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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 31/10/2025, n. 2298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2298 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Paolo Marinò (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato, in virtù C.F._2 di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Statte -74010- (Ta) al Largo
Trojlo 5/b ricorrente
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._3 resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 09.03.2024 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con in Taranto in data 27.12.1971; che dal matrimonio era nato un CP_1 figlio, ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, che il legame affettivo e sentimentale tra i coniugi si era via via logorato, per incompatibilità caratteriali ed intollerabili incomprensioni. Riferiva che la convivenza era divenuta ormai insostenibile e di fatto i coniugi vivevano separati già da molti anni.
Deduceva altresì di essere pensionato e che la aveva sempre svolto il ruolo di casalinga durante CP_1 la vita matrimoniale, motivo per cui dalla separazione il ricorrente aveva versato spontaneamente alla stessa la somma mensile di euro 500,00, per far fronte alle spese di vita quotidiane e pagare le utenze domestiche. Chiedeva dunque prevedersi un assegno in favore della moglie nella misura di euro
500,00 mensili. Dichiarava che la resistente aveva continuato ad abitare la casa coniugale dopo la separazione di fatto, in comproprietà tra i coniugi e ne chiedeva l'assegnazione a . Con Sentenza n. 2377/2024 CP_1 pubblicata il 26.09.2024, nel presente giudizio, veniva pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e con pedissequa ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio ed accessori, nel rispetto dei termini di legge previsti.
All' udienza di comparizione del 01.10.2025 parte ricorrente domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo ovvero con conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione. La convenuta non si presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Autorizzata parte ricorrente a precisare le conclusioni a tale udienza, in assenza di richieste istruttorie, in quanto domandava la conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione Parte_1 con contestuale pronuncia degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della resistente, che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, con pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Relatore nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione, che parte ricorrente ha dichiarato protrarsi di fatto da molti anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, ovvero in merito alla quantificazione dell'assegno divorzile in favore della resistente e circa l'assegnazione della casa coniugale, meritano di essere confermati i provvedimenti provvisori assunti all'udienza di comparizione del 01.10.2025, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, nonché in ragione del divario economico sussistente tra le parti, documentalmente provato.
La natura e l'esito del giudizio, nonché l'interesse del ricorrente alla pronuncia, consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
˗ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 27/12/1971 da
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
13.06.1946, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno
1971 al n. 569, parte II, Serie A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
˗ conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
˗ conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Taranto (TA) alla Via Fiume n. 4 alla
Sig.ra , munita di tutti gli arredi;
CP_1
˗ spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott. ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi dell'anno 2024 – avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Paolo Marinò (C.F.: ) ed elettivamente domiciliato, in virtù C.F._2 di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Statte -74010- (Ta) al Largo
Trojlo 5/b ricorrente
E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._3 resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c. depositato in data 09.03.2024 il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con in Taranto in data 27.12.1971; che dal matrimonio era nato un CP_1 figlio, ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, che il legame affettivo e sentimentale tra i coniugi si era via via logorato, per incompatibilità caratteriali ed intollerabili incomprensioni. Riferiva che la convivenza era divenuta ormai insostenibile e di fatto i coniugi vivevano separati già da molti anni.
Deduceva altresì di essere pensionato e che la aveva sempre svolto il ruolo di casalinga durante CP_1 la vita matrimoniale, motivo per cui dalla separazione il ricorrente aveva versato spontaneamente alla stessa la somma mensile di euro 500,00, per far fronte alle spese di vita quotidiane e pagare le utenze domestiche. Chiedeva dunque prevedersi un assegno in favore della moglie nella misura di euro
500,00 mensili. Dichiarava che la resistente aveva continuato ad abitare la casa coniugale dopo la separazione di fatto, in comproprietà tra i coniugi e ne chiedeva l'assegnazione a . Con Sentenza n. 2377/2024 CP_1 pubblicata il 26.09.2024, nel presente giudizio, veniva pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e con pedissequa ordinanza veniva disposta la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio ed accessori, nel rispetto dei termini di legge previsti.
All' udienza di comparizione del 01.10.2025 parte ricorrente domandava pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo ovvero con conferma dei provvedimenti adottati in sede di separazione. La convenuta non si presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Autorizzata parte ricorrente a precisare le conclusioni a tale udienza, in assenza di richieste istruttorie, in quanto domandava la conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione Parte_1 con contestuale pronuncia degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
*******
In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della resistente, che nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, con pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal giorno della comparizione personale innanzi al Giudice Relatore nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi.
Il lungo periodo di separazione, che parte ricorrente ha dichiarato protrarsi di fatto da molti anni e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, ovvero in merito alla quantificazione dell'assegno divorzile in favore della resistente e circa l'assegnazione della casa coniugale, meritano di essere confermati i provvedimenti provvisori assunti all'udienza di comparizione del 01.10.2025, in accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, nonché in ragione del divario economico sussistente tra le parti, documentalmente provato.
La natura e l'esito del giudizio, nonché l'interesse del ricorrente alla pronuncia, consentono di ritenere giustificata l'integrale compensazione tra le stesse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale in intestazione riportata, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
˗ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 27/12/1971 da
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 CP_1
13.06.1946, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Taranto dell'anno
1971 al n. 569, parte II, Serie A e, per l'effetto, ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
˗ conferma l'obbligo posto a carico di di corrispondere a la somma Parte_1 CP_1 mensile di euro 500,00 a titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
˗ conferma l'assegnazione della casa coniugale sita in Taranto (TA) alla Via Fiume n. 4 alla
Sig.ra , munita di tutti gli arredi;
CP_1
˗ spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.10.2025 in Taranto
Il Giudice est. Il Presidente