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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 39747/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Piemonte n. 6, C.F. con l'Avv. Giacomo Palermo presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico
e
, nata a [...], il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
con l'Avv. Arnaldo Faro presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27.02.2006 in Favara (AG), trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Favara al n. 149 P II S. C anno 2006, scegliendo il regime della comunione dei beni.
FATTO
Con ricorso del 11.11.2024 il Sig. instaurava il giudizio di separazione nei confronti Parte_1 della Sig.ra si costituiva in giudizio la resistente con memoria di costituzione Controparte_1 del 30.01.2025, con la quale si associava alla domanda di separazione, opponendosi sulle restanti domande di controparte.
All'udienza del 21.02.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni di separazione:
“1) che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2) la signora rinuncia alla domanda di addebito formulata nei confronti del Signor;
CP_1 Pt_1
3) il signor si impegna per sé e/o per terzi ex art. 1381 cc. a garantire alla signora il Pt_1 CP_1 diritto di abitazione nell'immobile di Ribera, Vicolo Campisi 4 per il periodo di otto anni a decorrere dalla data odierna. Alla scadenza del suddetto periodo la signora dovrà rilasciare CP_1
l'immobile libero da cose e da persone e riconsegnarlo nello stato attuale al signor;
Parte_1
4) il signor corrisponderà alla signora un contributo al mantenimento di importo Pt_1 CP_1
pari ad euro 750 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione febbraio
2026);
5) la signora si impegna a volturare le utenze dell'immobile concessole quale abitazione CP_1
entro la fine del mese di marzo 2025;
6) le parti concordano che tali condizioni valgano anche per la richiesta di divorzio e che l'importo di cui sopra verrà riconosciuto alla signora a titolo di assegno divorzile e si impegnano, CP_1
nel caso, a depositare ricorso congiunto a tali condizioni;
7) con la soddisfazione di quanto sopra le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi ulteriore domanda formulata in relazione al presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e accettano le rispettive rinunce
8) Spese legali compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 25.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 27.02.2006 in Favara;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Favara (AG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.11.2024 da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Piemonte n. 6, C.F. con l'Avv. Giacomo Palermo presso il quale ha eletto C.F._1 domicilio telematico
e
, nata a [...], il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1
con l'Avv. Arnaldo Faro presso il quale ha eletto domicilio telematico C.F._2
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 27.02.2006 in Favara (AG), trascritto nei
Registri dello Stato Civile del Comune di Favara al n. 149 P II S. C anno 2006, scegliendo il regime della comunione dei beni.
FATTO
Con ricorso del 11.11.2024 il Sig. instaurava il giudizio di separazione nei confronti Parte_1 della Sig.ra si costituiva in giudizio la resistente con memoria di costituzione Controparte_1 del 30.01.2025, con la quale si associava alla domanda di separazione, opponendosi sulle restanti domande di controparte.
All'udienza del 21.02.2025, celebrata davanti al GOT, le parti chiedevano procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni di separazione:
“1) che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi;
2) la signora rinuncia alla domanda di addebito formulata nei confronti del Signor;
CP_1 Pt_1
3) il signor si impegna per sé e/o per terzi ex art. 1381 cc. a garantire alla signora il Pt_1 CP_1 diritto di abitazione nell'immobile di Ribera, Vicolo Campisi 4 per il periodo di otto anni a decorrere dalla data odierna. Alla scadenza del suddetto periodo la signora dovrà rilasciare CP_1
l'immobile libero da cose e da persone e riconsegnarlo nello stato attuale al signor;
Parte_1
4) il signor corrisponderà alla signora un contributo al mantenimento di importo Pt_1 CP_1
pari ad euro 750 mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione febbraio
2026);
5) la signora si impegna a volturare le utenze dell'immobile concessole quale abitazione CP_1
entro la fine del mese di marzo 2025;
6) le parti concordano che tali condizioni valgano anche per la richiesta di divorzio e che l'importo di cui sopra verrà riconosciuto alla signora a titolo di assegno divorzile e si impegnano, CP_1
nel caso, a depositare ricorso congiunto a tali condizioni;
7) con la soddisfazione di quanto sopra le parti dichiarano di rinunciare a qualsiasi ulteriore domanda formulata in relazione al presente giudizio e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente e accettano le rispettive rinunce
8) Spese legali compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con ordinanza emessa in data 25.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte ritualmente depositate in sostituzione d'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 27.02.2006 in Favara;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Favara (AG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale
Così deciso in Milano, il 12.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG