TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
5783/2023 promossa da:
( ) - in persona del curatore avv. Parte_1 P.IVA_1
- rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GUARNACCIA, elettivamente Parte_2
domiciliato in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, CATANIA
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. AGATA CP_1 C.F._1
INDELICATO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 231, MISTERBIANCO
pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. L'azione proposta dal ai sensi dell'art. 524 c.c. è fondata Parte_1
per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati.
1.1. Da un punto di vista generale, l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore-rinunciante, è funzionale al soddisfacimento del credito, avendo la stessa natura recuperatoria;
tale azione, infatti, mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia, consentendogli di agire sul patrimonio ereditario sino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede.
L'effetto sostanziale dell'azione proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. è pertanto il medesimo dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ovvero conservare la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore attraverso la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, con la differenza che, mentre l'azione revocatoria ha ad oggetto un atto con il quale il debitore dismette i propri beni, l'azione proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. ha ad oggetto un atto unilaterale (la rinuncia all'eredità) che impedisce l'ingresso, nel patrimonio del debitore-rinunciante, dei beni ereditari.
Peraltro, alla luce della ratio dell'azione come sopra descritta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto legittimato passivamente all'azione intentata dai creditori ai sensi dell'art. 524 c.c. (Cass. 17866/2003).
1.2. Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistente, in capo al Parte_1
il presupposto soggettivo della qualità di creditore di al momento della
[...] CP_1
proposizione della domanda.
La giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria - applicabile analogicamente all'azione di cui all'art. 524 c.c. per le ragioni poc'anzi esposte - è univocamente orientata nel ritenere sussistente, in capo alla parte attrice, il presupposto del credito anche quando quest'ultimo difetti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e, quindi, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito o di credito litigioso (cfr. Cass. civ. 4212/2020).
Nel caso di specie, tale qualità emerge dalla sentenza n. 2/2020 emessa dalla IV Sezione Civile dell'intestato ufficio (cfr. doc. 3 allegato alla citazione), con la quale venne attestata la sussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dichiarato, in data 9 gennaio 2020, il fallimento di Parte_1
Peraltro, come evidenziato anche dalla documentazione in atti prodotta dalla curatela, a fronte delle risultanze delle relazioni tecniche-contabili effettuate nei confronti della società Pt_1
(cfr. docc. 4 e 11 di parte attrice), parte attrice ha proposto nei confronti del Parte_1
convenuto, nella qualità di amministratore unico della suddetta società, l'azione di accertamento della responsabilità ex art. 146 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla stessa società per effetto delle condotte ivi denunziate.
1.3. Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'impugnazione della rinuncia all'eredità, esso è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori – il tutto, con la precisazione che, ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore (Cass. 5994/2020). Nel caso di specie, con atto pubblico dell'8 marzo 2019, redatto a ministero CP_1
del notaio dei Distretti notarili riuniti di AN e RO (rep. 1697 Persona_1
– racc. 1322), registrato a AN in data 12 marzo 2019 al n. 5359 - serie 1T (cfr. doc. 14 allegato alla citazione e doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ha rinunciato alle eredità relitte dai de quibus e (genitori dell'odierno convenuto), deceduti Persona_2 Persona_3
rispettivamente in data 19 marzo 2009 ed in data 10 giugno 2018.
Tale rinuncia lede inequivocabilmente le ragioni di credito della curatela atteso che, in assenza di tale atto unilaterale, sarebbero potuti pervenire (pro quota) numerosi cespiti immobiliari in capo al convenuto, come tali potenzialmente aggredibili dall'odierno attore in sede esecutiva. In particolare, come dedotto e documentato dalla curatela nelle proprie difese (cfr. doc. 15 allegato alla citazione), il patrimonio dei coniugi e era formato dai seguenti beni: Persona_2 Persona_3
1. bene immobile sito in Misterbianco, via Dei Mille 181/183, censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 19, particella 550;
2. bene immobile sito in Misterbianco, via Plebiscito 192/194, censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 19, particella 755, subalterni 1, 2 e 3;
3. terreno sito in Motta Sant'Anastasia, censito al locale Catasto dei Terreni al foglio 24, particelle 319, 431 e 439;
4. bene immobile sito in Misterbianco, via Palestro, piano secondo, censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 41, particella 3592, subalterni 3 e 4.
Ciò detto, la curatela ha adeguatamente dimostrato l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, atteso che la relativa quota che sarebbe pervenuta al convenuto laddove avesse accettato l'eredità relitta avrebbe certamente incrementato il patrimonio di questi sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
di contro, parte convenuta non ha provato che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio sarebbe stato comunque in grado di soddisfare le ragioni creditorie della parte attrice.
Per quanto sinora esposto, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 524 c.c., deve ritenersi fondata la domanda proposta dal nella parte in cui ha Parte_1 chiesto l'autorizzazione ad accettare l'eredità del de cuius in nome ed in luogo Persona_2 dell'odierno convenuto e rinunziante - potendo perciò ritenersi inefficace, nei confronti della curatela attrice, l'atto pubblico dell'8 marzo 2019, redatto a ministero del notaio Persona_1
dei Distretti notarili riuniti di AN e RO (rep. 1697 – racc. 1322), registrato a AN in data 12 marzo 2019 al n. 5359 - 1T, nella parte in cui ebbe a rinunciare all'eredità CP_1
del defunto padre Persona_2
1.4. Non è invece fondata la domanda proposta dalla curatela nella parte in cui ha chiesto al
Tribunale l'autorizzazione ad accettare l'eredità della de cuius in nome e luogo Persona_3
del convenuto.
Come allegato e provato nelle proprie difese, con verbale del 7 marzo 2023 CP_1
redatto a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di AN e RO Persona_4
(rep. 11327 – racc. 7901), registrato a AN in data 13 marzo 2023 al n. 8984 - serie 1T, è stato pubblicato il testamento olografo redatto dalla defunta in data 18 aprile 2015, con Persona_3 il quale quest'ultima istituì propri eredi i figli – rispettivamente fratello Controparte_2
e sorella del convenuto -, pretermettendo così pur essendo questi astrattamente CP_1
successore necessario della madre (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ora, appare condivisibile la tesi sostenuta dal convenuto nelle proprie difese, laddove si prospetta l'insussistenza, con specifico riferimento all'eredità relitta dalla de cuius Per_3
, del presupposto dell'azione di cui all'art. 524 c.c. – vale a dire, la delazione per
[...]
disposizione testamentaria o ab intestato del convenuto rispetto ad un'eredità alla quale questi avrebbe poi rinunciato, seppur senza frode.
Ciò deve dirsi a fronte del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius
(Cass. 12632/1995); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il legittimario totalmente pretermesso non ha acquisito la sua quota di riserva per il fatto di non essere stato chiamato all'eredità e non per l'eventuale rinuncia a quest'ultima: infatti, “[…] in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore
[…] non può applicarsi in tal caso analogicamente l'art. 524 c.c. posto che la rinuncia da parte dell'erede e la rinuncia da parte del legittimario pretermesso non sono fattispecie simili tra loro ma radicalmente diverse, non potendo quest'ultimo essere qualificato come chiamato all'eredità […]”
(Cass. 20562/2008).
1.5. È infine infondata anche la domanda proposta in via subordinata dalla curatela ai sensi dell'art. 2901 c.c. – azione, nella specie, diretta a far dichiarare l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto pubblico dell'8 marzo 2019, redatto a ministero del notaio Persona_1
dei Distretti notarili riuniti di AN e RO (rep. 1697 – racc. 1322), limitatamente alla parte in cui ebbe a rinunciare all'eredità della de cuius . CP_1 Persona_3 Ciò perché, per le ragioni poc'anzi esposte, la rinuncia da parte di CP_1
legittimario pretermesso a fronte delle ultime solenni volontà espresse dalla madre nel testamento olografo di cui sopra è, di fatto, tamquam non esset: in altri termini, la rinuncia non ha comportato alcuna modificazione della situazione patrimoniale del debitore, essendo la stessa priva di effetti perché questi non fu, in realtà, mai chiamato all'eredità materna, né ex testamento, né ex lege.
2. Le spese processuali e di mediazione sono compensate ex art. 92, co. II c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, III Sezione Civile, nella persona del giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. autorizza, ai sensi dell'art. 524 c.c., il ad accettare, Controparte_3 in nome ed in luogo del convenuto l'eredità relitta da (nato CP_1 Persona_2
a Misterbianco in data 1° gennaio 1925 ed ivi deceduto in data 19 marzo 2009);
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. compensa le spese di lite e di mediazione;
4. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere l'autorizzazione del ad accettare, in nome e luogo del Controparte_3 rinunziante l'eredità relitta da (nata a [...] CP_1 Persona_3
in data 23 giugno 1933 e deceduta a AN in data 10 giugno 2018), subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
5. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da ai sensi dell'art. 2901 c.c., subordinatamente al Controparte_3
passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in AN, dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n.
5783/2023 promossa da:
( ) - in persona del curatore avv. Parte_1 P.IVA_1
- rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO GUARNACCIA, elettivamente Parte_2
domiciliato in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 2/B, CATANIA
contro
( ) rappresentato e difeso dall'avv. AGATA CP_1 C.F._1
INDELICATO, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE GARIBALDI 231, MISTERBIANCO
pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies, co. III c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. L'azione proposta dal ai sensi dell'art. 524 c.c. è fondata Parte_1
per le motivazioni e nei limiti di seguito illustrati.
1.1. Da un punto di vista generale, l'azione esercitata dal creditore ai sensi dell'art. 524 c.c., al fine di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome ed in luogo del debitore-rinunciante, è funzionale al soddisfacimento del credito, avendo la stessa natura recuperatoria;
tale azione, infatti, mira a rendere inopponibile al creditore la rinuncia, consentendogli di agire sul patrimonio ereditario sino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede.
L'effetto sostanziale dell'azione proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. è pertanto il medesimo dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. ovvero conservare la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore attraverso la declaratoria d'inefficacia dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, con la differenza che, mentre l'azione revocatoria ha ad oggetto un atto con il quale il debitore dismette i propri beni, l'azione proposta ai sensi dell'art. 524 c.c. ha ad oggetto un atto unilaterale (la rinuncia all'eredità) che impedisce l'ingresso, nel patrimonio del debitore-rinunciante, dei beni ereditari.
Peraltro, alla luce della ratio dell'azione come sopra descritta, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il debitore rinunciante all'eredità è il solo soggetto legittimato passivamente all'azione intentata dai creditori ai sensi dell'art. 524 c.c. (Cass. 17866/2003).
1.2. Ciò premesso, risulta in primo luogo sussistente, in capo al Parte_1
il presupposto soggettivo della qualità di creditore di al momento della
[...] CP_1
proposizione della domanda.
La giurisprudenza di legittimità in tema di azione revocatoria - applicabile analogicamente all'azione di cui all'art. 524 c.c. per le ragioni poc'anzi esposte - è univocamente orientata nel ritenere sussistente, in capo alla parte attrice, il presupposto del credito anche quando quest'ultimo difetti dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, e, quindi, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito o di credito litigioso (cfr. Cass. civ. 4212/2020).
Nel caso di specie, tale qualità emerge dalla sentenza n. 2/2020 emessa dalla IV Sezione Civile dell'intestato ufficio (cfr. doc. 3 allegato alla citazione), con la quale venne attestata la sussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dichiarato, in data 9 gennaio 2020, il fallimento di Parte_1
Peraltro, come evidenziato anche dalla documentazione in atti prodotta dalla curatela, a fronte delle risultanze delle relazioni tecniche-contabili effettuate nei confronti della società Pt_1
(cfr. docc. 4 e 11 di parte attrice), parte attrice ha proposto nei confronti del Parte_1
convenuto, nella qualità di amministratore unico della suddetta società, l'azione di accertamento della responsabilità ex art. 146 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dalla stessa società per effetto delle condotte ivi denunziate.
1.3. Quanto alla sussistenza del presupposto oggettivo dell'impugnazione della rinuncia all'eredità, esso è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori – il tutto, con la precisazione che, ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore (Cass. 5994/2020). Nel caso di specie, con atto pubblico dell'8 marzo 2019, redatto a ministero CP_1
del notaio dei Distretti notarili riuniti di AN e RO (rep. 1697 Persona_1
– racc. 1322), registrato a AN in data 12 marzo 2019 al n. 5359 - serie 1T (cfr. doc. 14 allegato alla citazione e doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ha rinunciato alle eredità relitte dai de quibus e (genitori dell'odierno convenuto), deceduti Persona_2 Persona_3
rispettivamente in data 19 marzo 2009 ed in data 10 giugno 2018.
Tale rinuncia lede inequivocabilmente le ragioni di credito della curatela atteso che, in assenza di tale atto unilaterale, sarebbero potuti pervenire (pro quota) numerosi cespiti immobiliari in capo al convenuto, come tali potenzialmente aggredibili dall'odierno attore in sede esecutiva. In particolare, come dedotto e documentato dalla curatela nelle proprie difese (cfr. doc. 15 allegato alla citazione), il patrimonio dei coniugi e era formato dai seguenti beni: Persona_2 Persona_3
1. bene immobile sito in Misterbianco, via Dei Mille 181/183, censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 19, particella 550;
2. bene immobile sito in Misterbianco, via Plebiscito 192/194, censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 19, particella 755, subalterni 1, 2 e 3;
3. terreno sito in Motta Sant'Anastasia, censito al locale Catasto dei Terreni al foglio 24, particelle 319, 431 e 439;
4. bene immobile sito in Misterbianco, via Palestro, piano secondo, censito al locale Catasto dei
Fabbricati al foglio 41, particella 3592, subalterni 3 e 4.
Ciò detto, la curatela ha adeguatamente dimostrato l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, atteso che la relativa quota che sarebbe pervenuta al convenuto laddove avesse accettato l'eredità relitta avrebbe certamente incrementato il patrimonio di questi sotto il profilo quantitativo e qualitativo;
di contro, parte convenuta non ha provato che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio sarebbe stato comunque in grado di soddisfare le ragioni creditorie della parte attrice.
Per quanto sinora esposto, pertanto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 524 c.c., deve ritenersi fondata la domanda proposta dal nella parte in cui ha Parte_1 chiesto l'autorizzazione ad accettare l'eredità del de cuius in nome ed in luogo Persona_2 dell'odierno convenuto e rinunziante - potendo perciò ritenersi inefficace, nei confronti della curatela attrice, l'atto pubblico dell'8 marzo 2019, redatto a ministero del notaio Persona_1
dei Distretti notarili riuniti di AN e RO (rep. 1697 – racc. 1322), registrato a AN in data 12 marzo 2019 al n. 5359 - 1T, nella parte in cui ebbe a rinunciare all'eredità CP_1
del defunto padre Persona_2
1.4. Non è invece fondata la domanda proposta dalla curatela nella parte in cui ha chiesto al
Tribunale l'autorizzazione ad accettare l'eredità della de cuius in nome e luogo Persona_3
del convenuto.
