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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/12/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N. 9402 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ST D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 26/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ferone Giustino, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 01/04/2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al Num.
12 - PARTE II - SERIE A - ANNO2006 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) i figli restano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la casa della madre sita in Reggio nell'Emilia alla Via L. VAN BEETHOVEN N. 41/7
3) il sig. continuerà ad abitare a Verona alla Via Manuzio n° 19; Pt_2
4) Il sig. risulta coobbligato, insieme alla sig.ra , nel contratto di mutuo stipulato per Pt_2 Pt_1
l'acquisto dell'immobile sito in Via L. van Beethoven n. 41, di proprietà della stessa sig.ra Pt_1
Quest'ultima si impegna a sollevare il sig. da tale obbligo non appena le sue condizioni Pt_2
economiche o la sua capacità reddituale lo permetteranno.
5) Confermare a carico del Sig. un assegno mensile totale di euro 500,00 a titolo di concorso Pt_2
al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 cadauno, tale somma sarà corrisposta il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente della sig. , e sarà annualmente rivalutata in base Pt_1
agli indici Istat;
6) La sig.ra si dichiara autosufficiente poiché ad oggi svolge attività lavorativa come da Pt_1
documentazione allegata al ricorso e pertanto il sig. non dovrà corrisponderle nulla a titolo di Pt_2
mantenimento e di oneri e privilegi;
7) i loro rapporti sono già stati regolati in precedenza e comunque con la sottoscrizione del presente accordo.
8) Le spese straordinarie -sostenute per i figli- meglio precisate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Tali spese, ove documentate, saranno suddivise in misura paritaria (50%) tra i genitori. Le spese che non richiedono il preventivo accordo saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione (ricevuta o fattura) tramite bonifico bancario. Le spese che, invece, richiedono il preventivo accordo dovranno essere espressamente approvate da entrambi i genitori prima dell'effettuazione, pena la mancata ripartizione del relativo costo.
9) Il sig. si impegna a non usufruire delle detrazioni per i figli a carico, a favore della sig. ra Pt_2
, nonché rinuncia all'assegno unico a favore della sig.ra Pt_1 Pt_1
10) Per quanto attiene il diritto di visita/frequentazione dei figli, il padre potrà averli e tenerli con sé quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei bambini. Il padre quando i figli staranno con lui nei giorni infrasettimanali o weekend si occuperà di far svolgere puntualmente eventuali compiti ad entrambi e riaccompagnarli presso la madre all'orario stabilito.
Tendenzialmente tenuto conto della distanza che separa le minori dal padre, le stesse trascorreranno due o tre fine settimana al mese presso l'abitazione del padre, che le andrà a prendere presso l'abitazione materna e le riaccompagnerà presso la stessa. Tali giorni saranno stabiliti di volta in volta senza pregiudicare la volontà delle minori di poter passare del tempo con il padre, nonostante la distanza tra le due città. Inoltre durante il periodo estivo trascorreranno due settimane con il padre, da concordare preventivamente. In ipotesi di disaccordo, le minori trascorreranno (Venerdì dopo l'orario scolastico alla Domenica alle
22,00) previo accordo dettati dagli impegni lavorativi, alternativamente con ciascuno dei genitori, il padre le andrà a prendere presso l'abitazione materna e le riaccompagnerà presso la stessa o in caso contrario la madre, previo accordo.
-Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni le minori trascorrano la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i figli per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo sino al 1° gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale
(dal 25/12 al 01/01) e dal 1 gennaio fino al 7 gennaio
-accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend – nell'anno che trascorrerà con loro la vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31/01 gennaio, durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati rispettando il criterio di alternanza.
– La festa del papà e della mamma con i rispettivi genitori, mentre i loro compleanni possibilmente insieme ad entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio / sera.
– Durante i mesi di Luglio e Agosto il padre potrà avere con sé i figli per almeno 4 settimane non consecutive, i cui periodi andranno comunicati alla madre con congruo preavviso ciascun anno .
-Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e per una settimana consecutiva con la madre, previa comunicazione del periodo di riferimento almeno un mese prima dell'altro genitore.
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
12) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ST D'CO
N. 9402 /2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO CON FIGLI MINORI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 5^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. ST D'CO PRESIDENTE
DOTT. Antonella Guerra GIUDICE
DOTT. Silvia Rizzuto GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 3 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data 26/07/2025
, (C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
,(C.F., nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ferone Giustino, come da mandato in atti, presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
, (C.F. ) , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
, (C.F. , nato a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
celebrato il 01/04/2006 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al Num.
12 - PARTE II - SERIE A - ANNO2006 , ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396. 2) i figli restano affidati in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza presso la casa della madre sita in Reggio nell'Emilia alla Via L. VAN BEETHOVEN N. 41/7
3) il sig. continuerà ad abitare a Verona alla Via Manuzio n° 19; Pt_2
4) Il sig. risulta coobbligato, insieme alla sig.ra , nel contratto di mutuo stipulato per Pt_2 Pt_1
l'acquisto dell'immobile sito in Via L. van Beethoven n. 41, di proprietà della stessa sig.ra Pt_1
Quest'ultima si impegna a sollevare il sig. da tale obbligo non appena le sue condizioni Pt_2
economiche o la sua capacità reddituale lo permetteranno.
5) Confermare a carico del Sig. un assegno mensile totale di euro 500,00 a titolo di concorso Pt_2
al mantenimento dei figli nella misura di € 250,00 cadauno, tale somma sarà corrisposta il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico sul conto corrente della sig. , e sarà annualmente rivalutata in base Pt_1
agli indici Istat;
6) La sig.ra si dichiara autosufficiente poiché ad oggi svolge attività lavorativa come da Pt_1
documentazione allegata al ricorso e pertanto il sig. non dovrà corrisponderle nulla a titolo di Pt_2
mantenimento e di oneri e privilegi;
7) i loro rapporti sono già stati regolati in precedenza e comunque con la sottoscrizione del presente accordo.
8) Le spese straordinarie -sostenute per i figli- meglio precisate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Tali spese, ove documentate, saranno suddivise in misura paritaria (50%) tra i genitori. Le spese che non richiedono il preventivo accordo saranno rimborsate al genitore anticipatario entro 15 giorni dalla presentazione della relativa documentazione (ricevuta o fattura) tramite bonifico bancario. Le spese che, invece, richiedono il preventivo accordo dovranno essere espressamente approvate da entrambi i genitori prima dell'effettuazione, pena la mancata ripartizione del relativo costo.
9) Il sig. si impegna a non usufruire delle detrazioni per i figli a carico, a favore della sig. ra Pt_2
, nonché rinuncia all'assegno unico a favore della sig.ra Pt_1 Pt_1
10) Per quanto attiene il diritto di visita/frequentazione dei figli, il padre potrà averli e tenerli con sé quando desidera, previo accordo con la madre, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi dei bambini. Il padre quando i figli staranno con lui nei giorni infrasettimanali o weekend si occuperà di far svolgere puntualmente eventuali compiti ad entrambi e riaccompagnarli presso la madre all'orario stabilito.
Tendenzialmente tenuto conto della distanza che separa le minori dal padre, le stesse trascorreranno due o tre fine settimana al mese presso l'abitazione del padre, che le andrà a prendere presso l'abitazione materna e le riaccompagnerà presso la stessa. Tali giorni saranno stabiliti di volta in volta senza pregiudicare la volontà delle minori di poter passare del tempo con il padre, nonostante la distanza tra le due città. Inoltre durante il periodo estivo trascorreranno due settimane con il padre, da concordare preventivamente. In ipotesi di disaccordo, le minori trascorreranno (Venerdì dopo l'orario scolastico alla Domenica alle
22,00) previo accordo dettati dagli impegni lavorativi, alternativamente con ciascuno dei genitori, il padre le andrà a prendere presso l'abitazione materna e le riaccompagnerà presso la stessa o in caso contrario la madre, previo accordo.
-Durante le vacanze natalizie disporre che ad anni alterni le minori trascorrano la vigilia con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, per le restanti festività il padre avrà con sé i figli per la metà dei giorni di vacanza in modo consecutivo sino al 1° gennaio nell'anno in cui trascorrerà con loro il giorno di Natale
(dal 25/12 al 01/01) e dal 1 gennaio fino al 7 gennaio
-accompagnandoli alle rispettive scuole di appartenenza se il giorno non cade nel weekend – nell'anno che trascorrerà con loro la vigilia di Natale. In tale maniera verranno alternati tra i genitori sia il 24/25 dicembre sia il 31/01 gennaio, durante le vacanze pasquali per la metà dei giorni di vacanza consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'angelo. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati rispettando il criterio di alternanza.
– La festa del papà e della mamma con i rispettivi genitori, mentre i loro compleanni possibilmente insieme ad entrambi i genitori, ovvero in mancanza di accordo alternando di anno in anno la presenza dei bambini con i genitori tra mattina/pomeriggio e tardo pomeriggio / sera.
– Durante i mesi di Luglio e Agosto il padre potrà avere con sé i figli per almeno 4 settimane non consecutive, i cui periodi andranno comunicati alla madre con congruo preavviso ciascun anno .
-Facoltativamente per una settimana consecutiva durante l'anno scolastico con il padre e per una settimana consecutiva con la madre, previa comunicazione del periodo di riferimento almeno un mese prima dell'altro genitore.
11) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
12) I coniugi dichiarano di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m. Risulta in atti la presenza di prole minorenne alla data del deposito del ricorso e che, dal momento della separazione, la convivenza non era più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda. Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3, c. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015 e s.m.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della prole.
La decisione appare corretta da quanto è emerso dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali del divorzio con riferimento alla posizione della prole.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni relativa alla prole appaiono conformi all'interesse della medesima.
Tenuto conto della condivisa regolamentazione dell'affidamento, collocamento e visite del genitore non collocatario si ritiene superfluo procedere all'ascolto della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione. 2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 18/12/2025
Il Presidente
ST D'CO