Articolo 1848 del Codice civile
Articolo 1847Articolo 1849
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19 aprile 1942
Art. 1848.

(Spese di custodia).

La banca, oltre al corrispettivo dovutole, ha diritto al rimborso delle spese occorse per la custodia delle merci e dei titoli, salvo che ne abbia acquistato la disponibilita'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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