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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 27/01/2026, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1321/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NN LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14847/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065196121000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 8/8/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e SC, impugna cartella di pagamento notificata il 19/6/2025 relativa tassa auto 2019, per complessivi
€ 278,75. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale,. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie integrative il ricorrente reiterava quanto già esposto.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha contestato il corretto svolgimento della fase procedimentale impositiva, lamentando di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento, a cura dell'ente impositore, necessario perché, divenuto definitivo, possa costituirsi il carico riscuotibile, poi, coattivamente. La prova della notifica di tale atto ricade sull'ente impositore. La Regione Campania è stata correttamente evocata in giudizio, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato .EML, spedite all'indirizzo risultante da IPA (URP@PEC.
REGIONE.CAMPANIA.IT), unico indirizzo che dovrebbe essere preso in considerazione per la corretta instaurazione del rapporto processuale (vedi Circolare ADF del 4/7/2019).
L'ente deve, quindi, subire le conseguenze della mancata prova di aver notificato correttamente l'avviso di accertamento, con l'annullamento dell'atto e la declaratoria di estinzione della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di causa che liquida in € 250,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti del Concessionario.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
NN LE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14847/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065196121000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 551/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 8/8/2025 alla Regione Campania e all'Agenzia Entrate e SC, impugna cartella di pagamento notificata il 19/6/2025 relativa tassa auto 2019, per complessivi
€ 278,75. A sostegno del ricorso deduce la mancata notifica di atti presupposti, la decadenza e la prescrizione triennale,. Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese, con attribuzione.
Si costituiva l'Agenzia Entrate riscossione che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti la fase dell'accertamento ed il merito del tributo. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memorie integrative il ricorrente reiterava quanto già esposto.
All'udienza del 14/1/2026 il Giudice Monocratico decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il ricorrente ha contestato il corretto svolgimento della fase procedimentale impositiva, lamentando di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento, a cura dell'ente impositore, necessario perché, divenuto definitivo, possa costituirsi il carico riscuotibile, poi, coattivamente. La prova della notifica di tale atto ricade sull'ente impositore. La Regione Campania è stata correttamente evocata in giudizio, come attestato dalle ricevute di accettazione e consegna della PEC in formato .EML, spedite all'indirizzo risultante da IPA (URP@PEC.
REGIONE.CAMPANIA.IT), unico indirizzo che dovrebbe essere preso in considerazione per la corretta instaurazione del rapporto processuale (vedi Circolare ADF del 4/7/2019).
L'ente deve, quindi, subire le conseguenze della mancata prova di aver notificato correttamente l'avviso di accertamento, con l'annullamento dell'atto e la declaratoria di estinzione della pretesa.
Le spese seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di causa che liquida in € 250,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario. Compensa le spese nei confronti del Concessionario.