Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9360 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
13/04/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Manurritta, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 27/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Gonnesa.
Pag. 1 di 3
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
27/08/2006 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Gonnesa, anno 2006, numero 13, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e , contratto in Gonnesa il 27.08.2006, trascritto Parte_1 Controparte_1 presso il registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 13, p. 2,
s. A, anno 2006, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
2) Confermare l'affidamento condiviso dei tre figli minori , e Per_1 Per_2
a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_3 responsabilità genitoriale, concordando le scelte educative e scolastiche, quelle relative alla salute e alla cura della persona, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione ad attività formative, extrascolastiche, i viaggi di istruzione e di svago e quant'altro rilevante ai fini dell'educazione e della crescita serena ed equilibrata dei figli.
Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
I minori manterranno la residenza anagrafica presso il domicilio materno, sito in Gonnesa nella via Angelo Corsi n. 30.
Pag. 2 di 3 3) Salvo diversi accordi tra le parti, disporre che il signor Controparte_1 possa vedere e tenere con sé i figli minori e il lunedì, il Per_2 Per_3 mercoledì ed il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (21.30 nel periodo estivo) e nei fine settimana, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 18:00 della domenica nonché alternativamente, di anno in anno, il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo e il giorno del compleanno dei figli.
Disporre, inoltre, che i minori stiano con il padre il giorno del compleanno di quest'ultimo e che, nelle vacanze estive, stiano con lo stesso per quindici giorni anche non consecutivi in concomitanza con il periodo delle ferie del
Putzolu.
Quanto a , quest'ultima, ormai diciassettenne, deciderà in autonomia Per_1 giorni ed orari di permanenza presso il padre.
I coniugi si impegnano a far mantenere ai figli rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e a conservare con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori danno sin da ora il consenso affinché e vengano Per_2 Per_3 presi in carico per un supporto psicologico al fine di agevolarne l'accesso al padre.
4) Porre, a carico del , l'obbligo di contribuire esclusivamente al CP_1 mantenimento dei tre figli minori corrispondendo anche per le esigenze abitative dei medesimi alla IG , entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, la complessiva somma di euro 200,00, da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni degli indici ISTAT.
La IG percepirà inoltre per intero l'assegno unico per i tre figli Pt_1
, e (attualmente percepito nella misura di euro Per_1 Per_2 Per_3
695,00).
5) Disporre che le spese extra e straordinarie relative ai tre figli, quali spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche e sportive, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50%, in conformità alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia pubblicate dal CNF in data 29.11.2017.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3