Come allegato e provato nelle proprie difese, con verbale del 7 marzo 2023 CP_1
redatto a ministero del notaio dei Distretti notarili riuniti di AN e RO Persona_4
(rep. 11327 – racc. 7901), registrato a AN in data 13 marzo 2023 al n. 8984 - serie 1T, è stato pubblicato il testamento olografo redatto dalla defunta in data 18 aprile 2015, con Persona_3 il quale quest'ultima istituì propri eredi i figli – rispettivamente fratello Controparte_2
e sorella del convenuto -, pretermettendo così pur essendo questi astrattamente CP_1
successore necessario della madre (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Ora, appare condivisibile la tesi sostenuta dal convenuto nelle proprie difese, laddove si prospetta l'insussistenza, con specifico riferimento all'eredità relitta dalla de cuius Per_3
, del presupposto dell'azione di cui all'art. 524 c.c. – vale a dire, la delazione per
[...]
disposizione testamentaria o ab intestato del convenuto rispetto ad un'eredità alla quale questi avrebbe poi rinunciato, seppur senza frode.
Ciò deve dirsi a fronte del pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui il legittimario totalmente pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius
(Cass. 12632/1995); come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il legittimario totalmente pretermesso non ha acquisito la sua quota di riserva per il fatto di non essere stato chiamato all'eredità e non per l'eventuale rinuncia a quest'ultima: infatti, “[…] in assenza del positivo esperimento dell'azione di riduzione, la rinuncia da parte del legittimario pretermesso è priva di effetto, non essendovi alcuna quota ereditaria che resti non acquisita a seguito della rinuncia stessa, atteso che nell'ipotesi di legittimario pretermesso non sussiste delazione dell'eredità in suo favore
[…] non può applicarsi in tal caso analogicamente l'art. 524 c.c. posto che la rinuncia da parte dell'erede e la rinuncia da parte del legittimario pretermesso non sono fattispecie simili tra loro ma radicalmente diverse, non potendo quest'ultimo essere qualificato come chiamato all'eredità […]”
(Cass. 20562/2008).
1.5. È infine infondata anche la domanda proposta in via subordinata dalla curatela ai sensi dell'art. 2901 c.c. – azione, nella specie, diretta a far dichiarare l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, dell'atto pubblico dell'8 marzo 2019, redatto a ministero del notaio Persona_1
dei Distretti notarili riuniti di AN e RO (rep. 1697 – racc. 1322), limitatamente alla parte in cui ebbe a rinunciare all'eredità della de cuius . CP_1 Persona_3 Ciò perché, per le ragioni poc'anzi esposte, la rinuncia da parte di CP_1
legittimario pretermesso a fronte delle ultime solenni volontà espresse dalla madre nel testamento olografo di cui sopra è, di fatto, tamquam non esset: in altri termini, la rinuncia non ha comportato alcuna modificazione della situazione patrimoniale del debitore, essendo la stessa priva di effetti perché questi non fu, in realtà, mai chiamato all'eredità materna, né ex testamento, né ex lege.
2. Le spese processuali e di mediazione sono compensate ex art. 92, co. II c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, III Sezione Civile, nella persona del giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. autorizza, ai sensi dell'art. 524 c.c., il ad accettare, Controparte_3 in nome ed in luogo del convenuto l'eredità relitta da (nato CP_1 Persona_2
a Misterbianco in data 1° gennaio 1925 ed ivi deceduto in data 19 marzo 2009);
2. rigetta ogni residua domanda di parte attrice;
3. compensa le spese di lite e di mediazione;
4. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale volta ad ottenere l'autorizzazione del ad accettare, in nome e luogo del Controparte_3 rinunziante l'eredità relitta da (nata a [...] CP_1 Persona_3
in data 23 giugno 1933 e deceduta a AN in data 10 giugno 2018), subordinatamente al passaggio in giudicato della presente sentenza;
5. ordina al competente Ufficio Provinciale – Servizi di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta da ai sensi dell'art. 2901 c.c., subordinatamente al Controparte_3
passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in AN, dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 19 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo