Decreto presidenziale 13 settembre 2021
Ordinanza cautelare 13 ottobre 2021
Sentenza 2 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 02/08/2023, n. 4726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4726 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 04726/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02315/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2315 del 2019, proposto da TA HI SP, RA SE, RA EL, RA RT, RA NC, nato a [...] il [...], e RA ER, in persona del suo tutore, quali eredi di NC RA, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonioluigi Iacomino e NC Nappo, dell’Avvocatura Municipale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
“della ordinanza-ingiunzione R.O. n. 73 del 14.03.2019, del Comune di Torre del Greco, a firma del Dirigente VIII Settore Urbanistica - Servizio Antiabusivismo Edilizio - dott. Ing. Generoso Serpico, notificata il 14.03.2019, con la quale si ingiunge la demolizione delle opere abusivamente eseguite in Torre del Greco alla via Pescatori di Spugne n.4, nell'unità abitativa, ubicata al 7°piano, poiché "col confronto delle istanze di condono edilizio prot. 50095, 50096, 50097 del 16.05.1986 ai sensi della legge n.47/1985, non è sufficiente a determinare la consistenza dell'immobile; infatti nella pratica di istanza di condono sono presenti n. 3 modelli A che presuppongono n. 3 unità abitative mentre allo stato è un'unica unità immobiliare; nonché di ogni altro provvedimento connesso, preordinato o consequenziale, comunque lesivo degli interessi degli istanti.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che con ricorso, depositato il 7 giugno 2019, NC RA ha chiesto l’annullamento della ordinanza-ingiunzione R.O. n. 73 del 14 marzo 2019, notificata in pari data, con la quale il Comune di Torre del Greco, ha ingiunto nei suoi confronti la demolizione delle opere abusivamente eseguite in Torre del Greco alla via Pescatori di Spugne n.4, nell'unità abitativa, ubicata al 7° piano, poiché “ sono state presentate istanze di condono edilizio prot. 50095, 50096 e 50097 del 16/05/1986 ai sensi della L. 47/85 e la documentazione presentata a seguito di richiesta da parte dell'ufficio prot. 1356 del 08/01/2019 non è sufficiente a determinare la consistenza dell'immobile; infatti nella pratica di istanza di condono sono presenti n° 3 modelli A che presuppongono n° 3 unità abitative mentre allo stato è un’unica unità immobiliare di circa mq 107 più le tre verande: …. ”;
CONSIDERATO che a sostegno del gravame sono state dedotte censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili;
CONSIDERATO che il Comune di Torre del Greco si è costituito in giudizio con atto meramente formale;
CONSIDERATO che con atto depositato il 29 settembre 2020 e ridepositato il 1° ottobre 2020 TA HI SP, RA SE, RA EL, RA RT, RA NC, nato a [...] il [...], e RA ER, in persona del suo tutore, si sono costituiti in giudizio quali eredi di NC RA;
CONSIDERATO che con Decreto Presidenziale n. 1086 del 13 settembre 2021,
“ Rilevato che il ricorso risulta depositato in data 7 giugno 2019, e che l’istanza di fissazione udienza è stata depositata solo in data 2 ottobre 2020, oltre il termine annuale di cui all’art. 71 e 81 cpa, e che ciò configura possibile ipotesi di estinzione del giudizio, della quale si dà avviso ai sensi dell’art. 73 co 3 cpa;
Rilevato, ad ogni buon conto, che il ricorso era stato proposto da RA NC, e che gli attuali ricorrenti si sono costituiti nella asserita qualità di eredi dello stesso, ma non hanno depositato prova del loro titolo successorio, essendosi limitati al deposito del solo certificato di morte dell’originario ricorrente, il che configura ipotesi di possibile inammissibilità per difetto di prova della legittimazione; ”,
è stato disposto darsi avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. al ricorrente di quanto in motivazione ed è stata fissata la camera di consiglio del 20 settembre 2021 per la trattazione del ricorso;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 20 settembre 2021, in accoglimento dell’istanza del difensore di parte ricorrente, è stato disposto il rinvio della causa alla camera di consiglio del 12 ottobre 2021, per integrare la documentazione;
CONSIDERATO che con ordinanza n. 1714 del 13 ottobre 2021 questa Sezione,
“ Ritenuto prima facie che il termine annuale di perenzione non sia decorso, in ragione della sospensione dei termini processuali di cui all’emergenza COVID disposta nel 2020 e preso atto che le parti hanno comprovato la loro qualità di eredi di NC RA;
Rilevato che il ricorso non appare sorretto da adeguato fumus boni juris, in ragione della insufficiente determinazione della consistenza originaria dell’abuso, consistente nella realizzazione di un piano ulteriore rispetto a quanto autorizzato con la originaria licenza edilizia del 1961, che prevedeva un edificio con sei piani fuori terra, laddove l’immobile de quo sorge al settimo piano, e le istanze di condono presentate afferiscono a tre unità immobiliari in preteso frazionamento dell’immobile stesso;
Ritenuto che in ragione di tali elementi il dedotto danno non appaia suscettibile di favorevole considerazione; ”,
ha respinto l’istanza cautelare;
CONSIDERATO che in data 6 ottobre 2022 il difensore di parte ricorrente, premesso di avere rinunciato al mandato e, nel contempo, di avere sollecitato TA HI SP, RA SE, RA EL, RA RT, RA NC, RA ER, tutti eredi legittimi di RA NC, a munirsi di nuovo difensore, ha chiesto la concessione di ulteriore termine al fine di consentire ai signori RA – SP di esprimere, attraverso nuovo difensore, il loro interesse alla decisione nel merito ovvero alla sua rinuncia;
CONSIDERATO che parte resistente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha dedotto l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto, pertanto, il rigetto;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 6 giugno 2023 la causa è stata chiamata e assunta in decisione;
RILEVATO in via preliminare che, a seguito della dichiarazione di rinuncia al mandato del difensore dei ricorrenti, dichiarata con atto depositato in data 6 ottobre 2022 depositata, non risulta nominato un nuovo difensore;
RITENUTO al riguardo:
- di evidenziare che la rinuncia al mandato da parte dell’avvocato difensore, non seguita dalla nomina di un nuovo avvocato, non ha effetto interruttivo nel processo amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 301 comma 3, c.p.c. e 79 c.p.a. giacché, in ossequio al principio della perpetuatio dell’ufficio defensionale, consacrato negli artt. 85 e 301 c.p.c., il difensore rinunciante, fino alla sua sostituzione, conserva lo ius postulandi con riguardo al processo in corso, sia per quanto riguarda la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per quanto riguarda la legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo ( ex plurimis , Cons. Stato Sez. IV, 23 marzo 2020, n. 2017, Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3597);
- che il presente giudizio può essere quindi proseguito ai sensi degli articoli 85 e 301, terzo comma, c.p.c., applicabili al processo amministrativo in virtù degli articoli 39 e 79 c.p.a. (TAR Campania Napoli, Sezione III, 21 luglio 2021, n. 5061 e Sez. VIII, 12 ottobre 2020, n. 4395, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 24 marzo 2020, n. 240, Cons. Stato, Sez. II, 27 dicembre 2019, n. 8859, Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6627);
- di respingere, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di rinvio del difensore di parte ricorrente, anche in considerazione della circostanza che la causa è matura per la decisione;
RITENUTO che:
- l’art. 71 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - codice del processo amministrativo - al comma 1 prevede: “ 1. La fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo. ”; e che l’art. 81 del medesimo suddetto decreto legislativo, a sua volta, al comma 1 prevede: “ 1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finché non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82. ”;
- ai sensi dell'art. 71 c.p.a., il processo amministrativo si configura ancora come processo ad impulso di parte, in cui il ricorrente, una volta incardinato il ricorso mediante il suo deposito, se desidera ottenere la fissazione dell’udienza di discussione (e dunque: una decisione di merito) ha l’onere di presentare istanza di fissazione di udienza entro un anno (pena, in contrario, la perenzione); e, se desidera ottenere la fissazione dell'udienza stessa con urgenza, può depositare istanza di prelievo (TAR Campania, Napoli, Sezione III, 19 aprile 2022, n. 2660, T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 10 novembre 2020, n. 11638);
RITENUTO, all’esito di un vaglio più approfondito proprio della fase di merito, di rivedere l’orientamento espresso in sede cautelare e di dichiarare la perenzione del presente ricorso, tenuto conto in particolare che:
- l’art. 84 - Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa – del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, per quello che in questa sede interessa, ha previsto: “ 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ….. ”;
- nel caso di specie il ricorso risulta depositato in data 7 giugno 2019 e l’istanza di fissazione dell’udienza è stata depositata solo in data 2 ottobre 2020;
- pertanto, tenuto conto del periodo di sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 31 agosto, previsto dall’art. 54 c.p.a., il termine di un anno, decorrente dal 7 giugno 2019, era scaduto al 7 luglio 2020; tenuto conto altresì della sospensione dei termini prevista dal suddetto art. 84 comma 1, D.L. n. 18/2020 (dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 per un totale di 39 giorni) e aggiungendo 30 giorni per la sospensione feriale del 2020 (per un totale complessivo quindi di 69 giorni), il termine per la presentazione della domanda di fissazione dell’udienza deve ritenersi scaduto al 15 settembre 2020 e, conseguentemente, la domanda di fissazione dell’udienza depositata in data 2 ottobre 2020 deve ritenersi tardiva;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare la perenzione del presente ricorso, in quanto l’istanza di fissazione dell’udienza prevista dall’art. 71 c.p.a., risulta prodotta tardivamente;
RITENUTO, quanto alle spese, che sussistono motivi di equità per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara perento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO