Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 20/06/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2024, proposto da
Ren 172 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San ZI NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Conte e Antonio Trevisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della determinazione n. 1301 del 24.9.2024 - trasmessa alla ricorrente in data 25.9.2024 recante “Determinazione di conclusione negativa della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 – Forma simultanea e modalità asincrona” di diniego della PAS presentata il 18.3.2024 per la realizzazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (agrivoltaico), ai sensi L’art. 6 del D. Lgs n. 28 del 03/03/2011 e L’art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012 – su terreno sito nel territorio di San ZI NO – identificazione catastale: foglio di mappa n.42 - p.lle 82-389-399-400-401 402-403-405-83-84-406-390-391-1947 e contestuale connessione alla rete di distribuzione tramite cavidotto sostanzialmente lineare ed interrato (circa 670,00 ml), per l’alimentazione della cabina di consegna relativa all’allacciamento alla rete elettrica di un impianto agrivoltaico denominato “FATTORIA SOLARE SANTINO” della potenza in immissione pari a 5.999,00 kWh e potenza di picco pari a 7.506,8 kWp sito in agro di San ZI NO (BR);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- delle note prot. n. 3654 del 19.3.2024 “Motivi ostativi all’accoglimento L’istanza” , prot. 007536 del 6.6.2024 e prot. 8143 del 19/06/2024 a firma del Responsabile del III Settore tecnico-urbanistico del Comune di San ZI NO, Parere Urbanistico Edilizio negativo;
- della delibera del CC di San ZI NO n. 3 del 7.2.2020 ad oggetto: “impianti fotovoltaici in zona agricola. Proposte di nuovi insediamenti. Determinazioni ed indirizzi” ;
- nei limiti L’interesse fatto valere, degli artt. 69 e 89 delle NTA del PRG del Comune di San ZI NO;
- del PPTR approvato giusta delibera di GR n. 176 del 16.2.2015 e, in particolare, della disciplina di tutela che reca in riferimento all’ambito di paesaggio “Tavoliere NO” e alla figura territoriale e paesaggistica “La Terra L’NE .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San ZI NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Ren 175 S.r.l. espone, in punto di fatto, di aver presentato al Comune di San ZI NO in data 12.3.2024 una richiesta di procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “Fattoria Solare Santino”, con una potenza in immissione di 5.999,00 kWn e una potenza di picco di 7.506,8 kWp.
1.1. Espone, altresì, che l’impianto – rispondente all’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile, oltreché strategico per l’implementazione del PNIEC e del PNRR – è destinato ad essere realizzato in un’area idonea e non interferisce con beni sottoposti a tutela; il progetto rispetta i requisiti necessari per essere definito “agrivoltaico”, con l’attività agricola che interesserà circa il 94% L’area di progetto e una copertura dei moduli inferiore al 40%, e non è soggetto a procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, né all’acquisizione di autorizzazione paesaggistica.
1.2. L’ufficio procedente ha attivato una conferenza dei servizi in modalità semplificata ed asincrona per acquisire i pareri delle amministrazioni coinvolte, in esito alla quale nessuna delle amministrazioni, ad eccezione del Comune di San ZI NO, ha espresso parere negativo.
1.3. La predetta Amministrazione comunale ha espresso parere contrario con nota prot. n. 7536 del 6.6.2024, assumendo, in particolare, il contrasto del progetto con la destinazione d’uso agricola impressa all’area dal PRG (classificata come zona E3), oltreché con le NTA del PRG, il PPTR della Regione Puglia e il PAI.
1.4. In data 18.7.2024 la ricorrente ha controdedotto al parere negativo, ma, ciononostante, il Comune di San ZI NO - con il provvedimento in questa sede gravato - ha denegato la PAS, ritenendo prevalente il dissenso espresso dall’Ufficio Urbanistica del Comune di San ZI NO.
2. In punto di diritto, il ricorso è affidato a plurimi motivi di censura, per sostenere l’illegittimità del gravato provvedimento di diniego, come di seguito rubricati:
“ A) Sulla illegittimità del diniego di P.A.S. sotto il profilo procedimentale.
I. Sulla mancata convocazione della conferenza sincrona e simultanea.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione degli artt. 14 bis e 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione L’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione della L.R. n.25 del 24/09/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità L’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà L’azione amministrativa.
II. Violazione L’obbligo di dissenso costruttivo.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e seguenti della legge n. 241/90 e falsa applicazione L’art. 14-ter della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione L’art. 14-quinquies della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione L’art. 6 del D.lgs. 28/2011. Violazione e falsa applicazione della L.R. n.25 del 24/09/2012. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di proporzionalità L’azione amministrativa. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di leale collaborazione. Violazione del divieto di aggravio procedimentale. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per contraddittorietà L’azione amministrativa.
III. Sulla violazione del modulo procedimentale della Conferenza dei servizi.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 136 e ss. del D.lgs. 42/2004. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del PNRR. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione L’art. 41 CDFUE e L’art. 6 CEDU. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà L’azione amministrativa. Sviamento di potere. Ingiustizia manifesta.
IV. Sulla illegittimità del Provvedimento comunale per difetto di motivazione. Sulla assenza di profili ostativi. Sulla mancata considerazione della idoneità L’area. Sulla mancata considerazione della natura agrivoltaica L’impianto.
Violazione e falsa applicazione L’art. 6 del d.lgs. n. 28/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 10-bis, 14 e seguenti della legge n. 241/90. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 199/2021, ed in particolare L’art. 20, co.8 e L’art. 22 bis. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n. 2577/2022. Violazione della direttiva UE 2018/2001. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Violazione e falsa applicazione del PNRR. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Omessa pronuncia Violazione e falsa applicazione L’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-bis e seguenti della legge n. 241/90. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Illogicità e irragionevolezza L’azione amministrazione. Violazione degli art. 3 e 97 Cost. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Violazione della direttiva 2011/92/CE. Violazione della direttiva 2009/28/CE. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità L’azione amministrativa. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Travisamento dei fatti rilevanti.
B) Sulla illegittimità del Diniego di P.A.S. nel merito.
V. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 6, comma 5, del D. Lgs. 28/2011, 14 e ss della L. 241/1990, 4, comma 4, 6, comma 8, e 10, comma 3, delle NTA del PAI, 69 delle NTA del PRG del Comune di San ZI NO, 20, comma 8, lett. c-quater, del D. Lgs. 199/2021, 12 del D. Lgs. 287/2003, 6, 89, comma 1, e 91, comma 1, delle NTA del PPTR, 47, comma 11 bis, del DL 13/2023, convertito dalla L. 41/2023. Violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione del Dm 10.9.2010, del R.R. 24/2010, della disciplina di tutela recata dal PPTR in riferimento allo <<ambito di paesaggio “Tavoliere NO”>> e alla <<figura territoriale e paesaggistica “La Terra L’NE>>. Violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza L’azione amministrativa. Vizio di motivazione e di istruttoria. Carenza di potere. Illegittimità in via derivata”.
3. L’Amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio, instando per il rigetto del ricorso.
3.1. Con ordinanza n. 810/2024 del 23.12.2024 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare ai fini della sollecita trattazione di merito, ai sensi L’art. 55, comma 10, c.p.a.
3.2. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 26 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la mancata convocazione della conferenza sincrona e simultanea, ponendo in rilievo come il Comune di San ZI NO - nell’atto di indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona del 16.5.2024 - avesse specificato che, qualora la conferenza in modalità asincrona non fosse risultata risolutiva, si sarebbe tenuta una riunione sincrona; tuttavia, a fronte di un parere negativo e di altri positivi (anche per silenzio-assenso), la parte si duole che il Comune non abbia convocato la riunione in modalità sincrona, nonostante si fosse auto-vincolato a farlo in caso di mancato consenso unanime, violando così il principio di leale collaborazione e il divieto di aggravio procedimentale.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. La conferenza “simultanea” non costituisce un obbligo ma una semplice facoltà per la P.A. procedente che “può” (ma non è obbligata ad) optare per tale modalità di svolgimento, come si evince dalla formulazione L’art. 14- bis , comma 7, della legge n. 241/90, che costituisce la norma generale in materia di conferenze dei servizi (cui rinviano anche gli artt. 5 e 6 della L.R. n. 25/2012) applicabile anche in subiecta materia , salva espressa deroga che, tuttavia, non ricorre nel caso in esame.
4.3. In tal senso, risulta per tabulas che nel prefato atto di indizione della conferenza dei servizi l’Amministrazione procedente aveva indicato come “eventuale” la riunione in modalità sincrona, nel caso che la conferenza di servizi in modalità asincrona non fosse risultata risolutiva.
5. Con il secondo ordine di censure, la parte stigmatizza la violazione L’obbligo di dissenso costruttivo, rimarcando che il diniego si fonda esclusivamente sul parere negativo del Comune, senza indicare le modifiche necessarie per ottenere l’assenso; nella prospettazione attorea, il parere istruttorio dovrebbe intendersi come atto di assenso, non avendo indicato le modifiche necessarie per superare le criticità, in tal modo contravvenendo ai principi di collaborazione e di buona fede.
5.1. Anche questo motivo non è positivamente apprezzabile.
5.2. Il Collegio non ritiene condivisibile, in primo luogo, l’affermazione secondo la quale sussiste un obbligo incondizionato, in capo alla P.A., di indicare le modifiche necessarie al rilascio L’assenso al progetto, con la conseguenza per cui la mancata esplicitazione di tali modifiche comporterebbe la riqualificazione del parere medesimo.
5.3. La preferibile interpretazione più elastica si fonda sui persuasivi principi espressi in argomento dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che sono stati così declinati : “ non è vietato esprimere un dissenso assoluto: la commendevole prassi di imporre prescrizioni, o comunque di pervenire ad una anticipazione dei correttivi che potrebbero far giungere al superamento del dissenso (modus operandi, questo, senz’altro corretto e lodevole) ovviamente non può costituire una evenienza invariabile: essa non si giustifica, laddove l’amministrazione prospetti l’assoluta impossibilità di eseguire l’opera in quell’area (in questi casi, ovviamente, il vaglio, che dovrà essere particolarmente accurato e stringente si incentrerà sulla motivazione L’assolutezza del diniego ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6923/2018).
5.4. Né quanto appena detto contrasta con l’orientamento, pur parimenti consolidato in giurisprudenza, in base al quale il contraddittorio tra le parti pubbliche e private, nel procedimento finalizzato al rilascio L’autorizzazione paesaggistica, “ si distingue per una peculiare declinazione dei principi della collaborazione e della buona fede cui è improntato il rapporto amministrativo (art. 1, co. 2 – bis, l. n. 241/1990 e s.m.i.), i quali, in presenza di ragioni ostative all’accoglimento L’istanza, debbono assumere, ove possibile, la veste del c.d. ‘dissenso costruttivo’, vale a dire L’obbligo delle amministrazioni coinvolte di collaborare lealmente con la parte privata per consentirle di apportare al progetto le modifiche necessarie a renderlo compatibile con i valori tutelati dal vincolo” . (Consiglio di Stato Sez. IV, n. 8038/2023). Come sottolinea, difatti, la medesima decisione, peraltro emessa in vicenda con connotazioni simili a quella odierna, “ tale obbligo non si traduce necessariamente nel farsi carico delle modifiche occorrenti a conformare il progetto, ma nel fornire all’interessato le indicazioni e le coordinate necessarie per orientarsi con cognizione di causa fra le diverse alternative praticabili in astratto, nella ricerca della soluzione compatibile con la disciplina vincolistica ”.
5.5. In tal senso, il richiamato art. 14- bis della legge n. 241 del 1990, al comma 3, prescrive che - nell’ambito della conferenza dei servizi - le determinazioni di assenso o di dissenso indicano “ove possibile” le modifiche eventualmente necessarie ai fini L’assenso.
5.6. Tanto premesso, e in disparte la complessiva valutazione L’attendibilità e legittimità delle motivazioni del diniego fornite dall’Amministrazione, la cui analisi sarà sviluppata nel prosieguo della presente decisione, in questa sede può osservarsi che, alla stregua del tenore complessivo del provvedimento impugnato, risulta evidente che nella prospettiva L’Amministrazione procedente – proprio in ragione dei plurimi profili ostativi espressi nel parere del proprio Ufficio Urbanistica (come detto, ritenuto prevalente rispetto agli altri atti di assenso, anche implicito) – non fossero ipotizzabili modifiche progettuali idonee a rendere ammissibile l’intervento proposto dalla ricorrente, stante la ritenuta assoluta incompatibilità L’intervento rispetto alla normativa regolamentare ivi richiamata.
5.7. In questo quadro, quindi, la pretesa attorea di ottenere comunque dall’Amministrazione un dissenso costruttivo, e perciò la prospettazione di una diversa soluzione progettuale, non risulta fondata.
6. Con il terzo ordine di censure, la difesa attorea assume che il Comune avrebbe erroneamente attribuito valenza di veto al parere negativo del proprio Ufficio tecnico, senza effettuare una ponderazione complessiva degli interessi e delle posizioni prevalenti emerse, come imposto dalla legge n. 241/90, e ciò benché fossero pervenuti pareri positivi espressi dall’Acquedotto Pugliese e dalla Provincia di Brindisi, oltre ad essersi formato il silenzio-assenso per le altre amministrazioni.
6.1. Il motivo, seppur suggestivo, non coglie nel segno.
6.2. In primo luogo va osservato che la determinazione avversata da parte ricorrente ha richiamato puntualmente tutti gli atti istruttori, i pareri e i nulla osta acquisiti nel corso L’ iter procedimentale; inoltre, nel preambolo del provvedimento, è contenuta una puntuale ed articolata ricostruzione dello svolgimento del procedimento (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3).
6.3. In termini generali, per “ posizioni prevalenti ”, devono considerarsi quelle che, nella valutazione comune e contestuale degli interessi pubblici, tipica della conferenza di servizi, presentano, in relazione alla finalità o alle finalità perseguite dall’amministrazione, un peso specifico superiore alle altre, per l’importanza degli interessi tutelati, in relazione al caso concreto e al risultato collegato al procedimento in esame.
6.4. Ed invero, non essendosi in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che l’amministrazione procedente debba attuare aritmeticamente la volontà della maggioranza delle amministrazioni, quanto piuttosto che debba esercitare un potere discrezionale, bilanciando le ragioni manifestate in conferenza di servizi e verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 23 maggio 2022, n. 1403).
6.5. Per consolidato orientamento, dunque, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 446; T.A.R. Liguria, sez. I, 7 aprile 2023, n. 420).
6.6. Premesso quanto sopra, dagli atti di causa non risulta che l’Amministrazione intimata abbia tralasciato di esercitare il potere discrezionale in questione, avendo raccolto l’insieme degli atti istruttori, pareri e nulla osta nel corso del procedimento, per poi concludere - in senso sfavorevole - “alla luce della documentazione innanzi citata e dei pareri espressi in particolare dall’Ufficio Urbanistico di questo Ente ”.
6.7. Diversa è la questione - parimenti introdotta come thema decidendum dalla società ricorrente - della illegittimità della valutazione operata dalla P.A. “per difetto di motivazione” e “nel merito” (di cui ai motivi IV e V), ciò che formerà oggetto di scrutinio in seguito (v. infra ).
7. Con il quarto ed il quinto dei motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, la società ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per non aver considerato che il progetto: i) è ubicato in un’area priva di vincoli paesaggistici e archeologici; ii) si inserisce in un contesto di paesaggio agricolo, in conformità con quanto previsto dall’art. 12, comma 7, del D. Lgs. n. 387 del 29.12.2003 (secondo cui “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici” ); iii) è localizzato in area idonea ai sensi L’art. 20, comma 8, lett. c- quater del D. Lgs. n. 199/2021, ciò che determina una presunzione di compatibilità paesaggistica.
7.1. Viene contestata la mancata considerazione della natura specificamente agrivoltaica L’impianto, che coniuga produzione energetica e attività agricola, rendendo inconferenti i richiami alla normativa per gli impianti fotovoltaici tradizionali e agli obiettivi del PPTR (che disincentiverebbero questi ultimi in area agricola), essendovi una netta differenza tra gli impianti agrivoltaici e quelli fotovoltaici tradizionali realizzati a terra; la parte stigmatizza, altresì, la circostanza che il Comune non abbia preso posizione sulle controdeduzioni dalla stessa formulate con nota del 18.7.2024, che - a conferma del dedotto deficit motivazionale - risultano soltanto citate nel provvedimento impugnato.
7.1.1. Con specifico riguardo al merito dei motivi ostativi rappresentati dal Comune, parte ricorrente sostiene che la valutazione effettuata circa l’incompatibilità L’impianto per cui è causa con il Piano di assetto idrogeologico (PAI), oltre ad essere smentita dall’intervenuta formazione del silenzio-assenso sul parere riservato all’Autorità di NO, è affetta da incompetenza L’organo comunale e da erronea presupposizione, poiché l’area di progetto è esterna alle aree a pericolosità idraulica, come dimostrato dallo studio idrologico-idraulico prodotto in atti.
7.1.2. Quanto all’ulteriore argomento L’Amministrazione comunale, relativo alla incompatibilità urbanistica L’intervento per contrasto con l’art. 69 delle NTA del PRG, la difesa attorea ribadisce che l’area di impianto è idonea ad ospitare impianti da fonti di energie rinnovabili (FER) ex art. 20, comma 8, lett. c- quater , del D. Lgs. n. 199/2021 e che le opere di progetto, con riferimento all’area E3 – Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale (per come normata dal prefato art. 69 delle NTA), non altereranno la morfologia del terreno e L’ambiente naturale, anche in considerazione della configurazione agrivoltaica L’impianto
7.1.3. Avuto riguardo alla tematica delle fasce e delle aree di rispetto della rete viaria, di cui all’art. 89 delle NTA del PRG, la parte assume che le nuove strutture rispettano le distanze prescritte dalla predetta disposizione, evidenziando peraltro che un’interpretazione restrittiva delle disposizioni comunali si tradurrebbe in un divieto generale illegittimo alla realizzazione di impianti FER in zona agricola.
7.1.4. Infine, quanto all’incompatibilità L’impianto con il PPTR, si sostiene che l’intervento, non essendo soggetto a VIA, è sottratto alla verifica di compatibilità con le discipline d’ambito del PPTR previste per trasformazioni rilevanti e che le schede d’ambito del PPTR hanno natura di indirizzo e non prescrittiva, in assenza di vincoli diretti; vengono da ultimo contestati i rilievi provvedimentali sull’esigenza di garantire un equilibrio tra l’uso industriale e la vocazione agricola e turistica del territorio, in quanto apodittici e contraddetti dalla natura agrivoltaica del progetto, oltreché dalla sua localizzazione in area idonea.
7.2. Le doglianze, così compendiate, sono meritevoli di positivo apprezzamento.
7.3. Osserva anzitutto il Collegio che, ai sensi L’art. 14- bis , comma 5, della legge n. 241 del 1990, per quanto qui rileva, “nei procedimenti ad istanza di parte la suddetta determinazione (rectius, la determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi asincrona) produce gli effetti della comunicazione di cui all’articolo 10-bis. L’amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell’ulteriore determinazione di conclusione della conferenza”.
7.3.1. In proposito, il Consiglio di Stato, con giurisprudenza oramai granitica, ancora recentemente, ha precisato che “è illegittimo il provvedimento amministrativo che non dia conto delle motivazioni in risposta alle argomentate osservazioni proposte dal privato a seguito del preavviso di rigetto. Infatti, sebbene la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte ai sensi della normativa di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, è necessario che dalla motivazione si evinca che l’Amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà” (cfr. Consiglio di Stato sez. VII, 14.11.2024, sentenza n. 9153).
7.3.2. Ebbene, dall’esame della documentazione in atti, non solo le puntuali osservazioni formulate in data 18.7.2024 dalla parte ricorrente non risultano trasmesse alle altre amministrazioni coinvolte in sede di conferenza di servizi, ma l’Amministrazione si è limitata, altresì, a richiamarle solo formalmente nella determinazione conclusiva (cfr. pagina 3 della determinazione n. 1301 del 24.9.2024), senza, nella sostanza, dare conto in alcun modo - nemmeno sinteticamente - delle motivazioni che l’hanno condotta a disattenderle.
7.3.3. Già solo per tale motivo il provvedimento si appalesa illegittimo, essendo il vizio ancor più evidente ove si consideri che, nella parte motiva della succitata determinazione finale (sempre a pagina 3), l’Amministrazione procedente si limita a riproporre, nella sostanza, le considerazioni svolte nel parere L’Ufficio Urbanistica del Comune di San ZI NO prot. n. 7536 del 6.6.2024, le quali sono antecedenti alle osservazioni formulate dalla parte ricorrente in data 18.7.2024.
7.4. Nondimeno, si appalesano fondati anche ulteriori profili di censura, dedotti da parte ricorrente e sopra compendiati.
7.4.1. Il diniego si fonda principalmente sulla presunta incompatibilità L’opera con la destinazione agricola E3 (Zone agricole di salvaguardia e di interesse ambientale) del PRG comunale, ritenuta preclusiva di ogni modificazione della morfologia e L’ambiente; si adduce, inoltre, il contrasto L’intervento con le Norme Tecniche di Attuazione del PRG (artt. 69 e 89), con il PPTR per la ricaduta nell’ambito di paesaggio “Tavoliere NO” e nella figura territoriale e paesaggistica “La Terra L’NE, con il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) per la vicinanza a corsi d’acqua, e con gli strumenti di programmazione comunali. Infine, il Comune ha rilevato un contrasto con l’interesse allo sviluppo agricolo L’area, caratterizzata da vigneti di pregio e da produzioni olearie DOP.
7.4.2. Osserva il Collegio che, nella specie, trattasi di un impianto agrivoltaico della potenza in immissione pari a 5.999 kWn e potenza di picco pari a 7.5076,8 kWp, assoggettato alla procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6, comma 9- bis , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, da realizzare su “area idonea”, ai sensi L’articolo 20, commi 1 e 8, lettera c- quater , del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
7.4.3. Tale ultima circostanza emerge chiaramente dagli atti di causa (cfr. Relazione descrittiva generale, Elaborato “Inquadramento aree idonee ex D. Lgs. 199/2021”, Elaborato “Interferenza con aree non idonee FER”, Relazione di compatibilità - par. 3.10, docc. nn. 10, 11, 12 e 20 prodotti da parte ricorrente); e comunque i presupposti fattuali alla base di tale qualificazione giuridica (cfr. art. 20, comma 8, lettera c- quater del d.lgs. n. 199/2021) non sono specificamente contestati dalla parte resistente e, pertanto, vanno ritenuti provati (cfr. art. 64, comma 2, c.p.a.).
7.4.4. Inoltre, come correttamente evidenziato dalla società ricorrente, in ragione del fatto che l’impianto deve essere realizzato su di un’area idonea ex lege , nonché tenuto conto della potenza espressa dallo stesso, il progetto è esente dalle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA ex art. 47, comma 11- bis , del decreto legge n. 13/2023, convertito dalla L. 41/2023 e letto in combinato disposto con l’art. 19, comma 9, del d.lgs. n. 152 del 2006.
7.5. Così ricostruito il quadro normativo e fattuale di riferimento, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come, nella specie, la valenza paesaggistica L’area sia già tutelata dal coordinamento con il terzo comma L’art. 20 del D. Lgs. n. 199 cit. che afferma – con riferimento ai decreti attuativi, ma con indicazione riferibile anche al regime transitorio – la necessità di “tener conto” delle esigenze di tutela del paesaggio, senza dunque che si possa addivenire ad una preclusione del regime semplificatorio individuato per gli impianti in questione, in assenza di una concreta evidenza paesaggistica da tutelare.
7.5.1. In altre parole, nell’attuale fase emergenziale il bilanciamento complessivo degli interessi sottesi alla realizzazione degli impianti come quello in esame è stato operato direttamente dal legislatore, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili, piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico in aree – puntualmente identificate – già pregiudicate o comunque non di particolare pregio sotto tale punto di vista.
7.5.2. Deve dunque ritenersi che in questa fase interinale ed emergenziale il legislatore abbia optato, in virtù della straordinaria contingenza energetica, per dare assoluta preminenza alle ragioni di sviluppo di impianti di produzione di energia rinnovabili piuttosto che alle esigenze di tutelare l’aspetto paesaggistico, salvo evidenti ragioni ostative che devono integrare una motivazione rafforzata (cfr. ex multis , TAR Sardegna, Sez. I, sentenza n. 844 del 2023).
7.5.3. Ebbene nella specie, dalla disamina della determinazione finale impugnata, non emerge in alcun modo tale motivazione rafforzata quanto alle concrete evidenze paesaggistiche da tutelare; la stessa infatti risulta del tutto generica e astratta, priva di ogni concreto e specifico riferimento ai lotti interessati dall’impianto in questione.
7.5.4. Più precisamente, anzitutto va evidenziato come la motivazione del provvedimento impugnato in esame riproduca integralmente il parere L’Ufficio tecnico comunale prot. n. 7536 del 6.6.2024.
7.5.5. Già tale circostanza fa emergere un profilo di illegittimità della motivazione posto che dalla disamina del predetto atto consultivo (cfr. in particolare gli argomenti dopo il “Considerato altresì che…” di cui a pagina 2 del suindicato parere), emerge come l’ufficio tecnico L’ente locale abbia impropriamente valutato il progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che, per le ragioni di favor indicate nella sentenza del Consiglio di Stato n. 8262/2023, mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici.
7.5.6. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali, ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica.
7.5.7. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistico, tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione, nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci di rendere compatibili interessi pubblici comprimari.
7.5.8. Ebbene, nella specie, è del tutto evidente come gli atti impugnati non abbiano in alcun modo tenuto conto – in concreto – delle effettive caratteristiche di tale impianto di ultima generazione.
7.5.9. Inoltre, il Collegio ritiene che la documentazione fotografica versata in atti dalla parte ricorrente (contenuta nella relazione descrittiva generale di cui al documento n. 10 – par. 3.6) evidenzi una situazione paesaggistica del tutto priva di elementi meritevoli di tutela, non rinvenendosi elementi di pregio nell’area in questione.
7.5.10. Non ricorrono, dunque, nella specie, le particolari evidenze di natura paesaggistica che, a prescindere dall’esistenza di vincoli formali, giustifichino la disapplicazione di un regime semplificatorio che, a chiare lettere, il legislatore ha voluto introdurre in materia di impianti di produzione di energia rinnovabili con la novella del 2022.
7.6. Inoltre, nella determinazione finale impugnata, l’ente locale si limita a ribadire – riprendendo acriticamente il parere negativo alla base – il contrasto del progetto con le prescrizioni delle NTA indicate e con le linee guida 4.4.1., obliterando del tutto il fatto che il progetto ricade in area idonea ex lege .
7.6.1. Proprio per tale ragione, infatti, occorre una motivazione rafforzata a supporto del diniego visto che il legislatore – per quella tipologia di area – ha già operato, a monte, la valutazione di compatibilità paesaggistica.
7.6.2. Non basta, dunque, richiamare genericamente la caratterizzazione urbanistica L’area nell’ambito del PRG e le NTA presuntivamente violate o le linee-guida per fondare la motivazione rafforzata, puntuale e specifica del provvedimento di diniego in questione.
7.6.3. Anche sotto tale profilo, emerge ictu oculi il difetto di motivazione rafforzata necessaria nella specie, alla luce della normativa e della giurisprudenza succitata.
7.7. Ciò chiarito, la ricorrenza del vizio di motivazione in questione emerge anche laddove la determinazione finale fa riferimento alla violazione – in astratto – del d.m. 10/09/2010, recante le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, senza operare alcuna valutazione in concreto.
7.7.1. Ebbene anzitutto, il Collegio ritiene – in proposito – di dover precisare che, per costante giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 11/09/2023, sentenza n. 8258), le predette linee guida non sono vincolanti.
7.7.2. Peraltro, le predette linee guida di cui all’elaborato 4.4.1 non sono idonee (in quanto risalenti) a contemplare una tipologia progettuale, quale quella oggetto di esame, di recente sviluppo e implementazione tecnica.
7.7.3. Infatti tali ”Linee guida”, approvate ex art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (nell’ottica di un bilanciamento operato a monte dal legislatore tra l’interesse all’aumento della produzione energetica da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio, L’ambiente e del territorio), sono state adottate con il d.m. 10 settembre 2010, il quale, all’allegato 3 indica i criteri che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. Com’è noto, la Corte Costituzionale ha affermato (cfr. più di recente, le sent. nn. 177/2021; 77/2022; 121/2022) che il bilanciamento tra gli interessi in gioco deve essere effettuato in sede di adozione L’atto di programmazione ai sensi del d.m. 10.09.2010 (ossia mediante l’individuazione delle c.d. “aree non idonee” ).
7.7.4. Ebbene, come già osservato, nel caso di specie il progetto non ricade in “area non idonea” con la conseguenza per cui, nei suoi confronti, non è ravvisabile, a monte, alcun pregiudizio all’interesse paesaggistico, dal momento che la stessa Regione ha ritenuto che la specifica area non fosse caratterizzata da elementi tali da sconsigliare la realizzazione di impianti.
7.7.5. La proposta di intervento, infatti, riguarda terreni: a) situati in area agricola (come tale potenzialmente idonea ad ospitare impianti FER, ex art. 12 comma 7 d.lgs. n. 387/03), e in area non qualificabile come inidonea ai sensi del d.m. 10.09.2010 e del Reg. reg. n. 24/10; b) non soggetti a vincolo archeologico e paesaggistico; c) in area idonea ex lege sussistendo i presupposti di cui all’art. 20, comma 8, lettera c- quater del d.lgs. n. 199 del 2021. Inoltre, il progetto non è nemmeno soggetto a VIA ex art. 47, comma 11- bis , del decreto legge n. 13 del 2023.
7.7.6. Inoltre, come emerge ex actis (cfr. determinazione finale impugnata e parere L’Ufficio tecnico comunale prot. n. 7536 del 6.6.2024), il preteso contrasto con le previsioni del PPTR è stato rilevato anche rispetto alle Linee Guida sulle Energie rinnovabili del PPTR nella parte in cui ritengono “ sconsigliabile l’utilizzo di ulteriore suolo per l’installazione di impianti fotovoltaici, valutando anche gli impatti cumulativi di questi sul territorio. La direzione verso cui tendere deve essere l’integrazione in contesti differenti (aree produttive, siti contaminati o nelle aree urbane)” (cfr. Linee guida 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Sezione B2.1.3).
7.7.7. Senonché, come già chiarito dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 6 novembre 2017, sentenza n. 5122), “ le linee guida non sono vincolanti, ma operano alla stregua di mere raccomandazioni e cioè alla stregua di criteri di indirizzo suscettibili di essere assunti quale ipotesi decisionale preferenziale ma non vincolante per l’autorità procedente, e comunque da ponderare con le altre possibili, rispetto agli ulteriori criteri normativi direttivi, tra cui primeggia quello del favor per lo sviluppo delle energie rinnovabili, soprattutto a fronte di impianti di ultima generazione – come quello in esame – con caratteristiche tali da ridurre il consumo di suolo e idonei a non ostacolare oltre misura lo sfruttamento del terreno per fini di coltivazione o di pascolo, in linea peraltro proprio con le finalità di tutela del PPTR sottese al richiamato criterio direttivo preferenziale contenuto nelle Linee guida (cfr. Consiglio di Stato sez. IV - 11/09/2023, sentenza n. 8258)”.
7.8. Infine, occorre evidenziare come l’area in questione non possa neppure essere qualificata come sito inidoneo ai sensi del regolamento regionale (Puglia) n. 24 del 30 dicembre 2010, attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico ( “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ”), recante l’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia.
7.8.1. Ciò in quanto all’allegato 2 del predetto regolamento n. 24, contenente la classificazione delle diverse tipologie di impianti per fonte energetica rinnovabile, funzionale alla definizione L’inidoneità delle aree rispetto a specifiche tipologie di impianti, non è contemplato l’agrivoltaico, ma solo il fotovoltaico ”con moduli ubicati al suolo” ; inoltre nell’allegato 3 – che contiene l’individuazione delle aree e siti non idonei alla localizzazione di determinate tipologie di impianti – si precisa, per quanto concerne le aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, alla voce ”tipologie di impianti non compatibili ”, che sono tali solo quelli che comportano, in fase di realizzazione, “ espianto” di piante della specie sottoposta a riconoscimento di denominazione, mentre nel caso di specie non risulta che la realizzazione L’impianto comporterebbe espianto di produzioni agro-alimentari di qualità.
7.8.2. Nel caso in esame, infatti, come emerge dalla disamina della determinazione finale impugnata, l’Amministrazione procedente si è limitata – del tutto illegittimamente – ad evidenziare la sussistenza di colture di pregio in astratto, ossia “vigneti di eccellenza in cui sono coltivati alcuni vitigni utilizzati per la produzione di vini DOC e IGT … e dalla produzione di oli contrassegnati col marchio DOP ”, senza specificare se nell’area oggetto L’intervento effettivamente sussistano in concreto tali colture (peraltro nel caso in esame inesistenti, come emerge dall’esame del materiale fotografico prodotto da parte ricorrente in atti); inoltre, non evidenzia nemmeno quanto richiesto dall’allegato 3 del predetto regolamento, ossia che l’intervento implica l’espianto delle predette produzioni agro-alimentari.
7.8.3. Analogamente per quel che concerne la tematica delle fasce e delle aree di rispetto della rete viaria di cui all’art. 89 delle NTA del PRG, genericamente richiamata negli atti gravati, sebbene risulti dalle esibite carte processuali che la società ricorrente abbia rappresentato – già nelle proprie controdeduzioni - di attenersi alla prescritta fascia di rispetto di 20 metri, evidenziando peraltro che le opere di mitigazione e le cabine, essendo qualificabili come volumi tecnici, non rientrano nel divieto de quo .
7.9. Quanto, da ultimo, all’impatto L’intervento sotto il profilo idrogeologico, valorizzato dall’Amministrazione nella determinazione finale quale ragione ostativa alla realizzazione del progetto (“ L’area d’intervento dichiarata è all’interno del buffer da 150 m e da 75 m da asse corso d’acqua ” ), il Collegio ritiene di dover sottolineare che tale contrasto – come evidenziato da parte ricorrente – è superato dal parere favorevole alla realizzazione L’impianto per cui è causa, formatosi per silentium nei confronti L’Autorità di NO (cui spetta la verifica del rispetto delle NTA del PAI), dovendosi peraltro rimarcare che la competenza a rilevare tale difformità è da individuarsi in capo alla stessa Autorità.
8. In conclusione, il Collegio, sulla base delle ragioni sopra esposte, ritiene di dover accogliere il ricorso nei sensi dianzi esplicitati.
8.1. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma L’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, sentenza n. 3260, e, per quelle più recenti, cfr. Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, sentenza n. 7663).
8.2. La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo. Vanno invece dichiarate non ripetibili le spese con riguardo alla Regione Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione comunale alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Dichiara non ripetibili le spese di lite con riguardo alla Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nino Dello Preite, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nino Dello Preite |
IL SEGRETARIO