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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 5772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5772 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa NI TT Presidente rel. ed est.
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14839 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c. da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.03.1948 e residente a Sedegliano (UD), Loc. Redenzicco n. 35, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Comand (pec: , in Udine via Rialto n. Email_1
6, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.08.1954, residente a [...] lett. A, contumace;
resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio. Conclusioni del ricorrente, come da ricorso, che di seguito si riproducono: “1) voglia l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.04.2002 in
Sedegliano (UD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sedegliano dell'anno 2002, volume unico, parte 1, serie n. 2, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) con vittoria di spese e compensi del giudizio”;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, il sig. ha esposto di aver contratto in data Parte_1
07.04.2002, matrimonio civile con la sig.ra matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sedegliano (UD) al numero 2, parte, 1 , dell'anno 2002.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza del Tribunale di Udine n. 1006 del 20.05.2010, pubblicata il 24.06.2010, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, all'esito del procedimento per separazione giudiziale rubricato al n. 1500/2009 R.G. del Tribunale di Udine.
Il ricorrente da atto di non convivere con la sig. dal maggio del 2006, ben prima dell'udienza CP_1
di separazione avanti al Presidente del Tribunale di Udine, celebrata in data 06.05.2009. Da allora i coniugi hanno condotto vite separate ed autonome, non si sono più riconciliati e non hanno mai più ripreso la convivenza, sicché è venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che entrambe le parti sono economicamente autonome e autosufficienti e che la loro situazione economico-patrimoniale è invariata rispetto al tempo della separazione. Tanto premesso, il sig. ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare lo Pt_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra CP_1
***
La signora pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.11.2025, il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato non esservi possibilità di riconciliazione con la moglie e ha confermato la volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, insistendo quindi per l'accoglimento del ricorso e precisando le conclusioni in conformità. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza istruzione alcuna, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
*******
Dall'esame degli atti di causa emerge il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione, così come evincibile anche dal contegno processuale tenuto dalla resistente, rimasta contumace. Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, essendo documentato che, dalla comparizione delle parti avanti Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione è decorso oltre un anno rispetto all'introduzione del presente giudizio senza ripresa della convivenza. Null'altro deve provvedersi in questa sede in assenza di ulteriori domande di ordine economico.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in Parte_1 Controparte_1
data 07.04.2002 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sedegliano
(UD) al numero 2, parte, 1 , dell'anno 2002 ;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa NI TT
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa NI TT Presidente rel. ed est.
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14839 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, promosso ai sensi dell'art. 473 bis.47 c.p.c. da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
06.03.1948 e residente a Sedegliano (UD), Loc. Redenzicco n. 35, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefano Comand (pec: , in Udine via Rialto n. Email_1
6, che lo rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrente contro
(C.F. , nata a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
31.08.1954, residente a [...] lett. A, contumace;
resistente
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto
In punto: scioglimento del matrimonio. Conclusioni del ricorrente, come da ricorso, che di seguito si riproducono: “1) voglia l'Ill.mo
Tribunale adito dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 07.04.2002 in
Sedegliano (UD), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sedegliano dell'anno 2002, volume unico, parte 1, serie n. 2, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge;
2) con vittoria di spese e compensi del giudizio”;
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2025, il sig. ha esposto di aver contratto in data Parte_1
07.04.2002, matrimonio civile con la sig.ra matrimonio trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Sedegliano (UD) al numero 2, parte, 1 , dell'anno 2002.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con sentenza del Tribunale di Udine n. 1006 del 20.05.2010, pubblicata il 24.06.2010, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, all'esito del procedimento per separazione giudiziale rubricato al n. 1500/2009 R.G. del Tribunale di Udine.
Il ricorrente da atto di non convivere con la sig. dal maggio del 2006, ben prima dell'udienza CP_1
di separazione avanti al Presidente del Tribunale di Udine, celebrata in data 06.05.2009. Da allora i coniugi hanno condotto vite separate ed autonome, non si sono più riconciliati e non hanno mai più ripreso la convivenza, sicché è venuta meno ogni possibilità di ricostituire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Il ricorrente ha dedotto, inoltre, che entrambe le parti sono economicamente autonome e autosufficienti e che la loro situazione economico-patrimoniale è invariata rispetto al tempo della separazione. Tanto premesso, il sig. ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare lo Pt_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con la sig.ra CP_1
***
La signora pur ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace. Controparte_1
All'udienza del 04.11.2025, il ricorrente, comparso personalmente, ha confermato non esservi possibilità di riconciliazione con la moglie e ha confermato la volontà di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, insistendo quindi per l'accoglimento del ricorso e precisando le conclusioni in conformità. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza istruzione alcuna, previa acquisizione delle conclusioni del PM.
*******
Dall'esame degli atti di causa emerge il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione, così come evincibile anche dal contegno processuale tenuto dalla resistente, rimasta contumace. Sussistono pertanto i requisiti di cui agli artt. 2 e 3, comma 2, lett. b), della legge n. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge n. 55/2015 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, essendo documentato che, dalla comparizione delle parti avanti Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione è decorso oltre un anno rispetto all'introduzione del presente giudizio senza ripresa della convivenza. Null'altro deve provvedersi in questa sede in assenza di ulteriori domande di ordine economico.
Nulla sulle spese considerate la natura necessaria del giudizio e la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via definitiva:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , celebrato in Parte_1 Controparte_1
data 07.04.2002 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sedegliano
(UD) al numero 2, parte, 1 , dell'anno 2002 ;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla in punto spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 04.12.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa NI TT