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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1133/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3868/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18633/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/01/2025 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, gli veniva notificato l' intimazione di pagamento n. 129341/2024 ente creditore ET IT SP con la quale si intimava il pagamento delle somma complessiva di euro 3044,42.
Alla base di detta intimazione veniva posto il presupposto della mancata notifica degli atti prodromici in esso contenuti riguardante la TARI, tassa rifiuti solidi urbani anno riferimento 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 per il Comune di Somma Vesuviana.
Gli atti presupposti sono i seguenti:
-accertamento n. 10/2010 del 05/01/2010 asseritamente notificato il 13/4/2010;
-ingiunzione di pagamento n. 20120488501060975A asseritamente notificata il 02/04/2013;
-intimazione di pagamento n. 201521006703, asseritamente notificata il 19/10/2015;
-intimazione di pagamento n. 201942019716, asseritamente notificata il 06/06/2019;
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
1) nullità dell'atto di intimazione e di pagamento notificato il 2 gennaio 2025 per omessa notifica degli atti presupposti su cui la stessa si fonda;
2) nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa di pagamento in essa contenuta;
3) nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa carenza di elementi essenziali e difetto di motivazione dell'intimazione;
4) non debenza degli interessi e delle sanzioni previste dall'ufficio;
5) violazione del diritto di difesa del contribuente.
In sostanza la parte ricorrente afferma che la pretesa di pagamento è nulla in quanto non sono stati mai notificati gli atti presupposti ed in subordine ritiene prescritta la pretesa in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla notifica dell' intimazione di pagamento alla presunta notifica dell'avviso di accertamento in realtà mai avvenuta.
Il ricorso veniva notificato alla ET IT SP in data 01/02/2025 e veniva depositato presso questa
Corte di giustizia tributaria in data 28/02/2025.
In data 07/03/2025, si costituiva in giudizio la ET IT SP, il quale Ente, contestava tutto quanto ex- adverso affermato da parte ricorrente, depositando in atti prova delle avvenute notifiche degli atti presupposti.
In data 27/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Questo Giudice accerta che l'intimazione di pagamento opposta è stata preceduta dalla notifica dei seguenti atti: in particolare si evidenzia che l'avviso di accertamento numero 10 è stato notificato il 13/04/2010 mediante il ritiro dell'atto da parte del contribuente e che in data 30/03/2010 aveva ricevuto la comunicazione di avvenuta notifica per affissione all'albo pretorio. Seguiva la notifica dell'ingiunzione n. 201220488501060975
a mezzo raccomandata a firma del ricorrente del 02/04/2013. L'intimazione n. 71150006703 (201521006703) veniva notificata il 19/10/2015 in assenza del destinatario a mani della moglie del ricorrente presso la residenza di quest'ultimo in conformità all'articolo 139 c.p.c. Non viene data prova della comunicazione CAN, pertanto la predetta notifica non si è perfezionata.
Questo Giudice monocratico accerta che non è stata data prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 201942019716 asseritamente notificata il 06/06/2019. L'ultima notifica validamente eseguita è la notifica dell'ingiunzione n. 201220488501060975 a mezzo raccomandata a firma del ricorrente del 02/04/2013.
