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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/10/2025, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3102/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3102/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 73, C.F._1
presso lo studio dell'avv. CANNAVÒ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via Conte Ruggero n. 81, presso lo studio dell'avv.
IA HA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con a Catania in data Controparte_1
25/09/2004.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 02/10/2005) e Persona_1 [...]
(il 16/04/2013). Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2 della L. n. 162/2014, sottoscritta dai coniugi in data 21/12/2020 ed autorizzata dalla Procura distrettuale della Repubblica presso questo Tribunale in data
13/01/2021, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, ed all'udienza del 04/02/2025 hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di autorizzazione della separazione personale da parte della Procura distrettuale della Repubblica
di Catania - sez. affari civili -, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in udienza;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento della figlia minorenne
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_2 Parte_1
.
[...]
Assegna a la casa familiare. Parte_1
Le modalità del diritto di visita tra il padre e la figlia minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente
[...]
debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1 Persona_2
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 300,00, da rivalutare
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Rileva altresì il Collegio che le parti hanno concordato che il resistente CP_1
debba contribuire al mantenimento del figlio
[...] Persona_1
maggiorenne, economicamente non autosufficiente ma già avviato al mondo di lavoro,
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al mese di Febbraio 2026.
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà
percepito al 50% da ciascuno, come per legge.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3 La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta della causa consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
25/09/2004 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2004 al N.
699 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la madre;
Parte_1
assegna la casa familiare a;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la Controparte_1
figlia minorenne , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e dei Persona_2
figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_2
4 mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
, maggiorenne, economicamente non autosufficiente ma già Persona_1
avviato al mondo di lavoro, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di
Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al mese di febbraio 2026;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3102/2024 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio”
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n. 73, C.F._1
presso lo studio dell'avv. CANNAVÒ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Catania, Via Conte Ruggero n. 81, presso lo studio dell'avv.
IA HA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni congiuntamente,
riportandosi all'accordo raggiunto dalle parti in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con a Catania in data Controparte_1
25/09/2004.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (il 02/10/2005) e Persona_1 [...]
(il 16/04/2013). Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal resistente con convenzione di negoziazione assistita ex art. 6, comma 2 della L. n. 162/2014, sottoscritta dai coniugi in data 21/12/2020 ed autorizzata dalla Procura distrettuale della Repubblica presso questo Tribunale in data
13/01/2021, e che da allora le parti non si sono più riconciliate.
Si è costituito in giudizio , non opponendosi alla domanda di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel corso del procedimento, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni del divorzio, ed all'udienza del 04/02/2025 hanno precisato le conclusioni in maniera congiunta, quindi, la causa è stata posta in decisione dinnanzi al Collegio.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di autorizzazione della separazione personale da parte della Procura distrettuale della Repubblica
di Catania - sez. affari civili -, non essendone stata eccepita l'interruzione.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne parti.
Il Tribunale ritiene di condividere quanto concordato dalle parti in seno all'accordo raggiunto in udienza;
pertanto, le altre domande delle parti vanno ritenute abbandonate.
Appare opportuno a questo Collegio disporre l'affidamento della figlia minorenne
[...]
ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre Persona_2 Parte_1
.
[...]
Assegna a la casa familiare. Parte_1
Le modalità del diritto di visita tra il padre e la figlia minorenne possono essere disposte in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti, vanno disciplinate come in dispositivo.
Rileva il Collegio che, in base all'accordo raggiunto dalle parti, il resistente
[...]
debba contribuire al mantenimento della figlia minorenne Controparte_1 Persona_2
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 300,00, da rivalutare
[...]
annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Rileva altresì il Collegio che le parti hanno concordato che il resistente CP_1
debba contribuire al mantenimento del figlio
[...] Persona_1
maggiorenne, economicamente non autosufficiente ma già avviato al mondo di lavoro,
versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al mese di Febbraio 2026.
Il Tribunale, altresì, prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà
percepito al 50% da ciascuno, come per legge.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
3 La natura della causa, la particolarità delle questioni giuridiche affrontate e la definizione congiunta della causa consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Catania in data
25/09/2004 tra e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di Catania dell'anno 2004 al N.
699 della Parte II, Serie A, alle condizioni specificate in motivazione;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i Persona_2
genitori, con collocamento presso la madre;
Parte_1
assegna la casa familiare a;
Parte_1
dispone che il resistente possa sempre vedere e tenere con sé la Controparte_1
figlia minorenne , compatibilmente con le esigenze dell'altro genitore e dei Persona_2
figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), in conformità a quanto chiesto congiuntamente dalle parti e, in mancanza di accordi o nella eventualità di insorgenza di problematiche tra le parti: ogni martedì e giovedì, dalle ore 15,00, o in alternativa dall'uscita da scuola, alle ore 21,00; a settimane alterne, dall'uscita da scuola del venerdì (o del sabato) alle ore 21,00 della domenica;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale
o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in modalità alternata le ulteriori festività previste in calendario;
le parti potranno avvalersi anche di videochiamate e strumenti per la videoconferenza;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della Controparte_1
figlia minorenne versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Persona_2
4 mensile dell'importo complessivo di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT di svalutazione della moneta, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
dispone che il resistente contribuisca al mantenimento del figlio Controparte_1
, maggiorenne, economicamente non autosufficiente ma già Persona_1
avviato al mondo di lavoro, versando, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile di
Euro 50,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, sino al mese di febbraio 2026;
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 3 Ottobre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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