Corte Cost., sentenza 29/12/2025, n. 204
CCOST
Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l)

    La legge regionale cristallizza principi ordinamentali affermati dalla Corte Costituzionale in un determinato momento storico, agendo in via suppletiva della legislazione statale e invadendo la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e penale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l)

    L'art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017 presuppone che la volontà sia espressa personalmente dal paziente. La legge regionale, consentendo la presentazione dell'istanza da parte di un delegato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma

    I termini fissati violano il principio di uniformità nazionale in materia civile e trascurano la necessità di approfondimenti clinici adeguati, invadendo i principi fondamentali della materia di tutela della salute.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma

    La norma non si limita a dettare norme di dettaglio ma stabilisce principi fondamentali in materia di tutela della salute, invadendo la competenza esclusiva statale.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m)

    La disposizione utilizza un concetto relazionale ('livello superiore ai LEA') senza che il legislatore statale abbia determinato il livello essenziale, interferendo sulla definizione stessa dei LEA e creando disparità regionali.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 117, terzo comma

    Il suicidio medicalmente assistito prevede l'autosomministrazione del farmaco da parte del paziente, non l'erogazione di un trattamento da parte dei sanitari che possa essere sospeso. La norma invade i principi fondamentali della materia di tutela della salute.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma

    La legge regionale dichiara la finalità di disciplinare modalità organizzative e procedurali per l'attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale, rientrando nella competenza concorrente in materia di tutela della salute e non innovando l'ordinamento civile o penale.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m)

    La legge regionale non introduce nuovi LEA né modifica la disciplina statale, ma regola l'attività del Servizio sanitario regionale in attuazione di principi già esistenti. La disposizione impugnata non interferisce con la competenza statale sui LEA.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l) e m)

    L'attribuzione della funzione consultiva al comitato per l'etica clinica è compatibile con la normativa statale. Le disposizioni non prevedono livelli essenziali di assistenza né incidono sulle determinazioni della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA.

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Commentari14

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  • 1La Corte costituzionale ritorna sul “fine vita”: una “mezza vittoria” o un passo indietro?
    Antonio Scalera · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

    1. Premessa A distanza di pochi mesi dalla sentenza n. 132/2025[1], la Corte costituzionale, con la sentenza n. 204 del 29 dicembre 2025, torna ad occuparsi del c.d. “fine vita”: un tema che, ormai da circa un ventennio[2], divide l'opinione pubblica e che, durante gli anni, è stato oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali, a fronte della pressoché totale inerzia del legislatore. Il tempo trascorso ha lasciato ancora irrisolto il problema “di fondo”, e cioè se siano lecite o meno e con quali modalità quelle condotte di terzi che, ove attuate, consentirebbero a molte persone, prostrate nel corpo e nello spirito da gravissime malattie, di porre fine per sempre alle loro sofferenze. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte Cost., sentenza 29/12/2025, n. 204
Giurisdizione : Corte Costituzionale
Numero : 204
Data del deposito : 29 dicembre 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo