Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPY BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15146/2024 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente TRA rappresentata e difesa dall'Avv. Enzina La Vecchia Parte 1
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maisto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.06.2024 la ricorrente in epigrafe indicata, premesso il vano esperimento in via amministrativa mediante domanda del 09.02.2023, deduceva di aver promosso giudizio per ATP, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale il CTU nominato aveva illegittimamente ritenuto insussistenti i requisiti di cui all'art. 3,3° comma L.104/1992, nonché, di quelli necessari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Ed invero, chiedeva, previo rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, il riconoscimento del diritto ai suddetti benefici, lamentando una sottovalutazione del proprio quadro clinico ed, in particolare, dell'incidenza dello stesso sulla sua capacità di attendere agli atti quotidiani della vita tale, cioè, da renderla bisognevole di assistenza continua tanto in ragione della patologia osteoarticolare quanto, e soprattutto, del carcinoma mammario da cui è affetta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l'CP 1 eccependo l'inammissibilità della domanda per la genericità delle contestazioni e concludendo per il rigetto della stessa con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Necessitando la causa di ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di nuova consulenza peritale richiesta, stante la documentazione medica successiva, la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per quanto di seguito illustrato. Parte ricorrente ha contestato gli esiti della CTU disposta nella fase pregressa ritenendo, pertanto, limitativa la valutazione operata dal tecnico. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso.
È opinione di chi scrive che le conclusioni dell'ausiliare nominato nella presente fase meritino piena condivisione.
A tal proposito, il Dott. Per 1, è stato particolarmente chiaro nell'affermare che la Parte 1 risulta essere affetta dalle seguenti patologie:
Vasculopatia cerebrale cronica con deficit mnesico e cognitivo;
-
Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale moderata a livello del rachide cervicale e lombosacrale da spondiloartrosi;
Gonartrosi a destra;
-
Protesi di ginocchio a sinistra ben funzionante;
Diabete mellito tipo II in trattamento insulinico e complicato da microangiopatia diabetica
(retinopatia diabetica non proliferativa lasertrattata); Ca mammella sinistra con metastasi polmonari e sospette ossee.
Esaminato, quindi, complessivamente il quadro clinico in esame ha specificato non solo che le patologie riscontrate erano preesistenti al momento di proposizione della domanda amministrativa, oltre che documentate in atti, ma anche che, successivamente, si è verificata l'insorgenza di altre comunque incidenti sulle condizioni di salute della ricorrente che l'hanno portato alla conclusione per cui: “l'istante si trova nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
ha la capacità di deambulare da sola ma con difficoltà ma non è in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
pertanto si ritiene il suo grado di invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua e portatore di handicap art.3 comma 3 dall'epoca della domanda amministrativa del 09/2/2023 in poi sia in base alla visita medico-legale da me effettuata e sia in base alla documentazione sanitaria agli atti". Questo Giudice ritiene, altresì, la piena condivisibilità delle conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare nominato nella presente fase poiché specifiche e puntuali anche per ciò che attiene le altre doglianze formulate dalla parte.
Ed invero, per ciò che attiene la patologia diabetica, il Dott. Per 1 ne ha chiarito il tipo e specificato il trattamento insulinico, nonché, sottolineato la complicazione dovuta da microangiopatia diabetica. Quanto, poi, alla poliartrosi diffusa, ha spiegato che i deficit articolari incidono sulla stazione eretta e, soprattutto, sulla deambulazione dell'istante facendo sì che le stesse avvengono solo con appoggio al bastone per brevi tratti in ambito domestico determinando, dunque, una deambulazione instabile ed incerta e tale, cioè, da richiedere assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Ciò premesso, ne consegue l'accoglimento del ricorso in opposizione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
PQM
Così provvede:
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è incapace di attendere gli atti quotidiani della vita, nonché, che la stessa si trova nelle condizioni di cui all'art.3, 3° comma della L. 104/1992 a far data dalla proposizione della domanda amministrativa del 09.02.2023;
Condanna l'CP_1 al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 2850,00
-
oltre IVA CPA e spese forfettarie con attribuzione;
Pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Napoli, 16 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. M.R.Lombardi