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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/10/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1728/2025 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728/2025 promossa congiuntamente da:
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1983 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta degli Archi, 12/12 A presso e nello studio DEl'Avv. DE SANTIS PAOLA (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti e
, (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._3
26/10/1984 ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto, 1/3 presso e nello studio DEl'Avv. SOLZA ANDREA (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
E con l'intervento ex lege DE PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte DEle parti: come da accordo di separazione consensuale DE 17/02/2025 raggiunto a seguito di negoziazione assistita
Conclusioni DE Pubblico ministero: “chiede che il Tribunale provveda tenendo conto DE contenuto DEla nota di trasmissione DE 3/3/25 di questo Ufficio di Procura”.
PREMESSO CHE
Vista la nota di trasmissione DE 03/03/2025 DEla Procura DEla Repubblica presso il Tribunale di Genova recante quanto di seguito:
“Visto l'accordo a seguito di negoziazione assistita tra i sig.ri Parte_2 e trasmesso via pec e registrato in data 18/2/2025 dalla segreteria Parte_1 civile DEla Procura DEla Repubblica di Genova;
atteso che le parti hanno un figlio: nato a [...] il [...], dunque ancora minorenne;
Per_1 sebbene la scelta dei genitori, a tutela DE minore, di spostarsi ogni settimana, lasciando il piccolo nella casa coniugale senza che venga spostato sia lodevole, l'assenza dei redditi DE SI. per gli anni 2022-2023 e 2024 non fornisce alcuna sicurezza Pt_1 sulla capacità di provvedere ai minori nella settimana di sua competenza;
ritenuto che
il predetto accordo, a giudizio di questo ufficio, potrebbe non rispondere all'interesse DE figlio minore;
ai sensi DEl'art. 6, comma 2 DE D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 trasmette gli atti al Presidente DE Tribunale per quanto di competenza”.
Rilevato che all'udienza DE 09/06/2025 davanti al dr. Domenico Pellegrini la SI.ra ha dichiarato che il marito pur avendo difficoltà economiche ha sempre Parte_2 pagato tutte le spese e che lo stesso vive attualmente a casa dei suoi genitori, i quali si occupano in modo straordinario DE nipote Per_1
Rilevato altresì che il SI. anch'egli comparso personalmente, ha dichiarato di Pt_1 essere alla ricerca di un lavoro, e di dover, a tale scopo, seguire da giugno a dicembre un corso da contabile presso il centro per l'impiego AFOR SRL con uno stipendio di 1.000,00 euro;
Rilevato che lo stesso ha precisato, inoltre, di avere un colloquio presso il e di CP_1 essere iscritto nelle graduatorie scolastiche;
Rilevato che i procuratori DEle parti hanno insistito per l'omologa DEl'accordo di separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PARTANNA (TP) il 21/08/2018 (Atto N. 12, parte II, serie A, anno 2018, Ufficio 1) che è stato ritualmente trascritto nei registri DElo stato civile DE comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto DEl'atto di matrimonio allegato;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 b) dall'unione matrimoniale è nato il figlio MA DE AL (TP), Persona_2 il 03/10/2019, C.F.: ) ad oggi minorenne e non C.F._5 economicamente autosufficiente;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse DEla prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento DEla prole e/o dei coniugi, prendendo atto DEle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. i SIg.ri – vivranno separati, portandosi assoluto e reciproco Parte_2 Pt_1 rispetto;
2. il figlio minore nato a [...], il [...], Persona_2 stante la riconosciuta invalidità a seguito di disturbo DElo spettro autistico (F84.0) con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ritardo psicomotorio (F88), viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le principali decisioni che lo riguardano soprattutto in campo sanitario, educativo, di istruzione e pratica di sport, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza materna;
3. la casa coniugale, sita in Genova, in via Antiochia n. 3 int.8 sc.sx, in locazione, viene assegnata alla SI.ra con relativi arredi e corredi;
Parte_2
4. il SI. si impegna a spostare la propria residenza entro 30 giorni dalla Pt_1 trasmissione all'Ufficiale di Stato civile DE presente accordo con autorizzazione DEla
Procura DEla Repubblica di Genova, impegnandosi a reperire adeguata abitazione per intrattenere frequenti rapporti con il minore in prossimità dall'abitazione di residenza DE minore;
5. per tutte le decisioni e determinazioni relative al figlio minore, ivi incluso il calendario DEle visite e la frequentazione con il fanciullo, i genitori ribadiscono l'adesione al piano genitoriale redatto consensualmente da entrambi, che è parte integrante DE presente atto
(cfr. All.3);
6. in ogni caso, i genitori concordano che gli stessi potranno vedere il figlio Per_1 secondo il seguente calendario DEle visite:
• i week-end saranno trascorsi secondo il criterio DEl'alternanza dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina con conseguente accompagnamento a scuola;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, la madre starà con il figlio dal lunedì pomeriggio, fino al successivo venerdì mattina, con conseguente accompagnamento a scuola;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, invece, il padre starà con il figlio dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina, con conseguente accompagnamento a scuola;
• le vacanze natalizie concesse dalla scuola, saranno regolate con il criterio DEl'alternanza: la Vigilia di Natale verrà trascorsa con un genitore, poi il minore resterà dal 25 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, secondo il criterio DEl'alternanza annuale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 • le vacanze di Pasqua verranno regolate secondo il criterio DEl'alternanza annuale come segue: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, restando inteso che se il bambino avrà trascorso il giorno di Natale con un genitore, la
Pasqua verrà trascorsa con l'altro;
• nel periodo estivo - corrispondente a tutta la durata DE periodo di fermo scolastico - entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, previo accordo entro il 30 maggio, tenuto conto DEle esigenze lavorative degli stessi;
• la c.d. “settimana bianca” o di fermo scolastico, salvo migliori accordi, verrà trascorsa con il criterio DEl'alternanza;
• le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.) saranno trascorse con il criterio DEl'alternanza;
• ciascun genitore ha diritto a trascorrere il proprio compleanno con il figlio, anche in deroga al calendario. Egualmente i genitori trascorreranno con il figlio - anche in deroga al calendario – la festa DEla mamma e la festa DE papà;
• il compleanno DE minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Ove ciò non fosse possibile, verrà seguito il criterio DEl'alternanza;
• alle visite mediche che si renderanno necessarie per il minore, questi verrà accompagnato da entrambi i genitori. Laddove ciò non fosse possibile verrà seguito il criterio DEl'alternanza, tenuto conto DEle esigenze lavorative dei genitori stessi;
• rispetto a tutto quanto previsto nel calendario DEle visite, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i propri orari di lavoro con congruo anticipo ed insieme potranno decidere le variazioni meglio confacenti, di volta in volta, alle esigenze (anche e soprattutto sanitarie) DE bambino;
7. l'onere di mantenimento ordinario per il figlio anche in ragione DE periodo Per_1 paritetico di frequentazione, sarà diretto a carico di ciascun genitore per il tempo che lo stesso trascorrerà di volta in volta con il bambino, facendosi carico anche degli acquisti routinari che si renderanno necessari per le ordinarie esigenze personali, mediche, scolastiche e/o ludiche DE figlio medesimo;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8. quanto alle spese straordinarie per il figlio minore, per la cui individuazione si rimanda al Verbale DEla sezione IV famiglia DE Tribunale di Genova DE 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere avendone debitamente acquisito copia ed essendo lo stesso agevolmente reperibile on line, i coniugi stabiliscono che le stesse, previamente concordate e successivamente documentate, saranno sostenute nella misura DE 50% da ciascun genitore, con particolare riferimento alle terapie mediche che si renderanno necessarie a seguito DEla condizione medica DE bambino, affetto da invalidità a seguito di un già diagnosticato disturbo DElo spettro autistico (F84.0) con ritardo psicomotorio
(F88). Anche le spese relative alla mensa scolastica saranno suddivise nella misura DE
50% tra i genitori;
9. in ogni caso, i genitori si impegnano a concordare ogni scelta medica, scolastica, sportiva e ricreativa concernente la vita DE figlio, tenendo in armonica considerazione le inclinazioni DE minore ed i rispettivi orientamenti personali;
10. l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella misura DE 100% dalla
SI.ra ; Parte_2
11. con riguardo all'indennità di frequenza, contributo economico disposto ai sensi DEl'art. 4 DEla legge 5 febbraio 1992, n.104, in caso di handicap in situazione di gravità
(art.3 comma 3), questa continuerà ad essere accreditata direttamente sul libretto
Postale intestato al minore Per_1
12. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, gli stessi stabiliscono che il conto corrente presso l'istituto di credito , con saldo Controparte_3 pari ad euro 28.000,00 (ventottomila/00) circa verrà diviso al 50% tra i coniugi e, successivamente, lo stesso verrà chiuso entro tre mesi dalla data di trasmissione all'Ufficiale di Stato civile DE presente accordo con autorizzazione DEla Procura DEla
Repubblica di Genova;
13. infine, l'autovettura Fiat Panda Ibrida tg. GH517FP resterà intestata esclusivamente alla SI.ra , che si farà interamente carico DEle relative spese;
Parte_2
14. tutto quanto sopra, fatto salvo ogni miglior accordo raggiunto concordemente tra le parti;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 15. fatto salvo quanto ivi contenuto, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, ragione o altra causa, anche se mai prima d'ora fatta valere;
16. i SIg.ri – si scambiano sin da ora il reciproco consenso al Parte_2 Pt_1 rilascio e/o rinnovo DE passaporto, e di qualsiasi altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche in capo al figlio minore”.
Spese DEla presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune competente di procedere all'annotazione DEla presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 3 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728/2025 promossa congiuntamente da:
, (C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/08/1983 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Porta degli Archi, 12/12 A presso e nello studio DEl'Avv. DE SANTIS PAOLA (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e lo difende, come da procura in atti e
, (C.F. nata a [...] il Parte_2 C.F._3
26/10/1984 ed elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Corvetto, 1/3 presso e nello studio DEl'Avv. SOLZA ANDREA (C.F. ) che lo rappresenta e lo C.F._4 difende, come da procura in atti
E con l'intervento ex lege DE PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Conclusioni congiunte DEle parti: come da accordo di separazione consensuale DE 17/02/2025 raggiunto a seguito di negoziazione assistita
Conclusioni DE Pubblico ministero: “chiede che il Tribunale provveda tenendo conto DE contenuto DEla nota di trasmissione DE 3/3/25 di questo Ufficio di Procura”.
PREMESSO CHE
Vista la nota di trasmissione DE 03/03/2025 DEla Procura DEla Repubblica presso il Tribunale di Genova recante quanto di seguito:
“Visto l'accordo a seguito di negoziazione assistita tra i sig.ri Parte_2 e trasmesso via pec e registrato in data 18/2/2025 dalla segreteria Parte_1 civile DEla Procura DEla Repubblica di Genova;
atteso che le parti hanno un figlio: nato a [...] il [...], dunque ancora minorenne;
Per_1 sebbene la scelta dei genitori, a tutela DE minore, di spostarsi ogni settimana, lasciando il piccolo nella casa coniugale senza che venga spostato sia lodevole, l'assenza dei redditi DE SI. per gli anni 2022-2023 e 2024 non fornisce alcuna sicurezza Pt_1 sulla capacità di provvedere ai minori nella settimana di sua competenza;
ritenuto che
il predetto accordo, a giudizio di questo ufficio, potrebbe non rispondere all'interesse DE figlio minore;
ai sensi DEl'art. 6, comma 2 DE D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014 trasmette gli atti al Presidente DE Tribunale per quanto di competenza”.
Rilevato che all'udienza DE 09/06/2025 davanti al dr. Domenico Pellegrini la SI.ra ha dichiarato che il marito pur avendo difficoltà economiche ha sempre Parte_2 pagato tutte le spese e che lo stesso vive attualmente a casa dei suoi genitori, i quali si occupano in modo straordinario DE nipote Per_1
Rilevato altresì che il SI. anch'egli comparso personalmente, ha dichiarato di Pt_1 essere alla ricerca di un lavoro, e di dover, a tale scopo, seguire da giugno a dicembre un corso da contabile presso il centro per l'impiego AFOR SRL con uno stipendio di 1.000,00 euro;
Rilevato che lo stesso ha precisato, inoltre, di avere un colloquio presso il e di CP_1 essere iscritto nelle graduatorie scolastiche;
Rilevato che i procuratori DEle parti hanno insistito per l'omologa DEl'accordo di separazione;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in PARTANNA (TP) il 21/08/2018 (Atto N. 12, parte II, serie A, anno 2018, Ufficio 1) che è stato ritualmente trascritto nei registri DElo stato civile DE comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto DEl'atto di matrimonio allegato;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 b) dall'unione matrimoniale è nato il figlio MA DE AL (TP), Persona_2 il 03/10/2019, C.F.: ) ad oggi minorenne e non C.F._5 economicamente autosufficiente;
c) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità DEla prosecuzione DEla convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
d) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse DEla prole;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento DEla prole e/o dei coniugi, prendendo atto DEle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. i SIg.ri – vivranno separati, portandosi assoluto e reciproco Parte_2 Pt_1 rispetto;
2. il figlio minore nato a [...], il [...], Persona_2 stante la riconosciuta invalidità a seguito di disturbo DElo spettro autistico (F84.0) con
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 ritardo psicomotorio (F88), viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le principali decisioni che lo riguardano soprattutto in campo sanitario, educativo, di istruzione e pratica di sport, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la residenza materna;
3. la casa coniugale, sita in Genova, in via Antiochia n. 3 int.8 sc.sx, in locazione, viene assegnata alla SI.ra con relativi arredi e corredi;
Parte_2
4. il SI. si impegna a spostare la propria residenza entro 30 giorni dalla Pt_1 trasmissione all'Ufficiale di Stato civile DE presente accordo con autorizzazione DEla
Procura DEla Repubblica di Genova, impegnandosi a reperire adeguata abitazione per intrattenere frequenti rapporti con il minore in prossimità dall'abitazione di residenza DE minore;
5. per tutte le decisioni e determinazioni relative al figlio minore, ivi incluso il calendario DEle visite e la frequentazione con il fanciullo, i genitori ribadiscono l'adesione al piano genitoriale redatto consensualmente da entrambi, che è parte integrante DE presente atto
(cfr. All.3);
6. in ogni caso, i genitori concordano che gli stessi potranno vedere il figlio Per_1 secondo il seguente calendario DEle visite:
• i week-end saranno trascorsi secondo il criterio DEl'alternanza dal venerdì pomeriggio fino al lunedì mattina con conseguente accompagnamento a scuola;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, la madre starà con il figlio dal lunedì pomeriggio, fino al successivo venerdì mattina, con conseguente accompagnamento a scuola;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, invece, il padre starà con il figlio dal lunedì pomeriggio al venerdì mattina, con conseguente accompagnamento a scuola;
• le vacanze natalizie concesse dalla scuola, saranno regolate con il criterio DEl'alternanza: la Vigilia di Natale verrà trascorsa con un genitore, poi il minore resterà dal 25 al 30 dicembre con un genitore, e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro, secondo il criterio DEl'alternanza annuale;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 • le vacanze di Pasqua verranno regolate secondo il criterio DEl'alternanza annuale come segue: il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Pasquetta con l'altro, restando inteso che se il bambino avrà trascorso il giorno di Natale con un genitore, la
Pasqua verrà trascorsa con l'altro;
• nel periodo estivo - corrispondente a tutta la durata DE periodo di fermo scolastico - entrambi i genitori potranno trascorrere con il figlio almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, previo accordo entro il 30 maggio, tenuto conto DEle esigenze lavorative degli stessi;
• la c.d. “settimana bianca” o di fermo scolastico, salvo migliori accordi, verrà trascorsa con il criterio DEl'alternanza;
• le altre festività annuali (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ecc.) saranno trascorse con il criterio DEl'alternanza;
• ciascun genitore ha diritto a trascorrere il proprio compleanno con il figlio, anche in deroga al calendario. Egualmente i genitori trascorreranno con il figlio - anche in deroga al calendario – la festa DEla mamma e la festa DE papà;
• il compleanno DE minore sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori. Ove ciò non fosse possibile, verrà seguito il criterio DEl'alternanza;
• alle visite mediche che si renderanno necessarie per il minore, questi verrà accompagnato da entrambi i genitori. Laddove ciò non fosse possibile verrà seguito il criterio DEl'alternanza, tenuto conto DEle esigenze lavorative dei genitori stessi;
• rispetto a tutto quanto previsto nel calendario DEle visite, ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro i propri orari di lavoro con congruo anticipo ed insieme potranno decidere le variazioni meglio confacenti, di volta in volta, alle esigenze (anche e soprattutto sanitarie) DE bambino;
7. l'onere di mantenimento ordinario per il figlio anche in ragione DE periodo Per_1 paritetico di frequentazione, sarà diretto a carico di ciascun genitore per il tempo che lo stesso trascorrerà di volta in volta con il bambino, facendosi carico anche degli acquisti routinari che si renderanno necessari per le ordinarie esigenze personali, mediche, scolastiche e/o ludiche DE figlio medesimo;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 8. quanto alle spese straordinarie per il figlio minore, per la cui individuazione si rimanda al Verbale DEla sezione IV famiglia DE Tribunale di Genova DE 15.09.2016, che le parti dichiarano di conoscere avendone debitamente acquisito copia ed essendo lo stesso agevolmente reperibile on line, i coniugi stabiliscono che le stesse, previamente concordate e successivamente documentate, saranno sostenute nella misura DE 50% da ciascun genitore, con particolare riferimento alle terapie mediche che si renderanno necessarie a seguito DEla condizione medica DE bambino, affetto da invalidità a seguito di un già diagnosticato disturbo DElo spettro autistico (F84.0) con ritardo psicomotorio
(F88). Anche le spese relative alla mensa scolastica saranno suddivise nella misura DE
50% tra i genitori;
9. in ogni caso, i genitori si impegnano a concordare ogni scelta medica, scolastica, sportiva e ricreativa concernente la vita DE figlio, tenendo in armonica considerazione le inclinazioni DE minore ed i rispettivi orientamenti personali;
10. l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito nella misura DE 100% dalla
SI.ra ; Parte_2
11. con riguardo all'indennità di frequenza, contributo economico disposto ai sensi DEl'art. 4 DEla legge 5 febbraio 1992, n.104, in caso di handicap in situazione di gravità
(art.3 comma 3), questa continuerà ad essere accreditata direttamente sul libretto
Postale intestato al minore Per_1
12. a definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i coniugi, gli stessi stabiliscono che il conto corrente presso l'istituto di credito , con saldo Controparte_3 pari ad euro 28.000,00 (ventottomila/00) circa verrà diviso al 50% tra i coniugi e, successivamente, lo stesso verrà chiuso entro tre mesi dalla data di trasmissione all'Ufficiale di Stato civile DE presente accordo con autorizzazione DEla Procura DEla
Repubblica di Genova;
13. infine, l'autovettura Fiat Panda Ibrida tg. GH517FP resterà intestata esclusivamente alla SI.ra , che si farà interamente carico DEle relative spese;
Parte_2
14. tutto quanto sopra, fatto salvo ogni miglior accordo raggiunto concordemente tra le parti;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 15. fatto salvo quanto ivi contenuto, le parti dichiarano di nulla aver più a pretendere reciprocamente, a qualsiasi titolo, ragione o altra causa, anche se mai prima d'ora fatta valere;
16. i SIg.ri – si scambiano sin da ora il reciproco consenso al Parte_2 Pt_1 rilascio e/o rinnovo DE passaporto, e di qualsiasi altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche in capo al figlio minore”.
Spese DEla presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune competente di procedere all'annotazione DEla presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 12, Parte II, Serie A, Uff.1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 3 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7