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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG OL Presidente
Valeria Monti Giudice
EL RI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da ER CRISTINA, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso da OR IC , giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra la signora CP_1
e il signor in data 28.5.2005 in TO (MN) (Atto n. 6, parte 2,
[...] Parte_1
pagina 1 di 4 serie A – anno 2005 – Comune di TO) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizion;
2. assegnare la casa famigliare di TO (MN) via Battistotti n. 8 alla signora CP_1
, con cessione integrale alla stessa della proprietà dei mobili che la arredano;
[...]
3. confermare l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori che continueranno Per_1 ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla, nonché continueranno ad assicurare alla figlia cura, educazione, istruzione e assistenza morale ai sensi dell'art. 337ter c.c., con residenza della minore presso l'abitazione della madre”;
4. confermare il collocamento paritario di presso entrambi i genitori secondo lo
Per_1 schema già previsto in sede di separazione consensuale e basato sul seguente criterio delle settimane alterne: Settimana A: trascorrerà con il papà il martedì, il mercoledì ed il
Per_1 venerdì dopo la scuola, mentre il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica con la mamma. Settimana B: trascorrerà con il papà il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica
Per_1 mentre il martedì, il mercoledì e il venerdì con la mamma. E così via, mantenendo il criterio delle settimane alterne. Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le festività di cui al calendario scolastico verranno trascorse da alternativamente con la madre o il
Per_1 padre, previo loro accordo e, in ogni caso, nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia. Nel periodo estivo trascorrerà un periodo di quindici giorni continuativi con
Per_1 ciascun genitore, previo accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno con l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari avrà precedenza nella scelta del proprio periodo di vacanza la madre e negli anni dispari il padre. Le parti si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali mutamenti nel calendario delle visite per ragioni lavorative, con facoltà di concordare il recupero delle visite.
5. prevedere l'obbligo a carico del signor di pagare alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di 300,00 Euro per il figlio e 450,00 Euro Per_2 per la figlia minore , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato Per_1 dalla resistente, entro il giorno 15 di ciascun mese a decorrere al mese di dicembre 2025.
6. confermare a carico di ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno l'obbligo di sostenere le spese straordinarie relative ad entrambi i figli e secondo lo Per_1 Per_2 schema previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.5.2024, prevedendo che anche le spese per la mensa scolastica di siano ripartite al 50% tra Per_1 le parti;
7. disporre che parte ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico Parte_1 universale per il figlio mentre la resistente percepisca Per_2 CP_1 integralmente l'assegno unico universale per la figlia;
Per_1
8. disporre che le parti provvedano al pagamento del mutuo cointestato acceso presso la Banca Credit Agricole di Castellucchio (MN) e dell'assicurazione R.C. sull'immobile al 50% ciascuno;
9. dare atto che parte resistente rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
pagina 2 di 4 10. compensazione integrale delle spese con rinuncia alla solidarietà da parte delle procuratrici.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale CP_1 nascevano i figli il 6.07.2007, e il 23.02.2015, dando Persona_3 Persona_4 conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 758/2017 del 2.05.2017.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nel corso della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, dunque la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
***
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita della figlia minore e i rapporti economici tra le parti, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 28/05/2005 in CURTATONE tra e iscritto nei registri dello Parte_1 CP_1 Stato Civile del predetto Comune, al n. 6, parte 2, serie A, anno 2005; pagina 3 di 4 2. omologa le conclusioni concordate dalle parti come indicate in epigrafe;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTATONE (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 11/12/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
EL RI
RG OL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
RG OL Presidente
Valeria Monti Giudice
EL RI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2025 promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso da ER CRISTINA, giusta delega in atti
RICORRENTE contro
nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso da OR IC , giusta delega in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1. pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b) della Legge n. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra la signora CP_1
e il signor in data 28.5.2005 in TO (MN) (Atto n. 6, parte 2,
[...] Parte_1
pagina 1 di 4 serie A – anno 2005 – Comune di TO) ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti condizion;
2. assegnare la casa famigliare di TO (MN) via Battistotti n. 8 alla signora CP_1
, con cessione integrale alla stessa della proprietà dei mobili che la arredano;
[...]
3. confermare l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori che continueranno Per_1 ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla, nonché continueranno ad assicurare alla figlia cura, educazione, istruzione e assistenza morale ai sensi dell'art. 337ter c.c., con residenza della minore presso l'abitazione della madre”;
4. confermare il collocamento paritario di presso entrambi i genitori secondo lo
Per_1 schema già previsto in sede di separazione consensuale e basato sul seguente criterio delle settimane alterne: Settimana A: trascorrerà con il papà il martedì, il mercoledì ed il
Per_1 venerdì dopo la scuola, mentre il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica con la mamma. Settimana B: trascorrerà con il papà il lunedì, il giovedì, il sabato e la domenica
Per_1 mentre il martedì, il mercoledì e il venerdì con la mamma. E così via, mantenendo il criterio delle settimane alterne. Le vacanze natalizie e pasquali e tutte le festività di cui al calendario scolastico verranno trascorse da alternativamente con la madre o il
Per_1 padre, previo loro accordo e, in ogni caso, nel rispetto della volontà e degli impegni della figlia. Nel periodo estivo trascorrerà un periodo di quindici giorni continuativi con
Per_1 ciascun genitore, previo accordo entro il giorno 31 maggio di ciascun anno con l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari avrà precedenza nella scelta del proprio periodo di vacanza la madre e negli anni dispari il padre. Le parti si impegnano a comunicare con congruo preavviso eventuali mutamenti nel calendario delle visite per ragioni lavorative, con facoltà di concordare il recupero delle visite.
5. prevedere l'obbligo a carico del signor di pagare alla signora a titolo di Pt_1 CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, di 300,00 Euro per il figlio e 450,00 Euro Per_2 per la figlia minore , a mezzo bonifico bancario sul conto corrente che verrà indicato Per_1 dalla resistente, entro il giorno 15 di ciascun mese a decorrere al mese di dicembre 2025.
6. confermare a carico di ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno l'obbligo di sostenere le spese straordinarie relative ad entrambi i figli e secondo lo Per_1 Per_2 schema previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Mantova del 28.5.2024, prevedendo che anche le spese per la mensa scolastica di siano ripartite al 50% tra Per_1 le parti;
7. disporre che parte ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico Parte_1 universale per il figlio mentre la resistente percepisca Per_2 CP_1 integralmente l'assegno unico universale per la figlia;
Per_1
8. disporre che le parti provvedano al pagamento del mutuo cointestato acceso presso la Banca Credit Agricole di Castellucchio (MN) e dell'assicurazione R.C. sull'immobile al 50% ciascuno;
9. dare atto che parte resistente rinuncia alla domanda di assegno divorzile;
pagina 2 di 4 10. compensazione integrale delle spese con rinuncia alla solidarietà da parte delle procuratrici.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con unione dalla quale CP_1 nascevano i figli il 6.07.2007, e il 23.02.2015, dando Persona_3 Persona_4 conto del fatto che i coniugi vivevano separati dal giorno in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, conclusosi con decreto di omologa n. 758/2017 del 2.05.2017.
Si è costituita parte resistente, non opponendosi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo una diversa regolamentazione dei rapporti.
Nel corso della prima udienza di comparizione, i coniugi hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in merito alle condizioni di divorzio, dunque la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni congiunte formulate dalle parti.
***
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, essendo provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modifiche.
Protraendosi lo stato di separazione legale tra gli stessi da oltre sei mesi dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art.3 n.2 lett.B L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo ritenersi accertato, alla luce delle risultanze istruttorie, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle domande accessorie, inerenti l'affido, il collocamento e il diritto di visita della figlia minore e i rapporti economici tra le parti, ritiene il Collegio che quanto indicato dalle parti nelle conclusioni congiunte precisate in atti sia rispondente alla legge e non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e sia rispondente agli interessi morali e materiali della prole, cosicché le statuizioni ivi previste possono essere fatte proprie dal Tribunale.
Alla luce dell'accordo raggiunto, della natura necessaria del giudizio e del mancato espletamento di attività istruttoria sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del patrimonio celebrato in data 28/05/2005 in CURTATONE tra e iscritto nei registri dello Parte_1 CP_1 Stato Civile del predetto Comune, al n. 6, parte 2, serie A, anno 2005; pagina 3 di 4 2. omologa le conclusioni concordate dalle parti come indicate in epigrafe;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTATONE (MN), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
4. compensa tra le parti le spese di lite
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova, in data 11/12/2025
La Giudice Relatrice Il Presidente
EL RI
RG OL
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