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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 08/08/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1521/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AD Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2019 R.G. promossa da
(C.F: , ed elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
Via Germania, n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Marzio Salvi (, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
P. IV , Controparte_1 P.IV_1 nella persona dei Commissari pro tempore;
resistente
RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.4.2019 proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 1 co. 51 legge 92/2012 avverso l'ordinanza del 28.3.2019 con la quale questo Tribunale ha rigettato la sua impugnazione del licenziamento intimatogli da in data 29.9.2017. CP_1
A fondamento del ricorso esponeva:
- Di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta presso il punto vendita Forte Hard di Siracusa, in via Monteforte n. 8, con inquadramento al IV livello del
CCNL Commercio e qualifica di repartista/cassiere, dal 6.11.2020 al 29.9.2017, data in cui veniva licenziato;
- Di aver svolto, dal gennaio 2006 e per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni di direttore, riconducibili al superiore livello I CCNL di categoria, essendosi occupato di
1 coordinare tutto il personale del punto vendita, di gestire gli ordini, di operare il controllo della chiusura casse, di vigilare sull'operato di tutti i dipendenti, di sovraintendere le operazioni di inventario;
- Di aver richiesto alla società datrice di lavoro, nel mese di agosto 2017, di adeguare la retribuzione a quella prevista per il I livello o per il II livello di categoria;
- Di aver ricevuto in data 28.8.2017 dalla datrice di lavoro, comunicazione di trasferimento presso il punto vendita di Pietraperzia (EN), Piazza Anzallo n. 1/A;
- Di aver impugnato il trasferimento ritenendolo illegittimo e ritorsivo con pec del 5.9.2017;
- Di aver ricevuto in data 1.9.2017 comunicazione della datrice di lavoro esplicativa delle necessità aziendali poste a fondamento del trasferimento, nella specie, garantire personale di esperienza nella fase di start-up del punto vendita aperto solo in data 2.8.2017;
- Di non essersi presentato presso la nuova sede di lavoro, ritenendo la nuova assegnazione demansionante rispetto all'attività di fatto svolta;
- Di aver ricevuto in data 29.9.2017 contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal punto vendita di Pietraperzia, cui forniva giustificazioni a mezzo pec in data 2.10.2017;
- Di averi ricevuto in data 4.10.2017 lettera di licenziamento disciplinare per giusta causa.
Sulla base di tale premesse, deduceva di aver contestato, nella fase sommaria, sia la legittimità sia del trasferimento disposto dall'azienda, stante l'insussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive e il carattere demansionante del trasferimento, per effetto della perdita dell'incarico di direttore del punto vendita e gestore di filiale svolto dal 2006, sia la legittimità del licenziamento in quanto ritorsivo.
Evidenziava, quanto al trasferimento, che la prova dell'intento ritorsivo – ritenuta insussistente dal giudice della fase sommaria – può rinvenirsi “in via indiretta nell'analoga vicenda che ha interessato un altro dipendente della società convenuta che, dopo aver richiesto l'adeguamento della retribuzione alle mansioni concretamente svolte, si era sentito rispondere dal responsabile
“ma la vicenda non vi ha insegnato nulla? Aumenti non ce ne sono, altrimenti trasferiamo Pt_1 anche te in capo al mondo e poi ti licenziamo”; che le ragioni imprenditoriali poste a base del trasferimento erano da ritenersi insussistenti, posto che tra la data di apertura del punto vendita
(2.8.2018) e la data in cui è stato disposto il trasferimento (28.8.2018) era trascorso un beve lasso di tempo per poter ritenere valida la giustificazione posta a base del trasferimento, vale a dire, la necessità di far fronte al registrato decremento delle vendite mediante immediata adibizione, presso il punto vendita, di personale esperto, quale il ricorrente.
Evidenziava, poi, che dall'istruttoria della fase sommaria era emerso che il ricorrente aveva di fatto svolto, per il periodo indicato, mansioni riconducibili al livello superiore e che, pur dovendosi
2 ritenere, sulla base della prova orale, che “la avrebbe continuato a far svolgere al sig. Pt_2 mansioni di addetto anziano responsabile (per utilizzare il termine improprio in uso Pt_1 all'Azienda anche presso il p.v. di Pietraperzia” tale circostanza non “può legittimare il comportamento datoriale, posto che per tali mansioni non era corrisposto quanto previsto dal
CCNL di riferimento, né una paga adeguata secondo quanto previsto dall'art. 36 Cost.”.
Precisava che, essendo l'assenza prolungata del ricorrente l'unica ragione posta a fondamento dell'intimato licenziamento, l'accertamento della nullità del trasferimento avrebbe comportato la conseguente declaratoria di nullità del licenziamento.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In riforma del Decreto di Rigetto
n. cronol. 3757/2019 reso dal Giudice del Lavoro, Dott. il 28/03/2019 Persona_1
e notificato a mezzo PEC in pari data, accertare, ritenere e dichiarare nullità, illegittimità e/o comunque inefficacia dell'impugnato trasferimento e del consequenziale illegittimo licenziamento;
- Conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'immediata reintegra nel posto di lavoro, presso il p.v. di Siracusa, Via Monteforte, n.
8, del sig. ed al pagamento del risarcimento del danno, siccome previsto dall'art. Parte_1
18, L. 300/70, prendendo quale parametro l'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €.
1.710,85; - Condannare, infine, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito all'effettivo soddisfo, nonché delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
Giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le prime senza aver percepito i secondi”.
Con memoria depositata in data 14.10.2019 si costituiva contestando tutti i motivi CP_2 dell'opposizione ed evidenziando come sostanzialmente gli stessi ripropongano le medesime censure formulate con l'impugnazione del licenziamento con il rito sommario. Più specificamente, la resistente deduce che il dedotto carattere ritorsivo del licenziamento (conseguente, a dire del ricorrente, ad una richiesta di aumento della retribuzione da parte dello è da ritenersi Pt_1 insussistente e non provato, oltre che dedotto del tutto genericamente (nella specie con riferimenti ai
“presunti colloqui riportati – nomi degli interlocutori, luoghi, momento del colloquio”), posto che nessuna richiesta di adeguamento retributivo è mai pervenuta alla società datoriale da parte del ricorrente. Quanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento, evidenziava che il merito della scelta di sopperire al decremento delle vendite del punto vendita di
Pietraperzia mediante il trasferimento di un lavoratore esperto e non della trasferta non è sindacabile in sede giurisdizionale, con il limite della ragionevolezza e che, in ogni caso, la conferma della strategia aziendale era da rinvenirsi nella circostanza che in data 28/08/2017 è stato adibito anche
3 altro dipendente con esperienza e precisamente il Sig. assunto nel 1995. Parte_3
Contestava, poi, lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente.
Quanto alla dedotta illegittimità del licenziamento, precisava innanzitutto che è circostanza pacifica che il ricorrente è stato licenziato per avere realizzato assenze ingiustificate dal 20/09/2017 al
27/09/2017 (8 giorni di assenza) e che l'assenza del lavoratore – non accompagnata dalla seria ed effettiva manifestazione di disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria – costituisce inadempimento del medesimo agli obblighi sullo stesso gravanti nell'esecuzione del rapporto di lavoro, legittimante il recesso datoriale. Deduceva, infine, che nessuna prova era stata fornita dal ricorrente sul carattere ritorsivo e/o discriminatorio del licenziamento e che sull'incidenza di tale motivo a determinante il recesso con efficacia eziologica assoluta.
Con provvedimento del 27.2.2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo stante l'intervenuta dichiarazione di insolvenza della società resistente con sentenza del Tribunale di Catania n. 1 del
9.1.2020; il giudizio veniva poi riassunto nei confronti dell' Controparte_3
non costituitasi in giudizio.
[...]
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione della prova orale ammessa per parte ricorrente e all'esito dell'udienza del 23.1.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In punto di diritto, giova evidenziare che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (in questi termini Cass. , sez. lav., 24/06/2024, n. 17267).
Va, peraltro, osservato che l'intento discriminatorio e di rappresaglia deve avere esercitato efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, circostanza attinente al momento della formazione della volontà (Trib. Cagliari, 06/07/2020, n. 511, in Redazione Giuffrè 2020); e che “il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c.”.
Esso costituisce “l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore
4 colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta”. (v. Cass. Sez. L. sent. n.
17087 dell'08.8.2011).
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia fornito la prova, come era suo onere, del carattere ritorsivo del licenziamento. Invero, le deduzioni svolte dal ricorrente appaiono alquanto generiche in ordine alla descrizione dei presupposti di fatto determinanti il carattere ritorsivo del trasferimento, non essendo compiutamente indicata e circostanziata la richiesta fatta dal lavoratore alla società datoriale in ordine superiore inquadramento: non sono indicati i nomi degli interlocutori e il momento in cui è avvenuto il colloquio.
Neppure l'istruttoria orale svolta nella presente fase ha fornito positivo riscontro alle deduzioni del ricorrente. Il teste collega di lavoro del ricorrente, ha negato di aver avanzato Testimone_1 al superiore gerarchico una richiesta di superiore inquadramento precisando “io non ho chiesto niente;
l'aumento lo chiese il ricorrente Lo so in quanto me lo ha riferito lui”, così come Pt_1 non ha confermato che il superiore gerarchico gli abbia risposto “Ma la vicenda Schepis non vi ha insegnato nulla? Aumenti non ce ne sono, altrimenti trasferiamo anche te in capo al mondo e poi ti licenziamo”, riferendo che “posso solo dire che mi raccontò che ad altri colleghi dei quali Pt_1 però ora non ricordo in nome venne data questa risposta (che mi viene letta ) dal sig. . Pt_4
Aggiungo che questa notizia si diffuse all'interno dell' e che per questo motivo io fui Pt_5 scoraggiato da chiedere per me un aumento”.
Ad avviso del giudicante, pertanto, difetta la prova dell'intento ritorsivo del trasferimento e dell'intimato licenziamento.
A ciò si aggiunga che l'istruttoria svolta nella fase sommaria ha fornito positivo riscontro alle deduzioni della società datoriale circa la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento del ricorrente. Sono state infatti provate la riduzione di attività del punto vendita di nuova apertura e l'esigenza di affiancare ad un dipendente neo assunto altri dipendenti con gli stessi compiti e le responsabilità specifiche affidate allo Schepis: risulta dagli atti che insieme allo veniva trasferita altra risorsa con più anni di esperienza ( Pt_1 Pt_3
e che l' attività svolta concerneva esclusivamente i compiti professionali svolti dallo ed Pt_1 inerenti alla qualifica e responsabilità assunte presso il punto vendita di Siracusa, come confermate dall'istruttoria orale svolta nella presente fase.
Si tratta di circostanze che complessivamente valutate rappresentano una ragione sufficiente per giustificare il trasferimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
5 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione delle condizioni soggettive e del comportamento processuale tenuto dalle stesse.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.1521/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte in giudizio da con ricorso in opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 1 co. 51 legge 92/2012 depositato in data 8.1.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 08/08/2025
Il Giudice
dott.ssa AD Vetta
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AD Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1521/2019 R.G. promossa da
(C.F: , ed elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
Via Germania, n. 11, presso lo Studio dell'Avv. Marzio Salvi (, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ricorrente contro
P. IV , Controparte_1 P.IV_1 nella persona dei Commissari pro tempore;
resistente
RAGIONI DI FATO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.4.2019 proponeva opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 1 co. 51 legge 92/2012 avverso l'ordinanza del 28.3.2019 con la quale questo Tribunale ha rigettato la sua impugnazione del licenziamento intimatogli da in data 29.9.2017. CP_1
A fondamento del ricorso esponeva:
- Di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta presso il punto vendita Forte Hard di Siracusa, in via Monteforte n. 8, con inquadramento al IV livello del
CCNL Commercio e qualifica di repartista/cassiere, dal 6.11.2020 al 29.9.2017, data in cui veniva licenziato;
- Di aver svolto, dal gennaio 2006 e per tutta la durata del rapporto di lavoro, mansioni di direttore, riconducibili al superiore livello I CCNL di categoria, essendosi occupato di
1 coordinare tutto il personale del punto vendita, di gestire gli ordini, di operare il controllo della chiusura casse, di vigilare sull'operato di tutti i dipendenti, di sovraintendere le operazioni di inventario;
- Di aver richiesto alla società datrice di lavoro, nel mese di agosto 2017, di adeguare la retribuzione a quella prevista per il I livello o per il II livello di categoria;
- Di aver ricevuto in data 28.8.2017 dalla datrice di lavoro, comunicazione di trasferimento presso il punto vendita di Pietraperzia (EN), Piazza Anzallo n. 1/A;
- Di aver impugnato il trasferimento ritenendolo illegittimo e ritorsivo con pec del 5.9.2017;
- Di aver ricevuto in data 1.9.2017 comunicazione della datrice di lavoro esplicativa delle necessità aziendali poste a fondamento del trasferimento, nella specie, garantire personale di esperienza nella fase di start-up del punto vendita aperto solo in data 2.8.2017;
- Di non essersi presentato presso la nuova sede di lavoro, ritenendo la nuova assegnazione demansionante rispetto all'attività di fatto svolta;
- Di aver ricevuto in data 29.9.2017 contestazione disciplinare per assenza ingiustificata dal punto vendita di Pietraperzia, cui forniva giustificazioni a mezzo pec in data 2.10.2017;
- Di averi ricevuto in data 4.10.2017 lettera di licenziamento disciplinare per giusta causa.
Sulla base di tale premesse, deduceva di aver contestato, nella fase sommaria, sia la legittimità sia del trasferimento disposto dall'azienda, stante l'insussistenza di ragioni tecniche, organizzative e produttive e il carattere demansionante del trasferimento, per effetto della perdita dell'incarico di direttore del punto vendita e gestore di filiale svolto dal 2006, sia la legittimità del licenziamento in quanto ritorsivo.
Evidenziava, quanto al trasferimento, che la prova dell'intento ritorsivo – ritenuta insussistente dal giudice della fase sommaria – può rinvenirsi “in via indiretta nell'analoga vicenda che ha interessato un altro dipendente della società convenuta che, dopo aver richiesto l'adeguamento della retribuzione alle mansioni concretamente svolte, si era sentito rispondere dal responsabile
“ma la vicenda non vi ha insegnato nulla? Aumenti non ce ne sono, altrimenti trasferiamo Pt_1 anche te in capo al mondo e poi ti licenziamo”; che le ragioni imprenditoriali poste a base del trasferimento erano da ritenersi insussistenti, posto che tra la data di apertura del punto vendita
(2.8.2018) e la data in cui è stato disposto il trasferimento (28.8.2018) era trascorso un beve lasso di tempo per poter ritenere valida la giustificazione posta a base del trasferimento, vale a dire, la necessità di far fronte al registrato decremento delle vendite mediante immediata adibizione, presso il punto vendita, di personale esperto, quale il ricorrente.
Evidenziava, poi, che dall'istruttoria della fase sommaria era emerso che il ricorrente aveva di fatto svolto, per il periodo indicato, mansioni riconducibili al livello superiore e che, pur dovendosi
2 ritenere, sulla base della prova orale, che “la avrebbe continuato a far svolgere al sig. Pt_2 mansioni di addetto anziano responsabile (per utilizzare il termine improprio in uso Pt_1 all'Azienda anche presso il p.v. di Pietraperzia” tale circostanza non “può legittimare il comportamento datoriale, posto che per tali mansioni non era corrisposto quanto previsto dal
CCNL di riferimento, né una paga adeguata secondo quanto previsto dall'art. 36 Cost.”.
Precisava che, essendo l'assenza prolungata del ricorrente l'unica ragione posta a fondamento dell'intimato licenziamento, l'accertamento della nullità del trasferimento avrebbe comportato la conseguente declaratoria di nullità del licenziamento.
Tanto premesso, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “In riforma del Decreto di Rigetto
n. cronol. 3757/2019 reso dal Giudice del Lavoro, Dott. il 28/03/2019 Persona_1
e notificato a mezzo PEC in pari data, accertare, ritenere e dichiarare nullità, illegittimità e/o comunque inefficacia dell'impugnato trasferimento e del consequenziale illegittimo licenziamento;
- Conseguentemente, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, all'immediata reintegra nel posto di lavoro, presso il p.v. di Siracusa, Via Monteforte, n.
8, del sig. ed al pagamento del risarcimento del danno, siccome previsto dall'art. Parte_1
18, L. 300/70, prendendo quale parametro l'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad €.
1.710,85; - Condannare, infine, la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ogni credito all'effettivo soddisfo, nonché delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di
Giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto Avvocato, il quale dichiara di avere anticipato le prime senza aver percepito i secondi”.
Con memoria depositata in data 14.10.2019 si costituiva contestando tutti i motivi CP_2 dell'opposizione ed evidenziando come sostanzialmente gli stessi ripropongano le medesime censure formulate con l'impugnazione del licenziamento con il rito sommario. Più specificamente, la resistente deduce che il dedotto carattere ritorsivo del licenziamento (conseguente, a dire del ricorrente, ad una richiesta di aumento della retribuzione da parte dello è da ritenersi Pt_1 insussistente e non provato, oltre che dedotto del tutto genericamente (nella specie con riferimenti ai
“presunti colloqui riportati – nomi degli interlocutori, luoghi, momento del colloquio”), posto che nessuna richiesta di adeguamento retributivo è mai pervenuta alla società datoriale da parte del ricorrente. Quanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento, evidenziava che il merito della scelta di sopperire al decremento delle vendite del punto vendita di
Pietraperzia mediante il trasferimento di un lavoratore esperto e non della trasferta non è sindacabile in sede giurisdizionale, con il limite della ragionevolezza e che, in ogni caso, la conferma della strategia aziendale era da rinvenirsi nella circostanza che in data 28/08/2017 è stato adibito anche
3 altro dipendente con esperienza e precisamente il Sig. assunto nel 1995. Parte_3
Contestava, poi, lo svolgimento di mansioni superiori da parte del ricorrente.
Quanto alla dedotta illegittimità del licenziamento, precisava innanzitutto che è circostanza pacifica che il ricorrente è stato licenziato per avere realizzato assenze ingiustificate dal 20/09/2017 al
27/09/2017 (8 giorni di assenza) e che l'assenza del lavoratore – non accompagnata dalla seria ed effettiva manifestazione di disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria – costituisce inadempimento del medesimo agli obblighi sullo stesso gravanti nell'esecuzione del rapporto di lavoro, legittimante il recesso datoriale. Deduceva, infine, che nessuna prova era stata fornita dal ricorrente sul carattere ritorsivo e/o discriminatorio del licenziamento e che sull'incidenza di tale motivo a determinante il recesso con efficacia eziologica assoluta.
Con provvedimento del 27.2.2020 veniva dichiarata l'interruzione del processo stante l'intervenuta dichiarazione di insolvenza della società resistente con sentenza del Tribunale di Catania n. 1 del
9.1.2020; il giudizio veniva poi riassunto nei confronti dell' Controparte_3
non costituitasi in giudizio.
[...]
La causa veniva quindi istruita con l'assunzione della prova orale ammessa per parte ricorrente e all'esito dell'udienza del 23.1.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
In punto di diritto, giova evidenziare che il licenziamento discriminatorio e quello ritorsivo sono entrambi nulli in quanto comminati in violazione di legge o per motivi illeciti. Questi due licenziamenti differiscono tra loro poiché il licenziamento discriminatorio è dettato da motivi odiosi, mentre quello ritorsivo è originato da un sentimento di vendetta o rappresaglia. Rispetto a tali elementi, l'onere della prova sorge sempre in capo al lavoratore che, nel caso di licenziamento discriminatorio, dovrà fornire gli elementi fattuali che rendono plausibile l'esistenza delle discriminazioni, mentre, nel caso di licenziamento ritorsivo, dovrà allegare e provare come l'intento di vendetta abbia avuto un'efficacia determinante ed esclusiva nella volontà di risolvere il rapporto di lavoro (in questi termini Cass. , sez. lav., 24/06/2024, n. 17267).
Va, peraltro, osservato che l'intento discriminatorio e di rappresaglia deve avere esercitato efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, circostanza attinente al momento della formazione della volontà (Trib. Cagliari, 06/07/2020, n. 511, in Redazione Giuffrè 2020); e che “il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato l'unico determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1418 c.c., comma 2, artt. 1345 e 1324 c.c.”.
Esso costituisce “l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore
4 colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta”. (v. Cass. Sez. L. sent. n.
17087 dell'08.8.2011).
Ebbene, applicando tali principi al caso in esame ritiene il giudicante che il ricorrente non abbia fornito la prova, come era suo onere, del carattere ritorsivo del licenziamento. Invero, le deduzioni svolte dal ricorrente appaiono alquanto generiche in ordine alla descrizione dei presupposti di fatto determinanti il carattere ritorsivo del trasferimento, non essendo compiutamente indicata e circostanziata la richiesta fatta dal lavoratore alla società datoriale in ordine superiore inquadramento: non sono indicati i nomi degli interlocutori e il momento in cui è avvenuto il colloquio.
Neppure l'istruttoria orale svolta nella presente fase ha fornito positivo riscontro alle deduzioni del ricorrente. Il teste collega di lavoro del ricorrente, ha negato di aver avanzato Testimone_1 al superiore gerarchico una richiesta di superiore inquadramento precisando “io non ho chiesto niente;
l'aumento lo chiese il ricorrente Lo so in quanto me lo ha riferito lui”, così come Pt_1 non ha confermato che il superiore gerarchico gli abbia risposto “Ma la vicenda Schepis non vi ha insegnato nulla? Aumenti non ce ne sono, altrimenti trasferiamo anche te in capo al mondo e poi ti licenziamo”, riferendo che “posso solo dire che mi raccontò che ad altri colleghi dei quali Pt_1 però ora non ricordo in nome venne data questa risposta (che mi viene letta ) dal sig. . Pt_4
Aggiungo che questa notizia si diffuse all'interno dell' e che per questo motivo io fui Pt_5 scoraggiato da chiedere per me un aumento”.
Ad avviso del giudicante, pertanto, difetta la prova dell'intento ritorsivo del trasferimento e dell'intimato licenziamento.
A ciò si aggiunga che l'istruttoria svolta nella fase sommaria ha fornito positivo riscontro alle deduzioni della società datoriale circa la sussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base del trasferimento del ricorrente. Sono state infatti provate la riduzione di attività del punto vendita di nuova apertura e l'esigenza di affiancare ad un dipendente neo assunto altri dipendenti con gli stessi compiti e le responsabilità specifiche affidate allo Schepis: risulta dagli atti che insieme allo veniva trasferita altra risorsa con più anni di esperienza ( Pt_1 Pt_3
e che l' attività svolta concerneva esclusivamente i compiti professionali svolti dallo ed Pt_1 inerenti alla qualifica e responsabilità assunte presso il punto vendita di Siracusa, come confermate dall'istruttoria orale svolta nella presente fase.
Si tratta di circostanze che complessivamente valutate rappresentano una ragione sufficiente per giustificare il trasferimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
5 Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione delle condizioni soggettive e del comportamento processuale tenuto dalle stesse.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n.1521/2019 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte in giudizio da con ricorso in opposizione ai sensi Parte_1 dell'art. 1 co. 51 legge 92/2012 depositato in data 8.1.2018;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Siracusa, 08/08/2025
Il Giudice
dott.ssa AD Vetta
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