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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 04/09/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 370/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata in [...], il giorno 19 Parte_1 CodiceFiscale_1 ottobre 1983, cittadina italiana, residente in [...] e rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Cirulli del Foro di Bologna (c.f. C.F._2
), come da procura allegata in via telematica, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni
[...] presso il proprio numero di fax 051/2916710 e/o presso il proprio indirizzo pec e presso il cui studio sito in Bologna, alla via Farini n. 24 la Email_1 parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f. , nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 cittadino italiano, residente in [...] e rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Ruggiero del Foro di Paola (c.f. ), come da CodiceFiscale_4 procura allegata in via telematica, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0985/21662 e/o presso il proprio indirizzo pec e presso il cui studio sito in Scalea (CS), Corso Email_2
Mediterraneo, n. 437, la parte è elettivamente domiciliata,
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 28.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio civile, contratto in AN CO LA (CS), in data 21 maggio 2014 e regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso comune, a 14, al n. 2, parte 1, precisando che dalla loro unione è nata in [...] in data [...] la figlia . Per_
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di essere economicamente autosufficienti, sicché non hanno nulla da chiedersi, reciprocamente,;
- che, essendo venuta meno la loro comunione spirituale e materiale, non risulta più proseguibile la convivenza, per cui hanno deciso di comune accordo di richiedere la separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I ricorrenti vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto.
2) La GNa vivrà nell'attuale abitazione in Via Timpone, n. 27, a AN CO LA (CS), Parte_1 Per_ nell'immobile concesso in comodato gratuito dal padre al marito, con la figlia e con Controparte_2 l'altra figlia avuta da un precedente matrimonio contratto in Russia con cittadino russo;
Persona_2 Il GN trasferirà la propria residenza e andrà a vivere a casa dei genitori e, di comune CP_1 accordo, concordano che l'autovettura Ford Fiesta targata EJ050FN (pur se intestata alla moglie è stata acquistata dal marito) resterà nella disponibilità del sig. ; CP_1 Tutti i beni mobili che si trovavano nell'immobile ove vivrà la GNa sono già stati oggetto di Pt_1 divisione, in accordo tra gli istanti, che nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente, al riguardo.
Per_ 3) La figlia minore è affidata, in via condivisa, a entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Per la concreta attuazione dell'affido condiviso, i genitori si obbligano e si impegnano vicendevolmente a darsi piena disponibilità reciproca a collaborare, nell'interesse preminente della figlia, e, pertanto, ciascuno di loro a fare affidamento principalmente e prioritariamente sull'altro, nonché a prestarsi in sostituzione dell'uno qualora impedimenti per malattie e/o inderogabili impegni di lavoro non consentissero all'altro l'adempimento dei doveri di cura e custodia della minore nei giorni e nei periodi stabiliti. Sono inoltre comunque fatte salve le visite della figlia ai nonni, previo accordo col genitore che, nella occasione, li avrà con sé. I ricorrenti si obbligano ad occuparsi insieme della sua educazione e cura, esercitando insieme la responsabilità genitoriale sulla minore, a concordare le scelte e gli indirizzi della sua educazione, istruzione e formazione, tenendo conto delle di lei capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta. Per_ La residenza anagrafica di sarà presso l'abitazione materna. La figlia starà col padre secondo le modalità di seguito indicate: 3.1) due fine settimana alternati al mese, nei quali il padre la andrà a prendere il venerdì sera entro le ore 19.00 a casa della madre, per poi accompagnarla a scuola il lunedì mattina. Nel caso di chiusura della scuola, la riporterà alla medesima la domenica sera entro le ore 21.30 ovvero il lunedì mattina entro le ore 8.30, orari e giorni modificabili secondo le esigenze lavorative del padre soprattutto nel periodo estivo (da maggio a settembre) e nei periodi festivi;
3.2) una serata infrasettimanale, che tendenzialmente sarà quella del mercoledì, ovvero in altra da concordarsi con la madre, sempre in considerazione delle esigenze e degli impegni della figlia e del padre, per riaccompagnarla a scuola il giovedì mattina, fermo quanto previsto al punto che precede in caso di chiusura della stessa, modificabili secondo le esigenze lavorative del padre soprattutto nel periodo estivo (da maggio a settembre) e nei periodi festivi;
3.3) il padre avrà comunque la facoltà di vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, sempre in considerazione delle esigenze e degli impegni della minore;
3.4) la figlia trascorrerà con il padre un periodo delle vacanze della durata di almeno 21 giorni all'anno, anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori tenuto conto degli impegni, anche lavorativi, e del periodo di ferie di entrambi i medesimi, nei mesi di aprile, settembre e ottobre, oltre ad una ulteriore settimana nel corso dell'anno, da scegliersi nel trimestre gennaio-marzo, ad anni alterni, a richiesta del padre, compatibilmente agli impegni scolastici e personali della minore;
3.5) la figlia trascorrerà, ad anni alternati, assieme con ciascun genitore, o la vigilia di Natale o il giorno di Natale e così, sempre ad anni alterni, i sei giorni successivi al Natale ed i sei giorni successivi, Capodanno compreso, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative del padre. Quanto alle vacanze pasquali, verranno trascorse ad anni alternati.
4) Il padre si impegna a contribuire per il mantenimento della figlia la somma di € 300.00 (trecento/00), da pagarsi il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, come per legge, a partire dal 01.01.2026, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, e settembre nel primo giorno dei quali, il padre si impegna, invece, a contribuire per il mantenimento della figlia per la somma di € 400,00 (quattrocento//00), somma da rivalutarsi come sopra. Il padre si impegna inoltre a contribuire per il 50% alle spese straordinarie della minore, preventivamente concordate, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: 4.1) le spese per medicine, cure mediche e visite – anche specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche, pure per apparecchi correttivi, ed oculistiche – non fornite o solo parzialmente fornite dal servizio sanitario nazionale;
4.2) spese per l'istruzione e la formazione, quali tasse di iscrizione, corredo scolastico, gite scolastiche superiore a un giorno, ecc.; 4.3) spese per “vacanze e viaggi studio”, solo e se preventivamente concordate tra i genitori;
4.4) spese per lo sport, attività ricreative in generale ed attività integrative scolastiche, solo e se preventivamente concordate tra i genitori.
5) Tutte le spese straordinarie sopra richiamate al punto 4), debitamente documentate dal genitore che le avrà eventualmente anticipate, gli dovranno essere rimborsate il primo giorno del mese successivo a fronte della trasmissione della documentazione attestante la spesa, in uno all'assegno di mantenimento, se trattisi di quelle dovute dal marito. I documenti giustificativi delle spese sostenute, laddove detraibili o deducibili, dovranno essere in ogni caso intestati, anche formalmente, in ragione della metà, a ciascun genitore, sì che entrambi possano fruire degli eventuali benefici fiscali.
6) per l'utenza del gas la sig.ra provvederà alla voltura dell'utenza a suo nome al momento del Pt_1 deposito del ricorso.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente, l'uno in favore dell'altro, ad ogni pretesa economica, abdicando, in particolare, ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa anche al riguardo.
8) Il GN , anche in esecuzione di pregressi accordi tra i ricorrenti, in sede di sottoscrizione CP_1 del verbale della fissanda udienza di comparizione delle parti avanti all'Ill.mo GN Presidente del Tribunale in epigrafe, si impegnerà, come in effetti si impegna sin d'ora, ad attivarsi per il passaggio di proprietà in suo favore dell'autovettura Ford Fiesta, targata EJ050FN, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di omologazione delle condizioni di separazione da parte del Tribunale, accollandosi, altresì, tutte le eventuali pendenze (sanzioni amministrative e/o bolli arretrati) che fossero maturate alla data del trasferimento di proprietà.
9) Il GN e la GNa confermano il nulla osta già accordato per il rinnovo e/o il rilascio del CP_1 Pt_1 Per_ passaporto dei passaporti (italiano e russo) della figlia .
