario ».
Affinché si possa utilmente invocare questa ipotesi di revocazione, è necessario, in primo luogo, che i documenti siano “decisivi”, ossia palesemente idonei a condurre a un diverso esito del giudizio (Cons. Stato, sez. II, 23 luglio 2024, n. 6660; sez. VII, 9 maggio 2023, n. 4697); inoltre, occorre che preesistano alla decisione impugnata (Cass. civ., sez. lav., 20 dicembre 2021, n. 40895, la quale, in maniera convincente, argomenta in relazione all’uso dell’espressione « sono stati trovati » contenuta nel citato n. 3, a cui fa riscontro il termine “recupero”, usato nei successivi articoli 396 e 398 c.p.c.); infine, trattandosi di un caso di revocazione “straordinaria”, occorre anche che si dia prova del giorno del loro reperimento e, naturalmente, che l’impugnazione sia proposta nel termine da esso decorrente.
8.3. Nel caso di specie, difettano questi presupposti.
8.3.1. Innanzitutto, nessuno dei documenti su cui si fonda il ricorso è “decisivo”: nella relazione del 2018, il dirigente comunale espone delle considerazioni generali in merito ai modi di acquisto della proprietà da parte dei privati e degli enti pubblici nonché una propria valutazione, personale e soggettiva, sulla situazione del Borgo di Pratica di Mare, ma né le prime, né la seconda sono di per sé idonee a provare alcun “fatto” e, naturalmente, non possono vincolare in alcun modo il libero apprezzamento del giudice sulla questione della titolarità delle aree cortilizie; quanto alle note relative al ritrovamento del mosaico, i riferimenti al “castello” o alla “tenuta” di proprietà della famiglia Borghese, dante causa della società, sono troppo generici e atecnici per consentire di fugare i dubbi sull’attuale titolarità dei beni oggetto di causa.
8.3.2. Rispetto alla relazione del dirigente comunale del 2018 manca poi la prova della tempestività della presentazione del ricorso per revocazione rispetto al suo ritrovamento.
A tal proposito, occorre ricordare che agli atti del giudizio era già presente la deliberazione del consiglio comunale di Pomezia n. 37 dell’11 ottobre 2017, con i relativi allegati, nei quali veniva riportato il dibattito tenutosi nell’organo e, in particolare, le dichiarazioni dell’assessore Piccotti, il quale non solo dava conto dell’esistenza della relazione del dirigente, ma ne riferiva testualmente il contenuto (e che si tratti di una citazione sostanzialmente fedele emerge da un confronto tra i due documenti).
Ne deriva quindi che l’esistenza della relazione era nota da tempo, quantomeno dal 30 gennaio 2020, giorno in cui la deliberazione che la citava è stata depositata nel corso del giudizio di primo grado: la società avrebbe quindi potuto e dovuto attivarsi tempestivamente per acquisirla, presentando istanza di accesso agli atti, al fine di produrla in giudizio.
Sotto altro profilo, il fatto che il contenuto del documento fosse già conosciuto e compreso tra i vari elementi oggetto della valutazione del giudice – tanto in primo grado, quanto in grado di appello – impedisce sia di ritenerlo “nuovo”, sia di considerarlo “decisivo”, con la conseguenza che, anche sotto questo profilo, la parte mira a ottenere un’inammissibile rivalutazione del thema decidendum e di quello probandum del giudizio definito con la sentenza revocanda.
8.3.3. Nemmeno è decisiva la sentenza della Corte di giustizia tributaria n. 7750 del 20 dicembre 2024, prodotta il 20 febbraio 2025 e alla quale si riferisce la memoria notificata a depositata in pari data per sostenere che manchino atti di trasferimento di diritti reali in favore del demanio con riguardo alle aree interne al Borgo che, quindi, avrebbero natura privata.
Benché tale pronuncia abbia in effetti annullato il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 2019 di ripristino della situazione catastale antecedente al 2017 – da cui aveva preso le mosse l’intera vicenda – sostenendo che le aree in oggetto non risultino gravate da vincoli o diritti reali di uso pubblico, si deve considerare che i provvedimenti del comune, così come l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato, hanno ritenuto sussistente il dubbio sulla titolarità delle aree in ragione di un più ampio novero di elementi (tra cui l’assenza di atti univoci di trasferimento della proprietà, la presenza di uffici pubblici all’interno del Borgo, l’assegnazione di una denominazione alle strade e dei numeri civici ai manufatti, il collegamento delle strade interne con quelle esterne e il libero accesso da parte del pubblico) nonché di una valutazione complessiva e di sintesi degli stessi, che non potrebbe essere scalfita dal venir meno di uno di essi.
Sotto altro profilo ancora, non si tratta di un documento preesistente alla decisione e che sia stato ritrovato in seguito, ma di una vera e propria sopravvenienza, rispetto alla quale non è invocabile la causa di revocazione di cui all’art. 395, n. 3, c.p.c.
9. Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso per revocazione è nel suo complesso inammissibile.
10. Secondo la regola generale della soccombenza, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali, nella misura indicata in dispositivo, in favore di ciascuna delle seguenti parti: comune di Pomezia; associazione LA ET e RI LL (da considerarsi a tal fine come un’unica parte, avendo svolto una difesa unitaria); associazione La TE.
Le spese possono invece essere compensate nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che si è costituita con comparsa di stile, senza presentare memorie e repliche.
11. Infine, il collegio è chiamato altresì a confermare l’ammissione al gratuito patrocinio delle associazioni costituitesi.
11.1. Quanto all’associazione La TE, si deve confermare l’ammissione già disposta dalla speciale commissione, competente ai sensi dell’art. 14 disp. att. c.p.a., con decreto n. 217 del 2024, non essendo stati acquisiti agli atti del giudizio elementi, in particolare relativi a una sopravvenuta modifica delle condizioni reddituali, che possano indurre a una sua revoca ai sensi dell’art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
11.2. Quanto all’associazione LA ET , si deve dare atto che la commissione si è pronunciata sull’istanza da questa presentata con decreto n. 58 del 2015 nel quale, pur ritenendo improcedibile la domanda dato che la causa era stata trattenuta in decisione, ha comunque attestato « che, alla stregua della certificazione esibita, ricorrono le condizioni di reddito cui l’ammissione al beneficio è subordinata », valutazione sostanzialmente favorevole alla richiedente e dalla quale non vi è motivo di discostarsi.
11.3. Tenuto conto che la parti ammesse al patrocinio pubblico sono risultate vincitrici mentre è risultata soccombente la parte che non ha fruito di tale patrocinio, si ritiene, allo stato, di non emanare, ex art. 133 t.u. n. 115 del 2022, i decreti di liquidazione dell’onorario dei difensori delle parti ammesse onde evitare ingiustificate duplicazioni solutorie ai danni dell’erario (arg. da Cons. Stato, sez. III, ordinanza n. 3752 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in favore di ciascuna delle seguenti parti: comune di Pomezia; associazione LA ET e RI LL (da considerarsi a tali fine come un’unica parte); associazione La TE.
Compensa le spese nei confronti dell’Agenzia delle entrate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Enrico Basilico | Vito Poli |
IL SEGRETARIO