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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 131/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice MA De ES, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 18.1.2021 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. nata a [...][...], entrambi residenti in [...] Pt_1 Pt_1
Dei Mandorli n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Armenio,
ATTORI-OPPONENTI
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano nel viale Brenta n. 18/B, e per essa la mandataria CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contrino.
[...] P.IVA_2
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli opponenti, come da atto di citazione in opposizione: “1) accogliere la presente
opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, IV comma, D. L.vo n.385/1993 del
contratto di apertura di credito n.931010087819 del 27 ottobre 2008;
1 3) per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, VII comma, D. L.vo n.385/1993 ricalcolare il saldo
recato dal suddetto contratto alla data di chiusura dell'8 marzo 2011, applicando i tassi nominali minimi e quelli massimi, rispettivamente, alle operazioni attive e passive, dei buoni
ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o,
se piu' favorevoli, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione ed
eliminando ogni altro tipo di addebito non previsto in contratto (ad esempio, commissioni di
massimo scoperto o di messa a disposizione, spese, ecc.);
4) con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Preliminarmente, munire
l'opposto decreto di clausola di provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata
su prova scritta, né essendo la causa di pronta soluzione, attesi i tempi oggettivamente
lunghi del giudizio Rigettare le domande attrici confermando l'opposto decreto ingiuntivo in
caso di revoca dell'opposto decreto condannare gli opponenti .al pagamento delle somme in
esso ingiunte determinate in €. 18.772,79, con gli interessi dal 9.4.2020 al soddisfo, al tasso legale per come previsto dall'articolo 1284, ultimo comma, C.C., e comunque entro i limiti di
legge. Con vittoria di spese”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n. 899/2020, d.d. 22.10.2020, con il Pt_2
quale il Tribunale di Agrigento aveva loro ingiunto il pagamento di € 18.772,79, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese della procedura monitoria nella misura di € 520,00 per compensi ed € 111,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. A fondamento delle proprie difese, gli opponenti deducevano di avere prestato fideiussione in favore della società
[...]
fino alla concorrenza di € 22.500,00. In particolare, la società garantita Parte_3
aveva ottenuto l'affidamento di una linea di credito presso il Banco di Sicilia S.p.A. – filiale di – sul conto corrente n. 931010087819 (già n. 000300593377) con un saldo Pt_1
2 debitorio comprensivo di interessi alla data dell'8.4.2020 di € 11.814,39, a cui aggiungere
€ 6.958,40, comprensivi di interessi all'8.4.2020 per la somma di € 5.700,00 che CP_3
aveva dovuto rimborsare alla curatela fallimentare della Nel
[...] Parte_3
merito, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente per violazione dell'art. 117 TUB in quanto nel contratto mancava l'indicazione dei tassi di interesse e le altre condizioni praticate, chiedendo il ricalcolo del saldo al tasso d'interesse sostitutivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del d.i.; eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva in suo capo atteso che la cessione del credito da Controparte_3
(ove Banco di Sicilia S.p.A. era stata fusa per incorporazione) all'opposta, era avvenuta solo per i rapporti attivi di credito e non per le eventuali passività. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in quanto la posizione debitoria dei fideiussori opponenti traeva fondamento dal piano di rientro da essi sottoscritto il 14.4.2011. Inoltre, l'opposta rilevava che il rapporto era regolato dal contratto di conto corrente, il quale era munito dei requisiti formali richiesti atti a definire tutti i parametri contrattuali essenziali.
Concludeva, pertanto, affermando che nessuna violazione dell'art. 117 TUB era stata integrata con la conseguenza che non è applicabile la disciplina sostitutiva ivi prevista.
All'udienza del 24.5.2021, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà e, rilevato che non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, assegnava all'opposta un termine di 15 giorni per esperirla. Stante l'esito negativo, il giudizio proseguiva. La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'opposta di cessionaria del credito, in quanto il debitore ceduto può di Controparte_4
3 regola opporre al cessionario le stesse eccezioni di carattere oggettivo che avrebbe potuto opporre al cedente.
Nel merito, si osserva che gli opponenti non hanno assolto l'onere della prova circa la lamentata violazione dell'art. 117 TUB dell'affidamento in conto corrente, da questi garantito in qualità di fideiussori. Risultano invece allegati da parte opposta: 1) il contratto di conto corrente bancario tra e Banco di Sicilia sottoscritto il 5.3.2008; 2) Parte_3
due concessioni di fidi del 27.10.2008 per € 7.000,00 ed € 8.000,00 ciascuna;
3) le lettere con cui e hanno prestato garanzia fideiussoria omnibus Parte_1 Parte_2
limitata ad un massimo di € 22.500,00; 4) lettera di revoca facilitazioni creditizie e intimazione di pagamento dell'8.3.2011 da parte di nei confronti degli Controparte_3
opponenti fideiussori;
5) estratti conto e lista movimenti.
Da tale compendio probatorio emerge la regolarità delle condizioni contrattuali del conto corrente e dei succedanei affidamenti. In particolare, l'art. 1 delle condizioni normative di concessione della linea di credito dispone che: “si applicano all'affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole
richieste di utilizzo, le norme e le condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi
ad esso connessi, già sottoscritte dal cliente”. L'art. 8, sezione I, del contratto di conto corrente bancario rubricato “condizioni economiche e chiusura periodica del conto,
regolamento degli interessi, commissioni e spese” prevede che: “gli interessi sono
riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate
al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, con valuta data di regolamento
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di
legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le
medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce
interessi nella misura pattuita: su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica […]”. L'allegato documento di sintesi poi riporta più dettagliatamente e in maniera
4 analitica le condizioni economiche applicate nonché i servizi bancari ed extra-bancari pattuiti con i relativi costi.
In definitiva, gli opponenti si sono limitati a contestare genericamente i tassi di interesse e le condizioni contrattuali del conto corrente bancario al quale accedevano gli affidamenti concessi senza tuttavia avere fornito elementi di prova sui fatti oggetto della domanda di opposizione;
per contro, parte opponente ha allegato tutta la documentazione da cui si evince che il contratto – da cui è scaturito il credito oggetto del decreto ingiuntivo – è
regolare e non viola il disposto normativo contenuto all'art. 117 TUB.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 899/2020 (R.G. 2052/2020), dichiarandolo esecutivo;
2) condanna gli opponenti e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
all'opposta e per essa alla mandataria Controparte_1 CP_2
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.540,00
per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 28.10.2025
Il giudice
MA De ES
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice MA De ES, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 18.1.2021 e vertente t r a
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. nata a [...][...], entrambi residenti in [...] Pt_1 Pt_1
Dei Mandorli n. 2, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Armenio,
ATTORI-OPPONENTI
e
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Milano nel viale Brenta n. 18/B, e per essa la mandataria CP_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Contrino.
[...] P.IVA_2
CONVENUTA-OPPOSTA
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli opponenti, come da atto di citazione in opposizione: “1) accogliere la presente
opposizione e revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
2) dichiarare la nullità per violazione dell'art. 117, IV comma, D. L.vo n.385/1993 del
contratto di apertura di credito n.931010087819 del 27 ottobre 2008;
1 3) per l'effetto, ai sensi dell'art. 117, VII comma, D. L.vo n.385/1993 ricalcolare il saldo
recato dal suddetto contratto alla data di chiusura dell'8 marzo 2011, applicando i tassi nominali minimi e quelli massimi, rispettivamente, alle operazioni attive e passive, dei buoni
ordinari del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o,
se piu' favorevoli, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento di ogni operazione ed
eliminando ogni altro tipo di addebito non previsto in contratto (ad esempio, commissioni di
massimo scoperto o di messa a disposizione, spese, ecc.);
4) con vittoria di spese e compensi di causa”.
Per l'opposta, come da comparsa di costituzione e risposta: “Preliminarmente, munire
l'opposto decreto di clausola di provvisoria esecuzione, non essendo l'opposizione fondata
su prova scritta, né essendo la causa di pronta soluzione, attesi i tempi oggettivamente
lunghi del giudizio Rigettare le domande attrici confermando l'opposto decreto ingiuntivo in
caso di revoca dell'opposto decreto condannare gli opponenti .al pagamento delle somme in
esso ingiunte determinate in €. 18.772,79, con gli interessi dal 9.4.2020 al soddisfo, al tasso legale per come previsto dall'articolo 1284, ultimo comma, C.C., e comunque entro i limiti di
legge. Con vittoria di spese”.
M O T I V A Z I O N E
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo n. 899/2020, d.d. 22.10.2020, con il Pt_2
quale il Tribunale di Agrigento aveva loro ingiunto il pagamento di € 18.772,79, oltre interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento e spese della procedura monitoria nella misura di € 520,00 per compensi ed € 111,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta. A fondamento delle proprie difese, gli opponenti deducevano di avere prestato fideiussione in favore della società
[...]
fino alla concorrenza di € 22.500,00. In particolare, la società garantita Parte_3
aveva ottenuto l'affidamento di una linea di credito presso il Banco di Sicilia S.p.A. – filiale di – sul conto corrente n. 931010087819 (già n. 000300593377) con un saldo Pt_1
2 debitorio comprensivo di interessi alla data dell'8.4.2020 di € 11.814,39, a cui aggiungere
€ 6.958,40, comprensivi di interessi all'8.4.2020 per la somma di € 5.700,00 che CP_3
aveva dovuto rimborsare alla curatela fallimentare della Nel
[...] Parte_3
merito, gli opponenti eccepivano la nullità del contratto di apertura del credito in conto corrente per violazione dell'art. 117 TUB in quanto nel contratto mancava l'indicazione dei tassi di interesse e le altre condizioni praticate, chiedendo il ricalcolo del saldo al tasso d'interesse sostitutivo.
Si costituiva in giudizio chiedendo, preliminarmente, la Controparte_1
concessione della provvisoria esecutorietà del d.i.; eccepiva altresì il difetto di legittimazione passiva in suo capo atteso che la cessione del credito da Controparte_3
(ove Banco di Sicilia S.p.A. era stata fusa per incorporazione) all'opposta, era avvenuta solo per i rapporti attivi di credito e non per le eventuali passività. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata in quanto la posizione debitoria dei fideiussori opponenti traeva fondamento dal piano di rientro da essi sottoscritto il 14.4.2011. Inoltre, l'opposta rilevava che il rapporto era regolato dal contratto di conto corrente, il quale era munito dei requisiti formali richiesti atti a definire tutti i parametri contrattuali essenziali.
Concludeva, pertanto, affermando che nessuna violazione dell'art. 117 TUB era stata integrata con la conseguenza che non è applicabile la disciplina sostitutiva ivi prevista.
All'udienza del 24.5.2021, il Tribunale rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà e, rilevato che non era stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, assegnava all'opposta un termine di 15 giorni per esperirla. Stante l'esito negativo, il giudizio proseguiva. La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed è stata posta in decisione con i termini cui all'art. 190 c.p.c.
L'opposizione è infondata e va rigettata per i motivi di seguito illustrati.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di legittimazione passiva formulata dall'opposta di cessionaria del credito, in quanto il debitore ceduto può di Controparte_4
3 regola opporre al cessionario le stesse eccezioni di carattere oggettivo che avrebbe potuto opporre al cedente.
Nel merito, si osserva che gli opponenti non hanno assolto l'onere della prova circa la lamentata violazione dell'art. 117 TUB dell'affidamento in conto corrente, da questi garantito in qualità di fideiussori. Risultano invece allegati da parte opposta: 1) il contratto di conto corrente bancario tra e Banco di Sicilia sottoscritto il 5.3.2008; 2) Parte_3
due concessioni di fidi del 27.10.2008 per € 7.000,00 ed € 8.000,00 ciascuna;
3) le lettere con cui e hanno prestato garanzia fideiussoria omnibus Parte_1 Parte_2
limitata ad un massimo di € 22.500,00; 4) lettera di revoca facilitazioni creditizie e intimazione di pagamento dell'8.3.2011 da parte di nei confronti degli Controparte_3
opponenti fideiussori;
5) estratti conto e lista movimenti.
Da tale compendio probatorio emerge la regolarità delle condizioni contrattuali del conto corrente e dei succedanei affidamenti. In particolare, l'art. 1 delle condizioni normative di concessione della linea di credito dispone che: “si applicano all'affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dagli atti relativi alle singole
richieste di utilizzo, le norme e le condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi
ad esso connessi, già sottoscritte dal cliente”. L'art. 8, sezione I, del contratto di conto corrente bancario rubricato “condizioni economiche e chiusura periodica del conto,
regolamento degli interessi, commissioni e spese” prevede che: “gli interessi sono
riconosciuti al correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel modulo allegato, nel quale sono altresì indicate tutte le altre condizioni economiche applicate
al rapporto. I rapporti di dare e avere relativi al conto, con valuta data di regolamento
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di
legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le
medesime modalità. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce
interessi nella misura pattuita: su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica […]”. L'allegato documento di sintesi poi riporta più dettagliatamente e in maniera
4 analitica le condizioni economiche applicate nonché i servizi bancari ed extra-bancari pattuiti con i relativi costi.
In definitiva, gli opponenti si sono limitati a contestare genericamente i tassi di interesse e le condizioni contrattuali del conto corrente bancario al quale accedevano gli affidamenti concessi senza tuttavia avere fornito elementi di prova sui fatti oggetto della domanda di opposizione;
per contro, parte opponente ha allegato tutta la documentazione da cui si evince che il contratto – da cui è scaturito il credito oggetto del decreto ingiuntivo – è
regolare e non viola il disposto normativo contenuto all'art. 117 TUB.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo il pertinente scaglione di valore di cui al d.m. 55/2014 (così come aggiornato dal d.m.
147/2022), con applicazione dei valori minimi stante la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 899/2020 (R.G. 2052/2020), dichiarandolo esecutivo;
2) condanna gli opponenti e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 Parte_2
all'opposta e per essa alla mandataria Controparte_1 CP_2
le spese di lite del presente giudizio di opposizione, che si liquidano in € 2.540,00
per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Agrigento, il 28.10.2025
Il giudice
MA De ES
5