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 370/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile, contratto in AN CO LA (CS), in data 21 CP_1 maggio 2014 e regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso comune, anno 2014, al n. 2, parte 1;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di AN CO LA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di AN CO LA (CS) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 370/2025 R.G. V.G. riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.07.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(c.f. ), nata in [...], il giorno 19 Parte_1 CodiceFiscale_1 ottobre 1983, cittadina italiana, residente in [...] e rappresentata e difesa dall'Avv. Emiliano Cirulli del Foro di Bologna (c.f. C.F._2
), come da procura allegata in via telematica, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni
[...] presso il proprio numero di fax 051/2916710 e/o presso il proprio indirizzo pec e presso il cui studio sito in Bologna, alla via Farini n. 24 la Email_1 parte è elettivamente domiciliata,
e
(c.f. , nato a [...], il [...], CP_1 CodiceFiscale_3 cittadino italiano, residente in [...] e rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Ruggiero del Foro di Paola (c.f. ), come da CodiceFiscale_4 procura allegata in via telematica, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0985/21662 e/o presso il proprio indirizzo pec e presso il cui studio sito in Scalea (CS), Corso Email_2
Mediterraneo, n. 437, la parte è elettivamente domiciliata,
- Ricorrenti -
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege- Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 CP_1 c.p.c. depositato il 28.03.2025, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio civile, contratto in AN CO LA (CS), in data 21 maggio 2014 e regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso comune, a 14, al n. 2, parte 1, precisando che dalla loro unione è nata in [...] in data [...] la figlia . Per_
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- di essere economicamente autosufficienti, sicché non hanno nulla da chiedersi, reciprocamente,;
- che, essendo venuta meno la loro comunione spirituale e materiale, non risulta più proseguibile la convivenza, per cui hanno deciso di comune accordo di richiedere la separazione.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 8.07.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pm ha depositato regolarmente il proprio visto in data 12 maggio 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta. Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di Parte_1
e .
[...] CP_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I ricorrenti vivranno separati, con obbligo del reciproco rispetto.
2) La GNa vivrà nell'attuale abitazione in Via Timpone, n. 27, a AN CO LA (CS), Parte_1 Per_ nell'immobile concesso in comodato gratuito dal padre al marito, con la figlia e con Controparte_2 l'altra figlia avuta da un precedente matrimonio contratto in Russia con cittadino russo;
Persona_2 Il GN trasferirà la propria residenza e andrà a vivere a casa dei genitori e, di comune CP_1 accordo, concordano che l'autovettura Ford Fiesta targata EJ050FN (pur se intestata alla moglie è stata acquistata dal marito) resterà nella disponibilità del sig. ; CP_1 Tutti i beni mobili che si trovavano nell'immobile ove vivrà la GNa sono già stati oggetto di Pt_1 divisione, in accordo tra gli istanti, che nulla hanno più da pretendere l'uno dall'altra, reciprocamente, al riguardo.
Per_ 3) La figlia minore è affidata, in via condivisa, a entrambi i genitori e la responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore. Per la concreta attuazione dell'affido condiviso, i genitori si obbligano e si impegnano vicendevolmente a darsi piena disponibilità reciproca a collaborare, nell'interesse preminente della figlia, e, pertanto, ciascuno di loro a fare affidamento principalmente e prioritariamente sull'altro, nonché a prestarsi in sostituzione dell'uno qualora impedimenti per malattie e/o inderogabili impegni di lavoro non consentissero all'altro l'adempimento dei doveri di cura e custodia della minore nei giorni e nei periodi stabiliti. Sono inoltre comunque fatte salve le visite della figlia ai nonni, previo accordo col genitore che, nella occasione, li avrà con sé. I ricorrenti si obbligano ad occuparsi insieme della sua educazione e cura, esercitando insieme la responsabilità genitoriale sulla minore, a concordare le scelte e gli indirizzi della sua educazione, istruzione e formazione, tenendo conto delle di lei capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta. Per_ La residenza anagrafica di sarà presso l'abitazione materna. La figlia starà col padre secondo le modalità di seguito indicate: 3.1) due fine settimana alternati al mese, nei quali il padre la andrà a prendere il venerdì sera entro le ore 19.00 a casa della madre, per poi accompagnarla a scuola il lunedì mattina. Nel caso di chiusura della scuola, la riporterà alla medesima la domenica sera entro le ore 21.30 ovvero il lunedì mattina entro le ore 8.30, orari e giorni modificabili secondo le esigenze lavorative del padre soprattutto nel periodo estivo (da maggio a settembre) e nei periodi festivi;
3.2) una serata infrasettimanale, che tendenzialmente sarà quella del mercoledì, ovvero in altra da concordarsi con la madre, sempre in considerazione delle esigenze e degli impegni della figlia e del padre, per riaccompagnarla a scuola il giovedì mattina, fermo quanto previsto al punto che precede in caso di chiusura della stessa, modificabili secondo le esigenze lavorative del padre soprattutto nel periodo estivo (da maggio a settembre) e nei periodi festivi;
3.3) il padre avrà comunque la facoltà di vedere la figlia ogni qual volta lo desideri, previo accordo con la madre, sempre in considerazione delle esigenze e degli impegni della minore;
3.4) la figlia trascorrerà con il padre un periodo delle vacanze della durata di almeno 21 giorni all'anno, anche non consecutivi, da concordarsi fra i genitori tenuto conto degli impegni, anche lavorativi, e del periodo di ferie di entrambi i medesimi, nei mesi di aprile, settembre e ottobre, oltre ad una ulteriore settimana nel corso dell'anno, da scegliersi nel trimestre gennaio-marzo, ad anni alterni, a richiesta del padre, compatibilmente agli impegni scolastici e personali della minore;
3.5) la figlia trascorrerà, ad anni alternati, assieme con ciascun genitore, o la vigilia di Natale o il giorno di Natale e così, sempre ad anni alterni, i sei giorni successivi al Natale ed i sei giorni successivi, Capodanno compreso, sempre compatibilmente con le esigenze lavorative del padre. Quanto alle vacanze pasquali, verranno trascorse ad anni alternati.
4) Il padre si impegna a contribuire per il mantenimento della figlia la somma di € 300.00 (trecento/00), da pagarsi il primo giorno di ogni mese, somma da rivalutarsi anno per anno secondo gli indici ISTAT, come per legge, a partire dal 01.01.2026, ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto, e settembre nel primo giorno dei quali, il padre si impegna, invece, a contribuire per il mantenimento della figlia per la somma di € 400,00 (quattrocento//00), somma da rivalutarsi come sopra. Il padre si impegna inoltre a contribuire per il 50% alle spese straordinarie della minore, preventivamente concordate, intendendosi per tali, a titolo meramente esemplificativo: 4.1) le spese per medicine, cure mediche e visite – anche specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche, pure per apparecchi correttivi, ed oculistiche – non fornite o solo parzialmente fornite dal servizio sanitario nazionale;
4.2) spese per l'istruzione e la formazione, quali tasse di iscrizione, corredo scolastico, gite scolastiche superiore a un giorno, ecc.; 4.3) spese per “vacanze e viaggi studio”, solo e se preventivamente concordate tra i genitori;
4.4) spese per lo sport, attività ricreative in generale ed attività integrative scolastiche, solo e se preventivamente concordate tra i genitori.
5) Tutte le spese straordinarie sopra richiamate al punto 4), debitamente documentate dal genitore che le avrà eventualmente anticipate, gli dovranno essere rimborsate il primo giorno del mese successivo a fronte della trasmissione della documentazione attestante la spesa, in uno all'assegno di mantenimento, se trattisi di quelle dovute dal marito. I documenti giustificativi delle spese sostenute, laddove detraibili o deducibili, dovranno essere in ogni caso intestati, anche formalmente, in ragione della metà, a ciascun genitore, sì che entrambi possano fruire degli eventuali benefici fiscali.
6) per l'utenza del gas la sig.ra provvederà alla voltura dell'utenza a suo nome al momento del Pt_1 deposito del ricorso.
7) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare, pertanto, reciprocamente, l'uno in favore dell'altro, ad ogni pretesa economica, abdicando, in particolare, ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa anche al riguardo.
8) Il GN , anche in esecuzione di pregressi accordi tra i ricorrenti, in sede di sottoscrizione CP_1 del verbale della fissanda udienza di comparizione delle parti avanti all'Ill.mo GN Presidente del Tribunale in epigrafe, si impegnerà, come in effetti si impegna sin d'ora, ad attivarsi per il passaggio di proprietà in suo favore dell'autovettura Ford Fiesta, targata EJ050FN, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data di omologazione delle condizioni di separazione da parte del Tribunale, accollandosi, altresì, tutte le eventuali pendenze (sanzioni amministrative e/o bolli arretrati) che fossero maturate alla data del trasferimento di proprietà.
9) Il GN e la GNa confermano il nulla osta già accordato per il rinnovo e/o il rilascio del CP_1 Pt_1 Per_ passaporto dei passaporti (italiano e russo) della figlia .
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 370/2025, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
in relazione al matrimonio civile, contratto in AN CO LA (CS), in data 21 CP_1 maggio 2014 e regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso comune, anno 2014, al n. 2, parte 1;
- omologa le condizioni relative alla figlia e prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di AN CO LA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di AN CO LA (CS) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'8 luglio 2025
Il Presidente relatore dott. Leonardo Filippo