Improcedibile
Sentenza 27 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/12/2019, n. 8859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 8859 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2019
N. 08859/2019REG.PROV.COLL.
N. 06034/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 6034 del 2009, proposto dalla signora EL di EP e dal signor RE VA, rappresentati e difesi dall’avvocato Mario Bertacco (successivamente rinunciatario) e con domicilio eletto presso lo studio Grez e Associati S.r.1. in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18,
contro
il Comune di Limbiate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Cerami e con domicilio eletto presso lo studio D’AM AC & Associati in Roma, via della Vite n. 7,
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, n. 2996/2008, resa tra le parti e concernente diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbiate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019, il Cons. Giancarlo Luttazi e udita l’avvocato Valentina Vavassori su delega dell’avvocato Carlo Cerami;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto d’appello notificato al Comune di Limbiate in data 19 giugno 2009 e depositato in data 14 luglio 2009 la signora EL di EP e il signor RE VA hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 2996/2008, depositata il 25 luglio 2008, la quale ha respinto, con condanna alle spese, il ricorso n. 4211/1998 proposto dagli attuali appellanti per l’annullamento, con gli atti connessi, del diniego di condono edilizio prot. n. 18331 del 20 luglio 1998 emesso dal Comune di Lambiate relativamente ad opere su una baracca trasformata in abitazione civile e a manufatti accessori, diniego formulato sulla base del parere negativo n. 766 del 6 marzo 1997, espresso dal Consorzio del Parco delle Groane e già impugnato dai ricorrenti con ricorso n. 2451/97 proposto dinanzi al medesimo Tar.
La sentenza in epigrafe - assorbita per economia processuale l’eccezione comunale d’inammissibilità per mancata notifica dell’impugnazione al Parco della Groane - ha respinto il ricorso n. 4211/1998 nel merito, rigettando i suoi due motivi.
L’appello denuncia: “V iolazione o erronea applicazione degli articoli 32, 33 e 35 della legge 28.02.1985 n. 47, dell'art. 7 della legge 20.08.1976 n. 31, degli articoli 8 e 9 delle N.T.A. del Piano del Parco delle Groane approvato con legge regionale 25.08.1988 n. 43, della delibera del Consiglio regionale della Lombardia 25.08.1984, n. 1698 di adozione del Piano del Parco e delle misure di salvaguardia, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento nel parere di non compatibilità paesaggistica ”.
Il Comune di Lambiate ha depositato controricorso in data 20 ottobre 2009, resistendo all’appello e chiedendo la conferma della sentenza gravata.
In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 28 luglio 2014 parte appellante ha depositato, in data 4 dicembre 2014, domanda di fissazione di udienza.
In data 16 marzo 2017 il difensore della ricorrente ha depositato atto di rinuncia al proprio mandato, atto di rinuncia già recapitato personalmente ai ricorrenti.
In data 25 settembre 2019 il Comune di Limbiate ha depositato il decreto presidenziale Tar per la Lombardia n. 794/2011, che ha dichiarato estinto per perenzione il citato precedente ricorso n. 2451 del 1997, proposto dagli attuali appellanti contro il Consorzio Parco delle Groane per l'annullamento del parere negativo n. 766 del 6 marzo 1997, formulato dal Consorzio in merito alla suddetta istanza di concessione edilizia in sanatoria.
Con memoria depositata in data 4 ottobre 2019 il Comune di Lambiate:
- ha chiesto in via preliminare la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse all’appello nella considerazione che per effetto del decreto di perenzione il suddetto parere n. 766/1997 espresso dal Consorzio Parco delle Groane in relazione all’istanza di sanatoria presentata dagli odierni appellanti non è stato annullato e continua a dispiegare i suoi effetti preclusivi del condono;
- ha, quanto al merito, confermato e integrato la richiesta di reiezione formulata nel controricorso;
- ha ribadito la richiesta di vittoria di spese pure già formulata nel controricorso.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 5 novembre 2019.
DIRITTO
La rinuncia al mandato da parte del difensore degli appellanti consente comunque la prosecuzione del giudizio ai sensi degli articoli 85 e 301, terzo comma, del codice di procedura civile, e 39 e 79 del codice del processo amministrativo (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6627).
Ciò premesso deve osservarsi che, come rilevato dal Comune resistente, il decreto di perenzione sul pregresso ricorso dei medesimi attuali ricorrenti n. 2451/1997 avverso il parere negativo del Consorzio Parco delle Groane n. 766/1997, parere alla base dell’atto impugnato in primo grado nel presente contenzioso, ha comportato l’inoppugnabilità di quel parere negativo consortile e dunque anche l’inoppugnabilità del conseguente e qui controverso diniego di condono che su quel parere si fonda; non potendo ritenersi in proposito - come correttamente rilevato nella memoria del Comune depositata il 4 ottobre 2019 - che la clausola di stile presente nell’epigrafe del ricorso introduttivo del presente giudizio (“ e di ogni atto connesso, presupposto e conseguente ”) possa ritenersi, in assenza di altre indicazioni sia nell’epigrafe del ricorso sia nel corpo di quest’ultimo, effettiva impugnazione di quel parere negativo, peraltro specificamente impugnato con il suddetto altro ricorso n. 2451/1997.
Altresì, la medesima perenzione, per inattività processuale dei ricorrenti, sull’impugnativa del parere negativo consortile alla sanatoria costituisce ulteriore elemento per desumere carenza di interesse alla complessiva controversia.
2. - In conclusione l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ritiene che in considerazione della specifica fattispecie possa disporsi la compensazione delle spese di questo secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Fulvio Rocco, Consigliere
Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore
Giovanni Orsini, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giancarlo Luttazi | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO