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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 25/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3209/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3209/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 stabilito LAURA GARDELLA d'intesa con l'Avv. ORAZIO PAPALE, entrambi del Foro di
Caltagirone;
RICORRENTE contro
(C.F: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito accertare e dichiarare la proprietà degli immobili del ricorrente;
- per l'effetto ordinare, ai sensi dell'art 948 cc, l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, il tutto censito nel catasto fabbricati del detto comune alla sezione A foglio 11 mappali n.857 sub 4 via Carlo Max categoria
A/7 classe 2 vani 6,5, rendita catastale euro 386,05; mappale n. 857 sub 5 via Carlo Max categoria
C/6 classe 2 metri quadrati 16, rendita catastale euro 29,75. Si accede a dette unità immobiliari mediante quota di comproprietà indivisa pari ad un ottavo dell'area urbana di pertinenza della palazzina di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto censita nel catasto fabbricati del detto comune alla sezione A foglio 11 mappale n.858 area urbana di metri quadrati 66; - con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso “ex art. 702 bis c.p.c.” del 04.09.2024, nella premessa di essere Parte_1
proprietario di una porzione di immobile di tipo villetta a schiera su due piani fuori terra con annessa autorimessa al piano terra, parte di un complesso condominiale sito in Mede (PV), Via Don Gnocchi n. 5, a cui si accede mediante quota di comproprietà indivisa di un ottavo dell'area di pertinenza della palazzina, ha proposto azione ex art. 948 c.c. rivendicando la proprietà dell'immobile, pervenutogli in eredità a seguito del decesso del fratello occorso in Persona_1
data 14.03.2021, nei confronti di che lo occupa abusivamente e senza alcun Controparte_1 titolo, chiedendo all'intestato Tribunale di ordinarne l'immediato rilascio in suo favore.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha precisato che:
- con atto pubblico di donazione del 26.03.2018, donava a la Controparte_2 Persona_1
nuda proprietà dei cespiti immobiliari (dati catastali: Fg. 11, mapp. 857, sub. 4 e 5, via Carlo
Marx snc) compresa la quota di comproprietà indivisa su area condominiale, riservandosi contestualmente l'usufrutto vitalizio sull'intero compendio;
- in data 14.03.2021, il fratello moriva senza lasciare coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta;
- in data 03.01.2024 decedeva anche l'usufruttuaria Controparte_2
- estinguendosi, con la morte dell'usufruttuaria, il diritto di usufrutto sul compendio oggetto del contratto di donazione, si consolidava in capo a lui, in qualità di unico erede del donatario, la piena proprietà sui beni relitti;
- solo in seguito veniva a conoscenza del fatto che gli immobili erano occupati senza titolo dalla convenuta.
Instaurato il contraddittorio secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. - giusto il principio di conservazione degli atti processuali - la convenuta, regolarmente intimata ex art. 139 c.p.c. in data 25.10.2024, è rimasta contumace.
Alla prima udienza del 04.12.2024, verificata la procedibilità della domanda (verb. neg. di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali), la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio libero del ricorrente, presente personalmente;
quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza del 23.01.2025.
Al termine della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova premettere che la domanda con cui l'attore chiede di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c., surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7305/2014 sulla distinzione tra azione reale e personale;
conf. Cass. n. 18050/2023; Cass. n. 36267/2023; Cass. n. 3566/2024; Cass. n. 24736/2024).
In questa sede il ricorrente agisce al fine di ottenere il rilascio immediato dell'immobile di sua proprietà sul presupposto che lo stesso risulti occupato abusivamente, ovvero senza alcun titolo, dall'odierna convenuta.
Così inquadrato il petitum, va confermata la qualificazione della domanda quale azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c., come espressamente – e correttamente – evidenziato nel ricorso introduttivo.
La qualificazione dell'azione come reale, anziché personale, comporta l'applicazione del relativo regime probatorio, per cui è onere dell'attore in rivendicazione dimostrare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr. tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 1569/2022; Cass. n.
28865/2021; Cass. n. 14734/2018; Cass. n. 21940/2018; Cass. n. 1210/2017).
§2. Nel caso di specie, l'onere probatorio incombente su parte ricorrente non può ritenersi soddisfatto.
Parte ricorrente ha prodotto solamente l'atto pubblico di donazione del 26.03.2018 (cfr. doc. 19) – in forza del quale il proprio dante causa avrebbe acquistato la nuda proprietà degli immobili da che riservava per sé l'usufrutto vitalizio – unitamente alle visure catastali ed Controparte_2
alle note di trascrizione nel ventennio relative alle particelle immobiliari oggetto di causa (cfr. doc.
4-20), i quali non soddisfano, da soli, la prova richiesta dall'art. 948 c.c. ed in particolare la prova dell'effettiva continuità degli acquisti derivativi (inter vivos e mortis causa) fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Né una valenza probatoria equipollente o sostitutiva può essere attribuita alla notarile che accompagna la produzione in allegato (cfr. doc. 3), basandosi essa sulle interrogazioni e verifiche da parte del notaio degli stessi “registri catastali e dei registri immobiliari effettuate per il ventennio anteriore alla data del 15 luglio 2024”, che non sono fonte di prova certa della situazione esistente sul piano immobiliare, avendo al più valore indiziario (cfr. Cass. 3343/1976; Cass.
2884/1972; Cass. 711/1998; Cass. 5131/2009). È del pari evidente che nessun acquisto della (nuda) proprietà dei beni per successione mortis causa dal proprio dante causa può essere invocato in assenza della necessaria prova della relazione familiare sulla quale dovrebbe innestarsi la delazione ereditaria in suo favore.
Nella specie, infatti, l'accoglimento della domanda presuppone anche l'accertamento del titolo a succedere in via ereditaria al nudo proprietario dei beni predetti - che, per la successione legittima, consiste nel rapporto di parentela con il defunto e dell'assenza di successibili di grado poziore - che va provato mediante la produzione di certificazione degli atti dello stato civile, non essendo all'uopo sufficienti il solo certificato di morte del de cuius (cfr. doc. 1, pag. 1) o la nota di trascrizione della dichiarazione di successione (cfr. doc. 11).
Né sussistono i presupposti per l'attenuazione dell'onere probatorio dell'azione di rivendicazione, ammessa in giurisprudenza quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (v., ad es.,
Cass. n. 28865/2021; Cass. n. 7091/2024), in quanto l'art. 115, co. 1 c.p.c. esclude l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
È noto che la contumacia non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, mantenendo per il resto un carattere neutro (cfr. da ultimo Cass. n. 25/2025, proprio in tema di rivendica). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (cfr. Cass. n. 10947/2003).
§3. Per le considerazioni che precedono la domanda deve essere rigettata, in quanto infondata.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da , in quanto infondata;
Parte_1
• nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Pavia, lì 25 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3209/2024 promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 stabilito LAURA GARDELLA d'intesa con l'Avv. ORAZIO PAPALE, entrambi del Foro di
Caltagirone;
RICORRENTE contro
(C.F: ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito accertare e dichiarare la proprietà degli immobili del ricorrente;
- per l'effetto ordinare, ai sensi dell'art 948 cc, l'immediato rilascio dell'immobile per cui è causa, il tutto censito nel catasto fabbricati del detto comune alla sezione A foglio 11 mappali n.857 sub 4 via Carlo Max categoria
A/7 classe 2 vani 6,5, rendita catastale euro 386,05; mappale n. 857 sub 5 via Carlo Max categoria
C/6 classe 2 metri quadrati 16, rendita catastale euro 29,75. Si accede a dette unità immobiliari mediante quota di comproprietà indivisa pari ad un ottavo dell'area urbana di pertinenza della palazzina di cui sono parte le unità immobiliari in oggetto censita nel catasto fabbricati del detto comune alla sezione A foglio 11 mappale n.858 area urbana di metri quadrati 66; - con vittoria di spese diritti ed onorari”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con ricorso “ex art. 702 bis c.p.c.” del 04.09.2024, nella premessa di essere Parte_1
proprietario di una porzione di immobile di tipo villetta a schiera su due piani fuori terra con annessa autorimessa al piano terra, parte di un complesso condominiale sito in Mede (PV), Via Don Gnocchi n. 5, a cui si accede mediante quota di comproprietà indivisa di un ottavo dell'area di pertinenza della palazzina, ha proposto azione ex art. 948 c.c. rivendicando la proprietà dell'immobile, pervenutogli in eredità a seguito del decesso del fratello occorso in Persona_1
data 14.03.2021, nei confronti di che lo occupa abusivamente e senza alcun Controparte_1 titolo, chiedendo all'intestato Tribunale di ordinarne l'immediato rilascio in suo favore.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha precisato che:
- con atto pubblico di donazione del 26.03.2018, donava a la Controparte_2 Persona_1
nuda proprietà dei cespiti immobiliari (dati catastali: Fg. 11, mapp. 857, sub. 4 e 5, via Carlo
Marx snc) compresa la quota di comproprietà indivisa su area condominiale, riservandosi contestualmente l'usufrutto vitalizio sull'intero compendio;
- in data 14.03.2021, il fratello moriva senza lasciare coniuge, discendenti e ascendenti in linea retta;
- in data 03.01.2024 decedeva anche l'usufruttuaria Controparte_2
- estinguendosi, con la morte dell'usufruttuaria, il diritto di usufrutto sul compendio oggetto del contratto di donazione, si consolidava in capo a lui, in qualità di unico erede del donatario, la piena proprietà sui beni relitti;
- solo in seguito veniva a conoscenza del fatto che gli immobili erano occupati senza titolo dalla convenuta.
Instaurato il contraddittorio secondo il rito semplificato di cognizione ex art. 281 decies e ss. c.p.c. - giusto il principio di conservazione degli atti processuali - la convenuta, regolarmente intimata ex art. 139 c.p.c. in data 25.10.2024, è rimasta contumace.
Alla prima udienza del 04.12.2024, verificata la procedibilità della domanda (verb. neg. di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali), la causa è stata istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio libero del ricorrente, presente personalmente;
quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'udienza del 23.01.2025.
Al termine della discussione orale, il Giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova premettere che la domanda con cui l'attore chiede di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c., surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7305/2014 sulla distinzione tra azione reale e personale;
conf. Cass. n. 18050/2023; Cass. n. 36267/2023; Cass. n. 3566/2024; Cass. n. 24736/2024).
In questa sede il ricorrente agisce al fine di ottenere il rilascio immediato dell'immobile di sua proprietà sul presupposto che lo stesso risulti occupato abusivamente, ovvero senza alcun titolo, dall'odierna convenuta.
Così inquadrato il petitum, va confermata la qualificazione della domanda quale azione reale di rivendicazione ex art. 948 c.c., come espressamente – e correttamente – evidenziato nel ricorso introduttivo.
La qualificazione dell'azione come reale, anziché personale, comporta l'applicazione del relativo regime probatorio, per cui è onere dell'attore in rivendicazione dimostrare la sussistenza del proprio diritto di proprietà sul bene, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione mediante il cumulo dei successivi possessi uti dominus (cfr. tra le tante, Cass. n. 24050/2022; Cass. n. 1569/2022; Cass. n.
28865/2021; Cass. n. 14734/2018; Cass. n. 21940/2018; Cass. n. 1210/2017).
§2. Nel caso di specie, l'onere probatorio incombente su parte ricorrente non può ritenersi soddisfatto.
Parte ricorrente ha prodotto solamente l'atto pubblico di donazione del 26.03.2018 (cfr. doc. 19) – in forza del quale il proprio dante causa avrebbe acquistato la nuda proprietà degli immobili da che riservava per sé l'usufrutto vitalizio – unitamente alle visure catastali ed Controparte_2
alle note di trascrizione nel ventennio relative alle particelle immobiliari oggetto di causa (cfr. doc.
4-20), i quali non soddisfano, da soli, la prova richiesta dall'art. 948 c.c. ed in particolare la prova dell'effettiva continuità degli acquisti derivativi (inter vivos e mortis causa) fino a giungere ad un acquisto a titolo originario.
Né una valenza probatoria equipollente o sostitutiva può essere attribuita alla notarile che accompagna la produzione in allegato (cfr. doc. 3), basandosi essa sulle interrogazioni e verifiche da parte del notaio degli stessi “registri catastali e dei registri immobiliari effettuate per il ventennio anteriore alla data del 15 luglio 2024”, che non sono fonte di prova certa della situazione esistente sul piano immobiliare, avendo al più valore indiziario (cfr. Cass. 3343/1976; Cass.
2884/1972; Cass. 711/1998; Cass. 5131/2009). È del pari evidente che nessun acquisto della (nuda) proprietà dei beni per successione mortis causa dal proprio dante causa può essere invocato in assenza della necessaria prova della relazione familiare sulla quale dovrebbe innestarsi la delazione ereditaria in suo favore.
Nella specie, infatti, l'accoglimento della domanda presuppone anche l'accertamento del titolo a succedere in via ereditaria al nudo proprietario dei beni predetti - che, per la successione legittima, consiste nel rapporto di parentela con il defunto e dell'assenza di successibili di grado poziore - che va provato mediante la produzione di certificazione degli atti dello stato civile, non essendo all'uopo sufficienti il solo certificato di morte del de cuius (cfr. doc. 1, pag. 1) o la nota di trascrizione della dichiarazione di successione (cfr. doc. 11).
Né sussistono i presupposti per l'attenuazione dell'onere probatorio dell'azione di rivendicazione, ammessa in giurisprudenza quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante (v., ad es.,
Cass. n. 28865/2021; Cass. n. 7091/2024), in quanto l'art. 115, co. 1 c.p.c. esclude l'applicabilità del principio di non contestazione al contumace.
È noto che la contumacia non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio, dando luogo solo a quei particolari effetti ed incombenti che sono espressamente previsti dal legislatore, mantenendo per il resto un carattere neutro (cfr. da ultimo Cass. n. 25/2025, proprio in tema di rivendica). Non è quindi possibile considerare come non contestati dal convenuto contumace i fatti costitutivi della domanda della cui sussistenza l'attore ha l'onere della prova, ed il giudice in presenza di un contumace ha il dovere di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano stati o meno proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni improprie (cfr. Cass. n. 10947/2003).
§3. Per le considerazioni che precedono la domanda deve essere rigettata, in quanto infondata.
Nulla si dispone in punto spese di lite, attesa la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda proposta da , in quanto infondata;
Parte_1
• nulla sulle spese di lite.
Così è deciso in Pavia, lì 25 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti