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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1889 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1889 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1
il patrocinio dell'Avv. GUAITOLI SILVIA CodiceFiscale_1
( CodiceFiscale_2
e ato a FORLÌ (FC) il ) con il Parte_2 C.F._3
UAITOLI SILVIA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Pt_2
celebrato in data 1.09.2012, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune lievi modifiche, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati e si riterranno liberi di fissare la residenza ove per loro più opportuno, obbligandosi a mantenere civili rapporti personali.
2. All'interno della casa coniugale sita in Santarcangelo di Romagna 47822 (rn) Via Panzacchi n.
10, di proprietà della sig.ra rimarrà la sig.ra con il figlio Parte_1 Parte_1
Persona_2
3. il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (che frequenta la Per_1
facoltà di Comunicazioni Pubblicità presso l'Ateneo di Urbino, iscritto al secondo anno) vivrà con la madre all'interno della casa familiare.
4. Il signor verserà mensilmente alla sig.ra per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla sig.ra annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive preventivamente concordate come identificate e disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Bologna da versarsi entro il 5 di ogni mese e pertanto come di seguito:
Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
– documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
Saranno ripartite al 50% tutte le spese universitarie nonché tutte le spese relative all'alloggio presso la Sede Universitaria del figlio da versarsi entro la scadenza del relativo Persona_2
pagamento. In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
5. I coniugi prestano il proprio impegno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in ossequio alle norme imposte dal diritto sostanziale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte I Anno 2012 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1889 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] Parte_1
il patrocinio dell'Avv. GUAITOLI SILVIA CodiceFiscale_1
( CodiceFiscale_2
e ato a FORLÌ (FC) il ) con il Parte_2 C.F._3
UAITOLI SILVIA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 15/11/2024 con il quale e Parte_1 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio Pt_2
celebrato in data 1.09.2012, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato il figlio , maggiorenne, ma non ancora economicamente Per_1
autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, con alcune lievi modifiche, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati e si riterranno liberi di fissare la residenza ove per loro più opportuno, obbligandosi a mantenere civili rapporti personali.
2. All'interno della casa coniugale sita in Santarcangelo di Romagna 47822 (rn) Via Panzacchi n.
10, di proprietà della sig.ra rimarrà la sig.ra con il figlio Parte_1 Parte_1
Persona_2
3. il figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente (che frequenta la Per_1
facoltà di Comunicazioni Pubblicità presso l'Ateneo di Urbino, iscritto al secondo anno) vivrà con la madre all'interno della casa familiare.
4. Il signor verserà mensilmente alla sig.ra per il Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio, la somma di euro 300,00 (trecento/00), da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, nel conto corrente intestato alla sig.ra annualmente Parte_1
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative, sportive preventivamente concordate come identificate e disciplinate dal Protocollo del
Tribunale di Bologna da versarsi entro il 5 di ogni mese e pertanto come di seguito:
Spese straordinarie (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano fra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
– documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa.
A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti per i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate fra i genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreative culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre – scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento
(nonni, ecc...) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere di urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax, e-mail) motivandolo adeguatamente salvo diversi accordi.
Saranno ripartite al 50% tutte le spese universitarie nonché tutte le spese relative all'alloggio presso la Sede Universitaria del figlio da versarsi entro la scadenza del relativo Persona_2
pagamento. In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
5. I coniugi prestano il proprio impegno a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, in ossequio alle norme imposte dal diritto sostanziale.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 [...]
lle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
Pt_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte I Anno 2012 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 6.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi