Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
1191/2020 R.G. TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 17/04/2025, alle ore 10.06, innanzi al Presidente di Sezione, dott. Ugo Scavuzzo, sono comparsi: per l'Avv. M. Naselli per delega dell'Avv. E. Fiorillo il quale precisa le Controparte_1 conclusioni riportandosi ad atti e verbali di causa per l'Avv. Giuseppe Galeano per delega dell'Avv. M. Mazzeo Rinaldi il quale CP_2 precisa le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e nelle note conclusive già depositate telematicamente e chiede il rigetto delle richieste avversarie;
alle ore 10.26 per è presente l'Avv. Renato Cardella per delega dell'Avv. CP_3
Cesare il quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa. Il Presidente di Sezione invita, quindi, alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. Le parti discutono oralmente la causa illustrando brevemente le conclusioni già rassegnate in atti e verbali.
Quindi, il Presidente di Sezione decide la causa con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA
II SEZIONE CIVILE
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi notificato in data 06.03.2020 il sig. proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli il 28.02.2020 con il Parte_1 quale la e per essa la gli intimava il pagamento della Controparte_4 Controparte_5 somma di € 177.468,34 giusto atto di “Accettazione di proposta di Mutuo e costituzione di ipoteca” per atto Notaio del 13.02.2007, rep. 39410, munito di formula esecutiva del Persona_1
13.02.2007, con il quale la Banca Popolare Italiana S.c.r.l. aveva erogato al sig.
[...]
la somma pari ad € 160.000,00; l'opponente adiva il Tribunale di Messina chiedendo la Parte_1 sospensione dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, la dichiarazione di inidoneità del mutuo condizionato ad assurgere a titolo esecutivo, la condanna della società opposta al risarcimento del danno essendo subentrata al Banco Popolare per abusiva e illegittima erogazione del credito per violazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., con riserva di indicare i mezzi istruttori;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa del 3 giugno 2020, depositata telematicamente in data 19.09.2020, si costituiva in giudizio la società a responsabilità limitata e per essa Controparte_4 Controparte_6
la quale chiedeva, in via preliminare, la fissazione di una nuova udienza per consentire la
[...] chiamata in causa del terzo a norma dell'art. 269 c.p.c. e concedere termine per la CP_2 notifica dell'atto di citazione al terzo;
nel merito chiedeva il rigetto di tutte le domande formulate nell'opposizione e, in caso di accoglimento delle richieste dell'opponente, chiedeva che il Tribunale
1
[...]
; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. Parte_1
Alla prima udienza del 24.09.2020 il Giudice, rilevata la tardività della costituzione di parte convenuta, rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo;
sospendeva la esecutività del precetto opposto e rinviava all'udienza del 23.09.2021 concedendo termini ex art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie. Avverso l'ordinanza del 24.09.2020 la società opposta proponeva reclamo al fine della concessione del termine per la chiamata in causa del terzo sostenendo di essersi costituita CP_2 in giudizio in data 5.6.2020 (e che la busta telematica era stata accettata dalla cancelleria solo in data 19.09.2020 provocando, di fatto, una costituzione tardiva) e chiedendo la revoca dell'ordinanza di sospensione del precetto. Con ordinanza del 14.11.2020, ritenuto che ricorressero i presupposti per la rimessione in termini della opposta, il Giudice modificava parzialmente l'ordinanza del 24.09.2020, autorizzava l'opposta a chiamare in causa il terzo nei termini di legge, revocava la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. e confermava l'udienza del 23.09.2021. Con comparsa del 28.07.2021 si costituiva in giudizio il il quale chiedeva, Controparte_7 in via preliminare, che il Tribunale dichiarasse la carenza di legittimazione passiva del CP_7 e ne dichiarasse l'estromissione dal presente giudizio;
nel merito chiedeva il rigetto di tutte le
[...] domande formulate dall'opponente e la statuizione che nessuna responsabilità è ascrivibile al CP_2
; il tutto con vittoria di spese e compensi di causa e con riserva di meglio articolare i mezzi
[...] istruttori. All'udienza del 23.09.2021, il Giudice concedeva i termini ex art.183 c.6 c.p.c. per il deposito di memorie e rinviava all'udienza del 17.02.2022 per la valutazione delle istanze istruttorie. L'opponente e il terzo chiamato in causa Parte_1 Controparte_7 depositavano memorie ex art.183 c.6 c.p.c. n.1, 2 e 3 mentre la società opposta Controparte_4 non depositava alcuna memoria e chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 17.02.2022 il Giudice, dopo aver dato atto della richiesta di CTU formulata dall'opponente al fine di procedere alla stima del valore dell'immobile, che andrebbe poi a determinare il prezzo base d'asta con riduzione del 25%, e rilevate le contestazioni delle parti convenute, fissava udienza del 25.05.2023 per la discussione orale della causa statuendo che le istanze istruttorie potessero essere valutate in ordine al merito della controversia.
Con comparsa del 25.02.2022 la e per essa, la sua mandataria Controparte_4 [...] rappresentata da si costituiva in giudizio Controparte_5 Controparte_6 tramite nuovo difensore in sostituzione del precedente difensore Avv. Sebastiano Di Betta. Dopo il deposito delle memorie conclusionali, all'udienza del 25.05.2023 il Giudice rinviava all'udienza del 25.07.024 per la discussione orale;
udienza differita d'ufficio all'odierna udienza del 27 febbraio 2025, differita alla data odierna del 17.04.2025; all'udienza odierna, dopo la discussione, la causa era decisa. L'opposizione a precetto formulata dal Sig. è infondata nel merito e Parte_1 va rigettata e ciò per quanto di ragione. È infondato nel merito il primo motivo di opposizione facente leva sull'omessa notifica del titolo esecutivo. Giova premettere che con l'opposizione agli atti esecutivi la parte intimata con il precetto opposto può far valere vizi concernenti la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto e la dedotta omessa notifica del titolo esecutivo ha, in astratto, la forza di provocare un'invalidità formale del precetto impugnato. Nel dettaglio parte opponente ha lamentato che l'azione esecutiva sarebbe stata minacciata in forza di mutuo condizionato e senza la previa notifica del titolo esecutivo;
nella laconicità della
2 doglianza può però cogliersi che l'opponente abbia voluto negare che il mutuo fondante la minacciata azione esecutiva abbia natura fondiaria. Sennonché giova rammentare che ai sensi dell'art. 41 del T.U.B. “Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.”; nel caso in ispecie il titolo esecutivo è costituito da mutuo sottoscritto il 13.02.2007 tra l'odierno opponente e la società “Banca Popolare Italiana Società Cooperativa”; quest'ultima ha concesso alla odierna parte opponente la somma di € 160.000,00 “ai sensi dell'art.38 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n.385 – Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”; la nozione di credito fondiario è, infatti, contenuta nel citato art. 38 del d. lgs. 385/1993, a norma del quale tale tipo di credito ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili;
il mutuo in esame ha natura fondiaria
(di fatto non contestata) e deve escludersi sia stato convenuta condizione alcuna idonea ad escludersi che trattasi di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; invero, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge;
in altri termini occorre verificare che sia stata pattuita e sia intervenuta una consegna di denaro idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo che, invero, non va intesa in termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo;
nel caso in ispecie deve ritenersi perfezionato il contratto di mutuo in oggetto senza che le parti abbiano pattuito condizione alcuna;
all'art. 2 dell'atto di mutuo notarile prodotto dalla parte opposta le parti hanno dato atto dell'avvenuta consegna della somma erogata al mutuatario con la correlata quietanza da quest'ultimo rilasciata con la sottoscrizione del contratto;
al punto 3 le parti hanno anche convenuto la costituzione per mano dell'odierna parte opponente di un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte;
che trattasi di mutuo (fondiario) idoneo ad integrare titolo esecutivo si ricava dalla recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite del 6.3.2025 al n. 5968 che ha affermato che “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”; pertanto, il versamento della somma finanziata e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico dal notaio denotano l'effettiva disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario e ciò anche laddove la stessa somma sia stata contestualmente costituita dal mutuatario in deposito cauzionale infruttifero;
ne discende che il mutuo fondante la minacciata azione esecutiva con il precetto opposta integra valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 n. 3 c.p.c. Sebbene tardivamente formulata la doglianza sulla pretesa violazione del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 del T.U.B. – avanzata da parte opponente con la prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. - va in ogni caso osservato che siffatta pretesa (e indimostrata) violazione non ha la forza di invalidare il mutuo fondiario (Cass. Civ., Sez. Un., 16.11.2022, n. 33719). Il secondo motivo d'opposizione – facente leva sulla pretesa abusiva erogazione del credito
– correlato invero anche ad una domanda di natura risarcitoria, è parimenti infondato nel merito e ciò per le ragioni che seguono. Nel dettaglio l'opponente ha contestato alla banca mutuante la violazione del dovere di buona fede per aver la stessa concesso un mutuo di € 160.000,00 (€ 70.000,00 per l'acquisto dell'immobile
3 ed € 90.000,00 per la ristrutturazione) senza aver valutato la capacità della parte mutuataria di restituire la somma finanziata. Giova rammentare che la concessione dei finanziamenti deve sempre essere preceduta da un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato e ciò in applicazione dei principi generali di sana e prudente gestione nell'erogazione del credito sottesi all'art. 5 T.U.B. e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176 comma 2 c.c.; l'art.124 bis, comma I, T.U.B. prescrive che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Sennonché la validità del contratto di mutuo fondante la minacciata azione esecutiva deve ritenersi sussistente anche laddove fosse accertata la denunziata violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio in capo alla banca mutuante;
infatti, la violazione delle norme che impongono la verifica del merito creditizio non può, infatti, comportare, in assenza di espressa disposizione del legislatore in tal senso, effetti in termini di patologia contrattuale;
siffatta conclusione deve ritenersi coerente con l'orientamento reiteratamente espresso dalla Corte di cassazione (Cass. Civ. 27 ottobre 2023: “L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa”), che esclude conseguenze sul piano della validità genetica del negozio in ragione della violazione di prescrizioni normative che impongono al finanziatore doveri di condotta. Se è indubbio che il finanziatore debba ai sensi dell'art. 124 bis TUB eseguire le necessarie verifiche al fine di individuare la capacità del richiedente di poter adempiere all'obbligazione restitutoria assunta, è parimenti incontrovertibile che sia il mutuatario/finanziato a dover assolvere all'onere della prova del fatto illecito denunziato e, quindi, a dover allegare e dimostrare l'esistenza, al momento della stipula del mutuo, di una esposizione debitoria capace di comportare una diversa valutazione del finanziatore in merito al credito richiesto. A detto onere – anche assertivo oltre che probatorio - parte opponente si è sostanzialmente sottratta;
in citazione e nelle memorie successive.
Né va sottaciuto che, anche laddove si fosse pervenuti ad una conclusione diversa sul fronte dell'accertamento del dedotto fatto illecito, permarrebbe una grave lacuna probatoria sul fronte del danno patrimoniale (solo genericamente allegato e quantificato in euro 100.000,00) subito dall'opponente. Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, (per tre fasi di giudizio, esclusa la fase istruttoria per lo scaglione di riferimento) vanno poste a integralmente a carico della parte opponente nella misura determinata in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento, ciò anche nel rapporto con il terzo chiamato;
infatti, in virtù del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, governa il riparto delle spese processuali - il rimborso delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto è posto a carico dell'attore, se la chiamata in causa si sia resa necessaria dalle tesi propugnate dall'attore medesimo e queste siano risultate infondate, a prescindere dal fatto che l'attore non abbia proposto domande nei confronti del terzo
P.Q.M.
il Presidente della II Sezione Civile, dott. Ugo Scavuzzo, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa portante il numero 1191/2020 R.G.A.C. promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Messina, Corso Cavour 143, presso e nello studio dell'Avv. Ernesto Fiorillo (Cf. ) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, parte CodiceFiscale_1 opponente, contro e per essa, la sua mandataria Controparte_4 Controparte_5 rappresentata da rappresentata e difesa, congiuntamente e Controparte_6
4 disgiuntamente, dagli Avv.ti Fabrizio CESARE, (C.F.: ) e Maria Gabriella C.F._2
CESARE (C.F.: ) presso il cui studio in Napoli Via Francesco Crispi n. 87 è C.F._3 elettivamente domicilia, giusta procura in atti, parte opposta, e nei confronti di CP_7
(C.F.: P.IVA: , società costituita in data 13/12/2016, a seguito
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 della fusione tra il e il Controparte_8 Controparte_8
- società quest'ultima incorporante la rappresentato e
[...] Controparte_9 difeso dall'Avv. Michelangelo Mazzeo Rinaldi, (C.F.: ) presso il cui studio C.F._4 sito in Messina Via Dei Verdi, 13 è elettivamente domiciliato, terzo chiamato in causa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede,
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta che liquida in € 2.938,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre I.V.A. e CPA;
3) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato che liquida in € 2.938,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, oltre I.V.A. e CPA.
Così deciso in Messina, il 17.4.2025 Il Presidente di Sezione
(dott. Ugo Scavuzzo)
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