Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 04/12/2025, n. 7851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7851 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07851/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4606 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola -OMISSIS-, Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte di Procida, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dal Comune di Monte di Procida a fronte dell'istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo PEC in data 10.6.2025,
e per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 9 settembre 2025 e depositato il 16 settembre 2025, la ricorrente agisce ex art. 116 c.p.a. per l’accesso agli atti richiesti al comune di Monte di Procida con pec del 10 giugno 2025.
La ricorrente evidenzia che: - è proprietaria della consistenza immobiliare in Monte di Procida riportata nel NCEU al Foglio 11- mappale 396 sub 2 e sub 3 e nel NCT mappali 456; - il terreno - foglio 11 particelle 456 - è gravato da servitù di passaggio anche carrabile; - sulle particelle n. 456 e 149 oltre che sulla particella n. 396 e su una porzione della particella n. 205, per una striscia di metri uno e cinquanta centimetri, era realizzata una strada carrabile larga metri 3 e centimetri 50 che si dipartiva dalla strada privata comune realizzata da -OMISSIS- -OMISSIS- per dare accesso ai terreni dallo stesso assegnati agli ex coloni con l’atto per notaio Margarita del 13.7.1965 e/o successivamente trasferiti a terzi. Tale strada veniva munita di un cancello pedonale e carrabile a due battenti per dare ingresso alla particella 654 di cui è comproprietaria la ricorrente e 206 di cui era proprietario -OMISSIS- -OMISSIS-; - il sig. -OMISSIS- dava seguito – in asserita assenza di valido e legittimo titolo - ai lavori realizzazione del prolungamento del precedente pianerottolo di smonto della scala di accesso all’abitazione particella 205 sub 6 (venivano, infatti, realizzate altre 2 piattabande, una modifica prospettica mediante l’apertura di una porta finestra ed altre ulteriori modifiche sia prospettiche che volumetriche della scala di ingresso all’unità immobiliare), lavori che impedirebbero tra l’altro l’apertura del cancello; - la ricorrente, a seguito di tali ulteriori lavori, ha azionato - in data 10.6.2025 - domanda di accesso documentale con la quale ha chiesto al comune di Monte di Procida di accedere alla copia dei seguenti atti: “- permesso di costruire n. 5 del 29.4.2025 iscritto nel registro generale al n. 21 del 7.5.25 in favore di -OMISSIS- -OMISSIS- con cui sono stati autorizzati " lavori sul prospetto con modifica delle caratteristiche architettoniche della scala esterna che conduce al primo piano e ristrutturazione edilizia già previsti nella scia prot. n. 19065 del 7/11/2024"; - tutta la documentazione depositata dal progettista – direttore dei lavori per il rilascio del pdc; - nonché la documentazione relativa all'istruttoria eseguita dall'ufficio urbanistica per il rilascio del suddetto permesso; - scia n. 19065 del 7/11/2024 con tutta la documentazione allegata; - titoli abilitativi ovvero dia ovvero scia relativi a tutti gli interventi edilizi realizzati sulla unità immobiliare sul foglio 11 part. 205 sub. 6 per ristrutturazione – diversa distribuzione degli spazi interni dall’anno 2007 al 2025; - autorizzazione paesaggistica pubblicata al n. 3276 del 26/2/2025 sull'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate con tutta la documentazione allegata ”; - a fronte di tale richiesta, il comune di Monte di Procida ha lasciato decorrere il termine di legge di 30 giorni ex art. 25, comma 4, della L. 241/90, senza fornire alcun riscontro.
La ricorrente evidenzia la sua legittimazione alla ostensione della documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 10 giugno del 2025, perché proprietaria di unità immobiliare confinante con l’area di sedime ove sono stati realizzati gli interventi asseritamente abusivi, e perché tali interventi sono limitativi del suo diritto di proprietà e di servitù prediali.
Il comune di Monte di Procida, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto segue.
Innanzitutto, il ricorso è ad avviso del collegio ammissibile, in quanto l’istanza di accesso del 10 giugno 2025 si giustifica alla luce dei fatti nuovi non rappresentati nell'originaria istanza di accesso e non costituisce, pertanto, una mera reiterazione della stessa (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sent. n. 372 del 2025).
Sussiste, inoltre, la legittimazione all’accesso, ex artt. 22 e ss della legge n. 241 del 1990, della ricorrente, considerato che la sua proprietà è confinante con quella cui si riferisce l’istanza di accesso e che la conoscenza della documentazione richiesta è strumentale all’esercizio delle sue indefettibili guarentigie di titolare di diritti sul bene immobile confinante, avendo la ricorrente evidenziato, in particolare, che la sua proprietà e il godimento della stessa sarebbero pregiudicate dall’asserito illegittimo rilascio dei titoli autorizzatori degli interventi in relazione ai quali ha presentato domanda di accesso.
La conoscenza della documentazione richiesta è, invero, necessaria alla ricorrente a verificare la legittimità degli interventi realizzati sul fondo confinante ed è evidentemente funzionale alla tutela di altra, diversa, situazione giuridica, afferente al suo diritto di proprietà (art. 42 Cost.), onde poterne godere appieno senza indebite interferenze. E tanto basta a disvelare l’esistenza di un interesse personale, attuale e concreto, collegato agli atti, e quindi costituivo di una posizione legittimante all’accesso richiesto (cfr. tra le altre, Tar Napoli sent. n. 2480 del 2023 e n. 6411 del 2023).
Né, considerato l’oggetto della richiesta di accesso e la finalità della stessa, sono rinvenibili apprezzabili esigenze di tutela della riservatezza del controinteressato (cfr. tra le altre Tar Napoli, sent. n.5974 del 2021).
Quanto sopra esposto è sufficiente all’accoglimento del ricorso.
Va, pertanto, ordinato al comune intimato di esibire alla ricorrente la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 10 giugno 2025, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Come da giurisprudenza della Sezione, va accolta anche l’istanza di nomina di un commissario ad acta.
In caso di perdurante inerzia da parte del comune intimato oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente, si insedierà dando esecuzione alla presente sentenza.
Le spese di lite sono poste a carico del comune intimato, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario del suo ufficio, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il comune intimato al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TI DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA SP | TI DE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.