La natura creditoria del titolo, riguarda la “Tassa rifiuti solidi urbani Anno 2005/2006/2007/2008/2009” , pertanto i termini di prescrizione andranno calcolati dal 1 gennaio dell'anno d'imposta successivo all' ultimo atto regolarmente notificato, fissando il termine di prescrizione al 31/12/2018. Tali tributi, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, vengono dichiarati prescritti. E' agevole desumere che alla data del
02/01/2025, sono trascorsi più di 5 anni senza che nel frattempo siano stati notificati al ricorrente solleciti di pagamento o altri atti interruttivi, per cui il credito è comunque da ritenersi prescritto. Pertanto, doveva essere onere della società resistente dimostrare l'esistenza e la regolarità delle precedenti notifiche. In difetto, tale richiesta, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, viene dichiarata prescritta. Né può ritenersi che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale), seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione, ne determini la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 cc.: pertanto, la notifica di un atto di accertamento non fa altro che interrompere il precedente termine quinquennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo alla notifica stessa. La prescrizione del credito sotteso all'accertamento esecutivo segue lo stesso termine previsto per il tributo alla base della pretesa che, per la Tares/Tari, come si è visto, è di cinque anni. Tra l'altro, nelle richiamate ingiunzioni, intimazioni ed accertamenti venivano dedotte somme, iscritte a ruolo, per le quali non è dato sapere se la natura fosse di omesso e/o paziale versamento, o addirittura per applicazione di sanzioni, se corredati di eventuali maggiorazioni e spese. Tale credito sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, gli accertamenti esecutivi e le intimazioni, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sono da ritenersi comunque prescritti. Tale principio è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, considera i “tributi locali, tra cui la Tari, come prestazioni periodiche”, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare. La Tari, oggetto del presente procedimento, individua un “tributo locale” ed, indiscussamente, una “obbligazione di durata”, connotata da un vincolo di corrispettività tra la prestazione erogata dall'ente impositore a scadenze prestabilite ed il versamento del compenso da parte dell'utente; in altri termini, il rapporto obbligatorio è destinato a snodarsi nel tempo e si declina in una pluralità di prestazioni autonome. La tassa sullo smaltimento dei rifiuti, pertanto, è riconducibile all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c. e, come tale, risulta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento. Ne deriva, quindi, che l'ente creditore non poteva pretendere, così come illegittimamente ha fatto, il pagamento di un credito oramai “estinto” per prescrizione.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l' atto impugnato. Spese di lite a carico della
GE.SE.T IT SP , liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3868/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Geset Italia Spa - 05946940631
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 129341 TARI 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18633/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 02/01/2025 al sig. Ricorrente_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, gli veniva notificato l' intimazione di pagamento n. 129341/2024 ente creditore ET IT SP con la quale si intimava il pagamento delle somma complessiva di euro 3044,42.
Alla base di detta intimazione veniva posto il presupposto della mancata notifica degli atti prodromici in esso contenuti riguardante la TARI, tassa rifiuti solidi urbani anno riferimento 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 per il Comune di Somma Vesuviana.
Gli atti presupposti sono i seguenti:
-accertamento n. 10/2010 del 05/01/2010 asseritamente notificato il 13/4/2010;
-ingiunzione di pagamento n. 20120488501060975A asseritamente notificata il 02/04/2013;
-intimazione di pagamento n. 201521006703, asseritamente notificata il 19/10/2015;
-intimazione di pagamento n. 201942019716, asseritamente notificata il 06/06/2019;
La parte ricorrente con il proprio ricorso eccepiva i seguenti motivi di contestazione:
1) nullità dell'atto di intimazione e di pagamento notificato il 2 gennaio 2025 per omessa notifica degli atti presupposti su cui la stessa si fonda;
2) nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione della pretesa di pagamento in essa contenuta;
3) nullità dell'atto per violazione del diritto di difesa carenza di elementi essenziali e difetto di motivazione dell'intimazione;
4) non debenza degli interessi e delle sanzioni previste dall'ufficio;
5) violazione del diritto di difesa del contribuente.
In sostanza la parte ricorrente afferma che la pretesa di pagamento è nulla in quanto non sono stati mai notificati gli atti presupposti ed in subordine ritiene prescritta la pretesa in considerazione del lungo lasso di tempo intercorso dalla notifica dell' intimazione di pagamento alla presunta notifica dell'avviso di accertamento in realtà mai avvenuta.
Il ricorso veniva notificato alla ET IT SP in data 01/02/2025 e veniva depositato presso questa
Corte di giustizia tributaria in data 28/02/2025.
In data 07/03/2025, si costituiva in giudizio la ET IT SP, il quale Ente, contestava tutto quanto ex- adverso affermato da parte ricorrente, depositando in atti prova delle avvenute notifiche degli atti presupposti.
In data 27/10/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come “omesse” per effetto di
“ error in procedendo”, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Questo Giudice accerta che l'intimazione di pagamento opposta è stata preceduta dalla notifica dei seguenti atti: in particolare si evidenzia che l'avviso di accertamento numero 10 è stato notificato il 13/04/2010 mediante il ritiro dell'atto da parte del contribuente e che in data 30/03/2010 aveva ricevuto la comunicazione di avvenuta notifica per affissione all'albo pretorio. Seguiva la notifica dell'ingiunzione n. 201220488501060975
a mezzo raccomandata a firma del ricorrente del 02/04/2013. L'intimazione n. 71150006703 (201521006703) veniva notificata il 19/10/2015 in assenza del destinatario a mani della moglie del ricorrente presso la residenza di quest'ultimo in conformità all'articolo 139 c.p.c. Non viene data prova della comunicazione CAN, pertanto la predetta notifica non si è perfezionata.
Questo Giudice monocratico accerta che non è stata data prova della notifica dell'intimazione di pagamento n. 201942019716 asseritamente notificata il 06/06/2019. L'ultima notifica validamente eseguita è la notifica dell'ingiunzione n. 201220488501060975 a mezzo raccomandata a firma del ricorrente del 02/04/2013.
La natura creditoria del titolo, riguarda la “Tassa rifiuti solidi urbani Anno 2005/2006/2007/2008/2009” , pertanto i termini di prescrizione andranno calcolati dal 1 gennaio dell'anno d'imposta successivo all' ultimo atto regolarmente notificato, fissando il termine di prescrizione al 31/12/2018. Tali tributi, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, vengono dichiarati prescritti. E' agevole desumere che alla data del
02/01/2025, sono trascorsi più di 5 anni senza che nel frattempo siano stati notificati al ricorrente solleciti di pagamento o altri atti interruttivi, per cui il credito è comunque da ritenersi prescritto. Pertanto, doveva essere onere della società resistente dimostrare l'esistenza e la regolarità delle precedenti notifiche. In difetto, tale richiesta, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, viene dichiarata prescritta. Né può ritenersi che la notifica di un atto amministrativo (avviso di accertamento, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale), seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione, ne determini la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art. 2953 cc.: pertanto, la notifica di un atto di accertamento non fa altro che interrompere il precedente termine quinquennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo alla notifica stessa. La prescrizione del credito sotteso all'accertamento esecutivo segue lo stesso termine previsto per il tributo alla base della pretesa che, per la Tares/Tari, come si è visto, è di cinque anni. Tra l'altro, nelle richiamate ingiunzioni, intimazioni ed accertamenti venivano dedotte somme, iscritte a ruolo, per le quali non è dato sapere se la natura fosse di omesso e/o paziale versamento, o addirittura per applicazione di sanzioni, se corredati di eventuali maggiorazioni e spese. Tale credito sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, gli accertamenti esecutivi e le intimazioni, in assenza di atti interruttivi della prescrizione, sono da ritenersi comunque prescritti. Tale principio è stato recentemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, considera i “tributi locali, tra cui la Tari, come prestazioni periodiche”, in quanto erogate a scadenza predefinita e regolare. La Tari, oggetto del presente procedimento, individua un “tributo locale” ed, indiscussamente, una “obbligazione di durata”, connotata da un vincolo di corrispettività tra la prestazione erogata dall'ente impositore a scadenze prestabilite ed il versamento del compenso da parte dell'utente; in altri termini, il rapporto obbligatorio è destinato a snodarsi nel tempo e si declina in una pluralità di prestazioni autonome. La tassa sullo smaltimento dei rifiuti, pertanto, è riconducibile all'ambito normativo dell'art. 2948 nr. 4 c.c. e, come tale, risulta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che inizia a decorrere dall'anno successivo a quello del dovuto pagamento. Ne deriva, quindi, che l'ente creditore non poteva pretendere, così come illegittimamente ha fatto, il pagamento di un credito oramai “estinto” per prescrizione.
Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l' atto impugnato. Spese di lite a carico della
GE.SE.T IT SP , liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge, a favore del difensore antistatario della parte ricorrente.