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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 07/02/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Chiara per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Cardile Luigi per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., innanzi a questo Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al pagina 1 di 11 risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data
03/04/2012 alle ore 19:30 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del suo motociclo
Honda tg. BB24723 e percorreva la S.S. 113 nel senso di marcia ME-PA, giunto all'intersezione con la sinistrorsa S.P., che sale verso Faro Superiore, veniva urtato da un'utilitaria di colore bianco – probabilmente una AT PU , proveniente dalla S.P., delimitata da segnale di STOP, che si immetteva con manovra di svolta verso destra sulla S.S.
113, in direzione PA-ME e invadeva l'opposta corsia di marcia, percorsa dall' attore, urtandolo e, successivamente, dileguandosi senza prestare soccorso.
L'attore allegava di essere caduto sulla propria sinistra e di avere riportato danni materiali alla fiancata sinistra del motociclo, oltre alla “frattura emipiatto tibiale mediale e laterale del ginocchio sinistro”, che determinava postumi di invalidità permanente nella misura del 13%, ITA di gg 30
e ITP di giorni 140 al 50%.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 51.909,45, di cui € 827,74 per spese mediche, o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa del 14/11/2016, si costituiva in giudizio la Controparte_1
n.q. dispiegata, la quale deduceva l'infondatezza della domanda, eccependo che incombe sul danneggiato l'onere di provare la verificazione del sinistro, che lo stesso si è verificato per colpa o dolo del conducente del veicolo investitore, nonostante la condotta irreprensibile del danneggiato, e che l'investitore è rimasto sconosciuto, anche a seguito delle indagini di polizia espletate a seguito di denuncia.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria nel quantum debeatur, in quanto sproporzionata e non idoneamente provata in ordine al danno morale.
Chiedeva, quindi il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa veniva istruita con l'assunzione dei testimoni e veniva disposta CTU medico- legale.
pagina 2 di 11 All'udienza a trattazione scritta del 7/11/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della Controparte_1
n.q. dispiegata, può essere qualificata ai sensi dell'art. 283, d. lgs. n. 209/2005.
[...]
Com'è noto, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283, comma 1, lett. a, d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo Parte_2 non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10540; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 12304/2005).
In ordine a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha affermato che occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente per la identificazione del responsabile, anche mediante formale denuncia alle
Autorità, e se la impossibilità di procedere alla sua identificazione derivi da circostanze oggettive (C. Cass., Sez. III, n. 15367/2011; n. 18308/2015; n. 274/2015), pur precisando che non risulta determinante l'eventuale mancata individuazione del danneggiante o la mancata adoperazione in tal senso del danneggiato, non potendosi gravare il privato di oneri ed incombenti che non gli appartengono, dovendo richiedersi la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (C. Cass., Sez. III, n. 24449/2005). Invero, la giurisprudenza, con principio che si condivide, è pacifica nell'affermare che la mancata denuncia del fatto non sia di per sé ostativa al risarcimento del danno, qualora il sinistro sia idoneamente provato dal danneggiato.
pagina 3 di 11 Le domande formulate dall'attore sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Con riguardo all'accertamento della verificazione e delle modalità del sinistro sia la documentazione versata in atti (fotografie del mezzo incidentato e cartella clinica) sia le dichiarazioni dei testi escussi hanno permesso di acclarare che l'incidente si è effettivamente verificato come allegato dal Pt_1
Invero, il teste , presente al momento del sinistro in quanto con il suo Testimone_1 furgone si trovava dietro il motociclo dell'attore, ha dichiarato: “ho visto che, nella curva che da
Faro Superiore si immetteva verso Messina, un'auto non ricordo se una Tipo o una PU bianca, invadeva la carreggiata opposta nello svoltare verso Messina, colpendo con la parte anteriore dell'autovettura la parte posteriore del motociclo. Io fortunatamente non sono rimasto coinvolto nell'incidente pur essendo un paio di metri dietro il motorino. In seguito all'urto mi sono fermato immediatamente a prestare soccorso al conducente del motorino”, che “indossava il casco ed è caduto sul lato sinistro, infatti, aveva lesioni al braccio e alla gamba sinistra. La macchina non si è fermata a prestare soccorso e non ho avuto modo di prendere il numero di targa. Insieme a me sul furgone si trovava mio fratello L'urto si è concretizzato nella Persona_1 carreggiata del ciclomotore, in quanto l'autovettura nello svoltare ha invaso la corsia opposta. Il ciclomotore camminava al centro della carreggiata della propria corsia di marcia. Sia io che il ciclomotore percorrevamo la strada più o meno a 50 km/h; io mi trovavo ad una distanza di circa 10-15 m”.
Il teste ha confermato che l'urto si è verificato tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte posteriore sinistra del ciclomotore;
che il veicolo investitore era condotto da un uomo di mezza età, che non si è fermato a prestare soccorso;
che il motociclo, di cui ha ricordato il colore grigio, ma non la targa, è caduto sulla fiancata sinistra e, quindi, che lui e il fratello lo hanno spostato al margine della carreggiata;
che l'attore accusava dolori alla parte sinistra del corpo e non riusciva a deambulare autonomamente, sicché, assieme al fratello, lo ha “preso di peso e fatto salire sul furgone”, accompagnandolo all'ospedale Papardo, che era quello più vicino.
Il teste , presente sul furgone del fratello , ha confermato la Persona_1 Tes_1 dinamica del sinistro, dichiarando “ricordo che il 03/04/2012 vero le ore 19:00/19:30 stavamo andando, unitamente a mio fratello, con il furgone verso Palermo, ad un certo punto, sulla SS113 vi è una
pagina 4 di 11 curva dalla quale proveniva un'autovettura che svoltava a destra verso Messina. L'autovettura proveniva da
Faro Superiore” e “ha invaso la corsia di marcia dei veicoli provenienti dal senso opposto e con la parte anteriore sx colpiva la parte posteriore del motorino che a causa dell'urto cadeva a sinistra. Il nostro furgone si trovava a circa 15/20 metri dal motorino che ci precedeva ed anche noi abbiamo rischiato di essere investiti dall'autovettura. Il ragazzo aveva il casco e lamentava dolore al ginocchio sx ed al braccio e aveva sangue in faccia”. “Entrambi i veicoli, sia noi che il motociclo, viaggiavamo a circa 40/50 km/h, l'autovettura invece ha percorso la curva velocemente”. “Solo io e mio fratello abbiamo portato soccorso al ragazzo. Ci siamo fermati e visto che il conducente del motociclo non riusciva a camminare da solo lo abbiamo sollevato e fatto accomodare sul furgone e dopo aver spostato il motociclo, accostato sulla destra della carreggiata, abbiamo accompagnato il ragazzo al pronto soccorso del Papardo”.
Il teste ha ricordato che “viaggiava al centro della semicarreggiata” sul suo scooter “di Pt_1 colore scuro”; ha descritto con dovizia di particolari il luogo del sinistro: “Il luogo dove è successo
l'incidente è un incrocio così costituito: vi è una strada che va da Messina a Palermo, l'altra da Palermo a
Messina e l'altra che da Faro Superiore consente l'accesso o a Messina o a Palermo” e ha dichiarato che
“non sono intervenuti i Vigili, anche perché siamo stati io e mio fratello a portarlo al pronto soccorso, in quanto il conducente era dolorante”.
Risulta, dunque, provato il sinistro né può imputarsi all'attore la mancata identificazione del veicolo investitore, alla luce delle modalità del sinistro, della repentinità dello scontro e della fuga del veicolo non identificato.
Da parte sua, la convenuta non è riuscita a dimostrare la mancata verificazione del sinistro ovvero il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
In particolare, con riferimento alla documentazione proveniente dal Corpo di Polizia
Municipale prodotta dalla convenuta il 30/07/2019, essa doveva essere richiesta direttamente dal convenuto all'amministrazione, attraverso la normale procedura di accesso agli atti amministrativi, di cui alla L. n. 241/1990.
È infatti noto che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al
pagina 5 di 11 mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01)).
La n.q., infatti, essendo titolare di un interesse qualificato, Controparte_1 diretto, concreto ed attuale, alla conoscenza del documento, ben avrebbe potuto ottenere il verbale di sinistro stradale (o, nella specie, la dichiarazione dell'amministrazione di non avere ricevuto alcuna denuncia del sinistro) azionando il proprio diritto.
Invece la si è limitata a formulare istanza al Giudice di autorizzare la richiesta e il CP_1 deposito.
Ebbene, anche a volere qualificare l'autorizzazione al reperimento della documentazione, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., “il potere di cui all'art. 213 c.p.c. è nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dell'istante dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024 (Rv. 672646 - 02); nello stesso senso, Cass. civ., 7/11/2023, n. 16713).
Nella specie, tra l'iscrizione della causa a ruolo (4/10/2016) e la preclusione dei diritti di difesa (6/04/2017), la convenuta avrebbe avuto tutto il tempo per avviare detto procedimento e attenderne la conclusione.
La non ha neppure allegato di avere provato ad ottenere la documentazione, con CP_1 esito negativo, sicché è evidente che l'attività acquisitiva del giudice determinerebbe una sostanziale esenzione della parte dai propri doveri istruttori.
In ogni caso va evidenziato che anche a considerare il documento menzionato validamente prodotto dalla parte convenuta, esso non sarebbe risultato dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea. Infatti, la circostanza che il sinistro occorso a non sia stato Pt_1
pagina 6 di 11 denunciato alla Polizia Municipale di Messina, non consente di escluderlo in quanto l'attore ha provato la verificazione e la riconducibilità del sinistro al veicolo non identificato.
Alla luce delle univoche dichiarazioni dei testi - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – deve affermarsi la responsabilità esclusiva del veicolo non identificato in ordine alla causazione del sinistro, non potendo muoversi alcun addebito al che, pur Pt_1 procedendo a una velocità moderata su strada con precedenza, si è visto improvvisamente attingere dal veicolo – non identificato -, che ha effettuato una manovra di svolta a velocità sostenuta, invadendo la sua corsia di marcia.
Pertanto, la nella qualità dispiegata, va condannata al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Pt_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott.ssa , ha Persona_2 constatato che , a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato: Parte_1
“frattura emipiatti tibiali mediale e laterale del ginocchio sx, con trauma contusivo della cavoiglia sinistra, del gomito sinistro e della spalla sinistra. Escoriazioni del naso e del gomito, frattura della rotula”.
Da tali lesioni sono residuati “artralgie e ipotono-trofia del quadricipite, non obiettivabili e di natura soggettiva”, ritenuti dalla CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dalla stessa stimata nella misura del 7%, con compromissione della capacità lavorativa generica.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 16 giorni, nonché 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 al 50% ed ulteriori 30 al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e sono ben motivate.
Le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da , permettono di superare la diversa stima del Parte_1 danno effettuata dal consulente di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non pagina 7 di 11 patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle di cui all'art. 139 cod. ass..
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 14.330,85 all'attualità, di cui € 10.961,21 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
7% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 36 al momento del sinistro) e € 3.369,64 per inabilità temporanea (di cui € 883,8 per inabilità assoluta, € 1.242,90 per 30 giorni al 75%;
€ 828,60 per 30 giorni al 50%; € 414,30 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche pagina 8 di 11 tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n.
1816 del 25 agosto 2014, secondo cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”).
L'attore ha documentato spese mediche e di consulenza medica di parte per complessivi €
842,87. Tuttavia, gli possono essere riconosciuti solo € 758,17, rivalutati all'attualità in complessivi € 922,00, escludendo le somme portate dagli scontrini fiscali in atti, dei quali alcuni risultano non riferibili all'attore e altri illeggibili.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (03/04/2022), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
La n.q. va, quindi, condannata al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 15.252,85 (€ 14.330,85 + € 922,00) all'attualità, oltre Parte_1 interessi come sopra illustrato (previa devalutazione della somma al momento del sinistro per il risarcimento e al momento della singola spesa per le spese documentate, si applicano gli interessi legali sulla somma via via rivalutata).
pagina 9 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, la convenuta va condannata a pagare in favore dell'Erario – essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – la complessiva somma di euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa, tenuto conto del decisum
(scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria.
All'erario andranno altresì riconosciute le somme anticipate e/o prenotate a debito per iscrizione a ruolo, bollo e notifica e quant'altro previsto dalla legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della Controparte_1 che deve rimborsare l'attore di quanto già sborsato in acconto (€ 202,00, come da fattura n. 20 del 19/04/2022 emessa dalla CTU, pagata il 5/05/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5354/2016 r.g., vertente tra
(attore) e la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S.,
[...] al pagamento in favore di della somma di € 15.252,85 all'attualità, Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
2. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese anticipate e/o prenotate a debito;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1 nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., rimborsando all'attore le somme versate a titolo di acconto
Così deciso in Messina il 7.2.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5354 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, vertente
TRA
(C. F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Chiara per procura in atti
- ATTORE -
E in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Cardile Luigi per procura in P.IVA_1 atti
- CONVENUTA-
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale;
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la Controparte_1 gestione del F.G.V.S., innanzi a questo Tribunale, al fine di ottenerne la condanna al pagina 1 di 11 risarcimento dei danni subiti a seguito ed in conseguenza del sinistro occorsogli in data
03/04/2012 alle ore 19:30 circa, allorché, mentre si trovava alla guida del suo motociclo
Honda tg. BB24723 e percorreva la S.S. 113 nel senso di marcia ME-PA, giunto all'intersezione con la sinistrorsa S.P., che sale verso Faro Superiore, veniva urtato da un'utilitaria di colore bianco – probabilmente una AT PU , proveniente dalla S.P., delimitata da segnale di STOP, che si immetteva con manovra di svolta verso destra sulla S.S.
113, in direzione PA-ME e invadeva l'opposta corsia di marcia, percorsa dall' attore, urtandolo e, successivamente, dileguandosi senza prestare soccorso.
L'attore allegava di essere caduto sulla propria sinistra e di avere riportato danni materiali alla fiancata sinistra del motociclo, oltre alla “frattura emipiatto tibiale mediale e laterale del ginocchio sinistro”, che determinava postumi di invalidità permanente nella misura del 13%, ITA di gg 30
e ITP di giorni 140 al 50%.
Chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, quantificati in complessivi € 51.909,45, di cui € 827,74 per spese mediche, o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese del giudizio.
Con comparsa del 14/11/2016, si costituiva in giudizio la Controparte_1
n.q. dispiegata, la quale deduceva l'infondatezza della domanda, eccependo che incombe sul danneggiato l'onere di provare la verificazione del sinistro, che lo stesso si è verificato per colpa o dolo del conducente del veicolo investitore, nonostante la condotta irreprensibile del danneggiato, e che l'investitore è rimasto sconosciuto, anche a seguito delle indagini di polizia espletate a seguito di denuncia.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria nel quantum debeatur, in quanto sproporzionata e non idoneamente provata in ordine al danno morale.
Chiedeva, quindi il rigetto delle domande, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa veniva istruita con l'assunzione dei testimoni e veniva disposta CTU medico- legale.
pagina 2 di 11 All'udienza a trattazione scritta del 7/11/2024 – in cui subentrava la scrivente – la causa veniva assunta in decisione, concedendo alle parti il termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti della Controparte_1
n.q. dispiegata, può essere qualificata ai sensi dell'art. 283, d. lgs. n. 209/2005.
[...]
Com'è noto, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato, il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del F.G.V.S., sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 283, comma 1, lett. a, d. lgs. n. 209/2005), ha l'onere di provare il fatto generatore del danno;
ne consegue che il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo Parte_2 non identificato, deve, in primo luogo, provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e, in secondo luogo, provare anche che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 19/04/2023, n. 10540; nello stesso senso, cfr. Cass. civ. n. 12304/2005).
In ordine a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha affermato che occorre valutare tutte le circostanze del caso concreto al fine di verificare se il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente per la identificazione del responsabile, anche mediante formale denuncia alle
Autorità, e se la impossibilità di procedere alla sua identificazione derivi da circostanze oggettive (C. Cass., Sez. III, n. 15367/2011; n. 18308/2015; n. 274/2015), pur precisando che non risulta determinante l'eventuale mancata individuazione del danneggiante o la mancata adoperazione in tal senso del danneggiato, non potendosi gravare il privato di oneri ed incombenti che non gli appartengono, dovendo richiedersi la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell'incidente (C. Cass., Sez. III, n. 24449/2005). Invero, la giurisprudenza, con principio che si condivide, è pacifica nell'affermare che la mancata denuncia del fatto non sia di per sé ostativa al risarcimento del danno, qualora il sinistro sia idoneamente provato dal danneggiato.
pagina 3 di 11 Le domande formulate dall'attore sono fondate e vanno accolte per quanto di ragione.
Con riguardo all'accertamento della verificazione e delle modalità del sinistro sia la documentazione versata in atti (fotografie del mezzo incidentato e cartella clinica) sia le dichiarazioni dei testi escussi hanno permesso di acclarare che l'incidente si è effettivamente verificato come allegato dal Pt_1
Invero, il teste , presente al momento del sinistro in quanto con il suo Testimone_1 furgone si trovava dietro il motociclo dell'attore, ha dichiarato: “ho visto che, nella curva che da
Faro Superiore si immetteva verso Messina, un'auto non ricordo se una Tipo o una PU bianca, invadeva la carreggiata opposta nello svoltare verso Messina, colpendo con la parte anteriore dell'autovettura la parte posteriore del motociclo. Io fortunatamente non sono rimasto coinvolto nell'incidente pur essendo un paio di metri dietro il motorino. In seguito all'urto mi sono fermato immediatamente a prestare soccorso al conducente del motorino”, che “indossava il casco ed è caduto sul lato sinistro, infatti, aveva lesioni al braccio e alla gamba sinistra. La macchina non si è fermata a prestare soccorso e non ho avuto modo di prendere il numero di targa. Insieme a me sul furgone si trovava mio fratello L'urto si è concretizzato nella Persona_1 carreggiata del ciclomotore, in quanto l'autovettura nello svoltare ha invaso la corsia opposta. Il ciclomotore camminava al centro della carreggiata della propria corsia di marcia. Sia io che il ciclomotore percorrevamo la strada più o meno a 50 km/h; io mi trovavo ad una distanza di circa 10-15 m”.
Il teste ha confermato che l'urto si è verificato tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte posteriore sinistra del ciclomotore;
che il veicolo investitore era condotto da un uomo di mezza età, che non si è fermato a prestare soccorso;
che il motociclo, di cui ha ricordato il colore grigio, ma non la targa, è caduto sulla fiancata sinistra e, quindi, che lui e il fratello lo hanno spostato al margine della carreggiata;
che l'attore accusava dolori alla parte sinistra del corpo e non riusciva a deambulare autonomamente, sicché, assieme al fratello, lo ha “preso di peso e fatto salire sul furgone”, accompagnandolo all'ospedale Papardo, che era quello più vicino.
Il teste , presente sul furgone del fratello , ha confermato la Persona_1 Tes_1 dinamica del sinistro, dichiarando “ricordo che il 03/04/2012 vero le ore 19:00/19:30 stavamo andando, unitamente a mio fratello, con il furgone verso Palermo, ad un certo punto, sulla SS113 vi è una
pagina 4 di 11 curva dalla quale proveniva un'autovettura che svoltava a destra verso Messina. L'autovettura proveniva da
Faro Superiore” e “ha invaso la corsia di marcia dei veicoli provenienti dal senso opposto e con la parte anteriore sx colpiva la parte posteriore del motorino che a causa dell'urto cadeva a sinistra. Il nostro furgone si trovava a circa 15/20 metri dal motorino che ci precedeva ed anche noi abbiamo rischiato di essere investiti dall'autovettura. Il ragazzo aveva il casco e lamentava dolore al ginocchio sx ed al braccio e aveva sangue in faccia”. “Entrambi i veicoli, sia noi che il motociclo, viaggiavamo a circa 40/50 km/h, l'autovettura invece ha percorso la curva velocemente”. “Solo io e mio fratello abbiamo portato soccorso al ragazzo. Ci siamo fermati e visto che il conducente del motociclo non riusciva a camminare da solo lo abbiamo sollevato e fatto accomodare sul furgone e dopo aver spostato il motociclo, accostato sulla destra della carreggiata, abbiamo accompagnato il ragazzo al pronto soccorso del Papardo”.
Il teste ha ricordato che “viaggiava al centro della semicarreggiata” sul suo scooter “di Pt_1 colore scuro”; ha descritto con dovizia di particolari il luogo del sinistro: “Il luogo dove è successo
l'incidente è un incrocio così costituito: vi è una strada che va da Messina a Palermo, l'altra da Palermo a
Messina e l'altra che da Faro Superiore consente l'accesso o a Messina o a Palermo” e ha dichiarato che
“non sono intervenuti i Vigili, anche perché siamo stati io e mio fratello a portarlo al pronto soccorso, in quanto il conducente era dolorante”.
Risulta, dunque, provato il sinistro né può imputarsi all'attore la mancata identificazione del veicolo investitore, alla luce delle modalità del sinistro, della repentinità dello scontro e della fuga del veicolo non identificato.
Da parte sua, la convenuta non è riuscita a dimostrare la mancata verificazione del sinistro ovvero il concorso di colpa dell'attore nella causazione del sinistro.
In particolare, con riferimento alla documentazione proveniente dal Corpo di Polizia
Municipale prodotta dalla convenuta il 30/07/2019, essa doveva essere richiesta direttamente dal convenuto all'amministrazione, attraverso la normale procedura di accesso agli atti amministrativi, di cui alla L. n. 241/1990.
È infatti noto che “L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al
pagina 5 di 11 mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto” (Cass. Civ., Sez. 2, Ordinanza n.
31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01)).
La n.q., infatti, essendo titolare di un interesse qualificato, Controparte_1 diretto, concreto ed attuale, alla conoscenza del documento, ben avrebbe potuto ottenere il verbale di sinistro stradale (o, nella specie, la dichiarazione dell'amministrazione di non avere ricevuto alcuna denuncia del sinistro) azionando il proprio diritto.
Invece la si è limitata a formulare istanza al Giudice di autorizzare la richiesta e il CP_1 deposito.
Ebbene, anche a volere qualificare l'autorizzazione al reperimento della documentazione, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., “il potere di cui all'art. 213 c.p.c. è nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell'esenzione della parte dell'istante dall'onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell'onere probatorio incombente sulla parte, con la conseguenza che essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l'amministrazione sia in possesso proprio in relazione all'attività da essa svolta” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 26547 del 11/10/2024 (Rv. 672646 - 02); nello stesso senso, Cass. civ., 7/11/2023, n. 16713).
Nella specie, tra l'iscrizione della causa a ruolo (4/10/2016) e la preclusione dei diritti di difesa (6/04/2017), la convenuta avrebbe avuto tutto il tempo per avviare detto procedimento e attenderne la conclusione.
La non ha neppure allegato di avere provato ad ottenere la documentazione, con CP_1 esito negativo, sicché è evidente che l'attività acquisitiva del giudice determinerebbe una sostanziale esenzione della parte dai propri doveri istruttori.
In ogni caso va evidenziato che anche a considerare il documento menzionato validamente prodotto dalla parte convenuta, esso non sarebbe risultato dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea. Infatti, la circostanza che il sinistro occorso a non sia stato Pt_1
pagina 6 di 11 denunciato alla Polizia Municipale di Messina, non consente di escluderlo in quanto l'attore ha provato la verificazione e la riconducibilità del sinistro al veicolo non identificato.
Alla luce delle univoche dichiarazioni dei testi - sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare – deve affermarsi la responsabilità esclusiva del veicolo non identificato in ordine alla causazione del sinistro, non potendo muoversi alcun addebito al che, pur Pt_1 procedendo a una velocità moderata su strada con precedenza, si è visto improvvisamente attingere dal veicolo – non identificato -, che ha effettuato una manovra di svolta a velocità sostenuta, invadendo la sua corsia di marcia.
Pertanto, la nella qualità dispiegata, va condannata al Controparte_1 risarcimento dei danni riportati da in conseguenza del sinistro. Pt_1
Passando alla valutazione del quantum debeatur, il CTU nominato, dott.ssa , ha Persona_2 constatato che , a seguito ed in conseguenza del sinistro, ha riportato: Parte_1
“frattura emipiatti tibiali mediale e laterale del ginocchio sx, con trauma contusivo della cavoiglia sinistra, del gomito sinistro e della spalla sinistra. Escoriazioni del naso e del gomito, frattura della rotula”.
Da tali lesioni sono residuati “artralgie e ipotono-trofia del quadricipite, non obiettivabili e di natura soggettiva”, ritenuti dalla CTU compatibili con il sinistro e comportanti una compromissione della integrità psicofisica dalla stessa stimata nella misura del 7%, con compromissione della capacità lavorativa generica.
Il Consulente ha, altresì, riconosciuto all'attore una inabilità temporanea assoluta di 16 giorni, nonché 30 giorni di inabilità temporanea al 75%, 30 al 50% ed ulteriori 30 al 25%.
Le conclusioni del CTU vanno condivise in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame degli atti di causa e del periziando e sono ben motivate.
Le valutazioni operate, tenendo conto delle tabelle di riferimento e degli esiti concretamente riportati da , permettono di superare la diversa stima del Parte_1 danno effettuata dal consulente di parte attrice.
Il danno subito da deve essere liquidato, con un'attenta valutazione della Parte_1 patologia sofferta e delle condizioni soggettive dell'infortunato, nell'ambito del danno non pagina 7 di 11 patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., così come ricostruito di recente dalla Suprema Corte di legittimità (cfr. C. Cass., SS.UU., nn.. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008).
La Suprema Corte ha chiarito che “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre... È compito del giudice, quindi, accertare
l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione…Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui l'illecito configuri reato, la sofferenza morale… Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale del primo. Esclusa la praticabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.”
Il danno biologico (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato, in quanto incidente sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica) patito dall'attore, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle di cui all'art. 139 cod. ass..
Conseguentemente, all'attore va riconosciuta complessivamente la somma di € 14.330,85 all'attualità, di cui € 10.961,21 a titolo di danno biologico (importo ottenuto riconoscendo il
7% di invalidità permanente ad un soggetto di anni 36 al momento del sinistro) e € 3.369,64 per inabilità temporanea (di cui € 883,8 per inabilità assoluta, € 1.242,90 per 30 giorni al 75%;
€ 828,60 per 30 giorni al 50%; € 414,30 per 30 giorni al 25%), senza operare alcuna ulteriore personalizzazione in quanto già inclusa nella valutazione del CTU, in assenza di specifiche pagina 8 di 11 tempestive allegazioni sul punto e attesa la riconducibilità della perdita della capacità lavorativa generica al danno biologico (Cass. civ., sent. n. 28988/2020; nello stesso senso, cfr. Cass. n.
1816 del 25 agosto 2014, secondo cui “il danno alla capacità lavorativa generica rientra nell'alveo di quello biologico” perché “non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all'efficienza psicofisica”).
L'attore ha documentato spese mediche e di consulenza medica di parte per complessivi €
842,87. Tuttavia, gli possono essere riconosciuti solo € 758,17, rivalutati all'attualità in complessivi € 922,00, escludendo le somme portate dagli scontrini fiscali in atti, dei quali alcuni risultano non riferibili all'attore e altri illeggibili.
Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attrice alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro (03/04/2022), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
La n.q. va, quindi, condannata al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 15.252,85 (€ 14.330,85 + € 922,00) all'attualità, oltre Parte_1 interessi come sopra illustrato (previa devalutazione della somma al momento del sinistro per il risarcimento e al momento della singola spesa per le spese documentate, si applicano gli interessi legali sulla somma via via rivalutata).
pagina 9 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza, dunque, la convenuta va condannata a pagare in favore dell'Erario – essendo l'attore ammesso al patrocinio a spese dello Stato – la complessiva somma di euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa, tenuto conto del decisum
(scaglione fino a € 26.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 919,00 per la fase di studio, €
777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria.
All'erario andranno altresì riconosciute le somme anticipate e/o prenotate a debito per iscrizione a ruolo, bollo e notifica e quant'altro previsto dalla legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della Controparte_1 che deve rimborsare l'attore di quanto già sborsato in acconto (€ 202,00, come da fattura n. 20 del 19/04/2022 emessa dalla CTU, pagata il 5/05/2022).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 5354/2016 r.g., vertente tra
(attore) e la in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del
F.G.V.S., (convenuta), disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Controparte_1
nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S.,
[...] al pagamento in favore di della somma di € 15.252,85 all'attualità, Parte_1 oltre interessi come in motivazione;
2. condanna la nella qualità di impresa territorialmente Controparte_1
designata per la gestione del F.G.V.S., al pagamento in favore dell'Erario delle spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese anticipate e/o prenotate a debito;
3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Controparte_1 nella qualità di impresa territorialmente designata per la gestione del F.G.V.S., rimborsando all'attore le somme versate a titolo di acconto
Così deciso in Messina il 7.2.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Ha collaborato alla redazione del presente provvedimento la dottoressa Angelica Miano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile di questo Tribunale.
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