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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/10/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto: dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice dott.ssa Jone Galasso Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 243 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, vertente tra
e , rappresentati e difesi dall'avv.to Luigi Gregorio Parte_1 Parte_2
Metropoli ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Castel San Giorgio alla via Mons. C. Fimiani n. 19; parte ricorrente
nonché il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore interventore ex lege
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e esponevano di aver contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
21.02.2019e che, dall'unione coniugale, era nata la figlia in data 24.01.2019. Per_1
Esponevano, inoltre, che la comunione morale dei coniugi era divenuta intollerabile e, pertanto, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso congiunto. Inoltre, chiedevano dichiararsi lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 07.10.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), le parti rassegnavano le proprie conclusioni e, all'esito, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all'unione coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 26.02.2025, risultando dette condizioni idonee a regolare i rapporti tra le parti soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Attesa la proposizione congiunta dell'istanza, non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. per l'adozione di alcun provvedimento in punto di spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa la separazione di e , coniugi per Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato in data 21.02.2019 in (atto n. 5, parte I Serie / del registro Pt_2 degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 2019);
2. ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione;
3. dispone in conformità a quanto stabilito dalle parti nel ricorso congiunto depositato nel fascicolo telematico di causa in data 26.02.2025;
4. rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 09.10.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Jone Galasso dott.ssa Enrica De Sire