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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA FF IN, LA
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4037/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1322/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 02/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200003859048 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200003859048 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.5, con sentenza emessa il 14.3.2023 ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso cartella notificata il 15.1.2022 da ADER di Siracusa per il pagamento IMU, anno di imposta 2013, nonché tassa auto anno di imposta 2017.
La Corte ha disposto l'annullamento dell'imposta IMU in quanto non è stata fornita la prova della avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, mentre ha dichiarato prescritta la tassa auto perché notificata oltre il triennio previsto per legge.
L'ADER di Siracusa ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la sua riforma.
In ordine all'IMU ha prodotto il relativo avviso di accertamento notificato all'indirizzo del contribuente in Indirizzo_1 in data 10.10.2018 con racc.a.r.
Mentre per la tassa auto anno 2017, notificata il 15.1.2022 ha rilevato che la stessa non poteva essere dichiarata prescritta, in quanto la Corte di I° non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID.
Non risulta costituito in questa fase di giudizio il contribuente appellato.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In ordine all'IMU, la Corte ritiene ammissibile la produzione documentale che prova la corretta notificazione dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella impugnata, presso l'indirizzo del ricorrente che non l'ha impugnato, divenendo l'atto definito con conseguente legittimità della relativa cartella.
In relazione alla tassa anno 2017, in effetti la relativa cartella è stata notificata nei termini, ossia entro il
31.12.2022. Ciò in quanto, per l'emergenza Covid, sono stati sospesi i termini di riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 con il cosiddetto Decreto Cura Italia. Circostanza questa che non è stata tenuta in considerazione dalla Corte di I°.
Pertanto, l'appello va accolto con riforma della sentenza impugnata e con condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata dichiara legittima la originaria cartella di pagamento. Condanna parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessive €.1.000,00.
LE, 18.11.2025
LE LE IG EN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
18/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente
PA FF IN, LA
PULEO STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4037/2023 depositato il 04/09/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1322/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 02/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200003859048 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200003859048 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Chiede l'accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Nessuna costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Giustizia di I° grado di Siracusa, sez.5, con sentenza emessa il 14.3.2023 ha accolto il ricorso del contribuente Resistente_1 avverso cartella notificata il 15.1.2022 da ADER di Siracusa per il pagamento IMU, anno di imposta 2013, nonché tassa auto anno di imposta 2017.
La Corte ha disposto l'annullamento dell'imposta IMU in quanto non è stata fornita la prova della avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento, mentre ha dichiarato prescritta la tassa auto perché notificata oltre il triennio previsto per legge.
L'ADER di Siracusa ha appellato la sentenza de qua della quale ha chiesto la sua riforma.
In ordine all'IMU ha prodotto il relativo avviso di accertamento notificato all'indirizzo del contribuente in Indirizzo_1 in data 10.10.2018 con racc.a.r.
Mentre per la tassa auto anno 2017, notificata il 15.1.2022 ha rilevato che la stessa non poteva essere dichiarata prescritta, in quanto la Corte di I° non avrebbe tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza COVID.
Non risulta costituito in questa fase di giudizio il contribuente appellato.
All'udienza del 18.11.2025 il processo è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
In ordine all'IMU, la Corte ritiene ammissibile la produzione documentale che prova la corretta notificazione dell'avviso di accertamento, prodromico alla cartella impugnata, presso l'indirizzo del ricorrente che non l'ha impugnato, divenendo l'atto definito con conseguente legittimità della relativa cartella.
In relazione alla tassa anno 2017, in effetti la relativa cartella è stata notificata nei termini, ossia entro il
31.12.2022. Ciò in quanto, per l'emergenza Covid, sono stati sospesi i termini di riscossione dall'8.3.2020 al 31.8.2021 con il cosiddetto Decreto Cura Italia. Circostanza questa che non è stata tenuta in considerazione dalla Corte di I°.
Pertanto, l'appello va accolto con riforma della sentenza impugnata e con condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
In riforma della sentenza appellata dichiara legittima la originaria cartella di pagamento. Condanna parte appellata alle spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessive €.1.000,00.
LE, 18.11.2025
LE LE IG EN